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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Piergiorgio Cannizzaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Desio, Corso Italia n.
78;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, alla moglie che continuerà ad occuparla con la figlia.
Il marito preleverà i propri effetti personali entro 30 giorni dal deposito dall'omologazione della sepa- razione. Per_
3. A titolo di concorso nel mantenimento della figlia il marito si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre resteranno a carico di entrambi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie nell'interesse della figlia.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica. Per_
5. In considerazione della maggiore età della figlia , le visite con il padre saranno di comune accordo decise, fermo restando il diritto di incontrarsi a loro totale discrezione.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 23.12.1995 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione è nata in data [...].
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 1.2.2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 14.4.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Seregno in data 23.12.1995 (Atto n. 151, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Piergiorgio Cannizzaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Desio, Corso Italia n.
78;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, alla moglie che continuerà ad occuparla con la figlia.
Il marito preleverà i propri effetti personali entro 30 giorni dal deposito dall'omologazione della sepa- razione. Per_
3. A titolo di concorso nel mantenimento della figlia il marito si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre resteranno a carico di entrambi, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie nell'interesse della figlia.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica. Per_
5. In considerazione della maggiore età della figlia , le visite con il padre saranno di comune accordo decise, fermo restando il diritto di incontrarsi a loro totale discrezione.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 23.12.1995 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione è nata in data [...].
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 1.2.2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 14.4.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Seregno in data 23.12.1995 (Atto n. 151, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3