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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9636/2022 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità esecuzione lavori urgenti”, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Del Parte_1
Mondo, presso il cui studio elett.mente domicilia in Afragola, alla via della Repubblica n. 26/b
ATTORE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ed rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Caputo, Controparte_4 CP_5 presso il cui studio elett.mente domiciliano in Pomigliano d'Arco, alla via G. Mazzini n. 55
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 1172 c.c., depositato in data 6.12.2021, avente ad oggetto “denuncia di danno temuto”, gli odierni convenuti contestavano la sussistenza di fenomeni infiltrativi all'interno del fabbricato di loro proprietà sito in , alla via Milano n. 6, meglio identificato in atti, causati Pt_1
dalla mancanza di manutenzione da parte del della sopraelevazione ivi esistente, Parte_1 area acquisita al patrimonio dell'ente comunale in quanto realizzata abusivamente, con conseguente pericolo di danno grave e prossimo.
Per tali ragioni chiedevano: ordinarsi al Comune di di realizzare i lavori necessari ad Pt_1
eliminare gli inconvenienti riscontrati;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il , in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e Parte_1
risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza, depositata in data 25.7.2022, il giudice accoglieva la domanda cautelare e condannava il , in persona del l.r.p.t., ad eseguire i lavori di messa in sicurezza Parte_1 dell'area in questione così come descritti nel computo metrico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio in atti.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attorea citava in giudizio gli odierni convenuti contestando, in rito, la mancata integrazione del contradditorio nella fase cautelare nei confronti dell'autore del fatto illecito, e nel merito che la causa degli inconvenienti denunciati è da ascriversi all'esclusiva responsabilità della parte che ha costruito sul lastrico solare per cui è Controparte_2
causa una sopraelevazione abusiva e che non ha ottemperato all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi impartito dall'ente comunale;
che, in subordine, i lavori di messa in sicurezza devono essere eseguiti dai condomini del fabbricato ai sensi dell'art. 1126 c.c..
Per tali ragioni chiedeva: in rito dichiararsi la nullità della fase cautelare per difetto di integrazione del contradditorio;
nel merito dichiarare la convenuta unica ed esclusiva Controparte_2 responsabile della lesione denunciata e condannarla all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, oltre risarcimento del danno;
in subordine, condannare i convenuti , Controparte_1
, , ed alla esecuzione dei lavori Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per il completo rifacimento del lastrico di copertura del piano terra in concorso con il proprietario superficiario e al risarcimento dei danni in favore degli aventi diritto, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c.; con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Gli odierni convenuti si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestavano in fatto e in diritto l'avverso atto di citazione, e ne chiedevano il rigetto, e spiegavano altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedevano il risarcimento dei danni subiti;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 2.1.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è infondata, e pertanto va rigettata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla parte attorea in merito alla nullità della fase cautelare, sia perché autonoma e distinta dall'odierno giudizio di merito e conclusasi con ordinanza di accoglimento non reclamata, sia perché, in ogni caso, risultano correttamente evocati in giudizio tutti i soggetti interessati alla vicenda per cui è causa avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza del lastrico solare in questione.
Nel merito, va osservato che l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento delle cause degli inconvenienti denunciati e del soggetto cui compete la realizzazione dei lavori urgenti al fine di eliminare il pericolo di danno grave e prossimo, e non riguarda la diversa questione di ogni eventuale pretesa, anche in punto di demolizione e di recupero delle spese, che il potrà poi Pt_1 azionare nei confronti del soggetto autore dell'opera abusiva.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta in primo luogo pacifico agli atti (e per certi aspetti anche tra le stesse parti, risultando tra loro controversa soltanto la questione del soggetto che deve realizzare i lavori urgenti) che la sopraelevazione di copertura del fabbricato ha subito un notevole deterioramento dovuto a vari fenomeni atmosferici, quali precipitazioni e venti impetuosi, causando importanti fenomeni infiltrativi;
così come risulta il distaccamento del manto impermeabile posto a copertura del suddetto solaio, all'attualità ancora visibile in quanto caduto nei fondi limitrofi, nonché un ammaloramento delle condizioni strutturali delle travi e dei pilastri della sopraelevazione, generando un grave pericolo di crollo e/o cedimento parziale della struttura.
D'altronde la situazione di assoluto pericolo nei termini ora descritti risulta pacificamente certificata dallo stesso tecnico del Comune di che, all'esito di un sopralluogo, esperito congiuntamente Pt_1
al responsabile del servizio manutenzione, in data 6.11.2020 ha redatto una relazione nella quale si legge: “a seguito delle precipitazioni atmosferiche e dei venti impetuosi la struttura di che trattasi ha subito notevoli danni, infatti il calcestruzzo si presenta ammalorato, i ferri di armatura, in più parti, si sono arrugginiti, il manto impermeabile si è staccato dal solaio medesimo e i materiali di risulta, in parte, sono andati a cadere nei fondi limitrofi”, seguita da un'ulteriore relazione del
3.12.2020, nella quale “si rappresenta e ribadisce l'urgenza di provvedere al fine di evitare possibili infiltrazioni d'acque piovane nell'alloggio sottostante occupato dalla famiglia , al CP_1 fine di scongiurare probabili danni alla struttura, e, soprattutto, per l'incolumità e salvaguardia delle persone che ci abitano”.
Così come risulta dimostrato che gli inconvenienti lamentati sono causalmente riconducibili alla totale assenza di manutenzione della sopraelevazione, composta da lastrico solare sorretto da pilastri e relativa area di sedime, da parte del , cui spetta la manutenzione del Parte_1 bene e che è l'unico soggetto che ha il potere/dovere di intervenire sull'area in questione, nella sua qualità di ente proprietario, per aver acquisito il bene, in quanto abusivo, al proprio patrimonio, con dichiarazione di acquisizione del 16.3.2010, entrando in possesso, ad ogni effetto di legge, dell'opera e dell'area di pertinenza, con relativa trascrizione altresì del provvedimento di acquisizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
D'altronde tale affermazione trova piena conferma nella stessa relazione del tecnico comunale del
6.11.2020 dalla quale emergono con evidenza le responsabilità della parte attorea, nella misura in cui si legge che “tutto questo è dovuto all'assenza totale, nel corso degli anni, di lavori di ordinaria manutenzione a carico dell'Ente, e all'assenza di qualsiasi tipo di opera necessaria alla protezione della sopraelevazione medesima e del solaio di copertura dell'abitazione sottostante”. Negli stessi termini va altresì osservato che il Tar Campania, con sentenza depositata il 5.1.2023, ha annullato il provvedimento con il quale il ha ordinato ai convenuti la messa in Parte_1 sicurezza dell'area per cui è causa, evidenziando proprio la medesima circostanza di cui si è detto, e cioè che il lastrico solare abusivo è stato acquisito al patrimonio dell'ente comunale, soggetto a carico del quale spetta dunque la sua manutenzione, con la seguente motivazione “a fronte delle emergenze appena evidenziate, gli atti gravati non contengono alcuna motivazione che consenta di comprendere le ragioni per cui tali gravosi oneri sono stati posti a carico dei proprietari delle unità abitative (seminterrato e primo piano) danneggiate da infiltrazioni che, come meglio si dirà infra, risultano essere state causate dall'incuria dello Stesso ente. Difatti, è emerso in atti che lo stato di deterioramento del lastrico solare, acquisito da tempo al patrimonio comunale, si è gravemente aggravato negli anni a causa della mancata realizzazione di opere di manutenzione da parte del benché tenuto in quanto proprietario, come acclarato dallo stesso tecnico Pt_1
comunale intervenuto sul posto, sia pure solo a seguito di numerose vane sollecitazioni da parte dei ricorrenti … in conclusione, dall'accertamento dei vizi denunciati con le censure esaminate discende irrimediabilmente l'illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata che, pertanto, va annullata, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e con salvezza degli ulteriori atti, impregiudicata ogni diversa questione afferente ad eventuali pretese che il potrà poi azionare nei Pt_1 confronti dell'autore dell'opera abusiva”.
Restano in definitiva a carico del i lavori di messa in sicurezza così come già Parte_1 individuati, a conclusione della fase cautelare, nell'ordinanza depositata in data 25.7.2022.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti in quanto, come detto, l'oggetto del presente giudizio è limitato all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del lastrico solare e della sopraelevazione, mentre ogni altra questione di merito dovrà essere, in ipotesi, risolta in autonomo e separato giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Aversa, 17.4.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9636/2022 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità esecuzione lavori urgenti”, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Del Parte_1
Mondo, presso il cui studio elett.mente domicilia in Afragola, alla via della Repubblica n. 26/b
ATTORE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ed rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Caputo, Controparte_4 CP_5 presso il cui studio elett.mente domiciliano in Pomigliano d'Arco, alla via G. Mazzini n. 55
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 1172 c.c., depositato in data 6.12.2021, avente ad oggetto “denuncia di danno temuto”, gli odierni convenuti contestavano la sussistenza di fenomeni infiltrativi all'interno del fabbricato di loro proprietà sito in , alla via Milano n. 6, meglio identificato in atti, causati Pt_1
dalla mancanza di manutenzione da parte del della sopraelevazione ivi esistente, Parte_1 area acquisita al patrimonio dell'ente comunale in quanto realizzata abusivamente, con conseguente pericolo di danno grave e prossimo.
Per tali ragioni chiedevano: ordinarsi al Comune di di realizzare i lavori necessari ad Pt_1
eliminare gli inconvenienti riscontrati;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il , in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e Parte_1
risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza, depositata in data 25.7.2022, il giudice accoglieva la domanda cautelare e condannava il , in persona del l.r.p.t., ad eseguire i lavori di messa in sicurezza Parte_1 dell'area in questione così come descritti nel computo metrico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio in atti.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attorea citava in giudizio gli odierni convenuti contestando, in rito, la mancata integrazione del contradditorio nella fase cautelare nei confronti dell'autore del fatto illecito, e nel merito che la causa degli inconvenienti denunciati è da ascriversi all'esclusiva responsabilità della parte che ha costruito sul lastrico solare per cui è Controparte_2
causa una sopraelevazione abusiva e che non ha ottemperato all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi impartito dall'ente comunale;
che, in subordine, i lavori di messa in sicurezza devono essere eseguiti dai condomini del fabbricato ai sensi dell'art. 1126 c.c..
Per tali ragioni chiedeva: in rito dichiararsi la nullità della fase cautelare per difetto di integrazione del contradditorio;
nel merito dichiarare la convenuta unica ed esclusiva Controparte_2 responsabile della lesione denunciata e condannarla all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, oltre risarcimento del danno;
in subordine, condannare i convenuti , Controparte_1
, , ed alla esecuzione dei lavori Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per il completo rifacimento del lastrico di copertura del piano terra in concorso con il proprietario superficiario e al risarcimento dei danni in favore degli aventi diritto, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c.; con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Gli odierni convenuti si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestavano in fatto e in diritto l'avverso atto di citazione, e ne chiedevano il rigetto, e spiegavano altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedevano il risarcimento dei danni subiti;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 2.1.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è infondata, e pertanto va rigettata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla parte attorea in merito alla nullità della fase cautelare, sia perché autonoma e distinta dall'odierno giudizio di merito e conclusasi con ordinanza di accoglimento non reclamata, sia perché, in ogni caso, risultano correttamente evocati in giudizio tutti i soggetti interessati alla vicenda per cui è causa avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza del lastrico solare in questione.
Nel merito, va osservato che l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento delle cause degli inconvenienti denunciati e del soggetto cui compete la realizzazione dei lavori urgenti al fine di eliminare il pericolo di danno grave e prossimo, e non riguarda la diversa questione di ogni eventuale pretesa, anche in punto di demolizione e di recupero delle spese, che il potrà poi Pt_1 azionare nei confronti del soggetto autore dell'opera abusiva.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta in primo luogo pacifico agli atti (e per certi aspetti anche tra le stesse parti, risultando tra loro controversa soltanto la questione del soggetto che deve realizzare i lavori urgenti) che la sopraelevazione di copertura del fabbricato ha subito un notevole deterioramento dovuto a vari fenomeni atmosferici, quali precipitazioni e venti impetuosi, causando importanti fenomeni infiltrativi;
così come risulta il distaccamento del manto impermeabile posto a copertura del suddetto solaio, all'attualità ancora visibile in quanto caduto nei fondi limitrofi, nonché un ammaloramento delle condizioni strutturali delle travi e dei pilastri della sopraelevazione, generando un grave pericolo di crollo e/o cedimento parziale della struttura.
D'altronde la situazione di assoluto pericolo nei termini ora descritti risulta pacificamente certificata dallo stesso tecnico del Comune di che, all'esito di un sopralluogo, esperito congiuntamente Pt_1
al responsabile del servizio manutenzione, in data 6.11.2020 ha redatto una relazione nella quale si legge: “a seguito delle precipitazioni atmosferiche e dei venti impetuosi la struttura di che trattasi ha subito notevoli danni, infatti il calcestruzzo si presenta ammalorato, i ferri di armatura, in più parti, si sono arrugginiti, il manto impermeabile si è staccato dal solaio medesimo e i materiali di risulta, in parte, sono andati a cadere nei fondi limitrofi”, seguita da un'ulteriore relazione del
3.12.2020, nella quale “si rappresenta e ribadisce l'urgenza di provvedere al fine di evitare possibili infiltrazioni d'acque piovane nell'alloggio sottostante occupato dalla famiglia , al CP_1 fine di scongiurare probabili danni alla struttura, e, soprattutto, per l'incolumità e salvaguardia delle persone che ci abitano”.
Così come risulta dimostrato che gli inconvenienti lamentati sono causalmente riconducibili alla totale assenza di manutenzione della sopraelevazione, composta da lastrico solare sorretto da pilastri e relativa area di sedime, da parte del , cui spetta la manutenzione del Parte_1 bene e che è l'unico soggetto che ha il potere/dovere di intervenire sull'area in questione, nella sua qualità di ente proprietario, per aver acquisito il bene, in quanto abusivo, al proprio patrimonio, con dichiarazione di acquisizione del 16.3.2010, entrando in possesso, ad ogni effetto di legge, dell'opera e dell'area di pertinenza, con relativa trascrizione altresì del provvedimento di acquisizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
D'altronde tale affermazione trova piena conferma nella stessa relazione del tecnico comunale del
6.11.2020 dalla quale emergono con evidenza le responsabilità della parte attorea, nella misura in cui si legge che “tutto questo è dovuto all'assenza totale, nel corso degli anni, di lavori di ordinaria manutenzione a carico dell'Ente, e all'assenza di qualsiasi tipo di opera necessaria alla protezione della sopraelevazione medesima e del solaio di copertura dell'abitazione sottostante”. Negli stessi termini va altresì osservato che il Tar Campania, con sentenza depositata il 5.1.2023, ha annullato il provvedimento con il quale il ha ordinato ai convenuti la messa in Parte_1 sicurezza dell'area per cui è causa, evidenziando proprio la medesima circostanza di cui si è detto, e cioè che il lastrico solare abusivo è stato acquisito al patrimonio dell'ente comunale, soggetto a carico del quale spetta dunque la sua manutenzione, con la seguente motivazione “a fronte delle emergenze appena evidenziate, gli atti gravati non contengono alcuna motivazione che consenta di comprendere le ragioni per cui tali gravosi oneri sono stati posti a carico dei proprietari delle unità abitative (seminterrato e primo piano) danneggiate da infiltrazioni che, come meglio si dirà infra, risultano essere state causate dall'incuria dello Stesso ente. Difatti, è emerso in atti che lo stato di deterioramento del lastrico solare, acquisito da tempo al patrimonio comunale, si è gravemente aggravato negli anni a causa della mancata realizzazione di opere di manutenzione da parte del benché tenuto in quanto proprietario, come acclarato dallo stesso tecnico Pt_1
comunale intervenuto sul posto, sia pure solo a seguito di numerose vane sollecitazioni da parte dei ricorrenti … in conclusione, dall'accertamento dei vizi denunciati con le censure esaminate discende irrimediabilmente l'illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata che, pertanto, va annullata, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e con salvezza degli ulteriori atti, impregiudicata ogni diversa questione afferente ad eventuali pretese che il potrà poi azionare nei Pt_1 confronti dell'autore dell'opera abusiva”.
Restano in definitiva a carico del i lavori di messa in sicurezza così come già Parte_1 individuati, a conclusione della fase cautelare, nell'ordinanza depositata in data 25.7.2022.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti in quanto, come detto, l'oggetto del presente giudizio è limitato all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del lastrico solare e della sopraelevazione, mentre ogni altra questione di merito dovrà essere, in ipotesi, risolta in autonomo e separato giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Aversa, 17.4.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro