Art. 4.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perche' provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perche' provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.