TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1459/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Marianna Maggio, presso il cui studio, sito in Bagheria in via XX Settembre n. 4, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e verbale di udienza dell'11.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 23.7.2024, Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio civile il 9.5.2016 a Palermo - trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte I, volume 2648, dell'anno 2016 - dal quale sono nate le figlie il 17.8.2016 ed Persona_1 Per_2 il 30.10.2020, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale
[...] secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a CP_1
a complessiva somma mensile di € 300,00, (€ 150,00 ciascuna) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, sita a
Bagheria in via Gumina n.41, sia assegnata alla madre che vi abiterà insieme alle figlie.
All'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473 bis.4 cpc).
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 23.7.2024, confermate all'udienza dell'11.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.