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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 222/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Di Dato (C.F.: ) per procura alle liti a margine C.F._2
dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, allegato all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RA ST (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione di nuovo difensore depositata in data 17.4.2025
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1791/2020 del Tribunale di Nola RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Nola, deducendo che: Parte_1 Controparte_1
- con atto per notar del 24.4.96, rep. n. 6404, racc. n. 2547, Persona_1 [...]
aveva venduto ad esso attore la quota del 50% dell'usufrutto e a Controparte_2 CP_1
la restante quota del 50% dell'usufrutto e l'intera nuda proprietà dell'unità immobiliare
[...]
in Casalnuovo di Napoli alla via Tito Livio n. 1;
- era stato concordato che l'immobile dovesse considerarsi di proprietà di esso in Parte_1
quanto la diversa intestazione della proprietà aveva il fine esclusivo di proteggere il bene dalle aggressioni patrimoniali dei creditori, svolgendo esso attore la professione di imprenditore ed essendo l'unico percettore di reddito del nucleo familiare, per cui ricorreva la simulazione relativa soggettiva;
- con atto di donazione per notar del 27.9.2007, rep. n. 32827, racc. n. 4360, esso istante Per_2
aveva donato a la propria quota del 50% dell'usufrutto sull'unità immobiliare Controparte_1
in questione, onde evitare aggressioni da parte dei debitori;
- l'atto di donazione era simulato e, in ogni caso, andava revocato per ingratitudine dell' CP_1
che si era appropriata dell'immobile illegittimamente, approfittando del grave disagio economico e psicologico che esso istante viveva da anni a causa della separazione e della cessazione dell'attività
imprenditoriale e restando “indifferente anche alle primarie esigenze di vita dell'attore che pure
l'aveva beneficiata della donazione” e “insensibile alle richieste di aiuto espresse più volte dall'ex
marito, come da ultimo, nel mese di settembre del 2016, quella di vendere l'immobile … così da
potere, con il ricavato, provvedere all'acquisto di due appartamenti piccoli…” (v. citazione, pag.
9).
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accerti e dichiari per i motivi dedotti la simulazione totale o parziale dell'atto di compravendita per notaio del 24.4.1996, repertorio n. 6404, raccolta n. Persona_1
2547. Per l'effetto si dichiari nullo e/o annullabile e/o inesistente il predetto contratto di
compravendita dichiarando che l'immobile ivi descritto debba intendersi di proprietà esclusiva
dell'attore; in subordine si condanni la sig.ra al risarcimento del danno Controparte_1
nella misura pari al valore attuale di detto bene come da quantificarsi anche a mezzo ctu che fin
d'ora si richiede.
2)Accerti e dichiari per i motivi tutti dedotti la nullità totale o parziale per simulazione dell'atto di
donazione per notaio del 27.9.2007, repertorio n. 32827, raccolta n. 4360, con il quale il Per_2
sig. donava alla convenuta il proprio 50% dell'usufrutto dell'immobile Parte_1
(acquistato solo con denaro dell'attore) sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Tito Livio n. 1, già
Via Flilichito in catasto urbano al foglio 4, particella 972, subalterno 1, piani S/1, T1 e 2, categoria
A/7, classe 3, di vani 10,5 e rendita catastale di euro 1030,33. Per l'effetto si pronunci sentenza
costitutiva con la quale si accerti e dichiari che il signor è l'unico ed Parte_1
esclusivo proprietario dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, alla Via Tito Livio n. 1, o
quantomeno è anche egli usufruttuario dello stesso.
3) Accerti e dichiari, per i motivi tutti dedotti, la ingratitudine della donataria Sig.ra CP_1
e, per l'effetto, revochi la donazione effettuata per notaio con atto del 27.9.2007
[...] Per_2
con il quale il sig. donava alla convenuta il proprio 50% dell'usufrutto Parte_1
sull'immobile de quo, dichiarando per l'effetto l'attore quantomeno usufruttuario del compendio
immobiliare sopra descritto.
4)Condanni infine la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio,
anche per il 15% come spese generali, il tutto oltre IVA e CPA, liquidandole con distrazione allo
scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Con ogni riserva istruttoria da far valere nei modi e nei termini di legge.”
La convenuta, costituendosi, dopo aver premesso che lo stesso attore aveva escluso la simulazione totale del contratto, avendo dedotto l'interposizione fittizia nella compravendita del 24.4.1996,
eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento della simulazione relativa per decorrenza del termine decennale ex art. 2946 c.c. nonché la prescrizione della domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, essendo decorso il termine annuale di cui all'art. 802 c.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande, per cui concludeva per il loro rigetto, con vittoria delle spese di lite, oltre al maggior danno ex art. 96 commi 1 e 3 cpc.
Disposta l'appendice scritta di trattazione, istruita documentalmente la causa, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1791, pubblicata il 7.12.2020, il Tribunale rigettava le domande proposte da e lo condannava a pagare le spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.972,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese Controparte_1
generali come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in sintesi, che:
- l'azione di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 24.4.1996 era infondata,
siccome lo stesso attore aveva prospettato che si trattava di simulazione relativa soggettiva;
- l'azione di simulazione relativa, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale decorrente dal compimento dell'atto, era prescritta, atteso che la domanda era stata proposta nel 2017;
- l'azione di simulazione relativa dell'atto di donazione del 2007 era infondata, in quanto lo stesso attore aveva prospettato la simulazione assoluta, avendo allegato che “egli pose in essere la
donazione pur non volendo spogliarsi del bene donato”; nondimeno, egli non aveva provato l'accordo intercorso con l' per cui l'azione di simulazione assoluta andava rigettata;
CP_1
- la domanda di revoca della donazione per ingratitudine era priva di fondamento, non avendo l'istante allegato l'epoca in cui sarebbe venuto a conoscenza dei fatti, integranti, a suo dire,
l'ingratitudine, sì da far ritenere rispettato il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.p.c., né aveva chiesto di provarli;
- la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta non poteva essere accolta siccome carente sotto il profilo allegatorio e probatorio dell'elemento soggettivo;
- le spese seguivano la soccombenza.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 7.1.2021 ed iscritta a ruolo il 15.1.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, notificata il 7.12.2020, lamentando l'erroneo rigetto di tutte le domande proposte nonché l'omessa liquidazione dei compensi a favore del difensore, malgrado l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, concludeva chiedendo alla Corte, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, di provvedere nei seguenti termini:
“a) accolga l'appello e per l'effetto riformi la sentenza di primo grado nei modi e termini indicati
nel presente atto di appello o con le forme e modalità ritenute opportune;
b) condanni l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
c) In caso di rigetto dell'appello riconosca spese e compensi per il gratuito patrocinio relativi ad
entrambi i gradi del giudizio”.
costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua totale infondatezza, sollecitando la Corte alla verifica dei presupposti della condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Perché sia
dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello;
Nel merito:
1. Perché l'atto di appello sia
rigettato;
2. Con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri e accessori come per
legge, altre al maggior danno ex art. 96 cpc comma 1 e 3”.
All'udienza del 12.6.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso dell'Avv. Paolo Apuzzo, difensore dell'appellata.
Riassunto il giudizio, con comparsa depositata il 17.4.2025 si costituiva per l'appellata l'Avv.
RA ST, il quale reiterava le conclusioni già rassegnate dal precedente difensore nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 2.7.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
Le parti non depositavano gli atti difensivi finali.
§ 3. Questione preliminare.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni, attraverso il richiamo delle conclusioni rassegnate negli atti di causa.
Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che l'impugnazione abbia già
superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi dei motivi dell'appello.
Il gravame è stato affidato a quattro motivi, con i quali l'appellante ha attinto l'intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado nonché l'omessa liquidazione dei compensi e delle spese di lite a favore del difensore.
Con il primo motivo, è stata censurata la sentenza nella parte in cui si legge: “Nel caso di specie,
già dalla prospettazione dell'attore l'atto di compravendita per notaio del 1996 non è Persona_1
caratterizzato da simulazione assoluta – che si ha quando le parti pongono in essere un negozio ma
in realtà non ne vogliono nessuno – bensì da simulazione relativa soggettiva da una interposizione
fittizia di persona, in quanto, a dire dell'attore, le parti apparentemente attribuirono il diritto di
nuda proprietà e la quota del 50% dell'usufrutto a sebbene l'effettivo Controparte_1
proprietario dell'immobile fosse il , nei cui soli confronti, in forza del patto Parte_1
dissimulato, si sarebbero dovuti esplicare gli effetti dell'acquisto dell'immobile. È infondata,
pertanto, l'azione di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 1996, difettandone i presupposti.”
L'appellante, dopo aver richiamato la differenza tra simulazione assoluta e simulazione relativa,
specificando che “La vicenda di cui ci si occupa può essere inquadrata nell'ipotesi di simulazione
relativa, ovvero quella in cui l'accordo concluso tra le parti è diretto a produrre effetti diversi
rispetto a quelli resi palesi. Questa può colpire: 1) la natura del contratto o dell'atto; 2) il suo
oggetto; 3) le parti. Il caso in esame è classificabile sicuramente nella terza ipotesi …
interposizione fittizia di persone …”, ha dedotto di essere l'effettivo proprietario dell'immobile,
atteso che l' “altro non era che una “figurante”, cioè colei che doveva risultare, solo CP_1
rispetto ai terzi, la formale acquirente dell'immobile de quo”; del resto, all'epoca dei fatti era disoccupata e priva di reddito e non disponeva della somma di lire 600.000.000, pattuita come prezzo, mentre era esso appellante, all'epoca imprenditore, ad avere fornito la provvista, come risultava dagli assegni prodotti.
Chiedeva, pertanto, che, in accoglimento del motivo, fosse dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita … “Per l'effetto quindi si dichiari nullo e/o annullabile e/o inesistente il predetto
contratto di compravendita dichiarando che l'immobile ivi descritto debba intendersi di proprietà
esclusiva dell'attore”.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, in quanto l'appellante non ha specificamente confutato il richiamato passaggio motivazionale, con cui il
Tribunale ha escluso la fondatezza della domanda di simulazione assoluta avuto riguardo alle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
anzi, il ha confermato che la Parte_1
vicenda costituiva un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva, avendo avuto luogo la cd.
interposizione fittizia, per cui difetta il presupposto logico-giuridico della declaratoria di simulazione assoluta richiesta.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la dichiarata prescrizione dell'azione di simulazione relativa dell'atto di compravendita, stante il decorso del relativo termine dalla data di compimento dell'atto, argomentando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez.
II, ord. 7.1.2019, n. 125) l'azione di simulazione relativa è imprescrittibile quando è diretta a dimostrare la nullità sia del negozio simulato che di quello dissimulato;
è soggetta a prescrizione decennale quando è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato.
Il motivo è parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che il richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità non è sufficiente a sovvertire l'esito della decisione cui è pervenuto il primo giudice, in difetto dell'allegazione degli elementi comprovanti la nullità di entrambi i contratti.
Con il terzo motivo, l'appellante si è doluto del rigetto della richiesta declaratoria di simulazione
“totale o parziale” dell'atto di donazione del 27.9.2007, reiterando le stesse deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed evidenziando che, in ogni caso, i comportamenti dell' “che saranno tutti debitamente e circostanziatamente dimostrati nel CP_1
corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, costituiscono certamente un'ipotesi di
irriconoscenza del donatario, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c. rende legittima la
presente azione di revocazione della donazione (v. atto di appello, pag. 12).
Secondo l'appellante, l'eccepita prescrizione (recte, decadenza) ex art. 802 c.c. era priva di pregio,
in quanto:
- l “diveniva “ingrata” nel senso codicisticamente rilevante solo nei periodi CP_1
immediatamente precedenti alla proposizione del giudizio ovvero allorché … pur nella
consapevolezza di tutti i fatti sopra esposti relativamente all'attribuzione delle proprietà di cui
sopra e delle condizioni di disagio personale, lavorativo ed economico in cui versava il
, rifiutava ogni accordo transattivo e … non accordava all'odierno attore neanche Parte_1
l'utilizzo di parte della casa coniugale”;
- in tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità
(Cass. civ., sez. II, 18.10.2016, n. 21010);
- nel caso di specie, esso “nel tempo tentava di tollerare il lungo excursus di tensioni Parte_1
familiari e personali, a cui veniva sottoposto che culminavano, infine con il rifiuto, ribadito poi in
sede giudiziale, di qualsivoglia forma di accordo bonario che gli consentisse una vita libera e
dignitosa” (v. atto di appello, pagg. 12-13).
Chiedeva, pertanto, in accoglimento del motivo, di accertare l'ingratitudine della donataria, con conseguente revoca della donazione effettuata per notaio con atto del 27.9.2007, Per_2
“dichiarando, per l'effetto, l'attore quanto meno usufruttuario del compendio immobiliare”.
Ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile, in primis, per carenza di coerenza logico-giuridica:
invero, l'asserita simulazione dell'atto di donazione è smentita dallo stesso appellante che,
concludendo per la revoca della donazione per ingratitudine, ha implicitamente escluso che la donazione della propria quota di usufrutto in favore della moglie fosse meramente apparente.
A ciò si aggiunge, con specifico riferimento all'ingratitudine, che il ha ripetuto quanto Parte_1
allegato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza indicare lo specifico momento temporale in cui l'offesa, a suo dire derivante da “una pluralità di atti ingiuriosi … tra loro
strettamente connessi”, avrebbe raggiunto un livello tale da non poter essere ulteriormente tollerata,
e che tanto sarebbe avvenuto nell'anno precedente alla proposizione del giudizio.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi e delle spese di lite a carico dello Stato, motivata dal primo giudice attraverso l'incompatibilità tra l'istituto del gratuito patrocinio e la richiesta di distrazione delle spese avanzata dall'avvocato Di
Dato, costituente una rinuncia implicita all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
postulando necessariamente che vi sia stato un accordo tra difensore e parte assistita, per cui quest'ultima ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario. L'appellante ha dedotto che la motivazione a sostegno del rigetto appariva “del tutto fuori luogo”,
in quanto egli era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell'entità del reddito annuo imponibile, per cui l'istanza era del tutto legittima, poiché il difensore aveva anticipato le spese non coperte dal gratuito patrocinio e la richiesta di condanna della controparte era conseguenza della richiesta di accoglimento della domanda giudiziaria.
Il motivo è palesemente inammissibile perché non attinge un capo della sentenza impugnata, bensì
il decreto con cui il Tribunale si è pronunciato sull'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, contro il quale, secondo il combinato disposto degli artt. 84 e 170
d.P.R. 115/2002, è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 150/2011 da parte del difensore in proprio. Conseguentemente, il difensore avrebbe dovuto proporre ricorso, con rito semplificato, al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
§ 5. Le spese di lite.
Le spese processuali sono a carico del secondo il principio della soccombenza di cui Parte_1
all'art. 91, comma 1, c.p.c., atteso che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v. Cass. civ., sez. 6-3, ord.
31.3.2017, n. 8388). La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri medi per le cause di valore indeterminato di bassa complessità indicati dal D.M. 147/2022
per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione/istruzione e decisoria: invero,
quanto alle prime, l'udienza ex art. 350 cpc si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni, mentre relativamente all'altra, non sono stati depositati gli atti difensivi finali.
A norma dell'art. 130-bis d.P.R. 115 cit., va dato atto che il difensore dell'appellante non ha diritto alla liquidazione del compenso, essendo l'appello dichiarato inammissibile.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
§ 5. La responsabilità processuale aggravata.
Sussistono i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come è noto, la suddetta disposizione è stata introdotta dall'art. 45, comma 12, L. 69/2009 al fine di preservare l'interesse ad una giustizia sana e funzionale attraverso una condanna punitiva (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge).
La responsabilità ai sensi della succitata disposizione presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass. civ., S.U., 20.4.2018, n. 9912).
Ebbene, la Corte ritiene che l'iniziativa processuale del integri un'ipotesi di abuso del Parte_1
processo.
Invero, l'appellante, insistendo in tutte le domande contraddittoriamente introdotte nell'atto di citazione in primo grado, di cui ha riportato passaggi della parte espositiva senza considerare né i corretti rilievi contenuti nella decisione del Tribunale, né l'oggetto del giudizio di appello, e limitandosi a richiamare pronunce giurisprudenziali senza indicare le concrete ragioni per cui esse erano idonee a sovvertire l'esito del giudizio di primo grado, ha agito, quanto meno, con colpa grave, avendo violato il grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'inammissibilità della proposta impugnazione. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la sua condanna al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma ulteriore, la quale va determinata in via equitativa, come in dispositivo, assumendo come parametro di riferimento un quarto dell'importo dovuto per le spese di lite (v. Cass. civ., sez. III, 4.7.2019, n. 17902).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello;
d) condanna l'appellante al pagamento, a favore dell'appellata, della somma ulteriore di euro
1.683,50 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Napoli, 3.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 222/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Di Dato (C.F.: ) per procura alle liti a margine C.F._2
dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, allegato all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RA ST (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione di nuovo difensore depositata in data 17.4.2025
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1791/2020 del Tribunale di Nola RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Nola, deducendo che: Parte_1 Controparte_1
- con atto per notar del 24.4.96, rep. n. 6404, racc. n. 2547, Persona_1 [...]
aveva venduto ad esso attore la quota del 50% dell'usufrutto e a Controparte_2 CP_1
la restante quota del 50% dell'usufrutto e l'intera nuda proprietà dell'unità immobiliare
[...]
in Casalnuovo di Napoli alla via Tito Livio n. 1;
- era stato concordato che l'immobile dovesse considerarsi di proprietà di esso in Parte_1
quanto la diversa intestazione della proprietà aveva il fine esclusivo di proteggere il bene dalle aggressioni patrimoniali dei creditori, svolgendo esso attore la professione di imprenditore ed essendo l'unico percettore di reddito del nucleo familiare, per cui ricorreva la simulazione relativa soggettiva;
- con atto di donazione per notar del 27.9.2007, rep. n. 32827, racc. n. 4360, esso istante Per_2
aveva donato a la propria quota del 50% dell'usufrutto sull'unità immobiliare Controparte_1
in questione, onde evitare aggressioni da parte dei debitori;
- l'atto di donazione era simulato e, in ogni caso, andava revocato per ingratitudine dell' CP_1
che si era appropriata dell'immobile illegittimamente, approfittando del grave disagio economico e psicologico che esso istante viveva da anni a causa della separazione e della cessazione dell'attività
imprenditoriale e restando “indifferente anche alle primarie esigenze di vita dell'attore che pure
l'aveva beneficiata della donazione” e “insensibile alle richieste di aiuto espresse più volte dall'ex
marito, come da ultimo, nel mese di settembre del 2016, quella di vendere l'immobile … così da
potere, con il ricavato, provvedere all'acquisto di due appartamenti piccoli…” (v. citazione, pag.
9).
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accerti e dichiari per i motivi dedotti la simulazione totale o parziale dell'atto di compravendita per notaio del 24.4.1996, repertorio n. 6404, raccolta n. Persona_1
2547. Per l'effetto si dichiari nullo e/o annullabile e/o inesistente il predetto contratto di
compravendita dichiarando che l'immobile ivi descritto debba intendersi di proprietà esclusiva
dell'attore; in subordine si condanni la sig.ra al risarcimento del danno Controparte_1
nella misura pari al valore attuale di detto bene come da quantificarsi anche a mezzo ctu che fin
d'ora si richiede.
2)Accerti e dichiari per i motivi tutti dedotti la nullità totale o parziale per simulazione dell'atto di
donazione per notaio del 27.9.2007, repertorio n. 32827, raccolta n. 4360, con il quale il Per_2
sig. donava alla convenuta il proprio 50% dell'usufrutto dell'immobile Parte_1
(acquistato solo con denaro dell'attore) sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Tito Livio n. 1, già
Via Flilichito in catasto urbano al foglio 4, particella 972, subalterno 1, piani S/1, T1 e 2, categoria
A/7, classe 3, di vani 10,5 e rendita catastale di euro 1030,33. Per l'effetto si pronunci sentenza
costitutiva con la quale si accerti e dichiari che il signor è l'unico ed Parte_1
esclusivo proprietario dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, alla Via Tito Livio n. 1, o
quantomeno è anche egli usufruttuario dello stesso.
3) Accerti e dichiari, per i motivi tutti dedotti, la ingratitudine della donataria Sig.ra CP_1
e, per l'effetto, revochi la donazione effettuata per notaio con atto del 27.9.2007
[...] Per_2
con il quale il sig. donava alla convenuta il proprio 50% dell'usufrutto Parte_1
sull'immobile de quo, dichiarando per l'effetto l'attore quantomeno usufruttuario del compendio
immobiliare sopra descritto.
4)Condanni infine la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio,
anche per il 15% come spese generali, il tutto oltre IVA e CPA, liquidandole con distrazione allo
scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Con ogni riserva istruttoria da far valere nei modi e nei termini di legge.”
