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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1908/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. C. Bernardi, G. Gostner e M. Plieger
CONTRO
Controparte_1
Controparte_1 Controparte_2
- Convenuti -
rappresentati e difesi dall'Avv. G. Pescatore
[...
[...]
Controparte_3
- Chiamato in causa -
rappresentati e difesi dagli Avv. G. Battaglia e E. Orlati
in punto a: fideiussione, pagamento somma.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo addito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
1. nel merito: accertare e dichiarare che, in forza della fideiussione n. S213562360036, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , con sede in 10121 Torino, Piazza P.IVA_1 San Carlo 156, nonché – Filiale di in Controparte_1 Controparte_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 41121 via dell'Università n. 33, CP_2 sono debitrici in solido nei confronti di , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dell'importo di € 270.000,00 e, di conseguenza, condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 270.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi moratori di cui alla L. 231/02 ovvero di cui all'art. 1284 c.c., dal dovuto sino al saldo, come per legge;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
per parte convenuta:
“l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, in via preliminare: previo spostamento della prima udienza di comparizione, autorizzare, per i motivi innanzi esposti, la chiamata in causa della società (C.F. e P. I.VA. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 42027 – Montecchio Emilia (RE), Via Galileo Galilei n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché sia evocata in giudizio al fine di poter esercitare il diritto di regresso espressamente riconosciuto all'art. 9, comma 1, contenuto all'interno del “Capitolo 1 – Norme Generali” del contratto quadro di affidamento per il rilascio di impegni di firma n. 00022/9200/00000540 (cfr. doc. 5), stipulato tra ed per il caso di accoglimento, anche solo in Controparte_1 Controparte_3 parte, della domanda svolta nei confronti di quest'ultima dalla ricorrente Parte_1 Nel merito, in via principale: rigettare integralmente, per tutto quanto esposto in narrativa, la domanda di Parte_1 Formulata contro in quanto infondata, in fatto e in diritto e, nel denegato caso Controparte_1 di riconoscimento di qualsivoglia somma a favore di ridurne o escluderne Parte_1 l'ammontare, occorrendo anche in virtù del disposto di cui all'art.1227, I e II comma c.c. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge del presente giudizio”;
per parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis, In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente, per le ragioni esposte in narrativa, la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la non operatività dell'asserito diritto di regresso di nei confronti Controparte_4 di Controparte_3 In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, nonché dell'eccezioni sollevata da parte convenuta relativamente al diritto di regresso, nel caso di riconoscimento di qualsivoglia somma a carico di ridurre o escludere l'ammontare, Controparte_3 anche in virtù del disposto dell'art. 1227 comma 1 e 2 c.c. In ogni caso:
- con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle
2 previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, va rilevato che parte attrice ha citato in giudizio anche ”, la Controparte_5
quale tuttavia non è una entità giuridica autonoma, bensì, come specificato da parte convenuta nella costituzione in giudizio, una mera articolazione interna alla Banca stessa, specificatamente dedicata alle operazioni con l'estero priva di soggettività propria;
il Team Estero Specialistico non è, quindi, un autonomo soggetto giuridico dotato di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella della banca di cui fa parte;
pertanto le domande attoree vanno considerate svolte nei confronti di un unico soggetto giuridico -Intesa senza necessità di rilevare il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, posto che un soggetto inesistente non può essere validamente citato in giudizio.
3. Parte attrice, dopo avere esercitato il recesso da un contratto per la fornitura di un sistema di trasporto e pallettizzazione di secchi, per grave inadempimento della controparte, si attivava per escutere una garanzia fideiussoria, di cui con lettera di data 11 gennaio 2024 chiedeva a il pagamento dell'importo previsto Controparte_1
dalla fideiussione.
