Sentenza 16 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'omicidio colposo commesso dall'imputato mentre, in automobile, trasportava la moglie in ospedale, causandone la morte in un incidente stradale per la velocità tenuta, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva riconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessità avendo la vittima iniziato il travaglio del parto con una complicanza per la quale i medici avevano raccomandato l'immediato ricovero).
Commentari • 3
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Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …
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Con la sentenza che qui si annota, la Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello capitolina e chiarisce che lo stato di indigenza non è sufficiente a scriminare la condotta di chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante invocando lo stato di necessità, ex art. 54 c.p. L'imputato era stato condannato per il delitto di furto di uno zainetto custodito all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via. Con un unico motivo, la difesa impugnava la sentenza dei giudici di secondo grado lamentando che il collegio avesse erroneamente ritenuto insussistente lo stato di necessità. Infatti, il ricorrente deduceva che il delitto commesso fosse …
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Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Cassazione penale sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2019, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2019 |
Testo completo
02241-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1956/19 NA IU TT - Presidente - UP 16/10/2019- DANIELA RITA TORNESI Relatore- R.G.N. 12286/2019 ALDO ESPOSITO DANIELA DAWAN FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: IT IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Preliminarmente viene depositata nomina a difensore di fiducia dell'avv. SALVATORE ROMEO del foro di PALERMO per l'imputato IT IU, che insiste per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso del procuratore generale. E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) LOMBARDO DOMENICO del foro di ROMA in difesa di IT IU, che si associa alle richieste dell'avv. SALVATORE ROMEO. h RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2016 il Tribunale di Palermo dichiarava IT PP responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 589, comma 2, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione.
1.1. Al predetto imputato veniva contestato che il giorno 3 settembre 2012, mentre conduceva l'autovettura Mercedes Smart Coupè Pulse 600 tg. BZ424NX, andava ad urtare, a causa della velocità tenuta, contro la barriera laterale della strada determinando il ribaltamento del veicolo e la conseguente espulsione dal finestrino di NO SA, al nono mese di gravidanza, la quale decedeva nell'immediatezza; anche IT NO, nato con parto cesareo di emergenza, moriva a distanza di pochi giorni.
1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado il sinistro si verificava a Palermo, in via Emanuele Paternò, immediatamente dopo il ponte Oreto, nella direzione da Piazza Scaffa a via Guadagna, nel tratto di strada costituito da un'unica carreggiata con andamento rettilineo delimitata, a sinistra, da muri di recinzione in cemento di altezza variabile confinanti con appezzamenti agricoli e, a destra, da un guard-rail avente andamento irregolare con sviluppo quasi sinusoidale. Nelle immediate corrispondenze in cui lo IT perdeva il controllo del suo autoveicolo era presente un dislivello di circa cm. 70 degradante sino alla successiva zona pianeggiante in un ambito di percorrenza longitudinale pari a circa 20 metri di lunghezza. Era visibile, all'accesso di via E. Paternò, un cartello di divieto di transito per tutti gli autoveicoli, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 130 del 2002. M Nel rapporto informativo della polizia giudiziaria veniva evidenziato che tale segnaletica era sistematicamente disattesa dall'utenza perché non erano stati installati i dissuasori. Gli accertamenti espletati consentivano di rilevare due tracce gommose sull'asfalto di lunghezza m. 18,20 e m. 15,85, rispettivamente a destra e a sinistra, secondo la direzione di percorrenza dell'autoveicolo condotto dall'imputato. Tali tracce iniziavano ad una distanza di m. 11,25 dall'uscita di Ponte Oreto ed erano divergenti e con andamento curvilineo verso destra. Venivano altresì riscontrati segni d'urto contro il guard rail e il retrostante palo per la pubblica illuminazione posto ad una distanza di m. 18,90 dalla prima delle due tracce gommose. IT PP, nell'affrontare un dislivello della sede stradale, andava ad urtare contro il guard - rail e il palo della pubblica illuminazione dopodichè proseguiva secondo la direzione originaria per altri quaranta metri con un moto incontrollato, si ribaltava e si adagiava sul fianco sinistro. Nell'incidente rimaneva coinvolta sua moglie, NO SA, al nono mese di gravidanza con avvisaglie di parto imminente. La predetta decedeva alle ore 20.19 del medesimo giorno a seguito di grave trauma cranico e si procedeva ad effettuare il parto cesareo in emergenza;
nasceva così IT NO quale, dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni presso l'Ospedale Civico, decedeva l'8 settembre 2012. Le cause dell'incidente venivano ravvisate nella condotta di guida dello IT il quale, transitando su una strada inibita alla circolazione, viaggiava a velocità tale da non consentirgli di mantenere il controllo (di poco superiore a 105 km./h. secondo il consulente del P.M. e di 70/80 km./h. secondo il consulente della difesa) laddove il limite consentito era di 50 km./h. Il dislivello lungo la direttrice del veicolo di elevato spessore era ritenuto solo una possibile concausa della perdita del controllo del veicolo. Il Tribunale di Palermo escludeva la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. invocata dalla difesa rappresentando che era stato lo stesso imputato ad aver dato origine, con la sua condotta imprudente, allo stato di pericolo e che la situazione di inizio di travaglio della moglie avrebbe peraltro consigliato l'effettuazione del suo trasporto in ospedale tramite il servizio di ambulanza. Sottolineava, pertanto, che lo stato di agitazione in cui si era venuto a trovare IT PP non era in ogni caso scriminabile.
2. Con sentenza del 9 ottobre 2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto IT PP ravvisando, in ogni caso, la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità putativo.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza deducendo l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. Sostiene che è stata erroneamente applicata l'esimente putativa dello stato di necessità, pur non ricorrendone i presupposti. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Palermo. 2 4. Con memoria depositata il 25 settembre 2019 IT PP, a mezzo del difensore di fiducia, ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015), ai fini dell'integrazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto;
inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile e, al riguardo, l'operatività della scriminante non può essere applicata sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. La Suprema Corte (Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, Rv. 269724; Sez. 6, n. 18711 de/21/03/2012, Rv. 252636) ha precisato, in tema di esimente putativa dello stato di necessità, che l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza di tale causa di giustificazione deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su circostanze concrete tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale stato.
2.1. Osserva il Collegio che la Corte distrettuale, facendo corretta applicazione di tali principi di diritto, ha evidenziato che il ricorrente non si è M limitato ad allegare una situazione di pericolo semplicemente collegata al mero inizio del parto della moglie annunciato dalla fisiologica c.d. rottura delle acque ma ha fatto riferimento al verificarsi di una complicazione improvvisa, ossia un'emorragia pubica che si era manifestata ai primi sintomi del travaglio, rischio questo paventato dai medici che avevano seguito la gravidanza della vittima, raccomandando, in tale eventualità, un immediato ricovero. Orbene, l'importanza dirimente di tale specifico ed allarmante evento, ai fini del riconoscimento dello stato di necessità putativo, collegato alla salvaguardia anticipata del bene salute della gestante, è stato congruamente valorizzato nella sentenza impugnata laddove invece il ricorso non fa nemmeno un accenno ad esso, attestandosi, invece, sulla mera circostanza dell'inizio del parto e sul presupposto erroneo che i giudici di secondo grado si siano fondati, nel riconoscere l'esimente in questione, al mero stato d'animo dell'imputato. 3 3. Alla stregua di quanto sopra esposto il
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 16/10/2019 Il Consigliere estensore Dang le fit weDaniela Rita Tornesi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 63 oggi, IL FUNZIONATIO TUDIZIARIO + ricorso va rigettato. Il Presidente Renato PP Bricchetti