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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 589/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2024, promossa da:
c.f.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.:
., rappresentati e difesi dall' Avv. Barbara C.F._2
Fernando;
APPELLANTI
Contro
, P.IV , rappresentata e Controparte_1 P.IV_1
difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana.
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 453 del 19.2.18, ritualmente notificato, a Parte_1
, convenivano in giudizio la perivi Parte_2 Controparte_1
sentire revocare il D.I. opposto per inesistenza di qualunque contratto tra le parti, e di conseguenza dichiarare la nullità dello stesso per inesistenza del credito e applicazione di interessi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia.
In data 14.9.18 si è costituita in giudizio Controparte_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso rilevato in quanto infondato in fatto e in diritto, oltreché manifestamente pretestuoso, rilevando la assoluta carenza di qualsivoglia prova documentale a sostegno della spiegata opposizione. Concludeva chiedendo – previa dichiarazione di provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto – il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza di prima comparizione le parti si riportavano alle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio e, in particolare, l'opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale pari alla sorte capitale non contestata, del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistente la prospettata adeguatezza attesa la documentazione prodotta da parte opposta (produzione documentale costituita dal contratto di apertura linea di credito n.85173649337, estratto conto analitico, contratto di finanziamento personale
n.11826067; copia estratto conto certificato ex art.50 TUB).
Successivamente, venivano concessi i termini ex art 183 c.6 n.1,2,3 cpc ma non venivano depositate memorie quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, il Giudice rinviava
2 per la discussione orale all'udienza odierna, con concessione di termini per il deposito di note conclusive.”
Con sentenza in data 11.12.2020, il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti sostengono l'inesistenza di un contratto che giustifichi il credito azionato da in quanto i documenti prodotti, privi della sottoscrizione CP_2 di quest'ultima, dovrebbero considerarsi delle semplici richieste di prestito personale e di apertura di linea di credito.
Il motivo è palesemente infondato.
I documenti prodotti dalla società appellata integrano indubbiamente una proposta contrattuale che, nella fattispecie, è stata regolarmente seguita dalla relativa accettazione da parte dell'istituto di credito, in data 13.12.2011 e 20.12.2012, con sottoscrizione degli stessi opponenti, che ne hanno dunque avuto contestuale conoscenza.
Peraltro, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, il requisito della forma scritta previsto per i contratti bancari dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca (da ultimo
Cass. n. 28500/2023).
Con il secondo motivo si sostiene la usurarietà dei tassi di interesse per il superamento del TAEG rispetto al tasso soglia in caso di rimborso anticipato del prestito.
Il motivo è infondato.
3 Invero, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non si tiene conto della commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. n. 7352/2022).
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui
“Rigetta le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, per lo effetto conferma il Decreto ingiuntivo n.453/18 del
19.2.18 del Tribunale di Lecce”.
Il motivo, formulato in modo generico, è inammissibile ex art. 342
c.p.c.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 12.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dott. Maurizio Petrelli)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 589/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2024, promossa da:
c.f.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.:
., rappresentati e difesi dall' Avv. Barbara C.F._2
Fernando;
APPELLANTI
Contro
, P.IV , rappresentata e Controparte_1 P.IV_1
difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana.
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 453 del 19.2.18, ritualmente notificato, a Parte_1
, convenivano in giudizio la perivi Parte_2 Controparte_1
sentire revocare il D.I. opposto per inesistenza di qualunque contratto tra le parti, e di conseguenza dichiarare la nullità dello stesso per inesistenza del credito e applicazione di interessi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia.
In data 14.9.18 si è costituita in giudizio Controparte_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso rilevato in quanto infondato in fatto e in diritto, oltreché manifestamente pretestuoso, rilevando la assoluta carenza di qualsivoglia prova documentale a sostegno della spiegata opposizione. Concludeva chiedendo – previa dichiarazione di provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto – il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza di prima comparizione le parti si riportavano alle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio e, in particolare, l'opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale pari alla sorte capitale non contestata, del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistente la prospettata adeguatezza attesa la documentazione prodotta da parte opposta (produzione documentale costituita dal contratto di apertura linea di credito n.85173649337, estratto conto analitico, contratto di finanziamento personale
n.11826067; copia estratto conto certificato ex art.50 TUB).
Successivamente, venivano concessi i termini ex art 183 c.6 n.1,2,3 cpc ma non venivano depositate memorie quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, il Giudice rinviava
2 per la discussione orale all'udienza odierna, con concessione di termini per il deposito di note conclusive.”
Con sentenza in data 11.12.2020, il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti sostengono l'inesistenza di un contratto che giustifichi il credito azionato da in quanto i documenti prodotti, privi della sottoscrizione CP_2 di quest'ultima, dovrebbero considerarsi delle semplici richieste di prestito personale e di apertura di linea di credito.
Il motivo è palesemente infondato.
I documenti prodotti dalla società appellata integrano indubbiamente una proposta contrattuale che, nella fattispecie, è stata regolarmente seguita dalla relativa accettazione da parte dell'istituto di credito, in data 13.12.2011 e 20.12.2012, con sottoscrizione degli stessi opponenti, che ne hanno dunque avuto contestuale conoscenza.
Peraltro, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, il requisito della forma scritta previsto per i contratti bancari dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca (da ultimo
Cass. n. 28500/2023).
Con il secondo motivo si sostiene la usurarietà dei tassi di interesse per il superamento del TAEG rispetto al tasso soglia in caso di rimborso anticipato del prestito.
Il motivo è infondato.
3 Invero, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non si tiene conto della commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. n. 7352/2022).
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui
“Rigetta le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, per lo effetto conferma il Decreto ingiuntivo n.453/18 del
19.2.18 del Tribunale di Lecce”.
Il motivo, formulato in modo generico, è inammissibile ex art. 342
c.p.c.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 12.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dott. Maurizio Petrelli)
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