La missiva contenente la richiesta, secondo quanto previsto dalla fideiussione, doveva essere indirizzata a , Controparte_1 Controparte_2
Modena Branch, via dell'Università 33 in 41121 CP_2
Allega parte attrice che la missiva veniva spedita sia a mezzo raccomandata
(doc. n. 11 att.) sia per corriere. Della raccomandata postale non risultava l'avvenuta consegna. Il corriere prendeva in carico la lettera il 15 gennaio 2024 per la trasmissione della medesima (doc. n. 11 att.); il 30 gennaio 2024, il corriere comunicava alla mittente di non essere stato in grado a consegnare il plico per non avere trovato l'indirizzo di consegna, provvedendo quindi a restituire il plico (doc. n.
12 att.).
A questo punto, non essendo stata in grado a fare consegnare il plico all'indirizzo indicato nell'atto di fideiussione, incaricava il proprio legale ad inviare
3 ancora in data il 31 gennaio 2024 (doc. n. 14 att.) la richiesta a mezzo PEC presso il domicilio digitale ufficiale della banca (doc. nn. 15 e 16 att.). La pec è stata regolarmente consegnata al destinatario (doc. n. 14 att.). La richiesta è stata ripetuta con pec e mail del 20 febbraio 2024 (doc. nn. 17 e 18 att.). Il plico veniva invece recapitato dal corriere il 5 febbraio 2024.
La banca convenuta eccepiva la intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria, non avendo la ricorrente tempestivamente azionato il pagamento dell'importo garantito. Infatti, con pec del 29 febbraio 2024, eccepiva “di non poter dare corso all'esame della domanda di pagamento in quanto la stessa è pervenuta alla ns. banca oltre i termini di validità ed efficacia indicati in garanzia” (doc. n. 21 att.). Inoltre, la banca convenuta rilevava come il soggetto destinatario, CP_4
non fosse un'entità
[...] Controparte_5
giuridica autonoma, bensì una mera articolazione interna, e rilevava altresì erano stati rispettati i requisiti formali indicati nella fideiussione, e che la pec inoltrata in data
31.01.2024 dall'Avv. Plieger era invalida poiché priva dei requisiti di sicurezza, integrità ed immodificabilità e, infine, che il mandato conferito da all'Avv. Pt_1
Plieger era nullo in quanto sprovvisto di postilla, come previsto dalla L. 1253/1966.
4. Va per prima cosa esaminata l'eccezione di decadenza dal termine per l'escussione della garanzia, per tardiva comunicazione della richiesta.
Al riguardo, dalle produzioni documentali delle parti risulta, anzitutto che, ai fini della validità e dell'efficacia dell'escussione della garanzia bancaria in questione, era richiesto il rispetto dei seguenti requisiti: la validità prevista era fino al 31/1/2024, per cui la richiesta di pagamento doveva pervenire in forma scritta entro tale data;
la richiesta doveva essere trasmessa tramite posta raccomandata o servizio di corriere, oppure tramite messaggio “swift” autenticato da una delle banche corrispondenti dell'emittente (con ulteriori precisazioni); la richiesta doveva essere indirizzata ad
“ Filiale di via Controparte_5 CP_2 dell'Università 33, 41121 Modena MO Italia” (doc. n. 8 conv.).
4 5. Premesso ciò, dalle produzioni documentali delle parti risulta, quanto alla spedizione della richiesta di garanzia, quanto segue.
La comunicazione veniva spedita in un plico trasmesso a mezzo corriere (doc.
n. 11 att.) che, consegnato al vettore Royal Mail, veniva poi da questo a Controparte_6
dallo scontrino di spedizione -prodotto dalla stessa parte attrice- risulta
[...] mancante l'indicazione della via, essendo riportato solo il numero civico 33, e “VIA
DELL” (doc. n. 11 att.); in pratica, veniva indicato solamente in numero civico ed il codice postale di sulla busta consegnata in data 5.2.2024, invece, risulta CP_2 riportato esattamente l'indirizzo completo (doc. n. 7 conv.). anche dallo storico rilasciato dal vettore postale scelto dalla mittente risulta che la consegna al destinatario è avvenuta il 5.2.2024 (doc. n. 8 conv.).
Dal report disponibile sul sito delle Poste Italiane, inoltre, risulta che il plico in data 30.1.2024 non era stato consegnato a causa di: “Mancata consegna per indirizzo errato o incompleto” (doc. n. 9 conv.); dal medesimo report risulta, poi,
l'avvenuta consegna in data 5.2.2024.
Sul piano delle risultanze documentali, è, pertanto, un dato storico inequivocabile che la consegna della richiesta non è pervenuta al destinatario
[...]
nei tempi inderogabilmente previsti dall'accordo negoziale. CP_1
6. Su queste basi fattuali, le parti discutono sulla validità della comunicazione effettuata, l'attribuzione della responsabilità per il mancato recapito, e l'esistenza di validi equipollenti.
In primo luogo, parte attrice allega l'inefficacia dell'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria, avendo tempestivamente azionato l'escussione della fideiussione, con l'invio in data 15 gennaio 2024 della richiesta di pagamento a mezzo corriere nonché a mezzo posta, ed avendo indicato nella lettera esattamente l'indirizzo come specificato nell'atto di fideiussione;
in tale prospettazione, il fatto che il corriere non sia riuscito a trovare l'indirizzo di consegna non è addebitabile a parte attrice, che ha fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento dell'importo, ma a consegna non è andata a buon fine per colpa della banca, la quale, in malafede, non ha esposto all'entrata dell'edificio la targa relativa al “Team Estero Specialistico
5 Filiale di , in tal mondo impedendo al corriere di rintracciare l'indirizzo; a CP_2 tal fine parte attrice produce rilievo fotografico dell'indirizzo del destinatario, dove non risulta affissa la targa con la scritta in questione (doc. n. 22 att.). Sempre in questa prospettazione, pur avendo la ricorrente indirizzato la propria richiesta di pagamento esattamente all'indirizzo indicato dalla convenuta nell'atto di fideiussione, la ricorrente non era in grado, non per colpa sua, di portare a buon fine la consegna della richiesta al destinatario, non avendo il corriere trovato il destinatario all'indirizzo indicato;
la mancata consegna del plico presso l'indirizzo indicato nella fideiussione è la conseguenza di un comportamento scorretto e di mala fede da parte della banca, che nell'atto di fideiussione ha indicato un luogo di consegna non trovabile da parte del corriere;
all'indirizzo indicato la banca ha esposto cartelli per diverse filiali come “Intesa SanPaolo – For value”, “ Filiale Controparte_5
Private” e la “Intesa Sanpaolo – Filiale Imprese”, ma non risulta invece la “
[...]
Filiale di , indirizzo al quale secondo Controparte_5 CP_2
l'atto di fideiussione era da consegnare la richiesta di pagamento.
Le allegazioni attoree appaiono di dubbio rilievo giuridico, in quanto la rilevanza di una malafede o, o violazione di regole di correttezza, quand'anche ravvisabile, svolgerebbe effetti giuridici meramente su un piano risarcitorio, ma difficilmente potrebbe configurare ragione di invalidità della clausola negoziale in tema di individuazione del destinatario, e tanto meno operare come condizione per una procrastinazione del termine perentorio per il procedimento di notificazione dell'attivazione della garanzia.
Anche a prescindere da ciò, comunque, le allegazioni attoree non sono fondate perché, anzitutto, non risponde al vero che al momento della spedizione fossa indicato un indirizzo completo, come emerge dal già menzionato certificato di spedizione (doc. n. 11 att.); ma, in ogni caso, non è fondata l'allegazione che il destinatario non fosse reperibile per colpa -o addirittura dolo- del medesimo, in quanto, dalla stessa foto prodotta da parte attrice, risulta chiaramente che al numero civico 33 vi erano varie targhe riferibili a che consentivano Controparte_1 senza dubbio l'identificazione dell'immobile come filiale della banca in questione.
6 Al riguardo occorrono poche considerazioni: in fatto, tra le targhe esposte, vi era anche la dicitura “Intesa SanPaolo – Filiale Private”, che è da ricondurre all'indirizzo contrattualmente previsto di consegna all'indirizzo “
[...]
Filiale di;
il riferimento a “Filiale Private” rende, Controparte_5 CP_2 pertanto, pienamente riconoscibile un destinatario indicato presso la “Filiale di
. Sempre in fatto, anche la presenza di una pluralità di targhe della stessa CP_2
sulla stessa porta, è elemento idoneo a consentire di identificare il Controparte_1
luogo come filiale di presso la quale più che verosimilmente reperire anche CP_2 il “Team Estero Specialistico”. Ancora, in fatto, risulta che a distanza di meno di una settimana, in data 5.2.2024 il plico è poi stato recapitato dal medesimo corriere, e sempre al medesimo indirizzo, dal che risulta che non è vero che fosse stato indicato un luogo di consegna non trovabile da parte del corriere. Parimenti, la allegata malafede è smentita anche dalla già menzionata presenza di una pluralità di targhe, riferibili tutte a . Infine, è pertinente la obiezione di parte convenuta Controparte_1 che la stessa non era tenuta ad esporre esattamente l'indirizzo indicato in contratto, essendo evidente che non si può considerare una società, o anche un ente pubblico, tenuta ad affiggere, presso l'ingresso delle proprie sedi, l'indicazione di tutti gli uffici o direzioni in cui è articolata la propria organizzazione interna, potenzialmente assai complessa, e ritenere che, in mancanza, non sia possibile consegnare i plichi specificatamente indirizzati ad un soggetto o ufficio presente all'interno della medesima struttura.
In conclusione sul punto, non sussistono i presupposti della allegata malafede,
o violazione di regole di correttezza, nel non aver esposto esattamente la dicitura prevista in contratto, essendo evidente che la mancata consegna in termini non è dipesa da tale mancanza quanto, se mai, dal comportamento del corriere, che il 30 gennaio non ha fatto ciò che è invece riuscito a fare semplicemente dopo sei giorni, ossia comprendere che “Team Estero Specialistico Filiale di era con ogni CP_2 probabilità sita e reperibile all'interno della Filiale di di . CP_2 Controparte_1
In altri termini, è corretta la conclusione di parte convenuta secondo la quale risulta evidente come le uniche motivazioni per le quali la richiesta di pagamento non
è pervenuta alla banca convenuta entro il termine di validità della garanzia, siano
7 rinvenibili esclusivamente in un comportamento negligente e irrispettoso delle indicazioni contenute nel testo della fideiussione stessa, ovvero in un fatto intervenuto in difetto di qualsivoglia responsabilità del destinatario.
7. In secondo luogo, parte attrice allega che la notifica della richiesta deve intendersi validamente effettuata in applicazione analogica del principio, ormai consolidato nell'ordinamento italiano, che in tema di notifica opera una scissione tra gli adempimenti del mittente e la consegna dell'atto al destinatario, per cui, avendo parte attrice inviato la missiva per la richiesta di garanzia in data 15.1.2024, il termine deve considerarsi rispettato.
L'allegazione è infondata sia perché l'applicazione analogica è prevista per le norme, e non per un principio interpretativo, peraltro sorto con riferimento ad altre fattispecie, sia perché l'interpretazione analogica è destinata a colmare le lacune della previsione positiva, ma nessuna analogia del tipo invocato è possibile in presenza di una disposizione -clausola contrattuale- inequivocabile e precisa, come quella che prevede espressamente determinate tipologie di trasmissione della richiesta tra le parti entro una data precisa e, specificamente, la decadenza <se l'emittente non riceve, entro tale data, alcuna richiesta scritta di pagamento>>; laddove l'espressione non
“riceve” non lascia spazio interpretativo sul fatto che la data in questione è da riferire al momento di conoscenza per il destinatario, non certo di spedizione per il mittente.
8. In terzo luogo, parte attrice allega l'esistenza di validi equipollenti alle modalità di trasmissione della richiesta, facendo in particolare riferimento alla pec inoltrata in data 31.01.2024 dall'Avv. Plieger, per conto di parte attrice.
