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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3029/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00043333 61 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'ATO ME 1 spa in data 26/4/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00043333 61 000, notificatagli in data 14/4/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani anni 2006 e 2007, per un importo totale di euro 446,88.
Avverso detta cartella, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza;
b) mancata notifica degli atti prodromici;
c) mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata dichiarando non dovute le somme, con condanna in via solidale delle amministrazioni convenute al pagamento (difensore distrattario) delle spese processuali, in misura non inferiore al minimo di legge.
Con memoria datata 25/11/2025, si è costituita l'ER, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi relative agli atti di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, l'ER ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, l'ER ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'ATo le ha consegnato i ruoli in questione in data 10/1/2024 e che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo.
L'ER ha altresì sostenuto la correttezza della motivazione della cartella impugnata, richiamando il disposto dell'art. 7 dello statuto del contribuente ed evidenziando la piena conformità della cartella gravata al modello di cui al D.M. 28.06.1999 (ex art. 25 D.P.R. 602/73) – D.M. n° 321 del 03.09.1999.
Pertanto, dopo aver rivendicato la correttezza del procedimento di riscossione, l'ER ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio;
in via gradata,
Condannare l'Ente impositore (nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare alla Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio.
Con memoria in atti al 19/12/2025, si è costituita l'ATO 1 NA, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_4, che, “atteso il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento impugnata, avuto riguardo al comportamento processuale della società d'ambito conforme ai principi di correttezza e buona fede e alla circostanza che il ricorrente non ha comunque provato il pagamento delle predette somme”, ha chiesto, riservandosi tuttavia di depositare successivamente il provvedimento di sgravio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con memoria in atti al 27 dicembre 2025, il ricorrente, dopo aver confutato l'eccezione di legittimazione passiva dell'ADER, ha dichiarato di non accettare la cessata materia del contendere, considerato che non
è mai stato portato a conoscenza né depositato alcuno sgravio.
Pertanto, il ricorrente ha insisto nei motivi di ricorso e nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ER, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, si dà atto che l'ATO ha dichiarato di aver provveduto allo sgravio del credito in questione, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Tuttavia, detto sgravio non risulta versato in atti e il ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
In proposito, rileva questa Corte che, pur avendo l'amministrazione sostanziamene rinunziato alla pretesa tributaria, la regolamentazione delle spese del giudizio non può che essere disposta in ragione del principio della soccombenza, anche virtuale.
il ricorso, che concerne una cartella notificata il 14/4/2025 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani 2006
e 2007, meritava (e merita) di essere accolto sia per intervenuta decadenza che per intervenuta prescrizione.
Quanto alla decadenza, si osserva che l'art. 1, commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006, prevede testualmente che:
“comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Inoltre, il successivo comma 163 del medesimo articolo testualmente prevede:
“163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
Orbene, nel caso di specie emerge ictu oculi, allo stato degli atti (produzione di atti delle parti convenute), che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza (non suscettibile di atti interruttivi, diversamente dalla prescrizione) prevista dalle suddette disposizioni, avendo il contribuente ricevuto la cartella successivamente al periodo massimo previsto dalla legge.
Peraltro, l'art.72 del d.lgs n. 507/1993, prevede, per l'ipotesi in cui l'importo del tributo sia liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate, che il credito “è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato”.
[3] Anche con riguardo alla prescrizione (quinquennale per i tributi comunali), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre il tributo risale agli anni 2006 e 2007, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di atti interruttivi.
[4] Le spese processuali (liquidate come da dispositivo nella misura minima, considerato l'avvenuto riconoscimento delle ragioni attoree da parte dell'ATO e avuto riguardo alla linearità delle questioni) vengono imputate alla sola ATO Me1, in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna (si ritiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dal ricorrente faccia riferimento al normale iter di attuazione/esecuzione del tributo mentre nel caso di specie l'ATo ha trasmesso all'ADER centinaia di ruoli relativi a tributi risalenti) per l'intervenuta prescrizione e decadenza, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data 10/1/2024, quando ormai erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi dell'ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ATO1 NA al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 319,70 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3029/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00043333 61 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'ATO ME 1 spa in data 26/4/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00043333 61 000, notificatagli in data 14/4/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani anni 2006 e 2007, per un importo totale di euro 446,88.
Avverso detta cartella, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza;
b) mancata notifica degli atti prodromici;
c) mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata dichiarando non dovute le somme, con condanna in via solidale delle amministrazioni convenute al pagamento (difensore distrattario) delle spese processuali, in misura non inferiore al minimo di legge.
Con memoria datata 25/11/2025, si è costituita l'ER, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi relative agli atti di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, l'ER ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, l'ER ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'ATo le ha consegnato i ruoli in questione in data 10/1/2024 e che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo.
L'ER ha altresì sostenuto la correttezza della motivazione della cartella impugnata, richiamando il disposto dell'art. 7 dello statuto del contribuente ed evidenziando la piena conformità della cartella gravata al modello di cui al D.M. 28.06.1999 (ex art. 25 D.P.R. 602/73) – D.M. n° 321 del 03.09.1999.
Pertanto, dopo aver rivendicato la correttezza del procedimento di riscossione, l'ER ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio;
in via gradata,
Condannare l'Ente impositore (nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a rimborsare alla Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio.
Con memoria in atti al 19/12/2025, si è costituita l'ATO 1 NA, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_4, che, “atteso il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento impugnata, avuto riguardo al comportamento processuale della società d'ambito conforme ai principi di correttezza e buona fede e alla circostanza che il ricorrente non ha comunque provato il pagamento delle predette somme”, ha chiesto, riservandosi tuttavia di depositare successivamente il provvedimento di sgravio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con memoria in atti al 27 dicembre 2025, il ricorrente, dopo aver confutato l'eccezione di legittimazione passiva dell'ADER, ha dichiarato di non accettare la cessata materia del contendere, considerato che non
è mai stato portato a conoscenza né depositato alcuno sgravio.
Pertanto, il ricorrente ha insisto nei motivi di ricorso e nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ER, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, si dà atto che l'ATO ha dichiarato di aver provveduto allo sgravio del credito in questione, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Tuttavia, detto sgravio non risulta versato in atti e il ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
In proposito, rileva questa Corte che, pur avendo l'amministrazione sostanziamene rinunziato alla pretesa tributaria, la regolamentazione delle spese del giudizio non può che essere disposta in ragione del principio della soccombenza, anche virtuale.
il ricorso, che concerne una cartella notificata il 14/4/2025 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani 2006
e 2007, meritava (e merita) di essere accolto sia per intervenuta decadenza che per intervenuta prescrizione.
Quanto alla decadenza, si osserva che l'art. 1, commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006, prevede testualmente che:
“comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Inoltre, il successivo comma 163 del medesimo articolo testualmente prevede:
“163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
Orbene, nel caso di specie emerge ictu oculi, allo stato degli atti (produzione di atti delle parti convenute), che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza (non suscettibile di atti interruttivi, diversamente dalla prescrizione) prevista dalle suddette disposizioni, avendo il contribuente ricevuto la cartella successivamente al periodo massimo previsto dalla legge.
Peraltro, l'art.72 del d.lgs n. 507/1993, prevede, per l'ipotesi in cui l'importo del tributo sia liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate, che il credito “è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato”.
[3] Anche con riguardo alla prescrizione (quinquennale per i tributi comunali), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre il tributo risale agli anni 2006 e 2007, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di atti interruttivi.
[4] Le spese processuali (liquidate come da dispositivo nella misura minima, considerato l'avvenuto riconoscimento delle ragioni attoree da parte dell'ATO e avuto riguardo alla linearità delle questioni) vengono imputate alla sola ATO Me1, in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna (si ritiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dal ricorrente faccia riferimento al normale iter di attuazione/esecuzione del tributo mentre nel caso di specie l'ATo ha trasmesso all'ADER centinaia di ruoli relativi a tributi risalenti) per l'intervenuta prescrizione e decadenza, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data 10/1/2024, quando ormai erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi dell'ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ATO1 NA al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 319,70 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.