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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12643/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12643/2020 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avvocati Francesco Barucco e Marco Garza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
(cf. e p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Molinari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta
(c.f. ) CP_2 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale Conclusioni
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o conclusione disattesa, così provvedere:
1 1) In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del trattore agricolo modello Iveco targato AB608N, sig. (C.F. CP_2
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Giovanni n. 93, nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare, in solido tra di loro, l'impresa in persona del titolare CP_2
e la compagnia d'assicurazione CP_2 Controparte_3
(C.F. e P.IVA ) in persona del rappresentante legale pro
[...] P.IVA_1 tempore, al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati complessivamente in €151.736,22 di cui €26.699,28
a titolo di danno patrimoniale materiale;
€5.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
€1.854,80 a titolo di spese mediche e riabilitative, €9.506,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, €54.419,00 a titolo di danno biologico permanente;
€5.791,50 a titolo di danno biologico temporaneo, €20.679,00 a titolo di danno non patrimoniale morale biologico, €27.786,00 a titolo di danno non patrimoniale esistenziale o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche future laddove ritenute congrue e stimabili anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
2) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'attore fosse ritenuto anche solo parzialmente responsabile accertare, dichiarare e attribuire le quote di responsabilità nella determinazione del sinistro del 27.09.2019 e per
l'effetto condannare in solido tra di loro, il responsabile civile, l'impresa CP_2 in persona del titolare e la compagnia d'assicurazione
[...] CP_2 [...]
(C.F. e P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento pro quota, in favore dell'attore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati complessivamente in
€151.736,22 di cui €26.699,28 a titolo di danno patrimoniale materiale;
€5.000,00
a titolo di danno patrimoniale emergente;
€1.854,80 a titolo di spese mediche e riabilitative, €9.506,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, €54.419,00
a titolo di danno biologico permanente;
€5.791,50 a titolo di danno biologico
2 temporaneo, €20.679,00 a titolo di danno non patrimoniale morale biologico,
€27.786,00 a titolo di danno non patrimoniale esistenziale o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche future laddove ritenute congrue e stimabili anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
3) IN VIA ISTRUTTORIA: Ritenuta necessaria al fine del decidere disporre le seguenti C.T.U.: - C.T.U. medico-legale, tesa ad accertare e valutare l'entità delle lesioni riportate dall'odierno attore, in seguito al sinistro de quo;
- C.T.U. cinematica tesa ad accertare la dinamica del sinistro de quo nonché la correlazione dei danni materiali subiti dal veicolo dell'esponente in occasione del sinistro e i danni esposti nei preventivi per le riparazioni meccaniche e di carrozzeria ed in ogni caso il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro per l'eventuale risarcimento per equivalente.
In ogni caso con ogni più ampia riserva anche in via istruttoria e con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario per spese generali, oltre i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Per l'assicurazione convenuta:
“In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria formulata nei confronti dei convenuti, in quanto del tutto illegittima ed infondata.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso rimborso forfettario ed oneri di legge.
In via subordinata: previe sempre tutte le necessarie declaratorie e nell'ipotesi di accertata concorrente responsabilità del Signor condannarsi i CP_2 convenuti a corrispondere quanto accertato siccome dovuto all'esito dell'istruttoria di causa. Con compensazione, almeno parziale, di spese e compensi professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si
3 procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. In via preliminare si rigetta l'istanza avanzata dall'attore nelle memorie di precisazione delle conclusioni in data 16.03.2023, reiterate in data 06.09.2023, nelle quali si insisteva per la rimessione della causa in istruttoria affinchè fosse disposta: “- C.T.U. medico-legale, tesa ad accertare e valutare l'entità delle lesioni riportate dall'odierno attore, in seguito al sinistro de quo;
- C.T.U. cinematica tesa ad accertare la dinamica del sinistro de quo nonché la correlazione dei danni materiali subiti dal veicolo dell'esponente in occasione del sinistro e i danni esposti nei preventivi per le riparazioni meccaniche e di carrozzeria ed in ogni caso il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro per l'eventuale risarcimento per equivalente.”
Sul punto infatti – alla luce di quanto di seguito esposto – la scrivente ritiene sufficiente la documentazione versata in atti e la prova orale escussa in corso di causa come già statuito dal precedente giudice con ordinanza resa in data
01.02.2022.