Al riguardo, parte convenuta esattamente obietta che la posta elettronica certificata (pec) non era una modalità prevista, tra quelle tassativamente indicate, dal testo negoziale: la comunicazione dell'Avv. Plieger -ossia l'unica pervenuta entro i termini disposti dalla garanzia- non era idonea a soddisfare i requisiti di forma previsti per l'escussione della garanzia medesima che, dunque, non poteva essere accolta e veniva respinta. L'utilizzo di pec non compare, in effetti, tra le tipologie di
8 trasmissione della richiesta e va considerata, quindi, alla stregua di una comunicazione non effettuata.
D'altronde, il contratto prevedeva, come forma alternativa, non la pec, ma il messaggio “swift” interbancario, cioè una comunicazione nel formato utilizzato dalle banche per inviare messaggi sulla apposita rete, che viene autenticato da una delle banche corrispondenti dell'emittente, per confermare la trasmissione della richiesta originale all'emittente stessa per raccomandata o corriere, e che la banca ha verificato la firma del beneficiario che vi figura.
Tale modalità non è stata utilizzata da parte attrice, e al riguardo parte convenuta qualifica come comportamento negligente ed imprudente il non aver anticipato la richiesta per il tramite della propria banca di appoggio, a mezzo swift.
9. Nel caso di specie, dunque, la domanda attorea è risultata infondata e come tale da respingere. La decadenza dalla garanzia rende superfluo l'esame di ogni altro profilo di fatto e di diritto della controversia;
il rigetto della domanda principale rende, infatti, superfluo l'esame delle altre eccezioni svolte da parte convenuta, inerenti la violazione dell'art. 1352 C.c. e il mancato rispetto dei requisiti di forma, l'invalidità della p.e.c. inviata in data 31 gennaio 2024 all'Avv. Plieger, e la nullità del mandato conferito allo stesso Avv. Plieger. Parimenti non occorre esaminare le eccezioni della terza chiamata, sull'operatività del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1950m C.c., invocato da parte convenuta.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza e, quindi, parte attrice deve rifonderle alle altre parti;
le stesse -per valore dichiarato e bassa complessità, esclusa la fase istruttoria-si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande svolta da verso Parte_1 Controparte_1 con ricorso per rito semplificato depositato in data 11/4/2024; dichiara tenuta e condanna la società in persona del Parte_1 rappresentante pro-tempore, a rifondere alle altre parti le spese processuali, che liquida come segue: nei confronti di nella misura di complessivi € 6.926,45, di cui Controparte_1
€ 903,45 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
9 nei confronti di nella misura di complessivi € 6.926,45, di cui € Controparte_3
903,45 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il 2/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1908/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. C. Bernardi, G. Gostner e M. Plieger
CONTRO
Controparte_1
Controparte_1 Controparte_2
- Convenuti -
rappresentati e difesi dall'Avv. G. Pescatore
[...
[...]
Controparte_3
- Chiamato in causa -
rappresentati e difesi dagli Avv. G. Battaglia e E. Orlati
in punto a: fideiussione, pagamento somma.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo addito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
1. nel merito: accertare e dichiarare che, in forza della fideiussione n. S213562360036, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , con sede in 10121 Torino, Piazza P.IVA_1 San Carlo 156, nonché – Filiale di in Controparte_1 Controparte_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 41121 via dell'Università n. 33, CP_2 sono debitrici in solido nei confronti di , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dell'importo di € 270.000,00 e, di conseguenza, condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 270.000,00, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi moratori di cui alla L. 231/02 ovvero di cui all'art. 1284 c.c., dal dovuto sino al saldo, come per legge;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
per parte convenuta:
“l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, in via preliminare: previo spostamento della prima udienza di comparizione, autorizzare, per i motivi innanzi esposti, la chiamata in causa della società (C.F. e P. I.VA. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 42027 – Montecchio Emilia (RE), Via Galileo Galilei n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché sia evocata in giudizio al fine di poter esercitare il diritto di regresso espressamente riconosciuto all'art. 9, comma 1, contenuto all'interno del “Capitolo 1 – Norme Generali” del contratto quadro di affidamento per il rilascio di impegni di firma n. 00022/9200/00000540 (cfr. doc. 5), stipulato tra ed per il caso di accoglimento, anche solo in Controparte_1 Controparte_3 parte, della domanda svolta nei confronti di quest'ultima dalla ricorrente Parte_1 Nel merito, in via principale: rigettare integralmente, per tutto quanto esposto in narrativa, la domanda di Parte_1 Formulata contro in quanto infondata, in fatto e in diritto e, nel denegato caso Controparte_1 di riconoscimento di qualsivoglia somma a favore di ridurne o escluderne Parte_1 l'ammontare, occorrendo anche in virtù del disposto di cui all'art.1227, I e II comma c.c. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge del presente giudizio”;
per parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis, In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente, per le ragioni esposte in narrativa, la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la non operatività dell'asserito diritto di regresso di nei confronti Controparte_4 di Controparte_3 In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, nonché dell'eccezioni sollevata da parte convenuta relativamente al diritto di regresso, nel caso di riconoscimento di qualsivoglia somma a carico di ridurre o escludere l'ammontare, Controparte_3 anche in virtù del disposto dell'art. 1227 comma 1 e 2 c.c. In ogni caso:
- con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle
2 previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, va rilevato che parte attrice ha citato in giudizio anche ”, la Controparte_5
quale tuttavia non è una entità giuridica autonoma, bensì, come specificato da parte convenuta nella costituzione in giudizio, una mera articolazione interna alla Banca stessa, specificatamente dedicata alle operazioni con l'estero priva di soggettività propria;
il Team Estero Specialistico non è, quindi, un autonomo soggetto giuridico dotato di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella della banca di cui fa parte;
pertanto le domande attoree vanno considerate svolte nei confronti di un unico soggetto giuridico -Intesa senza necessità di rilevare il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, posto che un soggetto inesistente non può essere validamente citato in giudizio.
3. Parte attrice, dopo avere esercitato il recesso da un contratto per la fornitura di un sistema di trasporto e pallettizzazione di secchi, per grave inadempimento della controparte, si attivava per escutere una garanzia fideiussoria, di cui con lettera di data 11 gennaio 2024 chiedeva a il pagamento dell'importo previsto Controparte_1
dalla fideiussione.
La missiva contenente la richiesta, secondo quanto previsto dalla fideiussione, doveva essere indirizzata a , Controparte_1 Controparte_2
Modena Branch, via dell'Università 33 in 41121 CP_2
Allega parte attrice che la missiva veniva spedita sia a mezzo raccomandata
(doc. n. 11 att.) sia per corriere. Della raccomandata postale non risultava l'avvenuta consegna. Il corriere prendeva in carico la lettera il 15 gennaio 2024 per la trasmissione della medesima (doc. n. 11 att.); il 30 gennaio 2024, il corriere comunicava alla mittente di non essere stato in grado a consegnare il plico per non avere trovato l'indirizzo di consegna, provvedendo quindi a restituire il plico (doc. n.
12 att.).
A questo punto, non essendo stata in grado a fare consegnare il plico all'indirizzo indicato nell'atto di fideiussione, incaricava il proprio legale ad inviare
3 ancora in data il 31 gennaio 2024 (doc. n. 14 att.) la richiesta a mezzo PEC presso il domicilio digitale ufficiale della banca (doc. nn. 15 e 16 att.). La pec è stata regolarmente consegnata al destinatario (doc. n. 14 att.). La richiesta è stata ripetuta con pec e mail del 20 febbraio 2024 (doc. nn. 17 e 18 att.). Il plico veniva invece recapitato dal corriere il 5 febbraio 2024.
La banca convenuta eccepiva la intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria, non avendo la ricorrente tempestivamente azionato il pagamento dell'importo garantito. Infatti, con pec del 29 febbraio 2024, eccepiva “di non poter dare corso all'esame della domanda di pagamento in quanto la stessa è pervenuta alla ns. banca oltre i termini di validità ed efficacia indicati in garanzia” (doc. n. 21 att.). Inoltre, la banca convenuta rilevava come il soggetto destinatario, CP_4
non fosse un'entità
[...] Controparte_5
giuridica autonoma, bensì una mera articolazione interna, e rilevava altresì erano stati rispettati i requisiti formali indicati nella fideiussione, e che la pec inoltrata in data
31.01.2024 dall'Avv. Plieger era invalida poiché priva dei requisiti di sicurezza, integrità ed immodificabilità e, infine, che il mandato conferito da all'Avv. Pt_1
Plieger era nullo in quanto sprovvisto di postilla, come previsto dalla L. 1253/1966.
