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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – cessazione degli effetti civili iscritta al RG. n.
6128/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a CESSALTO Parte_1 C.F._1 (TV), il 3/11/1966, con l'avv. RICCARDO FAVERO RICORRENTE contro
(c.f. , nato/a a MOTTA DI Controparte_1 C.F._2 LIVENZA (TV), il 26/03/1969, con l'avv. PATRIZIA PERULLI
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Così decisa a Treviso, il 1° luglio 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
VENDRAMINI: “1. Pronunciarsi il divorzio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da C.F. , e Parte_1 C.F._3
in S. Stino di Livenza (VE) trascritto al Controparte_1 C.F._2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di S. Stino di Livenza (VE) Numero 7 - Parte II – Serie A - Anno 1993 (nonché trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Motta di Livenza al n. 5 – Parte II – Serie B – Anno 1993) , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Accertata la decadenza dal diritto di proporre domande di contributo economico e/o assegno divorzile, dichiararsi inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di mantenimento e/o assegno divorzile della SI.ra ovvero, in subordine, qualora ritenuta ammissibile o procedibile, _1 respingersi e rigettarsi la domanda di mantenimento e/o assegno divorzile della SI.ra ; _1
3. Porsi a carico della SI.ra le spese di lite e gli onorari di giudizio”. _1
CARRARO: 21) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Motta di Livenza la trascrizione dell'emananda sentenza.
3) disporsi un contributo al mantenimento / assegno divorzile in favore della SI.ra nella misura di € 300,00= mensili. _1
Spese di lite integralmente rifuse”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda di divorzio (alla quale la ha _1 aderito), sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso n. 7912/2016 del 14.04.2016);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (12.04.2016);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/04/1993 tra
[...]
e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) dell'anno 1993, al n. 7, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. – che in base alle vigenti condizioni di Controparte_1 separazione consensuale non percepisce alcun assegno di mantenimento – ha avanzato domanda per il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile di € 300,00 mensili, a titolo perequativo/compensativo, allegando:
- la neutralità rispetto alla richiesta della intrapresa stabile convivenza con altro uomo;
- l'esistenza di una sperequazione economica tra la propria condizione economica e quella del non adeguatamente considerata in sede Parte_1 di separazione;
- di avere sacrificato le proprie aspettative professionali a causa delle
“scelte” matrimoniali imposte dal coniuge: a) avendo sempre lavorato in costanza di matrimonio (prima come barista e poi come domestica), ma in maniera irregolare dalla nascita del primogenito (avvenuta nel 1997), consentendo così al marito di percepire gli assegni familiari e godendo di orari più elastici per la gestione dei figli;
b) avendo contribuito alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento anche degli anziani suoceri;
- di essere infine priva di entrate da anni, a causa degli insorti problemi di salute (malattia artrosica associata a discopatie), che comportano un'invalidità del 50%, come accertato dall'INPS.
3 2.1. All'udienza del 28.03.2025, dinanzi al giudice relatore, la ha _1 dichiarato di non presentare la dichiarazione dei redditi e di non essere titolare di conti correnti bancari e/o postali, precisando che il nuovo compagno percepisce redditi da lavoro (e da maggio 2025, da pensione) per circa € 2.600,00 mensili.
2.2. Si è opposto alla domanda che ha negato la Parte_1 sussistenza dei necessari presupposti. Ha allegato, infatti:
- di essersi sempre occupato della gestione della famiglia, e dopo la separazione, di essersi fatto carico integrale della cura e del mantenimento dei figli (all'epoca ancora minorenni), ricorrendo anche a finanziamenti o a prestiti di amici e familiari;
- di non avere mai imposto alla moglie scelte lavorative o legate alla gestione e all'impiego del denaro guadagnato;
- che la avrebbe ricevuto, poco prima della separazione, _1 un'ingente somma di denaro proveniente dall'eredità paterna e dalle vicende legate alla relativa divisione con i fratelli;
- che, infine, la stabile convivenza con il nuovo compagno farebbe venire meno, in radice, il diritto all'assegno divorzile.
3. La domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
3.1. Si richiama anzitutto il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
3.1. Questo Tribunale – facendo proprio detto insegnamento – con la sentenza n. 484/2019 depositata in data 5.3.2019, ha così chiarito che il giudice deve verificare, innanzitutto, se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi: se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento, mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere
4 quale ne siano le ragioni. Ed in particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, mentre nella prospettiva della funzione assistenziale si dovrà accertare se il richiedente disponga o meno dei mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali (in tal caso, però, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le eSIenze minime di vita della persona).
