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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2485/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. ), Parte_5 C.F._4 Parte_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
), (C.F. ), C.F._7 Parte_9 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._9 Parte_11
), (C.F. ), C.F._10 Parte_12 C.F._11
(C.F. , (C.F. Parte_13 C.F._12 Parte_14
), C.F._13
tutti con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE e dell'avv. CAFFARRA MARIA EUGENIA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 20 CARPI presso il difensore avv. AMADEI
DAVIDE ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SETTI SERGIO Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO e AVV. SILVIA COCCHI, elettivamente domiciliato in Carpi, Via Berengario N. 20 presso lo studio e la persona dell'Avv. Sergio Paolo Setti
CONVENUTO/I
In punto a: appalto, vizi, garanzia, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente
“Piaccia all'Ill.mo signor Giudice del Tribunale di Modena: pagina 1 di 7 in via preliminare:
= non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito: = accertare che i lavori eseguiti dalla società presso il Controparte_1
e le singole unità immobiliari presentano gravi vizi e difetti e non sono Parte_1 neppure stati completati;
= accertare che il , e pertanto i singoli condomini, hanno legittimamente Parte_1 sospeso il pagamento delle ulteriori somme richieste da ex art. 1460 c.c.; Controparte_1
= accertare conseguentemente che non è dovuto dal , né comunque dai Parte_1 singoli condomini, alla società il pagamento della somma ingiunta di €. Controparte_1
19.824,20 di cui alle fatture azionate monitoriamente per tutti i motivi dedotti, né di qualsivoglia altra somma.
= dichiarare nullo, e/o inefficace, o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, e rigettare ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
= condannare la società all'esecuzione delle opere necessarie Controparte_1 all'eliminazione dei vizi e difetti sui lavori tutti eseguiti presso il e le singole Parte_1 unità immobiliari quali verranno accertati in corso di causa, ovvero condannare la società
[...] a pagare al , e per quanto possa occorrere ai singoli Controparte_1 Parte_1 condomini personalmente, ciascuno per le rispettive ragioni, la somma di €. 50.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni costituiti dalle spese necessarie per l'eliminazione dei lamentati vizi e difetti delle opere;
in ogni caso:
- nella non creduta ipotesi di accertato riconoscimento di un credito di nei Controparte_1 confronti del , compensare detto credito con quello maggiore di parte attrice Parte_1 opponente, e conseguentemente condannare a pagare al Controparte_1 Parte_1
, e per quanto possa occorrere ai singoli condomini personalmente, ciascuno per le
[...] rispettive ragioni, la differenza, quale risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese e compenso di lite”.
La parte convenuta opposta
“1) Preliminarmente Voglia l'Ill.mo Tribunale revocare l'ingiunzione di pagamento n. R.G. 925/2023 emessa il 23/02/2023 di € 19.824,20 oltre le spese di procedura sia poiché sulla detta somma il
opponente aveva già versato la somma di € 768,20 sia in quanto il C.T.U. ha accertato un Parte_1 ristagno di acqua meteorica sul lato esterno dei balconi posti sul retro del ed ha Parte_1 quantificato un minor valore delle stesse di € 2.277,00 che dovrà essere detratto dalla somma richiesta dalla al . CP_1 Parte_1 2) Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in considerazione dei lavori effettuati da così CP_1 come accertati dal CTU, condannare il , nonché in via solidale i vari condomini Parte_1 costituiti in causa, al pagamento, in favore di della somma complessiva di € 16.779,00 (€ CP_1
19.824,20 - 768,20 -2.277,00 = € 16.779,00) oltre interessi dalla domanda al saldo, la rivalutazione monetaria e rimborsare le spese di C.T.U. anticipate dalla ammontanti ad € 2.058,22 come CP_1 da fatture del Geom. con i relativi bonifici bancari effettuati da che si allegano. CP_2 CP_1
Salvis Juribus. Con vittoria di spese ed onorari di causa come da allegata notula”.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2023, la società richiedeva l'emissione di decreto CP_1 ingiuntivo nei confronti del per la somma complessiva di € 19.824,20, in virtù Parte_1
delle fatture n. 3 del 06/02/2020 e n. 6 del 21/02/2020, rimaste impagate e relative a opere edili eseguite presso il medesimo condominio. Il Tribunale di Modena, con decreto n. 925/2023 R.G. emesso in data 23/02/2023, accoglieva il ricorso e ingiungeva al il pagamento Parte_1
della somma richiesta.
Con atto di citazione notificato in data 11/04/2023, il in persona Parte_1
dell'amministratore Rag. , unitamente ai condomini Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
ed , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo di aver già Pt_13 Parte_14
corrisposto sulla somma ingiunta l'importo di € 768,20 e contestando la pretesa creditoria in quanto i lavori eseguiti da presentavano gravi vizi e difetti. Gli opponenti formulavano altresì CP_1 domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società contestando integralmente le avverse CP_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, pur dando atto dell'avvenuto pagamento parziale di €
768,20. La convenuta opposta evidenziava l'infondatezza delle contestazioni relative ai presunti vizi, precisando che alcune problematiche erano già state risolte e altre dipendevano da scelte dei materiali effettuate dal condominio stesso.
Il Giudice, con ordinanza del 7/02/2024, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponendo consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza dei lamentati vizi e difetti nei lavori eseguiti dalla società sia sulle parti condominiali che sulle parti CP_1
private.
Le operazioni peritali avevano inizio il 03/04/2024 e, nelle more della perizia, il CTU formulava una proposta transattiva che prevedeva il riconoscimento da parte di ai soli fini conciliativi e CP_1 senza alcuna ammissione, della somma di € 4.000,00 a tacitazione del contendere, da detrarsi dall'importo ancora dovuto per il saldo dei lavori. Tale proposta veniva accettata dalla società CP_1
ma non dal
[...] Parte_1
Il CTU depositava quindi la propria relazione in data 18/07/2024, nella quale accertava che, dei vizi lamentati, risultava attualmente esistente unicamente quello inerente al ristagno di acqua meteorica nel lato esterno dei balconi posti sul retro del , limitato a 10/15 cm più estremi dei balconi in Parte_1 pagina 3 di 7 corrispondenza dei parapetti metallici, quantificando il minor valore dell'opera eseguita in € 2.277,00, importo comprensivo dell'IVA di legge.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive memorie conclusionali depositate in data 20/02/2025, con le quali la società chiedeva la CP_1 condanna del al pagamento della somma di € 16.779,00, risultante dalla Parte_1 detrazione dall'importo originario di € 19.824,20 sia dell'acconto già versato di € 768,20 che del minor valore dell'opera quantificato dal CTU in € 2.277,00, oltre al rimborso delle spese di CTU anticipate;
il insisteva invece per l'accoglimento delle proprie domande, contestando le Parte_1
conclusioni del CTU circa l'entità e la gravità dei vizi riscontrati.
§§§§§§§
1. Sull'onere della prova nel contratto di appalto
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di appalto per l'esecuzione di opere edili presso il in relazione al quale l'appaltatore ha agito in via monitoria per il Parte_1 CP_1
pagamento del saldo del corrispettivo, mentre il committente ha proposto opposizione deducendo l'esistenza di vizi e difetti nell'opera realizzata.
In tema di onere della prova nel contratto di appalto, secondo i principi generali, spetta all'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo dimostrare l'avvenuta esecuzione dell'opera e la sua conformità al contratto, mentre è onere del committente che eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore, rifiutando il pagamento del corrispettivo, allegare l'esistenza dei vizi o delle difformità dell'opera.
Nel caso di specie, l'appaltatore ha documentato l'esecuzione delle opere attraverso le CP_1
fatture emesse e parzialmente saldate dal committente, il quale ha corrisposto sia i precedenti acconti per complessivi € 35.062,50 (fatture n. 30/2019, n. 32/2019 e n. 1/2020) sia un ulteriore acconto di €
768,20 sulla fattura n. 3/2020 oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale circostanza, unitamente alla mancata contestazione circa l'effettiva realizzazione delle opere, costituisce prova sufficiente dell'adempimento dell'obbligazione principale da parte dell'appaltatore.
Il opponente, dal canto suo, ha denunciato i presunti vizi dell'opera con comunicazione Parte_1
PEC del 02/07/2020, documentando attraverso materiale fotografico le problematiche riscontrate, in particolare relative al ristagno d'acqua nei terrazzi e alle infiltrazioni nelle pareti.
2. Sulla valutazione dei vizi e delle pretese delle parti.
Esaminata la consulenza tecnica d'ufficio depositata dal geom. nonché le osservazioni Persona_1
dei consulenti di parte e le memorie conclusive, si ritiene di dover aderire alle conclusioni del CTU, le pagina 4 di 7 quali appaiono precise, esaustive e scevre da vizi logici o metodologici.
Dall'accurata analisi tecnica emerge che, dei molteplici vizi lamentati dal Parte_1
l'unico effettivamente riscontrato consiste nel limitato ristagno di acqua meteorica sul lato esterno dei balconi posti sul retro del . Parte_1
Tale problematica, come illustrato dal CTU, risulta circoscritta agli ultimi 10-15 centimetri in corrispondenza dei parapetti metallici e, significativamente, non preclude in alcun modo l'utilizzo dei balconi stessi.
Il CTU ha correttamente individuato le concause di tale fenomeno, riconducibili non solo all'esecuzione dell'opera ma anche a fattori oggettivi quali l'esposizione dei balconi alle precipitazioni atmosferiche, la limitata possibilità di realizzare pendenze più accentuate (dovuta alla quota delle soglie delle porte-finestra), la tipologia di materiale particolarmente ruvido scelto dalla committenza (gres ceramico R12) e la presenza di profili terminali metallici concordati tra le parti in sostituzione dei profili ceramici originariamente previsti.
Appare convincente la quantificazione del minor valore dell'opera operata dal CTU, determinata nella misura del 15% dell'importo concordato per la realizzazione dell'intervento di rifacimento dei balconi, per un totale di € 2.277,00 comprensivi di IVA.
Tale valutazione risulta equilibrata e proporzionata, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui i vizi devono menomare in modo apprezzabile il godimento dell'opera pregiudicandone la normale utilizzazione rispetto alla sua funzione economica e pratica, circostanza che nel caso di specie non ricorre, data la piena fruibilità dei balconi.
Quanto alle altre contestazioni sollevate dal relative a infiltrazioni, stuccature, pulizia Parte_1
della pavimentazione esterna, sistemazione delle rampe scale e rifissaggio dello stenditoio, il CTU ha accertato che tali problematiche erano già state risolte dall'impresa prima dell'espletamento della consulenza tecnica o non ascrivibili a difetti dei lavori eseguiti dall'impresa. In particolare, le muffe riscontrate negli appartamenti sono state attribuite più a un insufficiente arieggiamento degli ambienti e alla disposizione del mobilio che a vere e proprie infiltrazioni. Analogamente, altre contestazioni riguardanti la sostituzione della soglia rotta, la sistemazione delle rampe di scale, il ripristino delle gelosie e il fissaggio delle pedane esterne non sono risultate provate e comunque non rientravano tra gli obblighi contrattuali della . CP_1
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene fondata la pretesa della ditta al pagamento CP_1 del corrispettivo pattuito, decurtato dell'importo di € 2.277,00 corrispondente al minor valore dell'opera per il riscontrato difetto dei balconi.
pagina 5 di 7 La decurtazione di € 2.277,00 dal corrispettivo dovuto all'impresa trova il suo fondamento CP_1
giuridico nell'art. 1668 del Codice civile, che disciplina la garanzia per i difetti dell'opera in materia di appalto.
Tale norma prevede due distinti rimedi a tutela del committente: la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in presenza di colpa dell'appaltatore, ovvero la riduzione proporzionale del prezzo attraverso l'azione estimatoria.
3. Sulla richiesta di condanna in solido dei singoli condomini.
La domanda di condanna in solido dei singoli condomini non può trovare accoglimento per difetto di legittimazione attiva degli stessi nel presente giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di appalto stipulato direttamente dal attraverso Parte_1
il suo amministratore, la legittimazione processuale spetta unicamente all'ente di gestione condominiale, secondo cui nelle controversie promosse da terzi creditori nei confronti del Parte_1
per obbligazioni contratte nell'interesse collettivo, la legittimazione ad agire e resistere in giudizio spetta in via esclusiva all'amministratore, trattandosi di causa che ha ad oggetto esigenze della comunità condominiale strutturate su un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale (cfr. Cass. 7053 del 15.3.2024).
Pertanto, la condanna al pagamento deve essere pronunciata esclusivamente nei confronti del in persona dell'amministratore pro tempore, ferma restando la possibilità di Parte_1
agire in executivis nei confronti dei singoli condomini nelle forme di legge.
4. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ritiene di dover compensare le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico del
Parte_1
Infatti, se da un lato la pretesa della ditta è stata riconosciuta nella sua sostanza, dall'altro è CP_1
stato accertato un vizio nell'esecuzione dell'opera che ha comportato una decurtazione del corrispettivo richiesto.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, si ritiene equo disporne la ripartizione in misura del 50% per ciascuna parte.
Tale decisione tiene conto sia dell'esito complessivo dell'accertamento tecnico, che ha evidenziato la fondatezza solo parziale delle contestazioni del sia della mancata definizione in via Parte_1
transattiva della lite, che avrebbe potuto evitare il prosieguo del contenzioso e i relativi costi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2485/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 925/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 23/02/2023,
2) Condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 16.779,00, risultante dalla differenza tra CP_1
l'importo originariamente ingiunto di € 19.824,20, la somma già corrisposta di € 768,20 e la decurtazione di € 2.277,00 per il minor valore dell'opera accertato dal CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
3) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il al Parte_1
pagamento del restante 50% in favore di importo che si liquida in € 2.538,50 per CP_1
compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge,
4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 11 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2485/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. ), Parte_5 C.F._4 Parte_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
), (C.F. ), C.F._7 Parte_9 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._9 Parte_11
), (C.F. ), C.F._10 Parte_12 C.F._11
(C.F. , (C.F. Parte_13 C.F._12 Parte_14
), C.F._13
tutti con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE e dell'avv. CAFFARRA MARIA EUGENIA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 20 CARPI presso il difensore avv. AMADEI
DAVIDE ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SETTI SERGIO Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO e AVV. SILVIA COCCHI, elettivamente domiciliato in Carpi, Via Berengario N. 20 presso lo studio e la persona dell'Avv. Sergio Paolo Setti
CONVENUTO/I
In punto a: appalto, vizi, garanzia, risarcimento danni.
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente
“Piaccia all'Ill.mo signor Giudice del Tribunale di Modena: pagina 1 di 7 in via preliminare:
= non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito: = accertare che i lavori eseguiti dalla società presso il Controparte_1
e le singole unità immobiliari presentano gravi vizi e difetti e non sono Parte_1 neppure stati completati;
= accertare che il , e pertanto i singoli condomini, hanno legittimamente Parte_1 sospeso il pagamento delle ulteriori somme richieste da ex art. 1460 c.c.; Controparte_1
= accertare conseguentemente che non è dovuto dal , né comunque dai Parte_1 singoli condomini, alla società il pagamento della somma ingiunta di €. Controparte_1
19.824,20 di cui alle fatture azionate monitoriamente per tutti i motivi dedotti, né di qualsivoglia altra somma.
= dichiarare nullo, e/o inefficace, o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, e rigettare ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
= condannare la società all'esecuzione delle opere necessarie Controparte_1 all'eliminazione dei vizi e difetti sui lavori tutti eseguiti presso il e le singole Parte_1 unità immobiliari quali verranno accertati in corso di causa, ovvero condannare la società
[...] a pagare al , e per quanto possa occorrere ai singoli Controparte_1 Parte_1 condomini personalmente, ciascuno per le rispettive ragioni, la somma di €. 50.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni costituiti dalle spese necessarie per l'eliminazione dei lamentati vizi e difetti delle opere;
in ogni caso:
- nella non creduta ipotesi di accertato riconoscimento di un credito di nei Controparte_1 confronti del , compensare detto credito con quello maggiore di parte attrice Parte_1 opponente, e conseguentemente condannare a pagare al Controparte_1 Parte_1
, e per quanto possa occorrere ai singoli condomini personalmente, ciascuno per le
[...] rispettive ragioni, la differenza, quale risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese e compenso di lite”.
La parte convenuta opposta
“1) Preliminarmente Voglia l'Ill.mo Tribunale revocare l'ingiunzione di pagamento n. R.G. 925/2023 emessa il 23/02/2023 di € 19.824,20 oltre le spese di procedura sia poiché sulla detta somma il
opponente aveva già versato la somma di € 768,20 sia in quanto il C.T.U. ha accertato un Parte_1 ristagno di acqua meteorica sul lato esterno dei balconi posti sul retro del ed ha Parte_1 quantificato un minor valore delle stesse di € 2.277,00 che dovrà essere detratto dalla somma richiesta dalla al . CP_1 Parte_1 2) Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in considerazione dei lavori effettuati da così CP_1 come accertati dal CTU, condannare il , nonché in via solidale i vari condomini Parte_1 costituiti in causa, al pagamento, in favore di della somma complessiva di € 16.779,00 (€ CP_1
19.824,20 - 768,20 -2.277,00 = € 16.779,00) oltre interessi dalla domanda al saldo, la rivalutazione monetaria e rimborsare le spese di C.T.U. anticipate dalla ammontanti ad € 2.058,22 come CP_1 da fatture del Geom. con i relativi bonifici bancari effettuati da che si allegano. CP_2 CP_1
Salvis Juribus. Con vittoria di spese ed onorari di causa come da allegata notula”.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2023, la società richiedeva l'emissione di decreto CP_1 ingiuntivo nei confronti del per la somma complessiva di € 19.824,20, in virtù Parte_1
delle fatture n. 3 del 06/02/2020 e n. 6 del 21/02/2020, rimaste impagate e relative a opere edili eseguite presso il medesimo condominio. Il Tribunale di Modena, con decreto n. 925/2023 R.G. emesso in data 23/02/2023, accoglieva il ricorso e ingiungeva al il pagamento Parte_1
della somma richiesta.
Con atto di citazione notificato in data 11/04/2023, il in persona Parte_1
dell'amministratore Rag. , unitamente ai condomini Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
ed , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo di aver già Pt_13 Parte_14
corrisposto sulla somma ingiunta l'importo di € 768,20 e contestando la pretesa creditoria in quanto i lavori eseguiti da presentavano gravi vizi e difetti. Gli opponenti formulavano altresì CP_1 domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società contestando integralmente le avverse CP_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, pur dando atto dell'avvenuto pagamento parziale di €
768,20. La convenuta opposta evidenziava l'infondatezza delle contestazioni relative ai presunti vizi, precisando che alcune problematiche erano già state risolte e altre dipendevano da scelte dei materiali effettuate dal condominio stesso.
Il Giudice, con ordinanza del 7/02/2024, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponendo consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza dei lamentati vizi e difetti nei lavori eseguiti dalla società sia sulle parti condominiali che sulle parti CP_1
private.
Le operazioni peritali avevano inizio il 03/04/2024 e, nelle more della perizia, il CTU formulava una proposta transattiva che prevedeva il riconoscimento da parte di ai soli fini conciliativi e CP_1 senza alcuna ammissione, della somma di € 4.000,00 a tacitazione del contendere, da detrarsi dall'importo ancora dovuto per il saldo dei lavori. Tale proposta veniva accettata dalla società CP_1
ma non dal
[...] Parte_1
Il CTU depositava quindi la propria relazione in data 18/07/2024, nella quale accertava che, dei vizi lamentati, risultava attualmente esistente unicamente quello inerente al ristagno di acqua meteorica nel lato esterno dei balconi posti sul retro del , limitato a 10/15 cm più estremi dei balconi in Parte_1 pagina 3 di 7 corrispondenza dei parapetti metallici, quantificando il minor valore dell'opera eseguita in € 2.277,00, importo comprensivo dell'IVA di legge.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive memorie conclusionali depositate in data 20/02/2025, con le quali la società chiedeva la CP_1 condanna del al pagamento della somma di € 16.779,00, risultante dalla Parte_1 detrazione dall'importo originario di € 19.824,20 sia dell'acconto già versato di € 768,20 che del minor valore dell'opera quantificato dal CTU in € 2.277,00, oltre al rimborso delle spese di CTU anticipate;
il insisteva invece per l'accoglimento delle proprie domande, contestando le Parte_1
conclusioni del CTU circa l'entità e la gravità dei vizi riscontrati.
§§§§§§§
1. Sull'onere della prova nel contratto di appalto
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di appalto per l'esecuzione di opere edili presso il in relazione al quale l'appaltatore ha agito in via monitoria per il Parte_1 CP_1
pagamento del saldo del corrispettivo, mentre il committente ha proposto opposizione deducendo l'esistenza di vizi e difetti nell'opera realizzata.
In tema di onere della prova nel contratto di appalto, secondo i principi generali, spetta all'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo dimostrare l'avvenuta esecuzione dell'opera e la sua conformità al contratto, mentre è onere del committente che eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore, rifiutando il pagamento del corrispettivo, allegare l'esistenza dei vizi o delle difformità dell'opera.
Nel caso di specie, l'appaltatore ha documentato l'esecuzione delle opere attraverso le CP_1
fatture emesse e parzialmente saldate dal committente, il quale ha corrisposto sia i precedenti acconti per complessivi € 35.062,50 (fatture n. 30/2019, n. 32/2019 e n. 1/2020) sia un ulteriore acconto di €
768,20 sulla fattura n. 3/2020 oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale circostanza, unitamente alla mancata contestazione circa l'effettiva realizzazione delle opere, costituisce prova sufficiente dell'adempimento dell'obbligazione principale da parte dell'appaltatore.
Il opponente, dal canto suo, ha denunciato i presunti vizi dell'opera con comunicazione Parte_1
PEC del 02/07/2020, documentando attraverso materiale fotografico le problematiche riscontrate, in particolare relative al ristagno d'acqua nei terrazzi e alle infiltrazioni nelle pareti.
2. Sulla valutazione dei vizi e delle pretese delle parti.
Esaminata la consulenza tecnica d'ufficio depositata dal geom. nonché le osservazioni Persona_1
dei consulenti di parte e le memorie conclusive, si ritiene di dover aderire alle conclusioni del CTU, le pagina 4 di 7 quali appaiono precise, esaustive e scevre da vizi logici o metodologici.
Dall'accurata analisi tecnica emerge che, dei molteplici vizi lamentati dal Parte_1
l'unico effettivamente riscontrato consiste nel limitato ristagno di acqua meteorica sul lato esterno dei balconi posti sul retro del . Parte_1
Tale problematica, come illustrato dal CTU, risulta circoscritta agli ultimi 10-15 centimetri in corrispondenza dei parapetti metallici e, significativamente, non preclude in alcun modo l'utilizzo dei balconi stessi.
Il CTU ha correttamente individuato le concause di tale fenomeno, riconducibili non solo all'esecuzione dell'opera ma anche a fattori oggettivi quali l'esposizione dei balconi alle precipitazioni atmosferiche, la limitata possibilità di realizzare pendenze più accentuate (dovuta alla quota delle soglie delle porte-finestra), la tipologia di materiale particolarmente ruvido scelto dalla committenza (gres ceramico R12) e la presenza di profili terminali metallici concordati tra le parti in sostituzione dei profili ceramici originariamente previsti.
Appare convincente la quantificazione del minor valore dell'opera operata dal CTU, determinata nella misura del 15% dell'importo concordato per la realizzazione dell'intervento di rifacimento dei balconi, per un totale di € 2.277,00 comprensivi di IVA.
Tale valutazione risulta equilibrata e proporzionata, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui i vizi devono menomare in modo apprezzabile il godimento dell'opera pregiudicandone la normale utilizzazione rispetto alla sua funzione economica e pratica, circostanza che nel caso di specie non ricorre, data la piena fruibilità dei balconi.
Quanto alle altre contestazioni sollevate dal relative a infiltrazioni, stuccature, pulizia Parte_1
della pavimentazione esterna, sistemazione delle rampe scale e rifissaggio dello stenditoio, il CTU ha accertato che tali problematiche erano già state risolte dall'impresa prima dell'espletamento della consulenza tecnica o non ascrivibili a difetti dei lavori eseguiti dall'impresa. In particolare, le muffe riscontrate negli appartamenti sono state attribuite più a un insufficiente arieggiamento degli ambienti e alla disposizione del mobilio che a vere e proprie infiltrazioni. Analogamente, altre contestazioni riguardanti la sostituzione della soglia rotta, la sistemazione delle rampe di scale, il ripristino delle gelosie e il fissaggio delle pedane esterne non sono risultate provate e comunque non rientravano tra gli obblighi contrattuali della . CP_1
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene fondata la pretesa della ditta al pagamento CP_1 del corrispettivo pattuito, decurtato dell'importo di € 2.277,00 corrispondente al minor valore dell'opera per il riscontrato difetto dei balconi.
pagina 5 di 7 La decurtazione di € 2.277,00 dal corrispettivo dovuto all'impresa trova il suo fondamento CP_1
giuridico nell'art. 1668 del Codice civile, che disciplina la garanzia per i difetti dell'opera in materia di appalto.
Tale norma prevede due distinti rimedi a tutela del committente: la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in presenza di colpa dell'appaltatore, ovvero la riduzione proporzionale del prezzo attraverso l'azione estimatoria.
3. Sulla richiesta di condanna in solido dei singoli condomini.
La domanda di condanna in solido dei singoli condomini non può trovare accoglimento per difetto di legittimazione attiva degli stessi nel presente giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di appalto stipulato direttamente dal attraverso Parte_1
il suo amministratore, la legittimazione processuale spetta unicamente all'ente di gestione condominiale, secondo cui nelle controversie promosse da terzi creditori nei confronti del Parte_1
per obbligazioni contratte nell'interesse collettivo, la legittimazione ad agire e resistere in giudizio spetta in via esclusiva all'amministratore, trattandosi di causa che ha ad oggetto esigenze della comunità condominiale strutturate su un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale (cfr. Cass. 7053 del 15.3.2024).
Pertanto, la condanna al pagamento deve essere pronunciata esclusivamente nei confronti del in persona dell'amministratore pro tempore, ferma restando la possibilità di Parte_1
agire in executivis nei confronti dei singoli condomini nelle forme di legge.
4. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ritiene di dover compensare le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico del
Parte_1
Infatti, se da un lato la pretesa della ditta è stata riconosciuta nella sua sostanza, dall'altro è CP_1
stato accertato un vizio nell'esecuzione dell'opera che ha comportato una decurtazione del corrispettivo richiesto.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, si ritiene equo disporne la ripartizione in misura del 50% per ciascuna parte.
Tale decisione tiene conto sia dell'esito complessivo dell'accertamento tecnico, che ha evidenziato la fondatezza solo parziale delle contestazioni del sia della mancata definizione in via Parte_1
transattiva della lite, che avrebbe potuto evitare il prosieguo del contenzioso e i relativi costi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2485/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 925/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 23/02/2023,
2) Condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 16.779,00, risultante dalla differenza tra CP_1
l'importo originariamente ingiunto di € 19.824,20, la somma già corrisposta di € 768,20 e la decurtazione di € 2.277,00 per il minor valore dell'opera accertato dal CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
3) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il al Parte_1
pagamento del restante 50% in favore di importo che si liquida in € 2.538,50 per CP_1
compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge,
4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 11 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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