Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 10/06/2025, n. 11372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11372 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10249/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10249 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Bonaccorsi, Giorgio Castorina e Alessandra Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandra Mari in Roma, via Filippo Corridoni, 14;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna, 15;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20180042297 del 18.05.2018, ricevuto dalla ricorrente a mezzo posta raccomandata in data 19.05.2018, recante il “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098317R112, presentata da ENERGYONE S.R.L ”;
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, il preavviso di rigetto di cui alla nota prot. GSE/P20180029018 del 06.04.2018, e la richiesta di integrazione di cui alla nota prot. GSE/P20180006528 del 29.01.2018;
e per l’accertamento del diritto della società EN S.r.l. a vedere approvata la richiesta di verifica e certificazione n. 0364209098317R112;
e per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell’art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17 febbraio 2020 e depositato in data 16 marzo 2020,
- del provvedimento prot. n. GSE/P20190075544 del 17.12.2019, ricevuto via email pec in medesima data, recante “ Istanza di riesame prot. GSE/A20190164510 del 26/07/2019 in relazione al provvedimento del GSE prot. GSE/P20180042297 del 18/05/2018. Conferma del diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098317R112_rev1, presentata da ENERGYONE S.R.L. ”;
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20180042297 del 18.05.2018, ricevuto dalla ricorrente a mezzo posta raccomandata in data 19.05.2018, recante il “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098317R112, presentata da ENERGYONE S.R.L. ”, già impugnato con il ricorso introduttivo;
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, già impugnati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, il preavviso di rigetto di cui alla nota prot. GSE/P20180029018 del 06.04.2018, e la richiesta di integrazione di cui alla nota prot. GSE/P20180006528 del 29.01.2018;
e per l’accertamento del diritto della società EN S.r.l. a vedere approvata la richiesta di verifica e certificazione n. 0364209098317R112;
e la condanna del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell’art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente EN S.r.l. (“ EN ”) ha esposto di aver presentato, in data 22 settembre 2017, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“ GSE ”) la Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi energetici n. 0364209098317R112 (“ RVC ”), afferente alla scheda tecnica standard “7T” (installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW), al fine di ottenere i relativi titoli di efficienza energetica (“ Certificati Bianchi ”).
1.1.) EN ha rappresentato di aver decurtato la c.d. “quota d’obbligo” dalla potenza complessiva degli impianti indicati nella RVC, vale a dire quella quota di potenza che deve obbligatoriamente essere installata su edifici di nuova costruzione o su edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 o della normativa regionale applicabile.
Più in dettaglio, EN, per gli interventi indicati nella scheda di rendicontazione con i numeri progressivi 2, 5, 13 e 27, ha indicato solo la potenza eccedente quella relativa alla quota d’obbligo.
1.2.) Il GSE, con provvedimento prot. n. GSE/P20180006528 del 29 gennaio 2018, ha comunicato alla ricorrente che la documentazione allegata alla RVC non risultava esaustiva ai fini della corretta individuazione degli interventi realizzati e della quantificazione dei risparmi conseguibili e, quindi, ha richiesto di fornire spiegazioni e ulteriore documentazione in relazione ad una pluralità di interventi oggetto di rendicontazione.
In particolare, il GSE ha richiesto, al punto 2, di fornire “ adeguata documentazione per tutti gli impianti rendicontati (es. visure catastali storiche aggiornate alla data di presentazione della RVC in esame) che consenta di: - escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dagli interventi oggetto di rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli ‘obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti’, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011; - valutare la rispondenza alle condizioni di applicabilità previste dalla succitata scheda standard e l’appartenenza alla categoria di intervento CIV-GEN ” e al punto 18 di fornire “ il prospetto di rendicontazione della Scheda 7T in formato .xls, aggiornato sulla base dei chiarimenti riportati ai punti precedenti e debitamente ricompilato in ogni sua parte (inserendo in un solo file tutti gli interventi realizzati), al fine di consentire la verifica del corretto computo dei risparmi imputabili agli impianti fotovoltaici ” (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
1.3.) EN, in data 5 marzo 2018, ha riscontrato la richiesta del GSE.
La società ricorrente, in particolare, ha prodotto al GSE le visure storiche degli immobili su cui sono stati installati gli impianti fotovoltaici e, all’esito di indagini svolte cliente per cliente, ha:
- ravvisato che altri tre interventi indicati nella originaria RVC ricadevano all’interno delle quote d’obbligo previste dalla legge (indicati nella scheda di rendicontazione con i numeri progressivi 6, 9 e 22) e, per questo, ha rettificato i valori di potenza di picco, decurtando dalla potenza complessiva quella riconducibile alla quota d’obbligo, e ha poi trasmesso una versione aggiornata del file relativo alla scheda di rendicontazione;
- ha espunto dalla nuova versione della scheda di rendicontazione l’intervento del cliente indicato con il numero progressivo 17;
- ha rettificato il valore di potenza dell’intervento realizzato per il cliente indicato con il numero progressivo 13, per essere risultato differente da quello inserito nella prima versione della scheda di rendicontazione (cfr. docc. 4, 4- bis e 4- ter della produzione di parte ricorrente e pagg. 6 e 7 del ricorso introduttivo).
