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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9043/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 27/3/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per parte ricorrente;
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9043 /2021 , di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 777/2020 del 20/10/2020, pubblicata il 26/05/2021, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. ), personalmente a mezzo di proprio dipendente Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 777/2020 del
20.10.2020 emessa dal Giudice di Pace di Brescia depositata il 16.04.2021, pubblicata in data 26.5.2021, non notificata, e dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido e/o annullare, o come meglio, con qualsiasi statuizione,
l'ordinanza ingiunzione prot. 0054781-20190917 FASC. 14373+14498/15 Controparte_1 CP_2 C.F._2 del 17.9.2019 notificato in data 3.10.2019.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA”.
Per parte appellata
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/07/2021, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia confermava l'ordinanza di ingiunzione n. 54781/2019 emessa da per il pagamento della sanzione pecuniaria di 1.032,00, Controparte_1 in applicazione dell'art. 2 L. 386/1990 (emissione di assegni senza provvista).
Fissata udienza di discussione al 24/02/2022, si costituiva personalmente il Controparte_1
17/02/2022, chiedendo la conferma dell'ordinanza di ingiunzione.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, la causa era rinviata per la decisione ex art. 429
c.p.c., previa assegnazione di termine per note conclusive.
***
L'appellante, reiterando l'eccezione sollevata in primo grado di invalidità dell'ordinanza di ingiunzione
(notificatale il 3/10/2019) per irritualità della notifica dell'atto di contestazione mai notificatole, censura la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui ritiene provata la notifica dell'atto in questione per compiuta giacenza, mediante la produzione in giudizio da parte della del solo avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando (con CP_1
l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale, c.d.
CAD), contrariamente alla giurisprudenza di legittimità che, per la verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio, richiede la prova anche dell'avviso di ricevimento del CAD.
Il motivo d'appello si reputa fondato.
Con sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021 la Corte di Cassazione, a risoluzione di un contrasto interpretativo, ha enucleato il seguente il principio di diritto: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”
(conformi, Cass. 16601/2019; 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, non ha assolto, nei termini così configurati, l'onere probatorio circa il CP_1 perfezionamento della notifica dell'atto di contestazione, prodromico all'ordinanza di ingiunzione emessa. Vieppiù, a fronte dell'eccezione dell'opponente di irritualità della notifica neppure in corso di causa ha prodotto la CAD, rendendo impossibile verificare in concreto la conoscenza o conoscibilità da parte della destinataria del deposito del plico presso l'ufficio postale, non ritirato e pertanto reso al mittente per compiuta giacenza.
Si potrebbe opinare che la abbia assolto l'onere probatorio del perfezionamento della notifica CP_1
conformemente all'orientamento di legittimità precedente al dictum delle Sezioni Unite, per cui era sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto Parte notificando con l'attestazione della mera spedizione della (Cass. 2638/2019;13833/2018; 26945-
6242-4043/2017).
Va peraltro confermata l'applicabilità del nuovo orientamento anche al caso di specie.
Invero, per escludere la retroattività del mutato orientamento del Giudice di legittimità su una norma processuale occorre che esso sia imprevedibile, in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo tale da indurre la parte a un ragionevole affidamento, ed al contempo comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa della parte
(Sentenza n. 5962 del 11/03/2013).
Nel caso di specie, la pronuncia a Sezioni Unite non costituisce un mutamento imprevedibile di giurisprudenza, bensì ha composto un contrasto giurisprudenziale esistente già durante la pendenza del giudizio di primo grado, introdotto nel 2019, sicché non è riscontrabile un incolpevole affidamento della
PA nel meno gravoso onere probatorio a suo carico.
Quanto all'eventuale lesione del diritto di difesa, anche ammettendo che l'opposta non abbia avuto, all'epoca del primo grado, la materiale disponibilità dell'avviso di ricevimento della CAD, risalendo la notifica al 2015 (tempo in cui per la pregressa giurisprudenza tale avviso non rilevava ai fini della prova del processo notificatorio), la non ha mai dedotto di trovarsi nell'impossibilità incolpevole di CP_1
produrre il documento mancante, avendo comunque la possibilità di procurarsi presso il Servizio Postale un duplicato a seguito di smarrimento incolpevole (art. 6 l. 890/1982).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, reputa il Tribunale che l'opposta non abbia assolto l'onere probatorio in ordine alla ritualità del procedimento notificatorio dell'atto di contestazione prodromico all'ordinanza di ingiunzione, con conseguente invalidità derivata dell'ordinanza in questione.
pagina 4 di 5 Pertanto, il ricorso in appello merita accoglimento ed, in riforma della sentenza impugnata, si annulla l'ordinanza di ingiunzione emessa da prot. M-IT PR-BSUTG 0054781-20190917 Controparte_1
FASC. 14373+14498/15 del 17.9.2019 notificata in data 3.10.2019.
Trattandosi di questione processuale di natura interpretativa, le spese di lite si intendono compensate ex art. 92 co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. annulla l'ordinanza ingiunzione emessa da prot. M-IT 0054781- Controparte_1 C.F._2
20190917 FASC. 14373+14498/15 del 17.9.2019 notificato in data 3.10.2019.
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, 27.3.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 27/3/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per parte ricorrente;
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9043 /2021 , di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 777/2020 del 20/10/2020, pubblicata il 26/05/2021, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. ), personalmente a mezzo di proprio dipendente Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 777/2020 del
20.10.2020 emessa dal Giudice di Pace di Brescia depositata il 16.04.2021, pubblicata in data 26.5.2021, non notificata, e dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido e/o annullare, o come meglio, con qualsiasi statuizione,
l'ordinanza ingiunzione prot. 0054781-20190917 FASC. 14373+14498/15 Controparte_1 CP_2 C.F._2 del 17.9.2019 notificato in data 3.10.2019.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA”.
Per parte appellata
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/07/2021, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia confermava l'ordinanza di ingiunzione n. 54781/2019 emessa da per il pagamento della sanzione pecuniaria di 1.032,00, Controparte_1 in applicazione dell'art. 2 L. 386/1990 (emissione di assegni senza provvista).
Fissata udienza di discussione al 24/02/2022, si costituiva personalmente il Controparte_1
17/02/2022, chiedendo la conferma dell'ordinanza di ingiunzione.
Mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, la causa era rinviata per la decisione ex art. 429
c.p.c., previa assegnazione di termine per note conclusive.
***
L'appellante, reiterando l'eccezione sollevata in primo grado di invalidità dell'ordinanza di ingiunzione
(notificatale il 3/10/2019) per irritualità della notifica dell'atto di contestazione mai notificatole, censura la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui ritiene provata la notifica dell'atto in questione per compiuta giacenza, mediante la produzione in giudizio da parte della del solo avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando (con CP_1
l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale, c.d.
CAD), contrariamente alla giurisprudenza di legittimità che, per la verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio, richiede la prova anche dell'avviso di ricevimento del CAD.
Il motivo d'appello si reputa fondato.
Con sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021 la Corte di Cassazione, a risoluzione di un contrasto interpretativo, ha enucleato il seguente il principio di diritto: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”
(conformi, Cass. 16601/2019; 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, non ha assolto, nei termini così configurati, l'onere probatorio circa il CP_1 perfezionamento della notifica dell'atto di contestazione, prodromico all'ordinanza di ingiunzione emessa. Vieppiù, a fronte dell'eccezione dell'opponente di irritualità della notifica neppure in corso di causa ha prodotto la CAD, rendendo impossibile verificare in concreto la conoscenza o conoscibilità da parte della destinataria del deposito del plico presso l'ufficio postale, non ritirato e pertanto reso al mittente per compiuta giacenza.
Si potrebbe opinare che la abbia assolto l'onere probatorio del perfezionamento della notifica CP_1
conformemente all'orientamento di legittimità precedente al dictum delle Sezioni Unite, per cui era sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto Parte notificando con l'attestazione della mera spedizione della (Cass. 2638/2019;13833/2018; 26945-
6242-4043/2017).
Va peraltro confermata l'applicabilità del nuovo orientamento anche al caso di specie.
Invero, per escludere la retroattività del mutato orientamento del Giudice di legittimità su una norma processuale occorre che esso sia imprevedibile, in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo tale da indurre la parte a un ragionevole affidamento, ed al contempo comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa della parte
(Sentenza n. 5962 del 11/03/2013).
Nel caso di specie, la pronuncia a Sezioni Unite non costituisce un mutamento imprevedibile di giurisprudenza, bensì ha composto un contrasto giurisprudenziale esistente già durante la pendenza del giudizio di primo grado, introdotto nel 2019, sicché non è riscontrabile un incolpevole affidamento della
PA nel meno gravoso onere probatorio a suo carico.
Quanto all'eventuale lesione del diritto di difesa, anche ammettendo che l'opposta non abbia avuto, all'epoca del primo grado, la materiale disponibilità dell'avviso di ricevimento della CAD, risalendo la notifica al 2015 (tempo in cui per la pregressa giurisprudenza tale avviso non rilevava ai fini della prova del processo notificatorio), la non ha mai dedotto di trovarsi nell'impossibilità incolpevole di CP_1
produrre il documento mancante, avendo comunque la possibilità di procurarsi presso il Servizio Postale un duplicato a seguito di smarrimento incolpevole (art. 6 l. 890/1982).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, reputa il Tribunale che l'opposta non abbia assolto l'onere probatorio in ordine alla ritualità del procedimento notificatorio dell'atto di contestazione prodromico all'ordinanza di ingiunzione, con conseguente invalidità derivata dell'ordinanza in questione.
pagina 4 di 5 Pertanto, il ricorso in appello merita accoglimento ed, in riforma della sentenza impugnata, si annulla l'ordinanza di ingiunzione emessa da prot. M-IT PR-BSUTG 0054781-20190917 Controparte_1
FASC. 14373+14498/15 del 17.9.2019 notificata in data 3.10.2019.
Trattandosi di questione processuale di natura interpretativa, le spese di lite si intendono compensate ex art. 92 co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. annulla l'ordinanza ingiunzione emessa da prot. M-IT 0054781- Controparte_1 C.F._2
20190917 FASC. 14373+14498/15 del 17.9.2019 notificato in data 3.10.2019.
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, 27.3.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
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