4. Alla luce di questo – esclusa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di tipo assistenziale (visti gli obblighi di solidarietà nascenti dalla nuova stabile relazione affettiva, soddisfatti da congrue risorse) – ritiene il Tribunale infondata la domanda anche con riferimento alla pretesa funzione compensativa/perequativa dell'assegno richiesto. Per un duplice ordine di ragioni.
4.1. Da una parte, per la mancanza di adeguati elementi ai fini della comparazione della posizione economica dei coniugi, per la scarsa collaborazione della stessa parte istante che si è limitata a sostenere di non presentare la dichiarazione dei redditi (perché inoccupata) e di non essere titolare di rapporti di conto corrente bancario e/o postale (perché impossidente) ai fini degli adempimenti di cui all'art. 473bis.12/3 cpc., senza offrire al Tribunale altri elementi utili ai fini della ricostruzione comunque della propria condizione economica;
SInificativa, al riguardo, è la circostanza relativa al recente acquisto di un'autovettura con cambio automatico – che denota una certa capacità di spesa – (circostanza) solo riferita dalla in occasione dell'audizione da parte del giudice relatore, _1 ma in alcun modo documentata in atti.
4.2. Dall'altra parte, ed in via dirimente, per la mancata allegazione di validi sacrifici e/o rinunce compiuti in costanza di matrimonio, tali da giustificare, in ottica compensativa e/o perequativa, il riconoscimento di un assegno divorzile.
Risulta, infatti, che, in costanza di matrimonio, la ha sempre avuto _1 la possibilità di lavorare e di gestire i propri introiti;
irrilevante – a tal fine – la natura irregolare del lavoro prestato, attesa la redditività comunque dell'impiego.
E la distorsione che subirebbe – in termini funzionali – l'assegno divorzile ove riconosciuto al fine esclusivo di contenere le ripercussioni negative (rispetto
5 alle aspettative pensionistiche) di reiterate e volontarie condotte di uno dei coniugi elusive della normativa fiscale.
5. Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/04/1993 da nato/a a CESSALTO (TV), il 3/11/1966 Parte_1
e
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 26/03/1969, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) dell'anno 1993 al n. 7, Parte II, Serie A;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da _1
;
[...]
4. CONDANNA a pagare, in favore di Controparte_1 [...] le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.908,00, oltre Parte_1 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 1 luglio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
6
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – cessazione degli effetti civili iscritta al RG. n.
6128/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a CESSALTO Parte_1 C.F._1 (TV), il 3/11/1966, con l'avv. RICCARDO FAVERO RICORRENTE contro
(c.f. , nato/a a MOTTA DI Controparte_1 C.F._2 LIVENZA (TV), il 26/03/1969, con l'avv. PATRIZIA PERULLI
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Così decisa a Treviso, il 1° luglio 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
VENDRAMINI: “1. Pronunciarsi il divorzio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da C.F. , e Parte_1 C.F._3
in S. Stino di Livenza (VE) trascritto al Controparte_1 C.F._2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di S. Stino di Livenza (VE) Numero 7 - Parte II – Serie A - Anno 1993 (nonché trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Motta di Livenza al n. 5 – Parte II – Serie B – Anno 1993) , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Accertata la decadenza dal diritto di proporre domande di contributo economico e/o assegno divorzile, dichiararsi inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di mantenimento e/o assegno divorzile della SI.ra ovvero, in subordine, qualora ritenuta ammissibile o procedibile, _1 respingersi e rigettarsi la domanda di mantenimento e/o assegno divorzile della SI.ra ; _1
3. Porsi a carico della SI.ra le spese di lite e gli onorari di giudizio”. _1
CARRARO: 21) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Motta di Livenza la trascrizione dell'emananda sentenza.
3) disporsi un contributo al mantenimento / assegno divorzile in favore della SI.ra nella misura di € 300,00= mensili. _1
Spese di lite integralmente rifuse”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda di divorzio (alla quale la ha _1 aderito), sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso n. 7912/2016 del 14.04.2016);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (12.04.2016);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/04/1993 tra
[...]
e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) dell'anno 1993, al n. 7, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. – che in base alle vigenti condizioni di Controparte_1 separazione consensuale non percepisce alcun assegno di mantenimento – ha avanzato domanda per il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile di € 300,00 mensili, a titolo perequativo/compensativo, allegando:
- la neutralità rispetto alla richiesta della intrapresa stabile convivenza con altro uomo;
- l'esistenza di una sperequazione economica tra la propria condizione economica e quella del non adeguatamente considerata in sede Parte_1 di separazione;
- di avere sacrificato le proprie aspettative professionali a causa delle
“scelte” matrimoniali imposte dal coniuge: a) avendo sempre lavorato in costanza di matrimonio (prima come barista e poi come domestica), ma in maniera irregolare dalla nascita del primogenito (avvenuta nel 1997), consentendo così al marito di percepire gli assegni familiari e godendo di orari più elastici per la gestione dei figli;
b) avendo contribuito alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento anche degli anziani suoceri;
- di essere infine priva di entrate da anni, a causa degli insorti problemi di salute (malattia artrosica associata a discopatie), che comportano un'invalidità del 50%, come accertato dall'INPS.
3 2.1. All'udienza del 28.03.2025, dinanzi al giudice relatore, la ha _1 dichiarato di non presentare la dichiarazione dei redditi e di non essere titolare di conti correnti bancari e/o postali, precisando che il nuovo compagno percepisce redditi da lavoro (e da maggio 2025, da pensione) per circa € 2.600,00 mensili.
2.2. Si è opposto alla domanda che ha negato la Parte_1 sussistenza dei necessari presupposti. Ha allegato, infatti:
- di essersi sempre occupato della gestione della famiglia, e dopo la separazione, di essersi fatto carico integrale della cura e del mantenimento dei figli (all'epoca ancora minorenni), ricorrendo anche a finanziamenti o a prestiti di amici e familiari;
- di non avere mai imposto alla moglie scelte lavorative o legate alla gestione e all'impiego del denaro guadagnato;
- che la avrebbe ricevuto, poco prima della separazione, _1 un'ingente somma di denaro proveniente dall'eredità paterna e dalle vicende legate alla relativa divisione con i fratelli;
- che, infine, la stabile convivenza con il nuovo compagno farebbe venire meno, in radice, il diritto all'assegno divorzile.
3. La domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
3.1. Si richiama anzitutto il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
3.1. Questo Tribunale – facendo proprio detto insegnamento – con la sentenza n. 484/2019 depositata in data 5.3.2019, ha così chiarito che il giudice deve verificare, innanzitutto, se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi: se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento, mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere
4 quale ne siano le ragioni. Ed in particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, mentre nella prospettiva della funzione assistenziale si dovrà accertare se il richiedente disponga o meno dei mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali (in tal caso, però, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le eSIenze minime di vita della persona).
4. Alla luce di questo – esclusa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di tipo assistenziale (visti gli obblighi di solidarietà nascenti dalla nuova stabile relazione affettiva, soddisfatti da congrue risorse) – ritiene il Tribunale infondata la domanda anche con riferimento alla pretesa funzione compensativa/perequativa dell'assegno richiesto. Per un duplice ordine di ragioni.
4.1. Da una parte, per la mancanza di adeguati elementi ai fini della comparazione della posizione economica dei coniugi, per la scarsa collaborazione della stessa parte istante che si è limitata a sostenere di non presentare la dichiarazione dei redditi (perché inoccupata) e di non essere titolare di rapporti di conto corrente bancario e/o postale (perché impossidente) ai fini degli adempimenti di cui all'art. 473bis.12/3 cpc., senza offrire al Tribunale altri elementi utili ai fini della ricostruzione comunque della propria condizione economica;
SInificativa, al riguardo, è la circostanza relativa al recente acquisto di un'autovettura con cambio automatico – che denota una certa capacità di spesa – (circostanza) solo riferita dalla in occasione dell'audizione da parte del giudice relatore, _1 ma in alcun modo documentata in atti.
4.2. Dall'altra parte, ed in via dirimente, per la mancata allegazione di validi sacrifici e/o rinunce compiuti in costanza di matrimonio, tali da giustificare, in ottica compensativa e/o perequativa, il riconoscimento di un assegno divorzile.
Risulta, infatti, che, in costanza di matrimonio, la ha sempre avuto _1 la possibilità di lavorare e di gestire i propri introiti;
irrilevante – a tal fine – la natura irregolare del lavoro prestato, attesa la redditività comunque dell'impiego.
E la distorsione che subirebbe – in termini funzionali – l'assegno divorzile ove riconosciuto al fine esclusivo di contenere le ripercussioni negative (rispetto
5 alle aspettative pensionistiche) di reiterate e volontarie condotte di uno dei coniugi elusive della normativa fiscale.
5. Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/04/1993 da nato/a a CESSALTO (TV), il 3/11/1966 Parte_1
e
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 26/03/1969, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN STINO DI LIVENZA (VE) dell'anno 1993 al n. 7, Parte II, Serie A;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da _1
;
[...]
4. CONDANNA a pagare, in favore di Controparte_1 [...] le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.908,00, oltre Parte_1 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 1 luglio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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