CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9440 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consibliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato VERRILLO SALVATORE NICOLA del foro di BENEVENTO in difesa di MO NC, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9440 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma per avere escluso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ed avere disposto la sospensione della medesima patente per la durata di anni 2, ha confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena nei confronti di NE LO per il reato di omicidio stradale. 1.2. L'imputato è accusato di avere provocato, per colpa generica e per colpa specifica, il decesso di TT LI, perché, alla guida di un'auto articolato, teneva una velocità (64 km/h) superiore al limite consentito (50 km/h) e, comunque, ometteva di regolare la velocità stessa all'approssimarsi di un'intersezione, così venendo a collidere con l'autovettura Lancia Y (tg. DG055MA), condotta dalla persona offesa, la quale, nell'effettuare manovra di immissione nella SS 12, non si arrestava in corrispondenza del segnale verticale di STOP, esistente al termine della strada percorsa onde accordare la precedenza ai veicoli che circolavano lungo la medesima strada. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore, mediante l'articolazione di quattro motivi con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 589-bis, comma 1, cod. pen., 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. La prova del fatto contestato si fonda esclusivamente su dati di natura tecnica estrapolati da apparecchiature tecniche ed elettroniche (scatola nera dell'autovettura e cronotachigrafo del camion), le cui rilevazioni sono soggette a tolleranze dalla legge e/o dai regolamenti che prevedono specifici margini di errore, di tal che i dati estrapolati si prestano a diverse ricostruzioni della dinamica dell'incidente e generano incertezze. La possibile lettura alternativa del compendio probatorio in atti non avrebbe potuto condurre ad una pronuncia di condanna. 2.2. Violazione degli artt. 589-bis, comma 1, 5 e 47 cod. pen. I luoghi ove è avvenuto il sinistro non consentivano all'imputato di avere contezza del limite di velocità imposto. Nel tratto interessato, la SS 12 attraversa aree verdi che, in assenza di segnaletica e al colpo d'occhio di un guidatore non perfettamente a conoscenza dei luoghi, non assumono caratteristiche proprie di un "centro abitato", derivandone che non si poteva presumere l'esistenza dell'anzidetto limite di velocità di 50 km/h. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 141 cod. strada. La Corte di merito ha sbagliato nel ritenere che la determinazione della velocità prudenziale imposta dall'art 141 cod. strada coincidesse con il limite di velocità imposto su quel tratto di strada. Sul punto, la contestazione è generica perché il Giudice di appello non ha individuato quale fosse la velocità adeguata, commisurata allo stato dei luoghi, ex ante e non ex post, ragionevolmente in grado di evitare il sinistro. Ha, pertanto, omesso di identificare il preciso contenuto della regola cautelare, facendo coincidere la velocità che ex ante l'imputato avrebbe dovuto tenere con quella che ex post avrebbe evitato l'evento. 2 2.4. Violazione degli artt. 222 e 218 cod. strada, nonché mancanza di motivazione. La Corte di appello ha esplicitato uno scarno criterio di calcolo, che si è limitato a dimidiare la sanzione prevista nella sua massima estensione, sul mero presupposto della "evidenza del concorso di colpa". L'applicazione concreta della sanzione, che ben si discosta dal minimo e dall'entità della pena, avrebbe necessitato di essere determinata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare la misura della sanzione amministrativa in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. 1. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico, in quanto ripropositivo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito compiuta risposta, e sostanzialmente volto a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate dai Giudici di merito circa l'affermazione di penale responsabilità del NE. Giova, in proposito, ancora una volta rammentare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006. Deve, cioè, essere ribadito come la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice di legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il primo limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate, in maniera specifica ed inequivoca, le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibílità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 3 Con il primo motivo di ricorso - come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce mera reiterazione (ciò che concreta un'ulteriore causa di inammissibilità) -, si censura esclusivamente la valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri. Ciò che appunto incontra il limite sopra visto: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso e che rispetto a tale motivazione il motivo di ricorso omette ogni confronto critico e specifico. Sul punto, invero, la Corte di merito ha osservato che il superamento del limite di velocità, nei termini di cui l'imputazione, costituisce circostanza di fatto oggettiva, che si evince dal cronotachigrafo;
che al conducente professionale è richiesta una vigilanza sulla segnaletica e sui limiti di velocità vigenti che prescinda dalle impressioni attinte dallo stato dei luoghi;
e che l'ulteriore profilo di colpa, in violazione dell'art. 141 cod. strada trova ragione nel fatto che, nel caso concreto, era esigibile una velocità particolarmente prudenziale, atteso che l'imputato era alla guida di un pesante auto articolato, che si trovava in prossimità di un incrocio ben visibile, in ragione del quale avrebbe dovuto moderare la velocità tenuto conto del più ampio spazio di frenata occorrente di fronte a un eventuale ostacolo, e all'interno di un'area destinazione commerciale, dovendosi, pertanto, ritenere prevedibile l'interferenza con altri veicoli. La sentenza impugnata ha poi richiamato l'affermazione del consulente tecnico del pubblico ministero, secondo cui, in ipotesi di mantenimento della velocità entro il limite prescritto, il sinistro non si sarebbe verificato. 3. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile, in quanto manifestamente infondato alla luce delle puntuali argomentazioni offerte dai Giudici del gravame, che hanno sottolineato come la mancanza di segnaletica circa il limite di velocità di 50 km/h non esime da colpa l'imputato, tenuto conto delle caratteristiche della strada in cui è occorso l'incidente (strada sulla quale affacciano numerosi immobili commerciali, tra cui un centro commerciale) e tenuto conto della contestazione, quale ulteriore profilo di colpa, della violazione dell'art. 141 cod. strada. 4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni e di mantenere una condotta di guida che consenta di compiere tutte le manovre necessarie in sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Nella specie, la Corte territoriale, evidenziate e le più sopra richiamate emergenze istruttorie, ha fatto corretta applicazione del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le 4 Il Consigliere estensore Il Presidente eventuali imprudenze altrui;
tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (ex multis, Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 - 01). Nel caso in esame, la manovra di immissione posta in essere dalla TT, se pure imprudente, non integra un evento imprevedibile, per come correttamente argomentato dai giudici del gravame. 5. Il quarto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto del concorso di colpa, mitigando la sanzione amministrativa accessoria comminata in primo grado (a fronte della revoca della patente, ha irrogato la sanzione della sospensione) e ha determinato la durata della più lieve sanzione nella misura media edittale, con ciò escludendosi l'obbligo di una motivazione più puntuale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211 - 01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consibliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato VERRILLO SALVATORE NICOLA del foro di BENEVENTO in difesa di MO NC, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9440 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma per avere escluso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ed avere disposto la sospensione della medesima patente per la durata di anni 2, ha confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena nei confronti di NE LO per il reato di omicidio stradale. 1.2. L'imputato è accusato di avere provocato, per colpa generica e per colpa specifica, il decesso di TT LI, perché, alla guida di un'auto articolato, teneva una velocità (64 km/h) superiore al limite consentito (50 km/h) e, comunque, ometteva di regolare la velocità stessa all'approssimarsi di un'intersezione, così venendo a collidere con l'autovettura Lancia Y (tg. DG055MA), condotta dalla persona offesa, la quale, nell'effettuare manovra di immissione nella SS 12, non si arrestava in corrispondenza del segnale verticale di STOP, esistente al termine della strada percorsa onde accordare la precedenza ai veicoli che circolavano lungo la medesima strada. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore, mediante l'articolazione di quattro motivi con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 589-bis, comma 1, cod. pen., 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. La prova del fatto contestato si fonda esclusivamente su dati di natura tecnica estrapolati da apparecchiature tecniche ed elettroniche (scatola nera dell'autovettura e cronotachigrafo del camion), le cui rilevazioni sono soggette a tolleranze dalla legge e/o dai regolamenti che prevedono specifici margini di errore, di tal che i dati estrapolati si prestano a diverse ricostruzioni della dinamica dell'incidente e generano incertezze. La possibile lettura alternativa del compendio probatorio in atti non avrebbe potuto condurre ad una pronuncia di condanna. 2.2. Violazione degli artt. 589-bis, comma 1, 5 e 47 cod. pen. I luoghi ove è avvenuto il sinistro non consentivano all'imputato di avere contezza del limite di velocità imposto. Nel tratto interessato, la SS 12 attraversa aree verdi che, in assenza di segnaletica e al colpo d'occhio di un guidatore non perfettamente a conoscenza dei luoghi, non assumono caratteristiche proprie di un "centro abitato", derivandone che non si poteva presumere l'esistenza dell'anzidetto limite di velocità di 50 km/h. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 141 cod. strada. La Corte di merito ha sbagliato nel ritenere che la determinazione della velocità prudenziale imposta dall'art 141 cod. strada coincidesse con il limite di velocità imposto su quel tratto di strada. Sul punto, la contestazione è generica perché il Giudice di appello non ha individuato quale fosse la velocità adeguata, commisurata allo stato dei luoghi, ex ante e non ex post, ragionevolmente in grado di evitare il sinistro. Ha, pertanto, omesso di identificare il preciso contenuto della regola cautelare, facendo coincidere la velocità che ex ante l'imputato avrebbe dovuto tenere con quella che ex post avrebbe evitato l'evento. 2 2.4. Violazione degli artt. 222 e 218 cod. strada, nonché mancanza di motivazione. La Corte di appello ha esplicitato uno scarno criterio di calcolo, che si è limitato a dimidiare la sanzione prevista nella sua massima estensione, sul mero presupposto della "evidenza del concorso di colpa". L'applicazione concreta della sanzione, che ben si discosta dal minimo e dall'entità della pena, avrebbe necessitato di essere determinata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare la misura della sanzione amministrativa in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. 1. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico, in quanto ripropositivo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito compiuta risposta, e sostanzialmente volto a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate dai Giudici di merito circa l'affermazione di penale responsabilità del NE. Giova, in proposito, ancora una volta rammentare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006. Deve, cioè, essere ribadito come la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice di legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il primo limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate, in maniera specifica ed inequivoca, le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibílità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 3 Con il primo motivo di ricorso - come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce mera reiterazione (ciò che concreta un'ulteriore causa di inammissibilità) -, si censura esclusivamente la valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri. Ciò che appunto incontra il limite sopra visto: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso e che rispetto a tale motivazione il motivo di ricorso omette ogni confronto critico e specifico. Sul punto, invero, la Corte di merito ha osservato che il superamento del limite di velocità, nei termini di cui l'imputazione, costituisce circostanza di fatto oggettiva, che si evince dal cronotachigrafo;
che al conducente professionale è richiesta una vigilanza sulla segnaletica e sui limiti di velocità vigenti che prescinda dalle impressioni attinte dallo stato dei luoghi;
e che l'ulteriore profilo di colpa, in violazione dell'art. 141 cod. strada trova ragione nel fatto che, nel caso concreto, era esigibile una velocità particolarmente prudenziale, atteso che l'imputato era alla guida di un pesante auto articolato, che si trovava in prossimità di un incrocio ben visibile, in ragione del quale avrebbe dovuto moderare la velocità tenuto conto del più ampio spazio di frenata occorrente di fronte a un eventuale ostacolo, e all'interno di un'area destinazione commerciale, dovendosi, pertanto, ritenere prevedibile l'interferenza con altri veicoli. La sentenza impugnata ha poi richiamato l'affermazione del consulente tecnico del pubblico ministero, secondo cui, in ipotesi di mantenimento della velocità entro il limite prescritto, il sinistro non si sarebbe verificato. 3. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile, in quanto manifestamente infondato alla luce delle puntuali argomentazioni offerte dai Giudici del gravame, che hanno sottolineato come la mancanza di segnaletica circa il limite di velocità di 50 km/h non esime da colpa l'imputato, tenuto conto delle caratteristiche della strada in cui è occorso l'incidente (strada sulla quale affacciano numerosi immobili commerciali, tra cui un centro commerciale) e tenuto conto della contestazione, quale ulteriore profilo di colpa, della violazione dell'art. 141 cod. strada. 4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni e di mantenere una condotta di guida che consenta di compiere tutte le manovre necessarie in sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Nella specie, la Corte territoriale, evidenziate e le più sopra richiamate emergenze istruttorie, ha fatto corretta applicazione del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le 4 Il Consigliere estensore Il Presidente eventuali imprudenze altrui;
tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (ex multis, Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 - 01). Nel caso in esame, la manovra di immissione posta in essere dalla TT, se pure imprudente, non integra un evento imprevedibile, per come correttamente argomentato dai giudici del gravame. 5. Il quarto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto del concorso di colpa, mitigando la sanzione amministrativa accessoria comminata in primo grado (a fronte della revoca della patente, ha irrogato la sanzione della sospensione) e ha determinato la durata della più lieve sanzione nella misura media edittale, con ciò escludendosi l'obbligo di una motivazione più puntuale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211 - 01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022