Versione
11 aprile 1978
11 aprile 1978
Art. 4.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perche' provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perche' provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 01/08/2023, n. 5458Provvedimento: Sentenza n. 5458/2023 Depositato il 01/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/06/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: SC AR ZO, Presidente TOSCANO SALVATORE, Relatore BARBAGALLO SALVATORE, Giudice in data 23/06/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 821/2023 depositato il 30/01/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione …Leggi di più...
- notifica avviso accertamento·
- tassa automobilistica·
- prescrizione triennale·
- art. 5, comma 51, D.L. 953/82·
- art. 2, comma 4, L. 27/1978·
- decadenza accertamento·
- sospensione termini Covid-19·
- spese di giudizio