La convenuta, costituendosi, dopo aver premesso che lo stesso attore aveva escluso la simulazione totale del contratto, avendo dedotto l'interposizione fittizia nella compravendita del 24.4.1996,
eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento della simulazione relativa per decorrenza del termine decennale ex art. 2946 c.c. nonché la prescrizione della domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, essendo decorso il termine annuale di cui all'art. 802 c.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande, per cui concludeva per il loro rigetto, con vittoria delle spese di lite, oltre al maggior danno ex art. 96 commi 1 e 3 cpc.
Disposta l'appendice scritta di trattazione, istruita documentalmente la causa, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1791, pubblicata il 7.12.2020, il Tribunale rigettava le domande proposte da e lo condannava a pagare le spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.972,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese Controparte_1
generali come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in sintesi, che:
- l'azione di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 24.4.1996 era infondata,
siccome lo stesso attore aveva prospettato che si trattava di simulazione relativa soggettiva;
- l'azione di simulazione relativa, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale decorrente dal compimento dell'atto, era prescritta, atteso che la domanda era stata proposta nel 2017;
- l'azione di simulazione relativa dell'atto di donazione del 2007 era infondata, in quanto lo stesso attore aveva prospettato la simulazione assoluta, avendo allegato che “egli pose in essere la
donazione pur non volendo spogliarsi del bene donato”; nondimeno, egli non aveva provato l'accordo intercorso con l' per cui l'azione di simulazione assoluta andava rigettata;
CP_1
- la domanda di revoca della donazione per ingratitudine era priva di fondamento, non avendo l'istante allegato l'epoca in cui sarebbe venuto a conoscenza dei fatti, integranti, a suo dire,
l'ingratitudine, sì da far ritenere rispettato il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.p.c., né aveva chiesto di provarli;
- la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta non poteva essere accolta siccome carente sotto il profilo allegatorio e probatorio dell'elemento soggettivo;
- le spese seguivano la soccombenza.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 7.1.2021 ed iscritta a ruolo il 15.1.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, notificata il 7.12.2020, lamentando l'erroneo rigetto di tutte le domande proposte nonché l'omessa liquidazione dei compensi a favore del difensore, malgrado l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, concludeva chiedendo alla Corte, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, di provvedere nei seguenti termini:
“a) accolga l'appello e per l'effetto riformi la sentenza di primo grado nei modi e termini indicati
nel presente atto di appello o con le forme e modalità ritenute opportune;
b) condanni l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
c) In caso di rigetto dell'appello riconosca spese e compensi per il gratuito patrocinio relativi ad
entrambi i gradi del giudizio”.
costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua totale infondatezza, sollecitando la Corte alla verifica dei presupposti della condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Perché sia
dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello;
Nel merito:
1. Perché l'atto di appello sia
rigettato;
2. Con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri e accessori come per
legge, altre al maggior danno ex art. 96 cpc comma 1 e 3”.
All'udienza del 12.6.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso dell'Avv. Paolo Apuzzo, difensore dell'appellata.
Riassunto il giudizio, con comparsa depositata il 17.4.2025 si costituiva per l'appellata l'Avv.
RA ST, il quale reiterava le conclusioni già rassegnate dal precedente difensore nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 2.7.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
Le parti non depositavano gli atti difensivi finali.
§ 3. Questione preliminare.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni, attraverso il richiamo delle conclusioni rassegnate negli atti di causa.
Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che l'impugnazione abbia già
superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi dei motivi dell'appello.
Il gravame è stato affidato a quattro motivi, con i quali l'appellante ha attinto l'intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado nonché l'omessa liquidazione dei compensi e delle spese di lite a favore del difensore.
Con il primo motivo, è stata censurata la sentenza nella parte in cui si legge: “Nel caso di specie,
già dalla prospettazione dell'attore l'atto di compravendita per notaio del 1996 non è Persona_1
caratterizzato da simulazione assoluta – che si ha quando le parti pongono in essere un negozio ma
in realtà non ne vogliono nessuno – bensì da simulazione relativa soggettiva da una interposizione
fittizia di persona, in quanto, a dire dell'attore, le parti apparentemente attribuirono il diritto di
nuda proprietà e la quota del 50% dell'usufrutto a sebbene l'effettivo Controparte_1
proprietario dell'immobile fosse il , nei cui soli confronti, in forza del patto Parte_1
dissimulato, si sarebbero dovuti esplicare gli effetti dell'acquisto dell'immobile. È infondata,
pertanto, l'azione di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 1996, difettandone i presupposti.”
L'appellante, dopo aver richiamato la differenza tra simulazione assoluta e simulazione relativa,
specificando che “La vicenda di cui ci si occupa può essere inquadrata nell'ipotesi di simulazione
relativa, ovvero quella in cui l'accordo concluso tra le parti è diretto a produrre effetti diversi
rispetto a quelli resi palesi. Questa può colpire: 1) la natura del contratto o dell'atto; 2) il suo
oggetto; 3) le parti. Il caso in esame è classificabile sicuramente nella terza ipotesi …
interposizione fittizia di persone …”, ha dedotto di essere l'effettivo proprietario dell'immobile,
atteso che l' “altro non era che una “figurante”, cioè colei che doveva risultare, solo CP_1
rispetto ai terzi, la formale acquirente dell'immobile de quo”; del resto, all'epoca dei fatti era disoccupata e priva di reddito e non disponeva della somma di lire 600.000.000, pattuita come prezzo, mentre era esso appellante, all'epoca imprenditore, ad avere fornito la provvista, come risultava dagli assegni prodotti.
Chiedeva, pertanto, che, in accoglimento del motivo, fosse dichiarata la simulazione dell'atto di compravendita … “Per l'effetto quindi si dichiari nullo e/o annullabile e/o inesistente il predetto
contratto di compravendita dichiarando che l'immobile ivi descritto debba intendersi di proprietà
esclusiva dell'attore”.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, in quanto l'appellante non ha specificamente confutato il richiamato passaggio motivazionale, con cui il
Tribunale ha escluso la fondatezza della domanda di simulazione assoluta avuto riguardo alle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
anzi, il ha confermato che la Parte_1
vicenda costituiva un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva, avendo avuto luogo la cd.
interposizione fittizia, per cui difetta il presupposto logico-giuridico della declaratoria di simulazione assoluta richiesta.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la dichiarata prescrizione dell'azione di simulazione relativa dell'atto di compravendita, stante il decorso del relativo termine dalla data di compimento dell'atto, argomentando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez.
II, ord. 7.1.2019, n. 125) l'azione di simulazione relativa è imprescrittibile quando è diretta a dimostrare la nullità sia del negozio simulato che di quello dissimulato;
è soggetta a prescrizione decennale quando è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato.
Il motivo è parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che il richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità non è sufficiente a sovvertire l'esito della decisione cui è pervenuto il primo giudice, in difetto dell'allegazione degli elementi comprovanti la nullità di entrambi i contratti.
Con il terzo motivo, l'appellante si è doluto del rigetto della richiesta declaratoria di simulazione
“totale o parziale” dell'atto di donazione del 27.9.2007, reiterando le stesse deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed evidenziando che, in ogni caso, i comportamenti dell' “che saranno tutti debitamente e circostanziatamente dimostrati nel CP_1
corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, costituiscono certamente un'ipotesi di
irriconoscenza del donatario, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c. rende legittima la
presente azione di revocazione della donazione (v. atto di appello, pag. 12).
Secondo l'appellante, l'eccepita prescrizione (recte, decadenza) ex art. 802 c.c. era priva di pregio,
in quanto:
- l “diveniva “ingrata” nel senso codicisticamente rilevante solo nei periodi CP_1
immediatamente precedenti alla proposizione del giudizio ovvero allorché … pur nella
consapevolezza di tutti i fatti sopra esposti relativamente all'attribuzione delle proprietà di cui
sopra e delle condizioni di disagio personale, lavorativo ed economico in cui versava il
, rifiutava ogni accordo transattivo e … non accordava all'odierno attore neanche Parte_1
l'utilizzo di parte della casa coniugale”;
- in tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità
(Cass. civ., sez. II, 18.10.2016, n. 21010);
- nel caso di specie, esso “nel tempo tentava di tollerare il lungo excursus di tensioni Parte_1
familiari e personali, a cui veniva sottoposto che culminavano, infine con il rifiuto, ribadito poi in
sede giudiziale, di qualsivoglia forma di accordo bonario che gli consentisse una vita libera e
dignitosa” (v. atto di appello, pagg. 12-13).
Chiedeva, pertanto, in accoglimento del motivo, di accertare l'ingratitudine della donataria, con conseguente revoca della donazione effettuata per notaio con atto del 27.9.2007, Per_2
“dichiarando, per l'effetto, l'attore quanto meno usufruttuario del compendio immobiliare”.
Ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile, in primis, per carenza di coerenza logico-giuridica:
invero, l'asserita simulazione dell'atto di donazione è smentita dallo stesso appellante che,
concludendo per la revoca della donazione per ingratitudine, ha implicitamente escluso che la donazione della propria quota di usufrutto in favore della moglie fosse meramente apparente.
A ciò si aggiunge, con specifico riferimento all'ingratitudine, che il ha ripetuto quanto Parte_1
allegato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza indicare lo specifico momento temporale in cui l'offesa, a suo dire derivante da “una pluralità di atti ingiuriosi … tra loro
strettamente connessi”, avrebbe raggiunto un livello tale da non poter essere ulteriormente tollerata,
e che tanto sarebbe avvenuto nell'anno precedente alla proposizione del giudizio.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi e delle spese di lite a carico dello Stato, motivata dal primo giudice attraverso l'incompatibilità tra l'istituto del gratuito patrocinio e la richiesta di distrazione delle spese avanzata dall'avvocato Di
Dato, costituente una rinuncia implicita all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
postulando necessariamente che vi sia stato un accordo tra difensore e parte assistita, per cui quest'ultima ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario. L'appellante ha dedotto che la motivazione a sostegno del rigetto appariva “del tutto fuori luogo”,
in quanto egli era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell'entità del reddito annuo imponibile, per cui l'istanza era del tutto legittima, poiché il difensore aveva anticipato le spese non coperte dal gratuito patrocinio e la richiesta di condanna della controparte era conseguenza della richiesta di accoglimento della domanda giudiziaria.
Il motivo è palesemente inammissibile perché non attinge un capo della sentenza impugnata, bensì
il decreto con cui il Tribunale si è pronunciato sull'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, contro il quale, secondo il combinato disposto degli artt. 84 e 170
d.P.R. 115/2002, è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 150/2011 da parte del difensore in proprio. Conseguentemente, il difensore avrebbe dovuto proporre ricorso, con rito semplificato, al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
§ 5. Le spese di lite.
Le spese processuali sono a carico del secondo il principio della soccombenza di cui Parte_1
all'art. 91, comma 1, c.p.c., atteso che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v. Cass. civ., sez. 6-3, ord.
31.3.2017, n. 8388). La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri medi per le cause di valore indeterminato di bassa complessità indicati dal D.M. 147/2022
per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione/istruzione e decisoria: invero,
quanto alle prime, l'udienza ex art. 350 cpc si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni, mentre relativamente all'altra, non sono stati depositati gli atti difensivi finali.
A norma dell'art. 130-bis d.P.R. 115 cit., va dato atto che il difensore dell'appellante non ha diritto alla liquidazione del compenso, essendo l'appello dichiarato inammissibile.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
§ 5. La responsabilità processuale aggravata.
Sussistono i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
secondo cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come è noto, la suddetta disposizione è stata introdotta dall'art. 45, comma 12, L. 69/2009 al fine di preservare l'interesse ad una giustizia sana e funzionale attraverso una condanna punitiva (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge).
La responsabilità ai sensi della succitata disposizione presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass. civ., S.U., 20.4.2018, n. 9912).
Ebbene, la Corte ritiene che l'iniziativa processuale del integri un'ipotesi di abuso del Parte_1
processo.
Invero, l'appellante, insistendo in tutte le domande contraddittoriamente introdotte nell'atto di citazione in primo grado, di cui ha riportato passaggi della parte espositiva senza considerare né i corretti rilievi contenuti nella decisione del Tribunale, né l'oggetto del giudizio di appello, e limitandosi a richiamare pronunce giurisprudenziali senza indicare le concrete ragioni per cui esse erano idonee a sovvertire l'esito del giudizio di primo grado, ha agito, quanto meno, con colpa grave, avendo violato il grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'inammissibilità della proposta impugnazione. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la sua condanna al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma ulteriore, la quale va determinata in via equitativa, come in dispositivo, assumendo come parametro di riferimento un quarto dell'importo dovuto per le spese di lite (v. Cass. civ., sez. III, 4.7.2019, n. 17902).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello;
d) condanna l'appellante al pagamento, a favore dell'appellata, della somma ulteriore di euro
1.683,50 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Napoli, 3.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi