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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6193/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Fratelli Resistente_1 E Società_1 S.n.c. - P.iva elettivamente domiciliato presso Via Matteotti N. 53 96010 Sortino SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1622/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, propone appello avverso la sentenza n.
1622/01/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, depositata il 19/04/2022, non notificata ,emessa a seguito di ricorso proposto dai RA Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2020 9001042758 relativa alle cartelle di pagamento:
• 29820110003754990
• 29820130012194508
• 29820160023224754
• 29820170005822114
Con sentenza n. 1622/01/22, pronunciata il 01 aprile 2022 e depositata in segreteria il 19 aprile 2022, la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha ritenuto fondato il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha osservato:
“Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento costituenti atti prodromici rispetto alla intimazione di pagamento impugnata. In effetti, non vi in atti è alcuna prova che tale notifica sia mai avvenuta e che, quindi, il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'esistenza di tali atti. L'accoglimento di tale motivo di ricorso, stante il suo carattere assorbente, esime questa Commissione dalla trattazione degli altri motivi di ricorso.”
La Difesa Erariale evidenzia che, con la sentenza in esame, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto il ricorso della contribuente sulla base della mancata produzione della prova della notifica delle cartelle esattoriali, unici atti prodromici relativi all'intimazione di pagamento impugnata. Tale prova, poteva essere fornita solo dall'Agente della Riscossione che non costituendosi in giudizio ha determinato le sorti del contenzioso de quo.
MOTIVI DI APPELLO
Inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti prodromici
Con riferimento alle prodromiche cartelle di pagamento regolarmente notificate, si osserva che gli atti impositivi sono entrati nella sfera di conoscenza della società ma quest'ultima ha deciso di assumere un atteggiamento inerte, non presentando, nei termini previsti, né ricorso di fronte alla C.T.P. di Siracusa e neppure provvedendo a versare gli importi richiesti con gli avvisi di accertamento.
L'Amministrazione Finanziaria ha proceduto a “iscrivere a ruolo” le imposte e le sanzioni non tempestivamente pagate dal contribuente e l'Agente della Riscossione sulla base di tale ruolo, ha formato le cartelle di pagamento, a mezzo delle quali il “ruolo” è stato portato a conoscenza della contribuente. A quest'ultima sono state notificate le cartelle, sopra riportate, con le quali è stato richiesto il versamento degli importi dovuti entro il termine di 60 giorni. Allega la documentazione inerente la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali relative all'intimazione di pagamento notificata il 18.2.20. L'Ufficio comunque evidenzia che l'imposta richiesta è legittima e non è mai stata versata dalla parte, infatti, con riferimento a:
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820110003754990: la stessa deriva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione UNICO presentata per l'a.i. 2007 per omesso versamento dell'IRAP dichiarata come dovuta in dichiarazione. Pertanto per tale posizione è evidente che non può parlarsi di prescrizione, essendo quella relativa per le imposte erariali pari a 10 anni. Nel caso in esame la dichiarazione è stata presentata nel 2008, nel 2011 è stata notificata la cartella di pagamento e nel 2020 l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820160023224754 emessa a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilista per l'a.i. 2012 (identificativo partita 16009A022041000). Pertanto per tale posizione è evidente che non può parlarsi di prescrizione, essendo quella relativa per tale tipologia di imposta pari a 5 anni dopo la notifica della cartella non impugnata. Nel caso in esame l'omissione di pagamento si è verificata nel 2013, nei tre anni l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento e l'AdR ha notificato la cartella di pagamento nell'arco dei successivi 3 anni, pertanto dal 2016 al 2020 sono passati solo 4 anni, pertanto, anche in questo caso, non risulta verificata alcuna prescrizione
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820170005822114 emessa a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilista per l'a.i. 2013 (identificativo partita 17009A040919000). Pertanto per tale posizione è evidente che non può parlarsi di prescrizione, essendo quella relativa per tale tipologia di imposta pari a 5 anni dopo la notifica della cartella non impugnata. Nel caso in esame l'omissione di pagamento si è verificata nel 2014, nei tre anni l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento e l'AdR ha notificato la cartella di pagamento nell'arco dei successivi 3 anni, pertanto dal 2017 al 2020 sono passati solo 3 anni, pertanto, anche in questo caso, non risulta verificata alcuna prescrizione.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820130012194508 emessa a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilistica per l'a.i. 2008 (identificativo partita 13005A011548000) notificata il 21.2.2014 .
Si costituiva in giudizio ADER chiedendo l'accoglimento dlel'ppello e documentando la notifca delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_1, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova
» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n.
8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
Come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr cass. n 22800/2015) e come comprovato dalla documentazione acquisita risulta regolare sia la notifica delle cartelle effettuata tramite
PEC - come da avvisi di consegna prodotti da entrambe le parti resistenti - sia la notifica tradizionale relativamente alle cartelle piu' remote.
Inoltre ADER ha documentato di avere eseguito la notifica delle intimazioni di pagamento, n.
29820189003623142000 (doc. 7) in data 20.12.2018 (doc. 7 bis), e n. 29820199000263502000 (doc. 8) in data 16.01.2019 (doc. 8 bis), anch'esse non impugnate, con evidenti effetti interruttivi della prescrizione, nonché, infine la intimazione n. 29820209001042758 (doc. 9), in data 18.02.2020 (doc. 9 bis), oggetto del presente giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione
Le spese vanno compensate in ragione della mancata costituzione nel giudizio di primo grado da parte di
ADER.
P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6193/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Fratelli Resistente_1 E Società_1 S.n.c. - P.iva elettivamente domiciliato presso Via Matteotti N. 53 96010 Sortino SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1622/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209001042758 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, propone appello avverso la sentenza n.
1622/01/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, depositata il 19/04/2022, non notificata ,emessa a seguito di ricorso proposto dai RA Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2020 9001042758 relativa alle cartelle di pagamento:
• 29820110003754990
• 29820130012194508
• 29820160023224754
• 29820170005822114
Con sentenza n. 1622/01/22, pronunciata il 01 aprile 2022 e depositata in segreteria il 19 aprile 2022, la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha ritenuto fondato il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha osservato:
“Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento costituenti atti prodromici rispetto alla intimazione di pagamento impugnata. In effetti, non vi in atti è alcuna prova che tale notifica sia mai avvenuta e che, quindi, il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'esistenza di tali atti. L'accoglimento di tale motivo di ricorso, stante il suo carattere assorbente, esime questa Commissione dalla trattazione degli altri motivi di ricorso.”
La Difesa Erariale evidenzia che, con la sentenza in esame, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto il ricorso della contribuente sulla base della mancata produzione della prova della notifica delle cartelle esattoriali, unici atti prodromici relativi all'intimazione di pagamento impugnata. Tale prova, poteva essere fornita solo dall'Agente della Riscossione che non costituendosi in giudizio ha determinato le sorti del contenzioso de quo.
MOTIVI DI APPELLO
Inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti prodromici
Con riferimento alle prodromiche cartelle di pagamento regolarmente notificate, si osserva che gli atti impositivi sono entrati nella sfera di conoscenza della società ma quest'ultima ha deciso di assumere un atteggiamento inerte, non presentando, nei termini previsti, né ricorso di fronte alla C.T.P. di Siracusa e neppure provvedendo a versare gli importi richiesti con gli avvisi di accertamento.
L'Amministrazione Finanziaria ha proceduto a “iscrivere a ruolo” le imposte e le sanzioni non tempestivamente pagate dal contribuente e l'Agente della Riscossione sulla base di tale ruolo, ha formato le cartelle di pagamento, a mezzo delle quali il “ruolo” è stato portato a conoscenza della contribuente. A quest'ultima sono state notificate le cartelle, sopra riportate, con le quali è stato richiesto il versamento degli importi dovuti entro il termine di 60 giorni. Allega la documentazione inerente la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali relative all'intimazione di pagamento notificata il 18.2.20. L'Ufficio comunque evidenzia che l'imposta richiesta è legittima e non è mai stata versata dalla parte, infatti, con riferimento a:
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820110003754990: la stessa deriva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione UNICO presentata per l'a.i. 2007 per omesso versamento dell'IRAP dichiarata come dovuta in dichiarazione. Pertanto per tale posizione è evidente che non può parlarsi di prescrizione, essendo quella relativa per le imposte erariali pari a 10 anni. Nel caso in esame la dichiarazione è stata presentata nel 2008, nel 2011 è stata notificata la cartella di pagamento e nel 2020 l'intimazione di pagamento oggi impugnata.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820160023224754 emessa a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilista per l'a.i. 2012 (identificativo partita 16009A022041000). Pertanto per tale posizione è evidente che non può parlarsi di prescrizione, essendo quella relativa per tale tipologia di imposta pari a 5 anni dopo la notifica della cartella non impugnata. Nel caso in esame l'omissione di pagamento si è verificata nel 2013, nei tre anni l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento e l'AdR ha notificato la cartella di pagamento nell'arco dei successivi 3 anni, pertanto dal 2016 al 2020 sono passati solo 4 anni, pertanto, anche in questo caso, non risulta verificata alcuna prescrizione
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820170005822114 emessa a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilista per l'a.i. 2013 (identificativo partita 17009A040919000). Pertanto per tale posizione è evidente che non può parlarsi di prescrizione, essendo quella relativa per tale tipologia di imposta pari a 5 anni dopo la notifica della cartella non impugnata. Nel caso in esame l'omissione di pagamento si è verificata nel 2014, nei tre anni l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento e l'AdR ha notificato la cartella di pagamento nell'arco dei successivi 3 anni, pertanto dal 2017 al 2020 sono passati solo 3 anni, pertanto, anche in questo caso, non risulta verificata alcuna prescrizione.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820130012194508 emessa a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilistica per l'a.i. 2008 (identificativo partita 13005A011548000) notificata il 21.2.2014 .
Si costituiva in giudizio ADER chiedendo l'accoglimento dlel'ppello e documentando la notifca delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_1, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova
» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n.
8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma
2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
Come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr cass. n 22800/2015) e come comprovato dalla documentazione acquisita risulta regolare sia la notifica delle cartelle effettuata tramite
PEC - come da avvisi di consegna prodotti da entrambe le parti resistenti - sia la notifica tradizionale relativamente alle cartelle piu' remote.
Inoltre ADER ha documentato di avere eseguito la notifica delle intimazioni di pagamento, n.
29820189003623142000 (doc. 7) in data 20.12.2018 (doc. 7 bis), e n. 29820199000263502000 (doc. 8) in data 16.01.2019 (doc. 8 bis), anch'esse non impugnate, con evidenti effetti interruttivi della prescrizione, nonché, infine la intimazione n. 29820209001042758 (doc. 9), in data 18.02.2020 (doc. 9 bis), oggetto del presente giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione
Le spese vanno compensate in ragione della mancata costituzione nel giudizio di primo grado da parte di
ADER.
P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE