Articolo 87 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 86Articolo 88
Versione
15 marzo 1973
Art. 87.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
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