1.4.) Il GSE, con provvedimento prot. n. GSE/P20180029018 del 6 aprile 2018, ha comunicato alla società ricorrente il c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il GSE, con tale comunicazione, ha rappresentato a EN che la RVC presentata non risultava conforme alle previsioni normative di cui al d.m. 11 gennaio 2017, in quanto: “ 1. relativamente ai POD n. IT001E69219166, n. IT001E7451333894, n. IT001E16246283, n. IT009E27915938, il valore di potenza inserito nei file di rendicontazione dei risparmi – per ciascun intervento – include anche la quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo prevista dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del D.lgs n. 28/2011;
2. relativamente ai POD n. IT001E679387049, n. IT001E679387022, n. IT001E67938714, n. IT001E97459210, n. IT023E00151003, non risultano allegati i rispettivi titoli edilizi (Permessi di Costruire) richiamati nella documentazione allegata in risposta alla richiesta di integrazioni;
3. il n. di POD riportato nella liberatoria del Cliente Partecipante ‘Termoprofili S.r.l.’ risulta essere difforme rispetto a quello indicato nel file di rendicontazione e nel verbale GdR;
4. la liberatoria sottoscritta dal Cliente Partecipante ‘Favre Arianna’ non è corredata del relativo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ” (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
1.5.) EN, in data 13 aprile 2018, ha poi trasmesso al GSE le proprie osservazioni in relazione ai motivi ostativi all’accoglimento della RVC indicati nel predetto preavviso di rigetto (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente).
La società ricorrente, per ciò che concerne la contestazione di cui al punto sub 1) del preavviso di rigetto, ha evidenziato che:
- per gli interventi con POD IT001E69219166, IT001E745133894 IT001E16246283 si era provveduto alla rettifica del valore di potenza indicato nella originaria scheda di rendicontazione, sicché non sussisterebbe alcuna violazione dell’articolo 11 del d.lgs. n. 28/2011;
- per l’intervento con POD IT009E27915938, la rettifica del valore di potenza si era resa necessaria in quanto già nella originaria scheda di rendicontazione era stato indicato un valore di potenza inferiore a quella effettivamente installata (ossia, 3,87 kWp in luogo dei complessivi 5,8 kWp), a causa di un errore di calcolo o di un refuso occorso durante la compilazione del file in formato excel , risultando sin dall’inizio correttamente decurtata la c.d. quota d’obbligo.
1.6.) Il GSE, con provvedimento prot. n. GSE/P20180042297 del 18 maggio 2018, ha disposto il rigetto della RVC presentata da EN in data 22 settembre 2017 sulla scorta della seguente motivazione “ dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 11 gennaio 2017 in quanto relativamente ai POD n. IT001E69219166, n. IT001E745133894, n. IT001E16246283, n. IT009E27915938, il valore di potenza inserito nel file di rendicontazione dei risparmi allegato alla richiesta del 22/09/2017 – per ciascun intervento – include anche la quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo prevista dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011 ” (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).
2.) EN, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio affidato a tre differenti motivi, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua RVC, adottato dal GSE in data 18 maggio 2018, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – Eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dei principi di partecipazione al procedimento e di motivazione desumibili dagli artt. 1, 3 e 10-bis della L. 241/1990 ”.
EN, con tale mezzo di gravame, ha lamentato l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per carenza di istruttoria, in quanto il GSE avrebbe limitato la valutazione della RVC presentata dalla società ricorrente facendo esclusivamente riferimento alla scheda di rendicontazione trasmessa con l’iniziale richiesta di incentivazione, senza prendere in considerazione i documenti trasmessi durante l’ iter procedimentale, la versione aggiornata e corretta della scheda di rendicontazione e le osservazioni formulate in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto.
A tal proposito, la società ricorrente ha evidenziato come la iniziale parziale non conformità della RVC alle disposizioni normative applicabili ratione materiae era stata sanata in seguito alle rettifiche operate dalla stessa EN durante l’ iter procedimentale, che avevano condotto a una rendicontazione di Certificati Bianchi esattamente corrispondente a quella effettivamente spettante alla luce degli interventi realizzati.
Il gravato provvedimento, inoltre, risulterebbe illegittimo anche per contrasto con l’articolo 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto il GSE, nel rigettare la RVC presentata dalla società ricorrente, non avrebbe preso in considerazione le osservazioni da questa presentate in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza. Ciò, peraltro, inficerebbe la legittimità del gravato provvedimento anche per difetto di motivazione.
2.1.1.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per “ Violazione dei principi di partecipazione al procedimento – Eccesso di potere per violazione degli artt. 6.4 e 16.4 delle linee guida di cui alla delibera Arera EEN 9/11, e degli art. 7 del d.m. 28.12.2012 e 7 del d.m. 11.01.2017 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione ”.
EN, con tale mezzo di gravame, ha contestato la legittimità dell’impugnato diniego per violazione degli articoli 6.4 e 16.4 delle Linee Guida EEN 9/11, che ammetterebbero la possibilità di apportare modifiche al progetto presentato durante l’ iter procedimentale, all’uopo prevedendo anche la sospensione dell’ordinario termine di approvazione della RVC.
Ciò sarebbe pienamente rispondente ai principi generali del diritto amministrativo applicabili ai procedimenti non comparativi quale quello per cui è causa, anche al fine di tener conto dell’elevato livello di tecnicità dei progetti e delle relative procedure, nonché degli ampi margini di discrezionalità riconosciuti al GSE.
D’altronde, la circostanza per cui la società ricorrente sia stata privata della concreta possibilità di rettificare il proprio progetto durante il corso del procedimento istruttorio relativo alla sua RVC renderebbe il provvedimento di rigetto illegittimo anche per irragionevolezza e contraddittorietà, essendo stato lo stesso GSE a richiedere un prospetto di rendicontazione aggiornato.
2.1.2.) Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge 241/1990 – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi generali sull’istruttoria dei progetti eleggibili per i certificati bianchi desumibili dall’art. 12 d.m. 11.01.2017 – Carenza di istruttoria e di motivazione ”.
La società ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha lamentato l’illegittimità dell’impugnato diniego per violazione del principio di proporzionalità, in quanto il GSE avrebbe interpretato in maniera meccanicistica le disposizioni delle Linee Guida EEN 9/11, sacrificando in maniera eccessiva i suoi interessi economici.
Secondo la prospettazione ricorsuale, il gravato provvedimento di rigetto risulterebbe essere quello maggiormente gravoso per la società ricorrente atteso che il GSE avrebbe potuto adottare un provvedimento di accoglimento parziale, limitato a 27 interventi sui 31 complessivamente rendicontati, per i quali non era stata mossa alcuna contestazione da parte del Gestore.
L’adozione di un provvedimento di accoglimento parziale, invero, sarebbe stata giuridicamente possibile in quanto, da un lato, EN avrebbe potuto conseguire un vantaggio pari a 3.000 euro l’anno per i 4 interventi che sono stati rettificati nel corso del procedimento, a fronte di un introito complessivo ricavabile dall’ammissione della RVC pari a 74.000 euro l’anno e, dall’altro, il pregiudizio discendente dalla totale mancata ammissione al regime incentivante in parola risulterebbe pari a 73.000 euro l’anno, non essendovi alcuna possibilità di ripresentare la RVC per i restanti 27 interventi che il GSE non ha contestato.
D’altronde, secondo quanto asserito dalla società ricorrente, l’adozione di un meno afflittivo provvedimento di accoglimento parziale della RVC sarebbe stato legittimo, tenuto conto dei requisiti della dimensione minima (per i progetti standardizzati l’articolo 10.1 delle Linee Guida EEN 9/11 richiede una dimensione pari ad almeno 20 tep/anno e il valore di risparmio cumulato da EN al netto dei quattro interventi da stralciare, risulterebbe pari a 259,682 tep/anno) e della data di avvio del progetto, in quanto l’articolo 16 del decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017 fa salva la possibilità di presentare progetti standardizzati entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire, entro il 2 ottobre 2017), purché gli stessi raggiungano la dimensione minima sopra citata.
Secondo la tesi di EN, inoltre, il GSE avrebbe dovuto adottate un provvedimento di accoglimento parziale della sua RVC poiché l’articolo 12 del d.m. dell’11 gennaio 2017 ha introdotto un doppio livello di violazioni, il cui accertamento conduce a conseguenze diverse. In particolare, laddove il GSE riscontri una irregolarità dalla quale consegua, in modo diretto e sostanziale, un indebito accesso agli incentivi in favore del proponente, sarà tenuto a rigettare l’istanza o a disporre la decadenza dagli incentivi concessi. Viceversa, nel caso in cui le irregolarità riscontrate rilevino solo ai fini della esatta quantificazione degli incentivi, il GSE dovrà limitarsi a rideterminare i Certificati Bianchi spettanti in base alle effettive caratteristiche del progetto, ipotesi questa che sarebbe occorsa nel caso di specie, donde la non proporzionalità del gravato provvedimento di rigetto anche sotto tale divisato profilo.
2.1.3.) La società ricorrente ha, inoltre, esperito anche una domanda di accertamento del proprio diritto all’ottenimento dei Certificati Bianchi, chiedendo, di conseguenza, la condanna in forma specifica del GSE, ai sensi dell’articolo 34 c.p.a., all’accoglimento della RVC.
3.) Il GSE, in data 25 ottobre 2018, si è costituito in resistenza nel presente giudizio.
3.1) EN, in data 26 luglio 2019, ha poi fatto pervenire al GSE una istanza di riesame della RVC, al fine di ottenerne una rivalutazione e, in tal modo, superare il provvedimento di rigetto gravato con il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. doc. 11 della produzione di parte ricorrente).
3.2.) Il GSE, con provvedimento prot. n. GSE/P20190075544 del 17 dicembre 2019, in seguito all’analisi della documentazione integrativa fornita in data 26 luglio 2019, ha ribadito che la RVC presentata dalla società ricorrente non fosse conforme alle previsioni normative di cui al d.m. del 28 dicembre 2012, in quanto “ relativamente ai POD n. IT001E69219166, n. IT001E7451333894, n. IT001E16246283, n. IT009E27915938, il valore di potenza inserito nel file di rendicontazione dei risparmi allegato alla richiesta del 22 settembre 2017 – per ciascun intervento – include anche la quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo prevista dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del D.lgs n. 28/2011 ” (cfr. doc. 12 della produzione di parte ricorrente).
Il GSE, sempre con il provvedimento del 17 dicembre 2019, ha ulteriormente segnalato che: “ a. non è stata fornita documentazione comprovante il valore del coefficiente β, previsto dalla scheda tecnica 7T. Pertanto, non è possibile verificare la corretta determinazione del risparmio specifico lordo conseguito (RSL) mediante la RVC standardizzata in oggetto;
b. per il POD n. IT001E69219166, si riscontra un’incongruenza tra i dati del cliente partecipante riportati nel file Excel di rendicontazione e i dati dell’intestatario dell’immobile indicati nella visura catastale storica;
c. per il POD n. IT001E04914031, si riscontra un’incongruenza tra i dati relativi all’ubicazione dell’intervento riportati nel file Excel di rendicontazione e i dati riportati nella visura catastale storica ”.
4.) EN, con la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti affidato a tre differenti motivi, ha impugnato il provvedimento prot. n. GSE/P20190075544 del 17 dicembre 2019 – con il quale il GSE non ha accolto l’istanza di riesame del provvedimento di rigetto gravato con il ricorso introduttivo del presente giudizio (ci si riferirà a tale diniego come “ secondo provvedimento di rigetto ”) – lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento, altresì esperendo, al pari di quanto fatto con il ricorso introduttivo, un’azione di accertamento tesa al riconoscimento giudiziale del suo diritto di accedere agli incentivi pubblici di cui si tratta, in uno con una azione di condanna in forma specifica ex articolo 34 c.p.a.
4.1.) Con il primo motivo aggiunto è stata contestata la legittimità del secondo provvedimento di rigetto per “ Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – Eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dei principi di partecipazione al procedimento e di motivazione desumibili dagli artt. 1, 3 e 10-bis della L. 241/1990 ”.
La società ricorrente, con tale mezzo di gravame ha evidenziato che il GSE ha motivato il secondo provvedimento di rigetto sui medesimi presupposti di fatto e di diritto su cui aveva già fondato il primo diniego.
Ciò, quindi, evidenzierebbe come anche il secondo provvedimento di rigetto sia illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione per le medesime ragioni già esposte con il primo motivo del ricorso introduttivo, che la società ricorrente ha posto a fondamento anche delle censure articolate avverso il provvedimento di rigetto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
EN, alla luce del fatto che il secondo provvedimento di rigetto si fonda anche su motivazioni non esplicitate con il primo provvedimento di rigetto (ossia, quelle indicate alle lettere sub a., b. e c.), ha prospettato l’illegittimità del gravato secondo provvedimento di rigetto sulla scorta di ulteriori profili di censura, prospettando la violazione delle sue garanzie partecipative. Infatti, il GSE, prima dell’adozione del secondo provvedimento di rigetto, non ha mai chiesto alla società ricorrente di produrre documentazione e fornire chiarimenti in ordine ai profili di criticità della RVC indicati nelle suddette lettere sub a., b. e c., così comprimendo le sue garanzie partecipative che, ove esercitate, avrebbero potuto condurre ad un differente esito procedimentale.
La società ricorrente, per tale ragione, ha prodotto nell’ambito del presente giudizio la documentazione in suo possesso e i chiarimenti all’uopo ritenuti necessari per superare le ulteriori criticità segnalate dal GSE e ostative all’accoglimento della RVC, pur dopo gli approfondimenti e le rettifiche operate in seguito all’adozione del primo provvedimento di rigetto.
Più in dettaglio, secondo la prospettazione della società ricorrente, la documentazione prodotta e i chiarimenti resi nel presente giudizio, sarebbero idonei a dimostrare che gli impianti fotovoltaici installati e oggetto della RVC abbiano una inclinazione inferiore ai 70°, risultando così rispettato il coefficiente beta.
Del pari, le incongruenze riscontrate sui POD n. IT001E69219166 e n. IT001E04914031 sarebbero state determinate, rispettivamente, dal fatto che il cliente partecipante risultava essere il marito residente della proprietaria dell’immobile e dalla produzione di una erronea visura catastale storica.
4.2.) Con il secondo motivo aggiunto è stata lamentata l’illegittimità del secondo provvedimento di rigetto per “ Violazione dei principi di partecipazione al procedimento – Eccesso di potere per violazione degli artt. 6.4 e 16.4 delle Linee Guida di cui alla delibera Arera EEN 9/11, e degli art. 7 del d.m. 28.12.2012 e 7 del d.m. 11.1.2017 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità del secondo provvedimento di rigetto sulla scorta delle stesse censure articolate con il secondo motivo del ricorso introduttivo avverso il primo provvedimento di rigetto, che si intendono qui integralmente richiamate in ossequio al principio di sinteticità degli atti e scritti processuali sancito dal codice di rito.
4.3.) Con il terzo motivo aggiunto è stata lamentata l’illegittimità del secondo provvedimento di rigetto per “ Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge 241/1990 – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi generali dell’istruttoria dei progetti eleggibili per i certificati bianchi desumibili dall’art. 12 d.m. 11.01.2017 – Carenza di istruttoria e di motivazione ”.
Anche con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità del secondo provvedimento di rigetto sulla scorta delle stesse censure articolate con il terzo motivo del ricorso introduttivo avverso il primo provvedimento di rigetto, che si intendono qui integralmente richiamate per le medesime ragioni innanzi esposte.
5.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 3 marzo 2025, ha specificato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento del gravame.
6.) Il GSE, con memoria depositata in data 4 marzo 2025, ha in via preliminare eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo la prospettazione difensiva del GSE, infatti, il secondo provvedimento di rigetto adottato in data 17 dicembre 2020, costituirebbe un provvedimento di conferma propria, sostanzialmente riproduttivo del primo provvedimento di rigetto e adottato in seguito ad una rinnovata istruttoria. Ciò, in particolare, emergerebbe dalle premesse del secondo provvedimento di rigetto e dal suo contenuto motivazionale, stante la conferma dell’originario motivo ostativo all’accoglimento della RVC presentata da EN e la esposizione di ulteriori motivi ostativi.
6.1.) Il GSE ha, poi, eccepito l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.
6.1.1.) Risulterebbe, innanzitutto, infondato il primo motivo aggiunto.
