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Decreto 10 febbraio 2025
Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Mario Suriano Presidente relatore
Dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
Dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 07/02/2025, ha emesso il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. 19340 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 e vertente
TRA
(C.F.: – id AV0005242 – Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
codice CUI: ), nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Pt_2
dall'Avv.to GIUSEPPE GIAMMARINO, con studio in Avellino alla Via Malta n. 4 e dall'Avv.to MARCO TIFFI con studio sito in Mestre (VE) alla Via Bissa n. 33, giuste procure in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso Controparte_2
la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, presso la Procura della Repubblica in sede Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/08/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Commissione Territoriale per Controparte_2
il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, emesso in data 21/07/2022
e notificatogli il 25/07/2022, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non era stato riconosciuto parere favorevole all'emissione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva, quindi, che gli fossero riconosciuti la protezione internazionale o, in subordine, la protezione speciale.
In data 06/02/2025, l'Avv.to IF depositava atto di rinuncia al giudizio debitamente sottoscritta dal ricorrente, con il quale egli rappresentava di aver ricevuto, dalla Questura di Venezia in data 12/07/2023, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pertanto, egli, non avendo più interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio, chiedeva dichiararsene l'estinzione.
Alla luce dell'art. 306 c.p.c., il Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata e sottoscritta dal ricorrente medesimo, senza che vi sia bisogno dell'accettazione espressa della p.a., peraltro non ancora costituita in giudizio. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto all'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato.
Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma,
c.p.c., considerato che la p.a. non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano