Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1961, n. 1347
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18 gennaio 1962
Art. 1. Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati per la esecuzione delle operazioni finanziarie demandate alla Societa' "Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri", con sede in Roma, per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro ed ipotecarie nella misura di lire 2.000.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1962