Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1980, n. 895
Articolo 2
Versione
14 gennaio 1981
Art. 1. Conferma di norme previdenziali

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di due anni.
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1981 e' calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' soggetta alla variazione di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 . Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni orarie di cui all' articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , variano a decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1981
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