Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2972/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Donato Rocco Rizzo;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Donato Rocco Rizzo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce
pubblicato in data 21/01/2019, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nata (03/07/2017). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproco obbligo di comunicazione dei rispettivi luoghi di residenza e/o di domicilio in caso di mutamento degli stessi.
b) La casa coniugale, sita in Squinzano, di proprietà dei genitori di , rimarrà a disposizione di quest'ultimo; Controparte_1
c) La figlioletta , nata il [...], resta affidata Persona_1 ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre d) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlioletta , per le Per_1 feste di Compleanno, Onomastico, Natale, Pasqua e periodo estivo i coniugi concorderanno con congruo anticipo le modalità e termini di visita.
e) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali concorderanno le decisioni di maggiore interesse per la figlioletta relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle eventuali aspirazioni della bambina.
f) , tenuto conto delle condizioni patrimoniali Controparte_1 di entrambi i coniugi, si obbliga a corrispondere alla signora la somma mensile di €. 300,00 (Euro Parte_1 trecento/00) a titolo alimenti per la figlioletta mentre la Per_1 stessa intende rinunciare all'assegno divorzile. La Parte_1 suddetta somma sarà versata entro il giorno 25 di ciascun mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ai sensi dell'art. 337-ter comma 5 C.C.
2 R.G.V.G. 2972/2024
g) sarà tenuto, altresì a partecipare nella Controparte_1 misura del 50% a tutte le spese (mediche, ludiche, sportive, scolastiche) straordinarie non attualmente preventivate e/o preventivabili che dovesse essere necessario sostenere per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlioletta , con Per_1
l'espressa precisazione che le stesse dovranno essere tutte debitamente documentate e che talune andranno preventivamente concordate tra i genitori. Si precisa, ad ogni buon conto, che le spese straordinarie che dovranno sempre essere documentate, si intendono: * le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante (con espressa esclusione delle visite di controllo routinarie); fruizione urgente di cure mediche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari (con esclusione dei tickets per l'acquisto di medicinali da banco o di uso frequente); * le spese mediche, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dalla Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
* le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (con espressa esclusione delle spese di cancelleria o di natura similare da effettuarsi durante l'anno scolastico); gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
* le spese scolastiche, che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
* le spese extra-scolastiche, che non richiedono il preventivo
3 R.G.V.G. 2972/2024
accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; * le spese extra scolastiche, che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, nonché centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
viaggi e vacanze;
attività ricreative e sociali;
h) entrambe le parti coniugi si concedono reciproco ed incondizionato permesso per l'espatrio;
i) spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 03/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
- , padre della figlioletta , sebbene Controparte_1 Persona_1 abbia già concordato con di poter vedere e Parte_1 tenere con sé la figlia in qualsiasi momento fosse disponibile, comunque resta inteso che potrà vedere e tenere con sé la figlia, ogni lunedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 18,00; un sabato alternato con una domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30;
- i sottoscritti fanno presente ancora che per i profili non presi in considerazione dagli accordi di cui al ricorso introduttivo, intendono far riferimento alla regolamentazione delle spese straordinarie posta dal pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
4 R.G.V.G. 2972/2024
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate e/o modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Nell'interesse della figlia minore, deve essere altresì precisato che, nonostante le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, la frequentazione della figlia medesima con il genitore non convivente sarà regolata altresì dal piano genitoriale depositato in data 11/02/2025, con particolare riguardo alla frequentazione ordinaria (concordata in termini più ampli) e alla frequentazione nelle festività e nel periodo estivo.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2972/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Squinzano in data 16/07/2016 tra (Lecce Parte_1
(LE), 07/05/1993) e (Campi LE (LE), Controparte_1
25/07/1990) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2016;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025 e con le precisazioni di cui in motivazione;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
5 R.G.V.G. 2972/2024
dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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