In proposito, assumerebbe rilievo la modifica dell’originario regime incentivante dei c.d. Certificati Bianchi – inizialmente regolato dalle Linee Guida AEEG n. EEN 9/11 e dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2012 – mediante l’adozione del d.m. dell’11 gennaio 2017 che, sotto il profilo soggettivo ha ristretto il novero dei soggetti ammessi a presentare progetti e a realizzare interventi di efficientamento energetico e, sotto il profilo oggettivo, ha eliminato la possibilità di rendicontare i risparmi energetici mediante progetti standardizzati in relazione alla installazione di piccoli impianti fotovoltaici, ossia quelli con potenza inferiore a 20 kW, come quelli oggetto della RVC intorno alla quale si controverte nel presente contenzioso.
Il d.m. dell’11 gennaio 2017, per garantire le rendicontazioni dei progetti già in fase esecutiva, ha introdotto una disciplina transitoria che consentiva agli operatori economici di presentare le RVC secondo le regole dettate dal d.m. del 28 dicembre 2012, ma solo entro un determinato arco temporale, pari a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.m. dell’11 gennaio 2017 (quindi, fino al 2 ottobre 2017).
Nel caso di specie, il GSE ha accertato che per alcuni interventi indicati nella prima rendicontazione presentata dalla società ricorrente in data 22 settembre 2017 – ossia, quella inerente alla RVC presentata entro il termine previsto dal d.m. dell’11 gennaio 2017 – i risparmi energetici includevano anche la quota parte di potenza installata per il soddisfacimento della c.d. quota d’obbligo di cui al d.lgs. n. 28/2011.
Tale errore sarebbe stato riconosciuto dalla società ricorrente, tanto è vero che la stessa ha presentato un nuovo file di rendicontazione dei risparmi, allegandolo alla RVC revisionata, ma solo in data 5 marzo 2018 (e poi ancora successivamente con l’istanza di riesame del 26 luglio 2019), quindi oltre il termine ultimo del 2 ottobre 2017 per l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 16 del d.m. dell’11 gennaio 2017.
Risulterebbe questa la ragione per cui il GSE, tanto nel primo, quanto nel secondo provvedimento di rigetto, ha sempre fatto riferimento al solo file di rendicontazione contenuto nella RVC presentata in data 22 settembre 2017, il che confermerebbe la legittimità del suo operato valutativo, rendendo non meritevoli di pregio le censure che appuntano sui prospettati difetti di istruttoria e di motivazione.
Non varrebbe a giustificare l’errore di rendicontazione in cui è incorsa la società ricorrente, la circostanza per cui lo stesso discenderebbe dalle informazioni inesatte rese dai clienti partecipanti, atteso che ciò consentirebbe la realizzazione di comportamenti elusivi, tesi ad aggirare il termine perentorio di centottanta giorni stabilito dal d.m. dell’11 gennaio 2017.
Risulterebbe anche infondato il profilo di censura che appunta sulla violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto il GSE, alla luce della documentazione e delle osservazioni fornite dalla società ricorrente in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua RVC, ha confermato il rigetto di tale istanza solo in forza di uno dei quattro profili di criticità originariamente segnalati, ritenendo che unicamente con riferimento allo stesso non fossero superabili le criticità evidenziate.
Del pari infondata sarebbe la censura che appunta sulla violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241/1990 in relazione al secondo provvedimento di rigetto, in quanto con riferimento ai provvedimenti di secondo grado l’amministrazione si limita a riesaminare una posizione già assunta e, quindi, non risulta necessario che detta tipologia di provvedimenti sia preceduta da un nuovo preavviso di rigetto. In ogni caso, nella fattispecie in esame il GSE ha confermato il rigetto della RVC presentata da EN anche in forza del medesimo motivo già posto a fondamento del primo provvedimento di rigetto e dell’allora comunicato preavviso di rigetto.
6.1.2.) Anche il secondo e il terzo motivo aggiunto risulterebbero infondati.
Secondo quanto esposto dal GSE, le RVC rappresentano progetti unitari e, quindi, la presenza di criticità ed errori nella rendicontazione presentata è idonea ad inficiarle nella loro interezza. I soggetti proponenti non possono, pertanto, sottrarsi all’onere di fornire informazioni corrette e complete al GSE mediante la rettifica o l’esclusione postuma degli interventi per i quali non sono riusciti a superare le contestazioni formulate dal Gestore in sede di accertamento dei requisiti per accedere agli incentivi pubblici.
Invero, il regime incentivante di cui si tratta si baserebbe su dichiarazioni che il soggetto titolare del progetto è tenuto a rendere al GSE sotto la propria responsabilità, non potendo ad essa sottrarsi in via postuma mediante operazioni di rettifica o espunzione di interventi non ammissibili.
Peraltro, EN neppure ha provveduto a presentare progetti ulteriori e in sostituzione di quelli contestati con la RVC trasmessa al GSE, dichiarando, solo con l’istanza di riesame (quindi, a distanza di oltre un anno dalla chiusura del procedimento amministrativo relativo al primo provvedimento di rigetto), di essere disponibile ad escludere i quattro interventi contestati e la cui presenza nella rendicontazione ha condotto all’adozione dei due gravati provvedimenti di rigetto.
Risulterebbe, poi, infondato il profilo di censura con il quale la legittimità del secondo provvedimento di rigetto è stata contestata per violazione dell’articolo 12 del d.m. dell’11 gennaio 2017, in quanto tale disposizione normativa risulterebbe insuscettibile di essere applicata nella fattispecie in esame, disciplinando l’attività di verifica e controllo che il GSE è chiamato ad esercitare in una fase diversa e successiva rispetto al procedimento di approvazione delle RVC.
D’altronde, nel caso in cui il GSE avesse approvato la RVC presentata dalla società ricorrente, comprensiva anche di interventi contenenti la quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo, si sarebbe delineata una ipotesi di violazione rilevante della disciplina di settore che avrebbe condotto il GSE, nello svolgimento delle attività di verifica e controllo successive alla approvazione della RVC di EN, a disporre comunque il rigetto di tale istanza, la decadenza degli incentivi e il recupero delle somme erogate.
6.1.3.) Risulterebbero, infine, infondate le domande di accertamento e di condanna, avendo il GSE fatto corretta applicazione della normativa di settore applicabile alla fattispecie in esame.
7.) La società ricorrente, con memoria di replica depositata in data 14 marzo 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dal GSE, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l’accoglimento del gravame.
7.1.) Anche il GSE, con memoria di replica depositata in data 14 marzo 2025, riportandosi alle proprie difese in atti, ha insistito per la reiezione del gravame proposto da EN.
8.) All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che tanto il ricorso introduttivo, quanto il ricorso per motivi aggiunti, non siano meritevoli di favorevole considerazione e debbano essere respinti.
Pertanto, non risulta necessario che il Collegio si pronunci in via preliminare sulla eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo sollevata dal GSE con la propria memoria del 4 marzo 2025, stante l’operatività del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 5 del 5 gennaio 2015).
Giova, peraltro, rilevare che le censure articolate dalla società ricorrente con i due mezzi di gravame proposti risultano sostanzialmente sovrapponibili, pur essendo indirizzate avverso due distinti provvedimenti amministrativi – entrambi, tuttavia, di rigetto della RVC per cui è causa – con l’unica differenza che le doglianze articolate con il primo motivo aggiunto risultano più ampie di quelle contenute nel primo motivo del ricorso introduttivo, poiché mirano a contestare la legittimità di un provvedimento di rigetto fondato su un più ampio apparato motivazionale, solo in parte coincidente con quello posto a fondamento del primo provvedimento di rigetto.
Ciò, quindi, rende possibile la delibazione congiunta dei due ricorsi proposti da EN.
2. Il Collegio intende, innanzitutto, evidenziare che l’articolo 11 e l’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011 – applicabili ratione temporis al caso in esame – prevedevano l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione rilevante.
Più nello specifico, il comma 4 del citato articolo 11 dispone che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del citato decreto legislativo, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili “ limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi ”. L’allegato 3 al predetto decreto legislativo disciplina, poi, nel dettaglio le modalità di calcolo della quota d’obbligo.
2.1. Tanto premesso, nel caso di specie, la RVC presentata da EN è stata respinta, sia con il primo sia con il secondo provvedimento di rigetto adottato dal GSE, in quanto relativamente ai POD n. IT001E69219166, n. IT001E7451333894, n. IT001E16246283, n. IT009E27915938, il valore di potenza inserito nel file di rendicontazione dei risparmi – per ciascuno di tali interventi – allegato alla RVC del 22 settembre 2017 includeva anche la quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo prevista dal citato articolo 11 e dall’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011.
Posto che il d.m. dell’11 gennaio 2017, per garantire le rendicontazioni dei progetti già in fase esecutiva, ha introdotto una disciplina transitoria che consentiva agli operatori economici di presentare le RVC secondo le regole dettate dal d.m. del 28 dicembre 2012, ma solo entro un determinato arco temporale pari a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.m. dell’11 gennaio 2017, ossia fino al 2 ottobre 2017 (articolo 16, comma 1, del d.m. del’11 gennaio 2017), risulta legittimo l’operato valutativo svolto dal GSE sulla RVC presentata dalla società ricorrente.
Il Gestore, infatti, avendo accertato che per alcuni interventi indicati da EN nella prima rendicontazione presentata in data 22 settembre 2017 – ossia, quella inerente alla RVC presentata entro il termine previsto dal d.m. dell’11 gennaio 2017 – i risparmi energetici includevano anche la quota parte di potenza installata per il soddisfacimento della c.d. quota d’obbligo di cui al d.lgs. n. 28/2011, ha legittimamente sempre e solo fatto riferimento a tale rendicontazione, senza tener conto delle modifiche e rettifiche apportate nel corso dell’ iter procedimentale dalla società ricorrente.
Il GSE, diversamente da quanto sostenuto da EN nei suoi scritti difensivi, non avrebbe potuto tener conto delle rettifiche apportate a rendicontazione e progetto invariato, stante il carattere unitario e inscindibile della RVC, vieppiù considerando che la stessa si riferisce a un progetto standardizzato ( infra ).
Da tali considerazioni discende l’infondatezza delle censure con le quali è stata lamentata l’illegittimità dei gravati provvedimenti di rigetto per difetto di istruttoria e di motivazione.
2.2. Oltretutto, la stessa società ricorrente, nell’ambito del procedimento poi sfociato con l’adozione del primo provvedimento di rigetto, ha confermato di aver commesso degli errori nella rendicontazione dei risparmi energetici riferibili agli interventi posti a base del progetto presentato al GSE, includendo per alcuni interventi anche la quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente, relativo alle osservazioni rese successivamente alla comunicazione del preavviso di rigetto che ha preceduto l’adozione del primo provvedimento di reiezione della RVC presentata da EN).
2.3. Il profilo motivazionale che il GSE ha posto a fondamento di entrambi i provvedimenti di rigetto – ossia, quello inerente all’indebita inclusione, per alcuni interventi rendicontati, della predetta quota d’obbligo prevista dal d.lgs. n. 28/2011 – risulta quindi idoneo a sorreggere la legittimità dei gravati provvedimenti, trattandosi dell’unica motivazione posta a fondamento del primo provvedimento di diniego e non rilevando la circostanza per cui il secondo provvedimento di diniego si regga anche su altre motivazioni.
A tale ultimo riguardo, infatti, giova rilevare che per consolidata giurisprudenza, in presenza di un atto plurimotivato la accertata legittimità (o la eventuale mancata contestazione) di una delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale è da sola idonea a sorreggerne la legittimità, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la eventuale fondatezza delle ulteriori censure tese a contestare gli ulteriori profili motivazionali su cui si regge il gravato provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, sent. n. 200 dell’11 gennaio 2022).
2.3.1. Per tale ragione, lo si anticipa sin da ora, risulta altresì infondato il profilo di censura articolato con il ricorso per motivi aggiunti in ordine alla violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241/1990.
Infatti, anche laddove il GSE avesse comunicato alla società ricorrente il preavviso di rigetto della istanza di riesame, per consentirle di fornire chiarimenti e depositare documenti sugli ulteriori profili motivazionali posti a fondamento del secondo provvedimento di diniego, ciò non avrebbe comunque potuto condurre a un esito provvedimentale differente, stante la legittimità del sopra riportato profilo motivazionale comune tanto al primo, quanto al secondo provvedimento di rigetto.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, anche nel caso di specie può farsi applicazione dell’orientamento pretorio secondo il quale nei procedimenti di secondo grado “ ‘la decisione definitiva è stata già presa e l’istante chiede un supplemento di considerazione (mediante valutazione e scelta) della medesima porzione di realtà già esaminata dall’amministrazione (ancorché alla luce di sopravvenienze). Non c’è, quindi, alcun rischio di decisioni a sorpresa, perché è lo stesso istante a sottoporre gli aspetti su cui la P.A. dovrebbe soffermarsi per rivedere la propria decisione (definitiva) già presa. Pretendere che la decisione su tale supplemento di considerazione sia preceduto da un nuovo (ulteriore rispetto a quello in rapporto con il provvedimento di primo grado) preavviso di rigetto, oltre che con la logica, collide con le esigenze di celerità dell’azione amministrativa normativamente previste (criterio di economicità, art. 1 c.1 L. 241 cit.; di non aggravamento, art. 1 c. 2 L. 241 cit.)’ (cfr. Tar Lazio Roma, Sezione Terza stralcio, n. 19236/2023 cit.; in termini, Tar Lazio, Sez. Terza ter, 11.1.2023, n. 454) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- ter , sent. n. 2961 del 10 febbraio 2025), il che esclude, in radice, la fondatezza del profilo di censura in esame.
2.4. Depongono, poi, in senso favorevole alla legittimità dei gravati provvedimenti di rigetto della RVC presentata da EN sia il fatto che tale società non possa validamente invocare, a sostegno della bontà della sua posizione rispetto alla correttezza della attività di rendicontazione posta a fondamento della originaria RVC, la circostanza per cui gli errori di rendicontazione in cui è incorsa siano dipesi dalla erroneità dei dati comunicati dai clienti partecipanti (profilo sub i ), sia il fatto che la RVC non risulti scindibile, vieppiù laddove, come nel caso di specie, la stessa riguardi un progetto standardizzato e la società richiedente non abbia espressamente richiesto, in sede procedimentale, una sua rimodulazione con espunzione degli interventi non ammissibili (profilo sub ii ).
2.4.1. Per quel che concerne il profilo sub i , al fine di evidenziare l’infondatezza delle censure articolate dalla società ricorrente è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il regime del riconoscimento degli incentivi è basato sulle dichiarazioni e produzioni documentali che il soggetto richiedente, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto a far pervenire al Gestore, atteso che è in base alla documentazione presentata che quest’ultimo deve apprezzare la sussistenza, o meno, dei requisiti necessari per l’accesso gli incentivi (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, sez. V-Stralcio, sent. n. 21546 del 2 dicembre 2024).
In ordine a tale aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese affermato che “[…] «Il sistema di incentivazione dell’energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici […] a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata» (Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 7 marzo 2024, n. 2254, 14 dicembre 2023, n. 10811 e 17 maggio 2023, n. 4913), non sussistendo pertanto alcun onere in capo al Gestore di documentare non fatti notori, ma situazioni a conoscenza unicamente del soggetto inoltrante la richiesta di verificazione e certificazione, attesa peraltro la semplice considerazione che un simile onere non potrebbe mai essere evaso, stante l’impossibilità per il Gestore di conoscere situazioni appartenenti alla sfera del richiedente ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7086 del 12 agosto 2024).
2.4.2. Per ciò che riguarda il profilo sub ii) , la legittimità dell’operato valutativo del GSE costituisce una conseguenza del carattere inscindibile della RVC, che ne impedisce l’accoglimento parziale, circoscritto ai soli interventi ammissibili (nel caso di specie 27 sui 31 proposti in data 22 settembre 2017).
Ad avvalorare tale assunto concorre, nel caso di specie, la circostanza per cui EN, durante l’ iter di valutazione della originaria RVC sfociato nella adozione del primo provvedimento di rigetto, non ha provveduto a presentare una nuova richiesta di verificazione e certificazione, espungendo da quella originaria gli interventi che non risultavano ammissibili.
Come emerge dalla documentazione in atti – e come ampiamente esposto in narrativa – EN, nel corso della istruttoria procedimentale (segnatamente, con le osservazioni rese successivamente alla comunicazione del c.d. preavviso di rigetto) si è solo limitata a rettificare l’originaria RVC, ammettendo gli errori di rendicontazione commessi, ma non riducendo il perimetro degli interventi solo a quelli ammissibili, come risulta dal fatto che non sono stati espunti quelli per i quali era stato indicato un valore di potenza comprensivo della quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo prevista dal d.lgs. n. 28/2011.
Invero, solo con la istanza di riesame la società ricorrente ha dichiarato, in subordine, quanto segue “ Qualora le osservazioni sopra argomentate non fossero ancora sufficienti siamo anche disposti ad escludere i quattro interventi oggetto del presente rigetto, accettando un provvedimento di accoglimento parziale ” (cfr. doc. 11 della produzione di parte ricorrente).
Tuttavia, tale istanza è stata presentata in data 26 luglio 2019, quindi quando già risultava inutilmente decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.m. dell’11 gennaio 2017 (coincidente con il 2 ottobre 2017), che era stato previsto, in via transitoria, per consentire l’accesso agli incentivi in parola anche in relazione ai progetti standardizzati, quale quello presentato dalla società ricorrente, in applicazione del pregresso regime incentivante dettato dal d.m. del 28 dicembre 2012.
2.4.2.1. Per le suesposte ragioni, ad avviso del Collegio, nella fattispecie in esame può farsi applicazione dell’orientamento pretorio formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “ la richiesta di verificazione e certificazione presentata dall’operatore economico è unica e la domanda non è stata ridotta in sede amministrativa dall’interessata, sicché non poteva, neanche in astratto, essere accolta in parte ” (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7087 del 12 agosto 2024).
EN, come evidenziato in precedenza, non ha fatto espressa richiesta di accoglimento parziale durante l’ iter procedimentale di valutazione della originaria RVC, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile, per il GSE, procedere ad una conversione d’ufficio di tale richiesta.
2.4.2.2. Peraltro, questo stesso Tribunale, ha già riconosciuto il carattere unitario, inscindibile e non frazionabile delle RVC, statuendo che “ alla RVC deve essere riconosciuto, in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale, carattere unitario, non potendone frazionarne il contenuto con l’esclusione di un intervento in esso compreso [ex pluris, Tar Lazio, sez. III ter, n. 5648/2021 ‘considerata l’inscindibilità di ciascuna di queste (RVC, ndr), il cui carattere unitario non consente al Gestore di discernere i singoli interventi afferenti alla singola RVC’] ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-Stralcio, sent. n. 3215 del 13 febbraio 2025; T.A.R. Lazio, sez. V-Stralcio, sent. n. 17545 dell’11 ottobre 2024).
Giova poi aggiungere che questo Tribunale ha anche affermato che per i progetti standardizzati il GSE non può procedere a una valutazione frazionata della regolarità della domanda per ogni singolo intervento, dovendo all’uopo sussistere plurime condizioni che il soggetto proponente deve dimostrare in sede procedimentale, ipotesi questa che non si è verificata nel caso di specie (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-Stralcio, sent. n. 21590 del 2 dicembre 2024).
2.4.3. L’insussistenza delle condizioni richieste per la valutabilità frazionata della RVC presentata da EN e, quindi, per il suo parziale accoglimento da parte del GSE rendono prive di pregio le censure tese a contestare la legittimità dei gravati provvedimenti di rigetto per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Del pari infondate risultano poi le censure con le quali è stata contestata la violazione degli articoli 6.4 e 16.4 delle Linee Guida EEN 9/11, sull’assunto che le richieste di incentivazione siano modificabili durante l’ iter procedimentale. Nel caso di specie, come ampiamente esposto in precedenza, la società ricorrente si è solo limitata a rettificare i dati di alcuni interventi per i quali è stata effettuata la rendicontazione dei risparmi energetici, senza tuttavia espungerli dalla RVC e senza presentare una nuova istanza prima della adozione del primo provvedimento di rigetto.
2.5. Infine, quanto alla prospettata illegittimità della asserita mancata considerazione, da parte del GSE, delle osservazioni presentate da EN in seguito alla comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, fermo restando quanto evidenziato in precedenza circa la legittimità dell’operato del GSE in ordine alla esclusiva considerazione della rendicontazione dei risparmi energetici allegata alla istanza del settembre 2017, è sufficiente rilevare che non corrisponde al vero quanto affermato dalla società ricorrente, in quanto dei plurimi profili di criticità evidenziati con il preavviso di rigetto, soltanto uno – ossia, quello che il Gestore ha legittimamente ritenuto insuperabile – è permasto ed è stato posto a fondamento del primo provvedimento di rigetto (e, poi, anche del secondo).
Non può, dunque predicarsi che l’apporto partecipativo svolto dalla società ricorrente sia stato inutilmente reso, né che il GSE, dopo aver segnalato le criticità che caratterizzavano la RVC presentata, abbia indotto EN ad esercitare le facoltà partecipative senza tener debitamente conto dell’apporto reso.
Invero, laddove EN oltre a fornire i chiarimenti resi in fase procedimentale non si fosse limitata a rettificare i dati contenuti nella originaria RVC, ma avesse optato per una riduzione e riformulazione della stessa prima dell’adozione del primo provvedimento di rigetto, la sua partecipazione procedimentale sarebbe potuta risultare utile nella misura prospettata con l’impostazione ricorsuale.
3. Dalla legittimità dell’operato del GSE discende, quale conseguenza diretta e immediata, l’infondatezza delle domande di accertamento e di condanna in forma specifica esperite da EN tanto con il ricorso introduttivo, quanto con il ricorso per motivi aggiunti.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, i ricorsi in esame devono essere respinti stante la loro infondatezza.
5. Il Collegio, alla luce della complessità delle questioni trattate, ravvisa la sussistenza di giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO