Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/2001, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
001 15 0 1 LA CORTE SU 15 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASS LIONE Oggetto Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE fmontements. Clause venetow Composta dagli Ill.mi Sigg.ri MAstrati: R.G.N. 7196/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere - Dott. Vincenzo SALLUZZO 118 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 24 Ud. 31/05/00 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SOPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE GIORGETTI VALDIMIRO, MAGI LUCIA, domiciliati in ROMA per diritti 3000 presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato - 5 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE DIECI GUIDO, con studio in 52100 AREZZO VIA MADONNA DEL PRATO N.119; giusta delega in atti;
CORTE SUPE
- ricorrenti -
Rilasciara contro al Sig. Biamonti 12000+2 per diritt: FINEMIRO FINANZIARIA EMILIA ROMAGNA SPA, in persona il del legale rappresentante dott. Mario Fantini, 16 MAR. 2001 elettivamente domiciliata in ROMA LTV.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI FILIPPO, 2000 che la difende, giusta delega in atti;
1077 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 822/97 del Tribunale di AREZZO, emessa il 20/11/97; RG. 378/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/00 dal Consigliere Dott. Giovanni LIRE 1500 Battista PETTI;
CANCELLER udito l'Avvocato FILIPPO BIAMONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0487587 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il LIRE 1500 rigetto del ricorso. CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società EM spa, che istituzionalmente si 0487588 оссира di finanziamenti al consumo, essendo rimasta LIRE 1500 creditrice nei confronti dei coniugi IO VL CANCELLE miro e MA LU, richiedeva ed otteneva dal Pretore di Cortona un decreto ingiuntivo (del 9 settembre 0487589 1995) con il quale essi debitori erano condannati al LIRE 1500 pagamento della somma di L. 21.792.133 oltre interessi CANCELLER convenzionali di mora dal 1° luglio 1975 al saldo ef- fettivo, con le spese liquidate e le successive di 0487590 pratica. Con atto notificato il 26 ottobre 1995 gli ingiun- ti proponevano opposizione dinanzi al Pretore di Cor- tona;
resiste la controparte. Istruita la lite, con sentenza pubblicata il 27 gennaio 197, il Pretore accoglieva l'opposizione, di- 2 chiarando nullo il decreto ingiuntivo e condannava la EM a restituire le due rate mensili già pagate ed alla rifusione delle spese di lite. La decisione era appellata dalla società finanzia- trice, dinanzi al Tribunale di Arezzo, chiedendone la riforma;
resistevano le controparti. Con sentenza pubblicata in data 10 dicembre 1997, il Tribunale di Arezzo così decideva: нх 1 .accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudi- zio. Contro la decisione ricorrono i IO deducen- do due motivi di gravame;
resiste la EM con con- troricorso. Ha prodotto memorie la soc. EM. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi. Nel primo motivo del ricorso si deduce l'error in iudicando sotto tre profili: a. la errata qualificazione giuridica del ruolo avuto nella vicenda dalla Sol Levante, ritenu- ta come "mero nuncius" in ordine ai rapporti tra i IO e la società EM spa. 3 b. La mancata applicazione degli effetti dello ius superveniens ed in particolare della nor- mativa sulle clausole vessatorie di cui all'art. 1469 bis del codice civile, con rife- rimento alla clausola 4 delle condizioni gene- rali di finanziamento. Sulla base dello ius superveniens la clausola è inefficace e la ri- inefficacia rilevabile levabilità di tale d'ufficio; C. l'omesso esame di tesi giuridiche in rela- C. zione a due punti decisivi: omesso esame della tesi della mala fede della 1. EM per la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.C.; 2. omesso esame della tesi della nullità del con- tratto di finanziamento per nullità e/o ineffi- cacia delle clausole vessatorie, che sarebbero state sottoscritte con il semplice riferimento numerico. Così riassunto l'articolato motivo, in senso con- trario si osserva: a. che appare corretta la qualificazione giuridica del ruolo di terzo estraneo al rapporto della ditta venditrice del bene, qualificata come semplice "nuncius" nel presentare al cliente la 4 1 proposta del finanziamento, le cui condizioni non erano modificabili dal "nuncius"; la ditta venditrice si limitò a presentare la proposta al cliente ed a trasmetterla sottoscritta alla società finanziatrice. La sua eventuale parte- cipazione ad un negozio complesso e trilatero andava dimostrata da chi intendeva giovarsene. Nessun error in iudicando risulta dunque veri- ficato in relazione alla fattispecie in esame. b. che nessun omesso esame della tesi della mala fede risulta verificato, posto che i giudici del merito, considerando la condotta del "nuncius" hanno implicitamente considerato la stessa aderente alla buona fede, nei rapporti tra venditore e cliente (v. ff. 10 della moti- vazione), osservando che se mai la mala fede era dello stesso acquirente allorchè dava atto di aver ricevuto la consegna dell'automobile, proprio per rendere operativo il finanziamento;
C. che nessun omesso esame di tesi difensive sui punti decisivi indicati nel corpo del motivo risulta verificato, sia in relazione alla ac- certata inesistenza della mala fede della SO- cietà finanziatrice, sia in relazione agli ef- fetti dello ius superveniens, che non è appli- 5 cabile, sia perché la legge introduttiva del regime europeo delle clausole vessatorie (legge 1996 n. 56) non è retroattiva, proprio per il suo carattere innovativo;
B sia perché il con- tratto di mutuo è stato immediatamente eseguito dalla Finamiro, mentre il pagamento dei ratei di rimborso doveva avvenire entro il 21 dicem- bre 1995 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge sulle clausole vessatorie. Inoltre i giudici del merito hanno esattamente ri- marcato la specificità della sottoscrizione della clausola 4. Con il secondo motivo si deduce il vizio della mo- tivazione, circa la attribuzione ad alcuni documenti di un significato inconciliabile con il loro contenuto e ciò con riguardo: a. alla clausola di mancata consegna dell'autovettura; b. alla delega della Finamiro per il pagamento al- la Sol Levante;
d. alla compensazione delle spese di causa. In senso contrario si osserva che i primi due pro- fili attengono a quaestio voluntatis esaminate in pun- to di fatto dai giudici del riesame. Si tratta di res controversa e la motivazione è adeguata anche sul pun- 6 to relativo alla sottoscrizione della clausola ai sen- si dell'art. 1341 c.civile. Non si tratta dunque di una travisata interpreta- zione del contenuto di documenti e di condotte (v. in particolare ff. 8 e 9 della motivazione sulla cd. de- lega al finanziatore a versare l'importo del prestito dellaal venditore } ma di una logica ricostruzione speciale figura del credito al consumo erogato median- te finanziamento (v. le ampie e corrette considerazio- 109T ni di cui a ff. 7 ed 8 della motivazione). 40000 Quanto al terzo profilo esso è palesemente infon- 230000 dato, posto che la compensazione giova ai ricorrenti, parti soccombenti in appello. Per le esposte considerazioni il ricorso dev'essere rigettato;
sussistono giusti motivi per la natura delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudi- ( zio di cassazione tra le parti in lite. Roma, 31 maggio 2000. IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE EST. Beh.h Per "Aug CEN51 سنا 001 ! M O Depositato in Cancelleria R IL CANCELLIERE C1 OGG! 5 GEN 2001 Concetta Abommendola CELLERIA 7