Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 10/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Cartone, Luca Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego all'accesso agli atti n.-OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, della nota del Comandante NAS del -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento
- del diritto di accesso agli atti amministrativi richiesti.
e per la condanna del Comando Legione Carabinieri Abruzzo Molise, Compagnia di Alba Adriatica e/o dell’Ente tenuto ex lege all’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza d’accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. In data -OMISSIS- la ricorrente riceveva un controllo ispettivo da parte del Comando Carabinieri N.A.S., presso la propria sede di -OMISSIS- nel corso del quale venivano riscontrate alcune irregolarità previste e punite dall’art. 6, comma 5 e comma 8 del D.lgs 193/2027.
La società ricorrente presentava istanza di accesso agli atti al fine di prendere visione ed estrarre copia dell’esposto che aveva avviato l’accertamento.
In data -OMISSIS- con prot.-OMISSIS-/2024 trasmessa a mezzo PEC in pari data al difensore nominato, il Comando della Legione Carabinieri Abruzzo Molise Compagnia di Alba Adriatica, riscontrava l’istanza d’accesso formulata da -OMISSIS- S.r.l. denegandola.
Avverso il diniego di accesso insorge l’odierna ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Quanto alla legittimazione a ricorrere la società -OMISSIS- sostiene che sussista l’interesse alla conoscenza dell’autore dell’esposto e al suo contenuto in quanto la società dovrebbe necessariamente tutelare la propria immagine commerciale.
Nel caso in esame, il Comando dei Carabinieri non svolge una valutazione in concreto delle esigenze difensive della società ricorrente, bensì si limita a riportare l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, senza tuttavia vagliarne i riflessi nel caso concreto.
Infatti, nel caso di specie, le esigenze di carattere difensivo che -OMISSIS- potrebbe azionare sarebbero diverse, ben potrebbe infatti trattarsi di un’azienda concorrente e quindi valutarne le ricadute in termini azioni concorrenziali e/o di tutela della propria immagine.
In buona sostanza, le esigenze difensive intese nel senso più ampio del termine devono ritenersi prevalenti rispetto alla riservatezza dell’autore dell’esposto.
3.§. Il collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un’attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l’atto finale adottato dalla pubblica amministrazione.
La segnalazione è, infatti, meramente sollecitatoria dell’esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla P.A.; la conoscenza degli atti relativi a quest’ultima fase soddisfano, di norma, l’interesse conoscitivo del richiedente.
10.1 - Pertanto, anche a voler prescindere dalla riservatezza dell’autore della segnalazione (che spesso è un dipendente del soggetto sottoposto ad attività ispettiva, soggetto, quindi, a rischio di ritorsione) emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dell’autore dell’esposto: l’identificazione dell’autore della segnalazione, infatti, non è funzionale all’esigenza difensiva della società appellata.
Risulta quindi condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza dei TAR (cfr. TAR Piemonte sez. II, 10/05/2012, n.537; T.A.R. Lazio sez. I, 04/02/2016, n.1657; T.A.R. Emilia-Romagna) sez. II, 17/10/2018, n.772) secondo cui allorquando l'accertamento di un illecito amministrativo sia fondato su autonomi atti di ispezione dell'Autorità amministrativa, l'esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell'esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare.
10.2 - È opportuno ricordare, infatti, che l'art. 22, comma 1, lettera d), L. n. 241 del 1990 - definisce l'interesse legittimante all'accesso, indicandolo in "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; è stato ritenuto in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 30-10-2020, n. 6657) che:
“- la necessità della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale', nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica 'finale' controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio;
- tale delibazione è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa;
- le qualità dell'interesse legittimante sono pertanto circoscritte a quelle ipotesi che - sole - garantiscono la piena corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso il necessario raffronto che l'interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio (o che la stessa intende far valere in sede stragiudiziale o preprocessuale) e l'astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale;
- il legislatore ha ulteriormente circoscritto l'oggetto della situazione legittimante l'accesso difensivo, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell'astratto paradigma legale, sia anche "collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l'ostensione, e per l'ottenimento del quale l'accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite;
- tale esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dall'art. 25, comma 2, L. n. 241 del 1990 -, ai sensi del quale "la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata";
- con tale previsione il legislatore vuole esigere che le finalità dell'accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), onde permettere all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione 'finale' controversa;
- in questa prospettiva, pertanto, va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando”.
10.3 - Nel caso di specie, come ha condivisibilmente rilevato l’appellante dopo aver richiamato alcune pronunce di primo e secondo grado (cfr. Tar Veneto Venezia, n. 321/2015 e Cons. St. n. 5779/14), l’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o un procedimento di accertamento di illecito, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato: la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta, infatti, già assicurata dal verbale di accertamento e, dunque, non è necessario risalire al precedente esposto” (Consiglio di Stato sez. III, 01/03/2021, n. 1717).
4.§. Nel caso specifico, considerata la tipologia di attività esercitata dalla ricorrente, deve ritenersi che il principio della totale accessibilità degli atti, ivi compresi quelli di impulso dell’attività ispettiva – a prescindere dalla effettiva e concreta necessità di conoscenza a fini difensivi – potrebbe avere un impatto negativo sull’attività di controllo, diretto ad assicurare il commercio e la vendita ai consumatori di prodotti-OMISSIS-conformi alle norme, a tutela del bene “salute” costituzionalmente tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
5.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio in considerazione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso in epigrafe;
2) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.