3. ha agito nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
per il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale CP_1 in cui rimase coinvolto la mattina del 27.09.2019, intorno alle 9,30 circa, mentre era alla guida della sua autovettura BMW.
In particolare, l'attore ha allegato che nell'occorso precorrendo la Variante S.p. 17
Chiari – Palazzolo S/O, in direzione di marcia da Palazzolo verso Chiari, si accingeva a compiere una manovra di sorpasso del trattore agricolo modello Iveco targato AB608N a lui antistante, condotto da e assicurato per la CP_2
RCA con la compagnia allorché impattava contro il predetto Controparte_3 mezzo agricolo a causa dell'imprudente manovra di svolta a sinistra che lo stesso
4 stava effettuando per immettersi in un fondo agricolo, senza avvedersi del suo sopraggiungere.
A seguito del sinistro aveva riportato danno biologico da lesioni dell'integrità psico-fisica in atti refertate, nonché danni di natura patrimoniale, di cui chiedeva il risarcimento ad opera dei convenuti (conducente del mezzo agricolo e compagnia con la quale era assicurato il mezzo stesso).
Nella contumacia di si costituiva che contestava CP_2 Controparte_3 la domanda attorea chiedendone il rigetto evidenziando come la responsabilità nella causazione del sinistro fisse ascrivibile esclusivamente all'attore.
Istruita la causa mezzo di prova testimoniale, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la scrivente Giudice, intanto subentrata nella trattazione del processo al precedente assegnatario, l'assumeva in decisione sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti all'udienza del 12.09.2024.
4. A fondamento della domanda risarcitoria che ci occupa, l'attore ha allegato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del mezzo agricolo contro il quale ha impattato la mattina del 27.09.2019 mentre era alla guida della sua autovettura BMW, sul presupposto che lo stesso stesse svoltando a sinistra senza segnalare con le opportune luci la manovra e nonostante si fosse avveduto del suo sorpasso in atto, avendolo avvistato dagli specchietti retrovisori.
In subordine, l'attore ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c.
La natura della controversia impone alcune riflessioni in tema di presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. per danni da circolazione stradale in caso di scontro tra veicoli.
Detta presunzione svolge una funzione meramente sussidiaria e opera esclusivamente quando le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 4055/2009), sicchè la norma si deve applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in
5 concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 3696/2018).
Qualora invece è comprovata la responsabilità di uno degli stessi la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 13672/2019).
Perché possa ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054
c. 2 c.c., una volta accertata la colpa di uno dei due conducenti, occorre appurare l'irreprensibilità della condotta di guida dell'altro conducente (Cass. sez. 3,
4.11.2014, n. 23431; 20.3.2020, n. 7479).
Nella specie, alla luce della documentazione in atti e della non contestazione sul punto da parte della convenuta, è certa la verificazione del sinistro stradale riferito in citazione nel quale la mattina del 27.09.2015 rimasero coinvolti l'autovettura BMW condotta dall'attore e il rimorchio Iveco condotto da CP_2
[...]
Quanto alla dinamica dell'incidente, tuttavia, le allegazioni attoree sul punto si sono rivelate sfornite di valido supporto probatorio oltre che incongruenti rispetto alle risultanze dei rilievi e degli accertamenti condotti dai carabinieri verbalizzanti, nonché dalle dichiarazioni dell'unico teste oculare presente al Tes_1 momento del sinistro (Cfr. Doc. 1 fascicolo attoreo e verbale a SIT allegato al predetto rapporto).
In primo luogo, va evidenziato che, i rilievi dei verbalizzanti danno atto che il sorpasso veniva effettuato dall'attore in un punto della carreggiata delimitata da striscia continua (Cfr. ancora Doc. 1 fascicolo attoreo), dunque in spregio al divieto di sorpasso vigente su quel tratto di strada.
A ci si aggiunga che presente sui luoghi all'arrivo dei carabinieri, Tes_1
6 nell'immediatezza del sinistro riferiva: “mentre stavo percorrendo la variante della
SP 17 a bordo della mia autovettura con direzione di marcia da Palazzolo-Cologne verso Chiari, venivo sorpassato da una BMW di colore Blu, la stessa. Poiché andava ad una velocità sostenuta, dopo essere rientrata nella corsia di marcia, andava a schiantarsi contro un trattore che mi precedeva il quale stava effettuando una manovra di svolta verso sinistra per poter accedere nel campo a fianco della strada.
Tempestivamente arrestavo la mia marcia e scendevo dall'autovettura per prestare soccorso al malcapitato. Non ho visto se il trattore aveva azionato l'indicatore di direzione al momento della svolta” (Cfr. SIT allegate al Doc. 1 fascicolo attoreo).
Il tenore delle suddette dichiarazioni lascia trapelare come avesse CP_2 palesato la propria intenzione di svoltare a sinistra;
se così non fosse stato
, immediatamente dietro di lui, non avrebbe potuto avvedersi della Tes_1 manovra di svolta dallo stesso intrapresa e rallentare per tempo come invece ha dichiarato all'udienza in data 25.11.2021 (“ho rallentato perché ho visto che il trattore stava iniziando ad effettuare la manovra a sinistra, non posso dire con certezza se il trattore avesse attivato il segnalatore di svolta credo di sì comunque ho reso nell'immediatezza dichiarazioni alla p.g. intervenuta”).
Il punto d'urto tra i due veicoli (parte posteriore del Rimorchio Iveco e parte anteriore dell'autovettura), inoltre, attesta che la BMW impattava contro il trattore quando questo aveva già impegnato la corsia opposta ed è verosimile che fino al quel momento la BMW non fosse avvistabile dal guardando nello CP_2 specchietto retrovisore in quanto ancora non aveva iniziato il sorpasso, manovra verosimilmente eseguita a velocità particolarmente sostenuta o, comunque, non confacente alle condizioni della strada e del traffico, come evidentemente dimostrato dalla impossibilità di attivare una frenata d'urgenza utile ad evitare il tamponamento.
Detta ipotesi, peraltro, è avvalorata dalla violenza dell'urto desumibile, dall'attivazione nell'abitacolo della BMW del sistema di sicurezza airbag e dalla importanza e gravità dei danni riportati alla parte anteriore dalla vettura stessa
(meglio descritti nel verbale dei carabinieri e visibili nelle fotografie in atti), stimati
7 in oltre 28.000,00 Euro giusto preventivo per riparazioni prodotto dallo stesso attore, certamente sintomatici di un impatto a velocità sostenuta.
Accertato che la BMW si scontrava contro il rimorchio a seguito del sorpasso e
“dopo essere rientrata nella corsia di marcia”, quando ormai il trattore stava già effettuando la “manovra di svolta verso sinistra per poter accedere nel campo a fianco della strada” (Cfr. ancora Doc. 1 attore, , è evidente che al Parte_2 convenuto non possa essere addebitata alcuna colpa, posto che questi poteva fare affidamento sull'osservanza del divieto di sorpasso su striscia continua da parte di chi, come il , proveniva da tergo. Pt_1
D'altronde, lo stesso attore, nell'immediatezza dei fatti, dichiarava ai carabinieri di aver notato davanti a sé il mezzo agricolo “ad andatura lenta” e di aver visto che
“…lampeggiavano in modo alternato le luci di colore rosso”, lampeggio di luci che, come correttamente rilevato dall'assicurazione convenuta (Cfr. pag. 5 comparsa conclusionale e SIT allegata al Doc. 1 fascicolo attoreo), avrebbe dovuto evidenziare una situazione di pericolo e dunque comportare una condotta di guida più prudente da parte dei conducenti retrostanti.
E comunque, si escludono profili di colpa in capo a con riferimento CP_2 alla fase di svolta a sinistra richiamandosi sul punto condivisibili principi giurisprudenziali in forza dei quali il conducente della vettura che effettua una manovra di svolta a sinistra è tenuto a dare in ogni caso precedenza all'eventuale veicolo che sopraggiunga in fase di sorpasso (anche in ipotesi di sorpasso potenzialmente illecito) solo nella fase circoscritta al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, dato che nella fase di esecuzione della stessa chi è alla guida non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (Cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30070/2022).
In definitiva, le risultanze apprezzate legittimano un giudizio di responsabilità Contro esclusiva in capo al conducente della .
Consegue pertanto il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
5. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attore in
8 favore dell'assicurazione convenuta nella misura di euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, di cui euro 1.701,00 per fase studio, euro
1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione, euro
2.905,00 per fase decisionale.
Il suddetto importo è stato calcolato, applicati i parametri vigenti prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento “indeterminabile-complessità bassa”, così individuato tenendo conto del petitum e valutato inoltre il pregio dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare rilievo giuridico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1 confronti di e;
CP_2 Controparte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicurazione convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella misura di euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12643/2020 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avvocati Francesco Barucco e Marco Garza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
(cf. e p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Molinari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta
(c.f. ) CP_2 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale Conclusioni
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o conclusione disattesa, così provvedere:
1 1) In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del trattore agricolo modello Iveco targato AB608N, sig. (C.F. CP_2
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Giovanni n. 93, nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare, in solido tra di loro, l'impresa in persona del titolare CP_2
e la compagnia d'assicurazione CP_2 Controparte_3
(C.F. e P.IVA ) in persona del rappresentante legale pro
[...] P.IVA_1 tempore, al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati complessivamente in €151.736,22 di cui €26.699,28
a titolo di danno patrimoniale materiale;
€5.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
€1.854,80 a titolo di spese mediche e riabilitative, €9.506,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, €54.419,00 a titolo di danno biologico permanente;
€5.791,50 a titolo di danno biologico temporaneo, €20.679,00 a titolo di danno non patrimoniale morale biologico, €27.786,00 a titolo di danno non patrimoniale esistenziale o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche future laddove ritenute congrue e stimabili anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
2) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'attore fosse ritenuto anche solo parzialmente responsabile accertare, dichiarare e attribuire le quote di responsabilità nella determinazione del sinistro del 27.09.2019 e per
l'effetto condannare in solido tra di loro, il responsabile civile, l'impresa CP_2 in persona del titolare e la compagnia d'assicurazione
[...] CP_2 [...]
(C.F. e P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento pro quota, in favore dell'attore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati complessivamente in
€151.736,22 di cui €26.699,28 a titolo di danno patrimoniale materiale;
€5.000,00
a titolo di danno patrimoniale emergente;
€1.854,80 a titolo di spese mediche e riabilitative, €9.506,64 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, €54.419,00
a titolo di danno biologico permanente;
€5.791,50 a titolo di danno biologico
2 temporaneo, €20.679,00 a titolo di danno non patrimoniale morale biologico,
€27.786,00 a titolo di danno non patrimoniale esistenziale o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche future laddove ritenute congrue e stimabili anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
3) IN VIA ISTRUTTORIA: Ritenuta necessaria al fine del decidere disporre le seguenti C.T.U.: - C.T.U. medico-legale, tesa ad accertare e valutare l'entità delle lesioni riportate dall'odierno attore, in seguito al sinistro de quo;
- C.T.U. cinematica tesa ad accertare la dinamica del sinistro de quo nonché la correlazione dei danni materiali subiti dal veicolo dell'esponente in occasione del sinistro e i danni esposti nei preventivi per le riparazioni meccaniche e di carrozzeria ed in ogni caso il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro per l'eventuale risarcimento per equivalente.
In ogni caso con ogni più ampia riserva anche in via istruttoria e con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario per spese generali, oltre i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Per l'assicurazione convenuta:
“In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria formulata nei confronti dei convenuti, in quanto del tutto illegittima ed infondata.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso rimborso forfettario ed oneri di legge.
In via subordinata: previe sempre tutte le necessarie declaratorie e nell'ipotesi di accertata concorrente responsabilità del Signor condannarsi i CP_2 convenuti a corrispondere quanto accertato siccome dovuto all'esito dell'istruttoria di causa. Con compensazione, almeno parziale, di spese e compensi professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si
3 procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. In via preliminare si rigetta l'istanza avanzata dall'attore nelle memorie di precisazione delle conclusioni in data 16.03.2023, reiterate in data 06.09.2023, nelle quali si insisteva per la rimessione della causa in istruttoria affinchè fosse disposta: “- C.T.U. medico-legale, tesa ad accertare e valutare l'entità delle lesioni riportate dall'odierno attore, in seguito al sinistro de quo;
- C.T.U. cinematica tesa ad accertare la dinamica del sinistro de quo nonché la correlazione dei danni materiali subiti dal veicolo dell'esponente in occasione del sinistro e i danni esposti nei preventivi per le riparazioni meccaniche e di carrozzeria ed in ogni caso il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro per l'eventuale risarcimento per equivalente.”
Sul punto infatti – alla luce di quanto di seguito esposto – la scrivente ritiene sufficiente la documentazione versata in atti e la prova orale escussa in corso di causa come già statuito dal precedente giudice con ordinanza resa in data
01.02.2022.
3. ha agito nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
per il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale CP_1 in cui rimase coinvolto la mattina del 27.09.2019, intorno alle 9,30 circa, mentre era alla guida della sua autovettura BMW.
In particolare, l'attore ha allegato che nell'occorso precorrendo la Variante S.p. 17
Chiari – Palazzolo S/O, in direzione di marcia da Palazzolo verso Chiari, si accingeva a compiere una manovra di sorpasso del trattore agricolo modello Iveco targato AB608N a lui antistante, condotto da e assicurato per la CP_2
RCA con la compagnia allorché impattava contro il predetto Controparte_3 mezzo agricolo a causa dell'imprudente manovra di svolta a sinistra che lo stesso
4 stava effettuando per immettersi in un fondo agricolo, senza avvedersi del suo sopraggiungere.
A seguito del sinistro aveva riportato danno biologico da lesioni dell'integrità psico-fisica in atti refertate, nonché danni di natura patrimoniale, di cui chiedeva il risarcimento ad opera dei convenuti (conducente del mezzo agricolo e compagnia con la quale era assicurato il mezzo stesso).
Nella contumacia di si costituiva che contestava CP_2 Controparte_3 la domanda attorea chiedendone il rigetto evidenziando come la responsabilità nella causazione del sinistro fisse ascrivibile esclusivamente all'attore.
Istruita la causa mezzo di prova testimoniale, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la scrivente Giudice, intanto subentrata nella trattazione del processo al precedente assegnatario, l'assumeva in decisione sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti all'udienza del 12.09.2024.
4. A fondamento della domanda risarcitoria che ci occupa, l'attore ha allegato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del mezzo agricolo contro il quale ha impattato la mattina del 27.09.2019 mentre era alla guida della sua autovettura BMW, sul presupposto che lo stesso stesse svoltando a sinistra senza segnalare con le opportune luci la manovra e nonostante si fosse avveduto del suo sorpasso in atto, avendolo avvistato dagli specchietti retrovisori.
In subordine, l'attore ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c.
La natura della controversia impone alcune riflessioni in tema di presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. per danni da circolazione stradale in caso di scontro tra veicoli.
Detta presunzione svolge una funzione meramente sussidiaria e opera esclusivamente quando le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 4055/2009), sicchè la norma si deve applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in
5 concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 3696/2018).
Qualora invece è comprovata la responsabilità di uno degli stessi la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 13672/2019).
Perché possa ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054
c. 2 c.c., una volta accertata la colpa di uno dei due conducenti, occorre appurare l'irreprensibilità della condotta di guida dell'altro conducente (Cass. sez. 3,
4.11.2014, n. 23431; 20.3.2020, n. 7479).
Nella specie, alla luce della documentazione in atti e della non contestazione sul punto da parte della convenuta, è certa la verificazione del sinistro stradale riferito in citazione nel quale la mattina del 27.09.2015 rimasero coinvolti l'autovettura BMW condotta dall'attore e il rimorchio Iveco condotto da CP_2
[...]
Quanto alla dinamica dell'incidente, tuttavia, le allegazioni attoree sul punto si sono rivelate sfornite di valido supporto probatorio oltre che incongruenti rispetto alle risultanze dei rilievi e degli accertamenti condotti dai carabinieri verbalizzanti, nonché dalle dichiarazioni dell'unico teste oculare presente al Tes_1 momento del sinistro (Cfr. Doc. 1 fascicolo attoreo e verbale a SIT allegato al predetto rapporto).
In primo luogo, va evidenziato che, i rilievi dei verbalizzanti danno atto che il sorpasso veniva effettuato dall'attore in un punto della carreggiata delimitata da striscia continua (Cfr. ancora Doc. 1 fascicolo attoreo), dunque in spregio al divieto di sorpasso vigente su quel tratto di strada.
A ci si aggiunga che presente sui luoghi all'arrivo dei carabinieri, Tes_1
6 nell'immediatezza del sinistro riferiva: “mentre stavo percorrendo la variante della
SP 17 a bordo della mia autovettura con direzione di marcia da Palazzolo-Cologne verso Chiari, venivo sorpassato da una BMW di colore Blu, la stessa. Poiché andava ad una velocità sostenuta, dopo essere rientrata nella corsia di marcia, andava a schiantarsi contro un trattore che mi precedeva il quale stava effettuando una manovra di svolta verso sinistra per poter accedere nel campo a fianco della strada.
Tempestivamente arrestavo la mia marcia e scendevo dall'autovettura per prestare soccorso al malcapitato. Non ho visto se il trattore aveva azionato l'indicatore di direzione al momento della svolta” (Cfr. SIT allegate al Doc. 1 fascicolo attoreo).
Il tenore delle suddette dichiarazioni lascia trapelare come avesse CP_2 palesato la propria intenzione di svoltare a sinistra;
se così non fosse stato
, immediatamente dietro di lui, non avrebbe potuto avvedersi della Tes_1 manovra di svolta dallo stesso intrapresa e rallentare per tempo come invece ha dichiarato all'udienza in data 25.11.2021 (“ho rallentato perché ho visto che il trattore stava iniziando ad effettuare la manovra a sinistra, non posso dire con certezza se il trattore avesse attivato il segnalatore di svolta credo di sì comunque ho reso nell'immediatezza dichiarazioni alla p.g. intervenuta”).
Il punto d'urto tra i due veicoli (parte posteriore del Rimorchio Iveco e parte anteriore dell'autovettura), inoltre, attesta che la BMW impattava contro il trattore quando questo aveva già impegnato la corsia opposta ed è verosimile che fino al quel momento la BMW non fosse avvistabile dal guardando nello CP_2 specchietto retrovisore in quanto ancora non aveva iniziato il sorpasso, manovra verosimilmente eseguita a velocità particolarmente sostenuta o, comunque, non confacente alle condizioni della strada e del traffico, come evidentemente dimostrato dalla impossibilità di attivare una frenata d'urgenza utile ad evitare il tamponamento.
Detta ipotesi, peraltro, è avvalorata dalla violenza dell'urto desumibile, dall'attivazione nell'abitacolo della BMW del sistema di sicurezza airbag e dalla importanza e gravità dei danni riportati alla parte anteriore dalla vettura stessa
(meglio descritti nel verbale dei carabinieri e visibili nelle fotografie in atti), stimati
7 in oltre 28.000,00 Euro giusto preventivo per riparazioni prodotto dallo stesso attore, certamente sintomatici di un impatto a velocità sostenuta.
Accertato che la BMW si scontrava contro il rimorchio a seguito del sorpasso e
“dopo essere rientrata nella corsia di marcia”, quando ormai il trattore stava già effettuando la “manovra di svolta verso sinistra per poter accedere nel campo a fianco della strada” (Cfr. ancora Doc. 1 attore, , è evidente che al Parte_2 convenuto non possa essere addebitata alcuna colpa, posto che questi poteva fare affidamento sull'osservanza del divieto di sorpasso su striscia continua da parte di chi, come il , proveniva da tergo. Pt_1
D'altronde, lo stesso attore, nell'immediatezza dei fatti, dichiarava ai carabinieri di aver notato davanti a sé il mezzo agricolo “ad andatura lenta” e di aver visto che
“…lampeggiavano in modo alternato le luci di colore rosso”, lampeggio di luci che, come correttamente rilevato dall'assicurazione convenuta (Cfr. pag. 5 comparsa conclusionale e SIT allegata al Doc. 1 fascicolo attoreo), avrebbe dovuto evidenziare una situazione di pericolo e dunque comportare una condotta di guida più prudente da parte dei conducenti retrostanti.
E comunque, si escludono profili di colpa in capo a con riferimento CP_2 alla fase di svolta a sinistra richiamandosi sul punto condivisibili principi giurisprudenziali in forza dei quali il conducente della vettura che effettua una manovra di svolta a sinistra è tenuto a dare in ogni caso precedenza all'eventuale veicolo che sopraggiunga in fase di sorpasso (anche in ipotesi di sorpasso potenzialmente illecito) solo nella fase circoscritta al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, dato che nella fase di esecuzione della stessa chi è alla guida non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (Cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30070/2022).
In definitiva, le risultanze apprezzate legittimano un giudizio di responsabilità Contro esclusiva in capo al conducente della .
Consegue pertanto il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
5. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'attore in
8 favore dell'assicurazione convenuta nella misura di euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, di cui euro 1.701,00 per fase studio, euro
1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione, euro
2.905,00 per fase decisionale.
Il suddetto importo è stato calcolato, applicati i parametri vigenti prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento “indeterminabile-complessità bassa”, così individuato tenendo conto del petitum e valutato inoltre il pregio dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare rilievo giuridico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1 confronti di e;
CP_2 Controparte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicurazione convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella misura di euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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