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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. FERRI PAOLO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 10/08/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 104, P. 1, Anno 2017 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 05/06/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 28/05/2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (n. il 12/09/2018); Per_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Favero Veneto (VE), Via Cà Solaro, 38/a, già residenza familiare, resterà nella disponibilità della moglie e in essa continuerà ad abitarvi col figlio;
3. verrà affidato ai genitori secondo le regole dell'affido condiviso;
4. il signor avrà Per_1 Pt_2 diritto di vedere il figlio ogniqualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le sue esigenze e di tenerlo a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì riaccompagnandolo a scuola. Il padre terrà altresì due mercoledì al mese dalle ore 14.00 alle Per_1 ore 20.00. Durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive (ma non frazionabili per un periodo continuativo inferiore ai sette giorni) da concordarsi almeno quattro settimane prima con riferimento al periodo di vacanza prescelto, alla durata dello stesso, alla destinazione della vacanza e ad un recapito telefonico qualora lo stesso fosse diverso dai consueti. Durante le vacanze Natalizie il minore trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore e durante quelle pasquali 3 giorni.
5. il signor provvederà al concorso nel Pt_2 mantenimento ordinario del figlio minore mediante la contribuzione di euro 300,00 mensili
(trecento/00) da versarsi nel conto corrente intestato alla signora ntro e non oltre il giorno Pt_1
5 di ogni mese. Il suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dal dodicesimo mese successivo all'udienza;
6. le spese straordinarie per il minore saranno a carico delle parti nella misura del 50%.; le stesse fanno riferimento al protocollo del Tribunale di
Venezia. 7. 8. le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver già regolato, in separata sede, ogni altro rapporto patrimoniale, ritenendosi reciprocamente tacitate e soddisfatte”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. FERRI PAOLO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 10/08/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 104, P. 1, Anno 2017 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 05/06/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 28/05/2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (n. il 12/09/2018); Per_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Favero Veneto (VE), Via Cà Solaro, 38/a, già residenza familiare, resterà nella disponibilità della moglie e in essa continuerà ad abitarvi col figlio;
3. verrà affidato ai genitori secondo le regole dell'affido condiviso;
4. il signor avrà Per_1 Pt_2 diritto di vedere il figlio ogniqualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le sue esigenze e di tenerlo a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì riaccompagnandolo a scuola. Il padre terrà altresì due mercoledì al mese dalle ore 14.00 alle Per_1 ore 20.00. Durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive (ma non frazionabili per un periodo continuativo inferiore ai sette giorni) da concordarsi almeno quattro settimane prima con riferimento al periodo di vacanza prescelto, alla durata dello stesso, alla destinazione della vacanza e ad un recapito telefonico qualora lo stesso fosse diverso dai consueti. Durante le vacanze Natalizie il minore trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore e durante quelle pasquali 3 giorni.
5. il signor provvederà al concorso nel Pt_2 mantenimento ordinario del figlio minore mediante la contribuzione di euro 300,00 mensili
(trecento/00) da versarsi nel conto corrente intestato alla signora ntro e non oltre il giorno Pt_1
5 di ogni mese. Il suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dal dodicesimo mese successivo all'udienza;
6. le spese straordinarie per il minore saranno a carico delle parti nella misura del 50%.; le stesse fanno riferimento al protocollo del Tribunale di
Venezia. 7. 8. le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver già regolato, in separata sede, ogni altro rapporto patrimoniale, ritenendosi reciprocamente tacitate e soddisfatte”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison