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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. SE De Tullio - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. MA CE RI - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile d'appello, iscritto a R.G.N. 2544/2017/CC, avverso la sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7 febbraio 2017;
TRA
DE EO LU (C.F.: ), nato a [...] il giorno 08.03.1944, CodiceFiscale_1
e RA RA (C.F.: ), nata a [...] il [...], CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Di Martino (C.F.: ; PEC: studio- CodiceFiscale_3
, del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem apposta Email_1 su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
AVVERARE S.R.L. (P.I. e C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede a IC NS (Na) in Via San Salvatore n. 87, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto
Migliaccio (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem a margine della comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
PE RI RO (C.F.: ), nata a [...] il CodiceFiscale_5
20.09.1939, residente a [...], e PE IC (C.F.:
), nata a [...] il [...], residente a [...]di CodiceFiscale_6
ST (Na) in Via R. Raiola n. 41/e, nella sua qualità di erede di ES OL, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Elisabetta Masturzo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_7
1 , del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem a Email_3
margine della comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
ON LE (C.F.: ), deceduta nel corso della presente CodiceFiscale_8
fase del giudizio, già rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Abbate (C.F.: ; CodiceFiscale_9
PEC: e dall'avv. SE Izzo (C.F.: PEC: Email_4
), entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem a Email_5
margine della comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
Mediante la sentenza n. 379/2017, pubblicata il 7 febbraio 2017, il Tribunale di Torre
Annunziata così testualmente stabiliva: “1) condanna Avverare s.r.l. al pagamento in favore di De
FE GI e CA AU della somma di € 2.320,00, oltre Iva, se dovuta, ed oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Avverare
s.r.l.; 3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da OL ES e OL IA UR;
4) ordina al Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 la cancellazione, con esonero da responsabilità, della trascrizione della citazione che origina la presente lite avvenuta in data 1.8.2012, reg. part.
25587 - Reg. Generale 33012; 5) compensa integralmente le spese di lite tra De FE GI e CA
AU e OL ES, OL IA UR e Avverare s.r.l.; 6) condanna De FE GI e
CA AU al pagamento in favore di NO TA del 50% delle spese di lite aliquota che si liquida in € 50,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dei difensori della parte convenuta dichiaratisi antistatari, compensando la restante aliquota del 50% delle spese di lite;
7) pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.”
In particolare, il primo giudice, ritenuta sussistente la contestata legittimazione passiva di
NT NO, sulla scorta degli esiti della relazione peritale del nominato c.t.u.: a) rigettava la domanda attrice del 24 luglio 2012, promossa da GI De FE e AU CA, volta ad accertare ed a dichiarare che la contestata opera edilizia, di cui al libello introduttivo del giudizio, realizzata dalla società Avverare s.r.l. sul fondo di proprietà di ES OL, IA UR OL ed
NT NO, fosse stata edificata in violazione delle distanze legali rispetto al confine ed al loro fabbricato, nonché in violazione delle distanze legali rispetto alle vedute esercitate dal fabbricato di proprietà degli istanti, avendo ritenuto che: “… dal momento che l'opera realizzata da
2 Avverare s.r.l. è risultata interamente interrata, atteso che le quote dell'estradosso del solaio di copertura dei due terrazzamenti sono risultate inferiori all'originario piano di campagna, non possono ritenersi applicabili nel caso di specie le norme in tema di distanze tra costruzioni, a nulla rilevando, a tal fine, la quota media assunta dai terrazzamenti in parola a seguito dell'aggiunta del manto vegetale di copertura.”; b) escludeva che: “l'innalzamento della quota del piano di campagna conseguente all'aggiunta dello strato vegetale di copertura abbia consentito l'inspectio all'interno dell'immobile di proprietà degli attori”, per cui: “… deve affermarsi che il sopra riportato aumento di quota del piano di campagna originario”, dell'ordine di circa 15 cm, rispettivamente in più ed in meno, “non appare idoneo a determinare un dislivello tra fondi tale da creare una servitù di veduta prima non esercitabile. Difatti, prima della realizzazione delle opere per cui è causa, i fondi in questione erano posti sullo stesso livello, sicché tra gli stessi sussisteva una evidente servitù reciproca di veduta. A seguito della realizzazione delle opere per cui è causa, deve ritenersi che gli stessi siano, tuttora, sostanzialmente sullo stesso piano di campagna, sicché alcuna creazione di nuova servitù può configurarsi nel caso di specie.”; c) respingeva la domanda attrice tendente alla disapplicazione del permesso a costruire n. 12 del 10 aprile 2009 per l'infondatezza della stessa e per il difetto di prova sul punto;
d) accoglieva per quanto di ragione la domanda attrice di risarcimento danni agli immobili di proprietà degli attori, essendosi verificate fessurazioni alle pareti, al soffitto ed all'intonaco, nonché fenomeni di dissesto correlati ai lavori eseguiti per la realizzazione dell'autorimessa confinante, causati dalle trivellazioni eseguite per realizzare le palificate lungo il confine con il fabbricato degli istanti, le cui vibrazioni avevano provocato le lesioni capillari riscontrate, liquidate nella misura di € 2.320,00, oltre IVA, se dovuta, e rivalutazione monetaria ed interessi legali;
e) rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla società convenuta, Avverare s.r.l., nei confronti degli attori, trattandosi di danni meramente potenziali, non ancora verificatisi nella sfera giuridica di tale parte istante ovvero non provati;
f) respingeva la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, ES OL e IA UR OL, mirata all'eliminazione di due vedute realizzate dagli attori con gli interventi di cui alla D.I.A. n. 9519 del giorno 1° aprile 2004 sulla facciata nord del loro fabbricato e prospicienti alla proprietà dei convenuti, trattandosi di finestre che non presentano le caratteristiche delle c.d. “vedute”, in quanto non consentono di affacciarsi comodamente e senza rischio sul fondo finitimo e non permettono di sporgere il capo oltre l'apertura stessa per vedere in tutte le direzioni, non presentando le aperture in questione neppure le caratteristiche regolari delle “luci” stabilite dall'art. 901 c.c., avendo i caratteri delle c.d. luci “irregolari”, ai sensi del comma 1 dell'art. 902 c.c., avendo i convenuti diritto alla regolarizzazione delle luci irregolari in parola, ai sensi del comma 2 dell'art. 902 c.c., domanda non proposta neppure in via subordinata né implicitamente contenuta nella domanda di eliminazione della
3 veduta;
g) rigettava l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, ES OL e
IA UR OL, tesa a conseguire la condanna degli attori alla restituzione del suolo di loro proprietà, occupato con la realizzazione del manufatto edificato in occasione dei predetti interventi, atteso il difetto di prova circa la proprietà del fondo oggetto di causa, non avendo prodotto in giudizio alcun titolo attestante tale circostanza;
h) respingeva l'altra domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, ES OL e IA UR OL, finalizzata a conseguire dagli attori il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dei boxes, determinata a causa della trascrizione della domanda giudiziaria, produttiva di perdite economiche notevoli, dovute al mancato guadagno sulla vendita dei boxes di loro proprietà, pari al 33,33% del costruito, ed al decremento di prezzo dei medesimi, causato dall'incipiente calo del mercato immobiliare e dei relativi costi degli immobili, non avendo gli istanti, quali permutanti di un bene presente (il terreno) con quelli futuri (i boxes da costruire) fornito la prova della titolarità dei boxes in questione, non avendo dimostrato di averne conseguito la proprietà superficiaria a seguito di apposito atto d'individuazione e ricognizione.
2. - IL GIUDIZIO D'APPELLO
2.1. - Mediante l'atto di citazione notificato il 3 maggio 2017, GI De FE e AU CA proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone - sulla base di sette motivi di gravame - la riforma parziale, con la contestuale istanza d'accoglimento dell'originaria domanda, previa istanza d'ammissione di tutti i mezzi istruttori, così come dagli stessi richiesti ed articolati nel procedimento di primo grado, entro i termini di rito, con la contestuale domanda di condanna delle parti appellate, in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Antonino Di Martino, dichiaratosi distrattario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 29 agosto 2017, si costituiva in giudizio
TA NO, in proprio e nella sua qualità di coniuge ed erede di SE OL, contestando, nel merito, gli avversi motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto per la pretesa loro manifesta infondatezza, concludendo, altresì, per l'accoglimento del proprio appello incidentale, condizionato all'eventuale accoglimento anche parziale del gravame principale, formulato sulla base di due motivi e teso alla declaratoria: 1) del difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo;
2) della propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le domande proposte in suo danno dagli attori-appellanti principali;
chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi d'accoglimento anche parziale dell'impugnazione principale ed in caso di rigetto del suo gravame incidentale, la condanna della società Avverare S.r.L. ad essere tenuta a garantirla ed a manlevarla, in caso di sua soccombenza, da ogni conseguenza pregiudizievole derivata alla stessa in conseguenza della sentenza da emanare;
il tutto col favore delle spese e dei compensi della presente fase del giudizio.
4 2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 31 agosto 2017, si costituiva in giudizio la società Avverare s.r.l., contestando, nel merito, gli avversi motivi d'impugnazione, di cui richiedeva la reiezione per la pretesa loro manifesta infondatezza, chiedendo l'accoglimento del proprio appello incidentale formulato sulla base di tre motivi, concludendo testualmente, come segue: “1) rigettare, per le motivazioni di cui innanzi, l'avverso atto di appello in quanto inammissibile, irrituale oltre che totalmente infondato sia in fatto che in diritto;
2) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare la impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'esistenza del nesso causale tra i lavori di trivellazione effettuati dalla appellata società ed il fenomeno di capillarità fessurativa presente all'interno dell'immobile degli appellanti e per l'effetto dichiarare che alcuna responsabilità può essere addebitata alla appellata stante l'assenza di qualsivoglia nesso causale;
3) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condannare parte appellante in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni materiali che, a seguito del decorso del tempo e della nuova quantificazione operata, si aggiornano e quantificano in € 3.078.717,98, ovvero in quella somma diversa - maggiore o minore - che l'Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà determinare;
3.1) condannare parte appellante, in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni immateriali e di immagine a seguito del discredito della credibilità e dell'iniziativa, nella somma che, in via equitativa, applicando parametricamente l'art. 1224 co. II C.C., l'Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà determinare;
4) in via istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie così come articolate con le memorie ex art. 183 comma VI^ c.p.c. - II^ e III^ termine - tempestivamente depositate nel giudizio di primo grado tra cui la prova testimoniale e la consulenza tecnico contabile necessaria per la effettiva determinazione dei danni patiti dalla appellata società a seguito dell'azione illegittima ed infondata posta in essere dagli appellanti;
5) condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° settembre 2017, si costituivano in giudizio IA UR OL e NI OL, quest'ultima nella sua qualità di erede di ES
OL, le quali, riportandosi alle loro opposizioni, eccezioni e richieste istruttorie formulate entro i termini di rito nel corso del primo grado del giudizio, contestando gli avversi motivi d'impugnazione, concludevano, nel merito, testualmente come segue: “I) che venga confermata nel merito la sentenza impugnata;
II) che le spese del primo grado vengano tutte addebitate agli attori, ivi compreso il costo della perizia, vista la palese pretestuosità di quanto rivendicato contro le appellate OL IA
UR e OL NI;
III) che quantomeno venga eliminata la solidarietà e/o meglio specificata la modalità di ripartizione del costo della perizia;
cosicché il 50% sia posto a carico degli attori e
l'altro 50% a carico dei convenuti;
IV) vittoria di spese ed onorari per il presente grado di giudizio, avendo le signore OL fatto acquiescenza al merito della sentenza di 1° grado.”
5 2.5. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
depositate in occasione dell'udienza del
18 giugno 2024 la note di trattazione scritta, con le quali i procuratori degli appellanti principali, GI
De FE e AU CA, da una parte, ed il difensore della società appellata, Avverare s.r.l., dall'altra, allegavano e depositavano gli atti contenenti le rituali reciproche rinunce ed accettazioni “alla domanda, alla sentenza di I grado ed agli atti del giudizio d'appello”, con la contestuale richiesta di dichiarazione d'estinzione del presente giudizio e di cancellazione della trascrizione dell'originaria domanda giudiziaria;
dichiarata l'interruzione del procedimento mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 novembre 2024, a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso di TA
NO, parte appellata-appellante incidentale, a cura del suo difensore costituito, avv. Luciano
Abbate; acquisita l'istanza depositata il 18 febbraio 2025 nell'interesse della società Avverare s.r.l. dall'avv. Benedetto Migliaccio, con la quale - sul presupposto che non fosse stato riassunto o proseguito entro il termine perentorio di legge il presente giudizio, già dichiarato interrotto - veniva testualmente richiesto: “dichiarare l'estinzione del procedimento di appello ed ordinare al
Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda in danno della Soc. Avverare S.r.l. ai RR.II. di Napoli in data 1.8.2012, reg. part. 25587 -
Reg. Generale 33012, eseguita in dipendenza del giudizio qui estinto”; fissata la comparizione delle parti per l'udienza collegiale del 6 maggio 2025, con onere a carico della parte istante della notificazione della richiamata istanza e del consequenziale decreto entro il 7 aprile 2025, seguiva l'ulteriore decreto del Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 9 aprile 2025, con il quale, in riferimento alla fissata udienza del 6 maggio 2025 veniva disposta la trattazione scritta anche del presente procedimento, a norma degli artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c., in ordine alla quale la sola società Avverare s.r.l., che aveva già documentalmente provato di avere notificato il 28 febbraio 2025 alle controparti l'istanza in questione ed il consequenziale decreto di comparizione, depositava le proprie note di trattazione, riportandosi alle conclusioni di cui a tale più volte citata istanza.
3. - MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. - Il giudizio di cui si discute risulta non essere stato riassunto da alcuna delle parti in causa, litisconsorti processuali necessarie, nel termine di tre mesi decorrente dalla declaratoria di interruzione, avvenuta, nella specie, con ordinanza pronunziata il 5 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 6 novembre 2024.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 305 c.p.c. ed all'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., ne va dichiarata l'estinzione, con la consequenziale, integrale conferma della sentenza impugnata n. 379/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, anche in riferimento al capo sub 4) del suo dispositivo, mediante il quale il giudice di prime cure, così testualmente stabiliva: “ordina al
Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 la cancellazione, con esonero da responsabilità, della
6 trascrizione della citazione che origina la presente lite avvenuta in data 1.8.2012, reg. part. 25587 -
Reg. Generale 33012”.
3.2. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
3.3. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo delle parti appellanti non vittoriose di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentali, avverso la sentenza n. n. 379/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7 febbraio 2017; visti gli artt. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio iscritto a R.G.N. 2544/2017/CC;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. MA CE RI dr. SE De Tullio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. SE De Tullio - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. MA CE RI - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile d'appello, iscritto a R.G.N. 2544/2017/CC, avverso la sentenza n. 379/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7 febbraio 2017;
TRA
DE EO LU (C.F.: ), nato a [...] il giorno 08.03.1944, CodiceFiscale_1
e RA RA (C.F.: ), nata a [...] il [...], CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Di Martino (C.F.: ; PEC: studio- CodiceFiscale_3
, del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem apposta Email_1 su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
AVVERARE S.R.L. (P.I. e C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede a IC NS (Na) in Via San Salvatore n. 87, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto
Migliaccio (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem a margine della comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
PE RI RO (C.F.: ), nata a [...] il CodiceFiscale_5
20.09.1939, residente a [...], e PE IC (C.F.:
), nata a [...] il [...], residente a [...]di CodiceFiscale_6
ST (Na) in Via R. Raiola n. 41/e, nella sua qualità di erede di ES OL, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Elisabetta Masturzo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_7
1 , del foro di Torre Annunziata, come da procura speciale ad litem a Email_3
margine della comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
ON LE (C.F.: ), deceduta nel corso della presente CodiceFiscale_8
fase del giudizio, già rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Abbate (C.F.: ; CodiceFiscale_9
PEC: e dall'avv. SE Izzo (C.F.: PEC: Email_4
), entrambi del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem a Email_5
margine della comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
Mediante la sentenza n. 379/2017, pubblicata il 7 febbraio 2017, il Tribunale di Torre
Annunziata così testualmente stabiliva: “1) condanna Avverare s.r.l. al pagamento in favore di De
FE GI e CA AU della somma di € 2.320,00, oltre Iva, se dovuta, ed oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Avverare
s.r.l.; 3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da OL ES e OL IA UR;
4) ordina al Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 la cancellazione, con esonero da responsabilità, della trascrizione della citazione che origina la presente lite avvenuta in data 1.8.2012, reg. part.
25587 - Reg. Generale 33012; 5) compensa integralmente le spese di lite tra De FE GI e CA
AU e OL ES, OL IA UR e Avverare s.r.l.; 6) condanna De FE GI e
CA AU al pagamento in favore di NO TA del 50% delle spese di lite aliquota che si liquida in € 50,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dei difensori della parte convenuta dichiaratisi antistatari, compensando la restante aliquota del 50% delle spese di lite;
7) pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.”
In particolare, il primo giudice, ritenuta sussistente la contestata legittimazione passiva di
NT NO, sulla scorta degli esiti della relazione peritale del nominato c.t.u.: a) rigettava la domanda attrice del 24 luglio 2012, promossa da GI De FE e AU CA, volta ad accertare ed a dichiarare che la contestata opera edilizia, di cui al libello introduttivo del giudizio, realizzata dalla società Avverare s.r.l. sul fondo di proprietà di ES OL, IA UR OL ed
NT NO, fosse stata edificata in violazione delle distanze legali rispetto al confine ed al loro fabbricato, nonché in violazione delle distanze legali rispetto alle vedute esercitate dal fabbricato di proprietà degli istanti, avendo ritenuto che: “… dal momento che l'opera realizzata da
2 Avverare s.r.l. è risultata interamente interrata, atteso che le quote dell'estradosso del solaio di copertura dei due terrazzamenti sono risultate inferiori all'originario piano di campagna, non possono ritenersi applicabili nel caso di specie le norme in tema di distanze tra costruzioni, a nulla rilevando, a tal fine, la quota media assunta dai terrazzamenti in parola a seguito dell'aggiunta del manto vegetale di copertura.”; b) escludeva che: “l'innalzamento della quota del piano di campagna conseguente all'aggiunta dello strato vegetale di copertura abbia consentito l'inspectio all'interno dell'immobile di proprietà degli attori”, per cui: “… deve affermarsi che il sopra riportato aumento di quota del piano di campagna originario”, dell'ordine di circa 15 cm, rispettivamente in più ed in meno, “non appare idoneo a determinare un dislivello tra fondi tale da creare una servitù di veduta prima non esercitabile. Difatti, prima della realizzazione delle opere per cui è causa, i fondi in questione erano posti sullo stesso livello, sicché tra gli stessi sussisteva una evidente servitù reciproca di veduta. A seguito della realizzazione delle opere per cui è causa, deve ritenersi che gli stessi siano, tuttora, sostanzialmente sullo stesso piano di campagna, sicché alcuna creazione di nuova servitù può configurarsi nel caso di specie.”; c) respingeva la domanda attrice tendente alla disapplicazione del permesso a costruire n. 12 del 10 aprile 2009 per l'infondatezza della stessa e per il difetto di prova sul punto;
d) accoglieva per quanto di ragione la domanda attrice di risarcimento danni agli immobili di proprietà degli attori, essendosi verificate fessurazioni alle pareti, al soffitto ed all'intonaco, nonché fenomeni di dissesto correlati ai lavori eseguiti per la realizzazione dell'autorimessa confinante, causati dalle trivellazioni eseguite per realizzare le palificate lungo il confine con il fabbricato degli istanti, le cui vibrazioni avevano provocato le lesioni capillari riscontrate, liquidate nella misura di € 2.320,00, oltre IVA, se dovuta, e rivalutazione monetaria ed interessi legali;
e) rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla società convenuta, Avverare s.r.l., nei confronti degli attori, trattandosi di danni meramente potenziali, non ancora verificatisi nella sfera giuridica di tale parte istante ovvero non provati;
f) respingeva la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, ES OL e IA UR OL, mirata all'eliminazione di due vedute realizzate dagli attori con gli interventi di cui alla D.I.A. n. 9519 del giorno 1° aprile 2004 sulla facciata nord del loro fabbricato e prospicienti alla proprietà dei convenuti, trattandosi di finestre che non presentano le caratteristiche delle c.d. “vedute”, in quanto non consentono di affacciarsi comodamente e senza rischio sul fondo finitimo e non permettono di sporgere il capo oltre l'apertura stessa per vedere in tutte le direzioni, non presentando le aperture in questione neppure le caratteristiche regolari delle “luci” stabilite dall'art. 901 c.c., avendo i caratteri delle c.d. luci “irregolari”, ai sensi del comma 1 dell'art. 902 c.c., avendo i convenuti diritto alla regolarizzazione delle luci irregolari in parola, ai sensi del comma 2 dell'art. 902 c.c., domanda non proposta neppure in via subordinata né implicitamente contenuta nella domanda di eliminazione della
3 veduta;
g) rigettava l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, ES OL e
IA UR OL, tesa a conseguire la condanna degli attori alla restituzione del suolo di loro proprietà, occupato con la realizzazione del manufatto edificato in occasione dei predetti interventi, atteso il difetto di prova circa la proprietà del fondo oggetto di causa, non avendo prodotto in giudizio alcun titolo attestante tale circostanza;
h) respingeva l'altra domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, ES OL e IA UR OL, finalizzata a conseguire dagli attori il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dei boxes, determinata a causa della trascrizione della domanda giudiziaria, produttiva di perdite economiche notevoli, dovute al mancato guadagno sulla vendita dei boxes di loro proprietà, pari al 33,33% del costruito, ed al decremento di prezzo dei medesimi, causato dall'incipiente calo del mercato immobiliare e dei relativi costi degli immobili, non avendo gli istanti, quali permutanti di un bene presente (il terreno) con quelli futuri (i boxes da costruire) fornito la prova della titolarità dei boxes in questione, non avendo dimostrato di averne conseguito la proprietà superficiaria a seguito di apposito atto d'individuazione e ricognizione.
2. - IL GIUDIZIO D'APPELLO
2.1. - Mediante l'atto di citazione notificato il 3 maggio 2017, GI De FE e AU CA proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone - sulla base di sette motivi di gravame - la riforma parziale, con la contestuale istanza d'accoglimento dell'originaria domanda, previa istanza d'ammissione di tutti i mezzi istruttori, così come dagli stessi richiesti ed articolati nel procedimento di primo grado, entro i termini di rito, con la contestuale domanda di condanna delle parti appellate, in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Antonino Di Martino, dichiaratosi distrattario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 29 agosto 2017, si costituiva in giudizio
TA NO, in proprio e nella sua qualità di coniuge ed erede di SE OL, contestando, nel merito, gli avversi motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto per la pretesa loro manifesta infondatezza, concludendo, altresì, per l'accoglimento del proprio appello incidentale, condizionato all'eventuale accoglimento anche parziale del gravame principale, formulato sulla base di due motivi e teso alla declaratoria: 1) del difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo;
2) della propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le domande proposte in suo danno dagli attori-appellanti principali;
chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi d'accoglimento anche parziale dell'impugnazione principale ed in caso di rigetto del suo gravame incidentale, la condanna della società Avverare S.r.L. ad essere tenuta a garantirla ed a manlevarla, in caso di sua soccombenza, da ogni conseguenza pregiudizievole derivata alla stessa in conseguenza della sentenza da emanare;
il tutto col favore delle spese e dei compensi della presente fase del giudizio.
4 2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 31 agosto 2017, si costituiva in giudizio la società Avverare s.r.l., contestando, nel merito, gli avversi motivi d'impugnazione, di cui richiedeva la reiezione per la pretesa loro manifesta infondatezza, chiedendo l'accoglimento del proprio appello incidentale formulato sulla base di tre motivi, concludendo testualmente, come segue: “1) rigettare, per le motivazioni di cui innanzi, l'avverso atto di appello in quanto inammissibile, irrituale oltre che totalmente infondato sia in fatto che in diritto;
2) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare la impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'esistenza del nesso causale tra i lavori di trivellazione effettuati dalla appellata società ed il fenomeno di capillarità fessurativa presente all'interno dell'immobile degli appellanti e per l'effetto dichiarare che alcuna responsabilità può essere addebitata alla appellata stante l'assenza di qualsivoglia nesso causale;
3) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condannare parte appellante in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni materiali che, a seguito del decorso del tempo e della nuova quantificazione operata, si aggiornano e quantificano in € 3.078.717,98, ovvero in quella somma diversa - maggiore o minore - che l'Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà determinare;
3.1) condannare parte appellante, in solido o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni immateriali e di immagine a seguito del discredito della credibilità e dell'iniziativa, nella somma che, in via equitativa, applicando parametricamente l'art. 1224 co. II C.C., l'Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà determinare;
4) in via istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie così come articolate con le memorie ex art. 183 comma VI^ c.p.c. - II^ e III^ termine - tempestivamente depositate nel giudizio di primo grado tra cui la prova testimoniale e la consulenza tecnico contabile necessaria per la effettiva determinazione dei danni patiti dalla appellata società a seguito dell'azione illegittima ed infondata posta in essere dagli appellanti;
5) condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° settembre 2017, si costituivano in giudizio IA UR OL e NI OL, quest'ultima nella sua qualità di erede di ES
OL, le quali, riportandosi alle loro opposizioni, eccezioni e richieste istruttorie formulate entro i termini di rito nel corso del primo grado del giudizio, contestando gli avversi motivi d'impugnazione, concludevano, nel merito, testualmente come segue: “I) che venga confermata nel merito la sentenza impugnata;
II) che le spese del primo grado vengano tutte addebitate agli attori, ivi compreso il costo della perizia, vista la palese pretestuosità di quanto rivendicato contro le appellate OL IA
UR e OL NI;
III) che quantomeno venga eliminata la solidarietà e/o meglio specificata la modalità di ripartizione del costo della perizia;
cosicché il 50% sia posto a carico degli attori e
l'altro 50% a carico dei convenuti;
IV) vittoria di spese ed onorari per il presente grado di giudizio, avendo le signore OL fatto acquiescenza al merito della sentenza di 1° grado.”
5 2.5. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
depositate in occasione dell'udienza del
18 giugno 2024 la note di trattazione scritta, con le quali i procuratori degli appellanti principali, GI
De FE e AU CA, da una parte, ed il difensore della società appellata, Avverare s.r.l., dall'altra, allegavano e depositavano gli atti contenenti le rituali reciproche rinunce ed accettazioni “alla domanda, alla sentenza di I grado ed agli atti del giudizio d'appello”, con la contestuale richiesta di dichiarazione d'estinzione del presente giudizio e di cancellazione della trascrizione dell'originaria domanda giudiziaria;
dichiarata l'interruzione del procedimento mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 novembre 2024, a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso di TA
NO, parte appellata-appellante incidentale, a cura del suo difensore costituito, avv. Luciano
Abbate; acquisita l'istanza depositata il 18 febbraio 2025 nell'interesse della società Avverare s.r.l. dall'avv. Benedetto Migliaccio, con la quale - sul presupposto che non fosse stato riassunto o proseguito entro il termine perentorio di legge il presente giudizio, già dichiarato interrotto - veniva testualmente richiesto: “dichiarare l'estinzione del procedimento di appello ed ordinare al
Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda in danno della Soc. Avverare S.r.l. ai RR.II. di Napoli in data 1.8.2012, reg. part. 25587 -
Reg. Generale 33012, eseguita in dipendenza del giudizio qui estinto”; fissata la comparizione delle parti per l'udienza collegiale del 6 maggio 2025, con onere a carico della parte istante della notificazione della richiamata istanza e del consequenziale decreto entro il 7 aprile 2025, seguiva l'ulteriore decreto del Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 9 aprile 2025, con il quale, in riferimento alla fissata udienza del 6 maggio 2025 veniva disposta la trattazione scritta anche del presente procedimento, a norma degli artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c., in ordine alla quale la sola società Avverare s.r.l., che aveva già documentalmente provato di avere notificato il 28 febbraio 2025 alle controparti l'istanza in questione ed il consequenziale decreto di comparizione, depositava le proprie note di trattazione, riportandosi alle conclusioni di cui a tale più volte citata istanza.
3. - MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. - Il giudizio di cui si discute risulta non essere stato riassunto da alcuna delle parti in causa, litisconsorti processuali necessarie, nel termine di tre mesi decorrente dalla declaratoria di interruzione, avvenuta, nella specie, con ordinanza pronunziata il 5 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 6 novembre 2024.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 305 c.p.c. ed all'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., ne va dichiarata l'estinzione, con la consequenziale, integrale conferma della sentenza impugnata n. 379/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, anche in riferimento al capo sub 4) del suo dispositivo, mediante il quale il giudice di prime cure, così testualmente stabiliva: “ordina al
Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 la cancellazione, con esonero da responsabilità, della
6 trascrizione della citazione che origina la presente lite avvenuta in data 1.8.2012, reg. part. 25587 -
Reg. Generale 33012”.
3.2. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
3.3. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo delle parti appellanti non vittoriose di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentali, avverso la sentenza n. n. 379/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7 febbraio 2017; visti gli artt. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio iscritto a R.G.N. 2544/2017/CC;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. MA CE RI dr. SE De Tullio
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