Articolo 4 della Legge 24 gennaio 1978, n. 27
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 aprile 1978
Art. 4.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perche' provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.
Entrata in vigore il 11 aprile 1978
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