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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro n. 324/2024 R.G. promossa
DAL
Il sig. - cod. fis. - rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Nicolò Ettore ZITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Largo Carlo Goldoni n°47, giusta delega in calce al ricorso introduttivo in opposizione
- Parte ricorrente -
CONTRO
L' , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FALSO in forza di procura generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio in Roma Persona_1
- Parte resistente-
Oggetto: ricorso in opposizione esecuzione ex artt. 615, I co e 617, II co, cpc ed ex art. 24 del D. Lgs 46/99 per euro 215.390,13.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 17.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo in opposizione depositato in data 4.04.2024, il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza dell' in data 23.02.2024, CP_1 successivamente all'emissione da parte del Giudice del lavoro presso questo stesso Tribunale del decreto ingiuntivo n. 91/2022 nei confronti della Controparte_2 della quale l'opponente risultava socio ed amministratore per il mancato pagamento di TFR a lavoratori dipendenti per un importo di 215.390,13. A sostegno della propria domanda di opposizione lo educeva diversi punti tra cui: Parte_1
1- Il difetto di legittimazione passiva non essendo specificato il titolo e in quale qualità venisse intimato il pagamento al medesimo della somma richiesta dall'Ente e sosteneva che indicazione di cui all'atto di precetto di cui era stato destinatario in ragione della sua qualità di socio “della ditta residente in via risorgimento” fosse alquanto generica;
2- La genericità del titolo impugnato stante l'impossibilità di risalire ai soggetti lavoratori dipendenti verso i quali l' lamentava il mancato pagamento del TFR;
CP_1
3- La mancata notificazione ex art. 22 della Legge n. 689/81 e la circostanza per cui nessun titolo precedente era stato in alcun modo notificato all'odierno opponente, in ragione della impossibilità di ascrivere quanto opposto ad alcuna notificazione precedente cosa che invece, l'odierno ricorrente sostiene dovesse verificarsi in virtù alla normativa sopraesposta in base alla quale ogni eventuale ingiunzione doveva essere notificata all'interessato al fine di garantire allo stesso il diritto alla replica, o comunque all'impugnativa del provvedimento, così da potere esporre le proprie ragioni;
4- Nel merito, eccepiva la decadenza, la prescrizione e l'inesigibilità del credito non essendo stato notificato e, ove notificato in modo irrituale via pec o ex art. 140 cpc, prima dell'atto opposto nel presente giudizio: pertanto, non essendo mai stato in alcun modo notificato all'interessato, come già dimostrato prima, a norma del combinato disposto degli artt. 5 D.L. 953/1982 e art. 25 DPR 602/1973 così come da ultimo modificato dai D.DL 106/2005 e 223/2006, unitamente a tutte le norme in materia di prescrizione e decadenza, unitamente all'art 25 d.lgs. 46/1999;
5- Sulla sospensione derivandone un forte pregiudizio allo stesso ricorrente.
Lo chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia: in via Parte_1 preliminare concedere, per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'esecuzione dell'atto di precetto riferito a decreto ingiuntivo n. 91/2022, notificato in data notificato in data 23 febbraio 2024; nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla . nei confronti del ricorrente, per le causali di cui in CP_3 narrativa, annullare l'atto di precetto riferito a decreto ingiuntivo n. 91/2022, notificata in data notificato in data 23 febbraio 2024, con ogni effetto e conseguenza di legge stante il difetto di legittimazione passiva di cui è viziato unitamente a tutte le motivazioni di merito di cui in narrativa ivi compresa la mancata notificazione, la assoluta genericità, il difetto di legittimazione passiva oltre che l'intervenuta prescrizione e decadenza e, soprattutto, la mancanza di corresponsabilità o comunque di imputabilità al ricorrente di somme, avendo egli dimostrato di aver fatto tutto ciò che era in suo potere stante la carica a suo tempo rivestita per far fronte alla crisi di liquidità della società. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi direttamente nei confronti dello scrivente procuratore che, sin d'ora, si dichiara antistatario.”
Si costituiva l' mediante propria memoria difensiva depositata in data 6.09.2024 CP_4 contestato in toto l'opposizione proposta in quanto anche temeraria e concludendo affinchè “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa reiezione dell'istanza di sospensione, respingere l'opposizione proposta dallo in quanto temeraria, inammissibile ed infondata, con il favore Parte_1 delle spese del giudizio.”
Ora con decreto del 12.04.2024 il giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il 24.09.2024.
Dopo vari rinvii della causa, all'udienza del 17.10.2024 il giudice si riservava di decidere sul punto 5) del ricorso quale era la richiesta di sospensione dell'atto opposto e, in pari data, a scioglimento della riserva presa, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e, ritenuta la causa fondata sui documenti prodotti, rinviava per la discussione e decisione tant'è che all'udienza del 17.12.2025 – dopo ritiro in camera di consiglio – e in assenza della parte ricorrente non comparsa né sostituita, veniva decisa con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso introduttivo in opposizione così come proposto dal sig. appare Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, al limite della temerarietà, e pertanto deve essere integralmente respinto.
Infatti, l'odierno ricorrente contesta la richiesta di pagamento notificata dall' quale surrogato CP_1 nei diritti di ex dipendenti per il mancato pagamento di TFR per la somma di euro 215.390,13 in virtù dei punti nn.1-5) esposti in premessa e tutti infondati.
Infatti, sul punto 1) e sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, si richiama quanto già esposto dal giudice in sede di ordinanza di rigetto sulla sospensione richiesta e si ribadisce l'infondatezza di tale eccezione osservando, al riguardo, che, per costante giurisprudenza di legittimità, il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società può valere anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile (si v. Cass. n. 23749/2011; Cass. n. 11311/2011; Cass. n. 1040/2009; Cass. n. 10584/2007). Nel caso di specie, si rileva che è documentale che il titolo azionato con l'atto di precetto notificato il 23.02.2024 ed opposto, costituito dal decreto ingiuntivo n. 91 del 2022 emesso in favore dell' e nei confronti della CP_1 Controparte_2
, notificato a in qualità di socio amministratore della predetta, non
[...] Parte_1 sia stato opposto nei termini di legge e, quindi, dichiarato esecutivo dal Tribunale ex art. 647 c.p.c. Pertanto, pacifica la qualità in capo all'opponente di socio illimitatamente responsabile della alcun dubbio può sussistere in ordine alla Controparte_2 legittimazione passiva del predetto rispetto alla azione esecutiva intrapresa dall' nei suoi CP_1 confronti.
Parimenti infondato è il punto 2) dell'opposizione e la lamentata genericità del titolo impugnato considerato che è chiaro, specie ad un imprenditore come lo he vanta di essere socio Parte_1 in più attività commerciali, come il credito vantato dall'Istituto per i titoli sopra descritti risulta incontestabile a fronte della intervenuta emissione nei confronti della
[...]
del decreto ingiuntivo n. 91 del 2022, notificato proprio al socio Controparte_2
non opposto nei termini di legge e conseguentemente dichiarato esecutivo Parte_1 da parte del Giudice previa verifica della regolarità della notificazione (cfr doc. 1). Pertanto, ogni deduzione riguardante il merito risulta del tutto inammissibile e tardiva, così come qualsivoglia contestazione riguardante la regolarità della notifica del titolo esecutivo già peraltro vagliata dal Giudice prima dell'emissione del decreto di esecutorietà. Come risulta dalla visura camerale prodotta in giudizio (cfr. doc. 4 ), lo era socio ed amministratore della CP_1 Parte_1 sin dal 01.04.2001, personalmente responsabile Controparte_2 dei debiti sociali. I dipendenti della società hanno ricevuto dall' quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia gli importi che avrebbe dovuto versare la società suddetta a titolo di TFR per l'importante CP_ somma di 215.390,13. Sotto tale profilo sono state comunque depositate dall' resistente le quietanze sottoscritte dai lavoratori quale documentazione già prodotta ai fini della richiesta dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della società e già valutata dal giudice e mai opposta. Il ricorrente, oltre ad aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, risulta documentato che aveva già ricevuto nell'anno 2017 dall' due diffide di pagamento delle somme erogate dall'Istituto a titolo CP_1 di TFR inviate sia alla società che allo stesso ricorrente quale socio e amministratore (cfr. docc. 2 e 3
). CP_1
Pertanto è pacifico come il ricorrente, contrariamente a quanto afferma temerariamente nel ricorso introduttivo e nel presente giudizio, era perfettamente consapevole del credito vantato dall' e CP_1 delle ragioni sottese allo stesso e del titolo della richiesta.
Il punto n. 3) sulla mancata notificazione ex art. 22 della Legge 689/81 di altro titolo notificato al ricorrente in modo tale che lo stesso potesse contestare la richiesta avanzata dall' appare CP_1 superfluo e teso soprattutto a deviare il focus della richiesta dell'ingente somma avanzata dall'Ente.
E' pacifico come le somme portate dal decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del lavoro presso questo stesso Tribunale di Pistoia n. 91/2022 (cfr. doc. 1) fanno riferimento al TFR erogato ai lavoratori dipendenti della società agricola semplice ai sensi dell'art. 2, l. n. 297 del 1982 dal Controparte_2
Fondo di garanzia gestito dall' . CP_1
Dunque, come correttamente osservato da parte dell'Ente, non si tratta di contributi previdenziali ed il richiamo contenuto nel ricorso alla disciplina normativa che regola l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e la riscossione esattoriale di cui al d.p.r. n. 602/73, così come alle disposizioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689 del 1981, è privo di fondamento.
Nel merito e, specie in relazione al punto 4) sulla decadenza, prescrizione e inesigibilità del credito, si ribadisce che il precetto è riferito al decreto ingiuntivo n. 91/2022, notificatogli in data 23.02.2024 e tale titolo di cui all'atto di precetto opposto, costituito appunto dal richiamato decreto monitorio, è il fondamento del credito vantato dall' che risulta incontestabile a fronte della intervenuta CP_1 emissione nei confronti della del decreto ingiuntivo n. Controparte_2
91 del 2022, notificato proprio al socio , non opposto nei termini di legge e Parte_1 conseguentemente dichiarato esecutivo da parte del Giudice previa verifica della regolarità della notificazione (cfr. doc. 1). Pertanto, ogni deduzione riguardante il merito risulta del tutto inammissibile e tardiva, così come qualsivoglia contestazione riguardante la regolarità della notifica del titolo esecutivo già peraltro vagliata dal Giudice prima dell'emissione del decreto di esecutorietà e poi in sede di rigetto della richiesta articolata, in via preliminare, dall'odierno ricorrente quale punto 5) del ricorso in oggetto.
Anche nel merito quindi ogni eccezione risulta assolutamente infondata.
Alla luce di tali principi giuridici ed interpretativi sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni la domanda formulata da parte ricorrente deve essere respinta in quanto infondata oltre che l'evidente intendo di procrastinare quanto dovuto nei confronti dell'Ente i cui provvedimenti adottati sono pienamente legittimi e a tutela di lavoratori di datore di lavoro inadempiente.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in virtù della somma richiesta e dell'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro n. 324/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e conferma integralmente i provvedimenti adottati dall' e/o la sussistenza delle somme ivi richieste CP_1
e dovute all' per i titoli meglio dedotti in atti;
CP_1
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte nel CP_4 presente giudizio che si liquidano in complessive euro 6.115,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge e se dovute.
Così deciso in Pistoia lì 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi