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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 252/2025 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Stefanutto del Foro di Udine C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTI
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
ED EC del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Per entrambe le parti processuali:
“1) A modifica delle statuizioni in essere, previa revoca del contributo al mantenimento a carico di Parte_1 e a favore di con decorrenza a far data dalla domanda, stant Controparte_1 da e la variabilità delle sue condizioni abitative, si prevede che: Persona_1
1 Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per i periodi di permanenza del Persona_1 giovane presso gli stessi;
Ciascun genitore verserà direttamente a la somma mensile di € 125,00, soggetta a Persona_1 rivalutazione ISTAT, in via anticipata e. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie, determinate secondo Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, nella misura del 50% ciascuno. Ciò fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di , che viene indicativamente stabilita Persona_1 al compimento di anni 23.
, e si impegnano a prendere in Persona_1 Controparte_1 Parte_1 seria considerazione la possibilità di iniziare un percorso di mediazione famigliare per la risoluzione della conflittualità in essere.
Compensa integralmente le spese di lite del presente sub-procedimento Per_ 2) il mantenimento a della somma mensile di € 125,00.- a carico di ciascun genitore verrà corrisposto direttamente con decorrenza dal mese di luglio 2025, sul conto iban [...] o di altro che verrà dal figlio indicato, e fino all'età di 23 anni ove il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica prima;
3) nulla più dare e avere tra le parti ad alcun titolo e dal mese di luglio 2025 il padre rinuncerà al versamento diretto da parte del datore di lavoro;
4) spese compensate tra le parti”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 11/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che la sig.ra e il sig. hanno ottenuto pronuncia di Parte_1 Controparte_1 divorzio alle condizioni tenza n. nale di Gorizia pubblicata il 28/01/2016 all'esito del procedimento sub R.G. n. 1414/2015.
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 la sig.ra e il figlio hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nei termini ivi riportati. Nello specifico, i ricorrenti hanno dapprima domandato in via urgente, inaudita altera parte, la sospensione dell'obbligo materno di versare al padre, per il mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mese o, in subordine, la dimidiazione dei termini del procedimento. Sono stati altresì chiesti la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del padre per il mantenimento del figlio il versamento diretto dell'assegno di mantenimento Pt_2 nei confronti del figlio, nonché la previsione padre mantenga il figlio permettendogli di poter dormire da lui, sanzionata in caso di inottemperanza con il pagamento di una somma pari a €300,00 mensili, oltre alla condanna alla restituzione delle somme versate a favore del sig. Controparte_1 anziché in via diretta in favore del figlio.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha assegnato alle parti i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto, disponendo altresì la trattazione del procedimento cautelare.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha domandato preliminarmente Controparte_1 l'inammissibilità del ricorso in dife di circostanze nuove e sopravvenute che giustifichino la richiesta di modifica, nonché, nel merito e in via principale, il rigetto della richiesta di parte attrice di revocare l'obbligo materno di versare la somma di euro 300,00 mensili finché ontinuerà Pt_2 ad abitare stabilmente con il padre e non sarà economicamente autosufficiente. Ha altresì chiesto che la sig.ra continui a versare l'importo di euro 300,00 in favore del sig. almeno fino a Pt_1 Persona_1 quando continuerà ad abitare con il padre, disponendo, in caso di raggiungimento della Pt_2
2 indipendenza economica, la cessazione dei contributi economici a carico del padre. Infine, il convenuto ha riservato di volta in volta la possibilità per il figlio di dormire a Turriaco presso la sua abitazione nell'ipotesi in cui lo stesso si trasferisca presso la madre e non sia economicamente indipendente. In subordine alla domanda principale, il resistente ha chiesto che nell'ipotesi di trasferimento stabile del figlio presso l'abitazione materna l'assegno di mantenimento venisse ridotto ad € 250,00 mensili, o della minore somma ritenuta di giustizia.
Il Giudice ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte e ha fissato nuova udienza, ritenendo opportuna una sua anticipazione alla luce delle allegazioni depositate.
All'udienza d.d. 18/06/2025 il Giudice ha avanzato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. alla luce della natura del giudizio, del valore della controversia e dell'esistenza di questioni di pronta e facile liquidazione.
Con il deposito di note di trattazione scritta il convenuto ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa effettuata all'udienza precedente.
All'udienza successiva il Giudice, constatata l'adesione alla proposta conciliativa, ha disposto l'adozione di provvedimenti provvisori nei termini così riportati:
A modifica delle statuizioni in essere, previa revoca del contributo al mantenimento a carico di Pt_1
e a favore di con decorrenza a far data dalla domanda, stante
[...] Controparte_1
età raggiun e la variabilità delle sue condizioni abitative, si Persona_1 prevede che:
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per i periodi di Persona_1 permanenza del giovane presso gli stessi;
Ciascun genitore verserà direttamente a la somma mensile di € 125,00, soggetta Persona_1
a rivalutazione ISTAT, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie, determinate secondo Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, nella misura del 50% ciascuno. Ciò fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di
[...]
, che viene indicativamente stabilita al compimento di anni 23. Persona_1
, e si impegnano Persona_1 Controparte_1 Parte_1 a p igliare per la risoluzione della conflittualità in essere.
Compensa integralmente le spese di lite del presente sub-procedimento;
Con decreto d.d. 17/07/2025 il Giudice, preso atto del raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito delle note scritte.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio in ossequio alle conclusioni sopra riportate.
E' stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Rilevato che la domanda congiunta delle parti processuali dimostra la volontà di pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio e il Collegio, stimati sussistenti i presupposti di legge ex art. 473bis.29 c.p.c. per l'accoglimento delle concordi istanze, non può che recepire tale intendimento.
3 Stante l'atteggiamento processuale delle parti processuali, va disposta l'integrale compensazione sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
− Prende atto della modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza 25/2016 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 28/01/2016 all'esito del procedimento sub R.G. n. 1414/2015, nei termini di cui alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
− dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
− Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 252/2025 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Stefanutto del Foro di Udine C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTI
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
ED EC del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Per entrambe le parti processuali:
“1) A modifica delle statuizioni in essere, previa revoca del contributo al mantenimento a carico di Parte_1 e a favore di con decorrenza a far data dalla domanda, stant Controparte_1 da e la variabilità delle sue condizioni abitative, si prevede che: Persona_1
1 Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per i periodi di permanenza del Persona_1 giovane presso gli stessi;
Ciascun genitore verserà direttamente a la somma mensile di € 125,00, soggetta a Persona_1 rivalutazione ISTAT, in via anticipata e. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie, determinate secondo Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, nella misura del 50% ciascuno. Ciò fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di , che viene indicativamente stabilita Persona_1 al compimento di anni 23.
, e si impegnano a prendere in Persona_1 Controparte_1 Parte_1 seria considerazione la possibilità di iniziare un percorso di mediazione famigliare per la risoluzione della conflittualità in essere.
Compensa integralmente le spese di lite del presente sub-procedimento Per_ 2) il mantenimento a della somma mensile di € 125,00.- a carico di ciascun genitore verrà corrisposto direttamente con decorrenza dal mese di luglio 2025, sul conto iban [...] o di altro che verrà dal figlio indicato, e fino all'età di 23 anni ove il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica prima;
3) nulla più dare e avere tra le parti ad alcun titolo e dal mese di luglio 2025 il padre rinuncerà al versamento diretto da parte del datore di lavoro;
4) spese compensate tra le parti”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 11/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che la sig.ra e il sig. hanno ottenuto pronuncia di Parte_1 Controparte_1 divorzio alle condizioni tenza n. nale di Gorizia pubblicata il 28/01/2016 all'esito del procedimento sub R.G. n. 1414/2015.
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 la sig.ra e il figlio hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nei termini ivi riportati. Nello specifico, i ricorrenti hanno dapprima domandato in via urgente, inaudita altera parte, la sospensione dell'obbligo materno di versare al padre, per il mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mese o, in subordine, la dimidiazione dei termini del procedimento. Sono stati altresì chiesti la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del padre per il mantenimento del figlio il versamento diretto dell'assegno di mantenimento Pt_2 nei confronti del figlio, nonché la previsione padre mantenga il figlio permettendogli di poter dormire da lui, sanzionata in caso di inottemperanza con il pagamento di una somma pari a €300,00 mensili, oltre alla condanna alla restituzione delle somme versate a favore del sig. Controparte_1 anziché in via diretta in favore del figlio.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha assegnato alle parti i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto, disponendo altresì la trattazione del procedimento cautelare.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha domandato preliminarmente Controparte_1 l'inammissibilità del ricorso in dife di circostanze nuove e sopravvenute che giustifichino la richiesta di modifica, nonché, nel merito e in via principale, il rigetto della richiesta di parte attrice di revocare l'obbligo materno di versare la somma di euro 300,00 mensili finché ontinuerà Pt_2 ad abitare stabilmente con il padre e non sarà economicamente autosufficiente. Ha altresì chiesto che la sig.ra continui a versare l'importo di euro 300,00 in favore del sig. almeno fino a Pt_1 Persona_1 quando continuerà ad abitare con il padre, disponendo, in caso di raggiungimento della Pt_2
2 indipendenza economica, la cessazione dei contributi economici a carico del padre. Infine, il convenuto ha riservato di volta in volta la possibilità per il figlio di dormire a Turriaco presso la sua abitazione nell'ipotesi in cui lo stesso si trasferisca presso la madre e non sia economicamente indipendente. In subordine alla domanda principale, il resistente ha chiesto che nell'ipotesi di trasferimento stabile del figlio presso l'abitazione materna l'assegno di mantenimento venisse ridotto ad € 250,00 mensili, o della minore somma ritenuta di giustizia.
Il Giudice ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte e ha fissato nuova udienza, ritenendo opportuna una sua anticipazione alla luce delle allegazioni depositate.
All'udienza d.d. 18/06/2025 il Giudice ha avanzato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. alla luce della natura del giudizio, del valore della controversia e dell'esistenza di questioni di pronta e facile liquidazione.
Con il deposito di note di trattazione scritta il convenuto ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa effettuata all'udienza precedente.
All'udienza successiva il Giudice, constatata l'adesione alla proposta conciliativa, ha disposto l'adozione di provvedimenti provvisori nei termini così riportati:
A modifica delle statuizioni in essere, previa revoca del contributo al mantenimento a carico di Pt_1
e a favore di con decorrenza a far data dalla domanda, stante
[...] Controparte_1
età raggiun e la variabilità delle sue condizioni abitative, si Persona_1 prevede che:
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per i periodi di Persona_1 permanenza del giovane presso gli stessi;
Ciascun genitore verserà direttamente a la somma mensile di € 125,00, soggetta Persona_1
a rivalutazione ISTAT, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie, determinate secondo Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, nella misura del 50% ciascuno. Ciò fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di
[...]
, che viene indicativamente stabilita al compimento di anni 23. Persona_1
, e si impegnano Persona_1 Controparte_1 Parte_1 a p igliare per la risoluzione della conflittualità in essere.
Compensa integralmente le spese di lite del presente sub-procedimento;
Con decreto d.d. 17/07/2025 il Giudice, preso atto del raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito delle note scritte.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio in ossequio alle conclusioni sopra riportate.
E' stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Rilevato che la domanda congiunta delle parti processuali dimostra la volontà di pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio e il Collegio, stimati sussistenti i presupposti di legge ex art. 473bis.29 c.p.c. per l'accoglimento delle concordi istanze, non può che recepire tale intendimento.
3 Stante l'atteggiamento processuale delle parti processuali, va disposta l'integrale compensazione sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
− Prende atto della modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza 25/2016 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 28/01/2016 all'esito del procedimento sub R.G. n. 1414/2015, nei termini di cui alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
− dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
− Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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