Art. 1. Conferma di norme previdenziali
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di due anni.
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1981 e' calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' soggetta alla variazione di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 . Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni orarie di cui all' articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , variano a decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di due anni.
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1981 e' calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' soggetta alla variazione di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 . Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni orarie di cui all' articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , variano a decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.