4. Va per prima cosa esaminata l'eccezione di decadenza dal termine per l'escussione della garanzia, per tardiva comunicazione della richiesta.
Al riguardo, dalle produzioni documentali delle parti risulta, anzitutto che, ai fini della validità e dell'efficacia dell'escussione della garanzia bancaria in questione, era richiesto il rispetto dei seguenti requisiti: la validità prevista era fino al 31/1/2024, per cui la richiesta di pagamento doveva pervenire in forma scritta entro tale data;
la richiesta doveva essere trasmessa tramite posta raccomandata o servizio di corriere, oppure tramite messaggio “swift” autenticato da una delle banche corrispondenti dell'emittente (con ulteriori precisazioni); la richiesta doveva essere indirizzata ad
“ Filiale di via Controparte_5 CP_2 dell'Università 33, 41121 Modena MO Italia” (doc. n. 8 conv.).
4 5. Premesso ciò, dalle produzioni documentali delle parti risulta, quanto alla spedizione della richiesta di garanzia, quanto segue.
La comunicazione veniva spedita in un plico trasmesso a mezzo corriere (doc.
n. 11 att.) che, consegnato al vettore Royal Mail, veniva poi da questo a Controparte_6
dallo scontrino di spedizione -prodotto dalla stessa parte attrice- risulta
[...] mancante l'indicazione della via, essendo riportato solo il numero civico 33, e “VIA
DELL” (doc. n. 11 att.); in pratica, veniva indicato solamente in numero civico ed il codice postale di sulla busta consegnata in data 5.2.2024, invece, risulta CP_2 riportato esattamente l'indirizzo completo (doc. n. 7 conv.). anche dallo storico rilasciato dal vettore postale scelto dalla mittente risulta che la consegna al destinatario è avvenuta il 5.2.2024 (doc. n. 8 conv.).
Dal report disponibile sul sito delle Poste Italiane, inoltre, risulta che il plico in data 30.1.2024 non era stato consegnato a causa di: “Mancata consegna per indirizzo errato o incompleto” (doc. n. 9 conv.); dal medesimo report risulta, poi,
l'avvenuta consegna in data 5.2.2024.
Sul piano delle risultanze documentali, è, pertanto, un dato storico inequivocabile che la consegna della richiesta non è pervenuta al destinatario
[...]
nei tempi inderogabilmente previsti dall'accordo negoziale. CP_1
6. Su queste basi fattuali, le parti discutono sulla validità della comunicazione effettuata, l'attribuzione della responsabilità per il mancato recapito, e l'esistenza di validi equipollenti.
In primo luogo, parte attrice allega l'inefficacia dell'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria, avendo tempestivamente azionato l'escussione della fideiussione, con l'invio in data 15 gennaio 2024 della richiesta di pagamento a mezzo corriere nonché a mezzo posta, ed avendo indicato nella lettera esattamente l'indirizzo come specificato nell'atto di fideiussione;
in tale prospettazione, il fatto che il corriere non sia riuscito a trovare l'indirizzo di consegna non è addebitabile a parte attrice, che ha fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento dell'importo, ma a consegna non è andata a buon fine per colpa della banca, la quale, in malafede, non ha esposto all'entrata dell'edificio la targa relativa al “Team Estero Specialistico
5 Filiale di , in tal mondo impedendo al corriere di rintracciare l'indirizzo; a CP_2 tal fine parte attrice produce rilievo fotografico dell'indirizzo del destinatario, dove non risulta affissa la targa con la scritta in questione (doc. n. 22 att.). Sempre in questa prospettazione, pur avendo la ricorrente indirizzato la propria richiesta di pagamento esattamente all'indirizzo indicato dalla convenuta nell'atto di fideiussione, la ricorrente non era in grado, non per colpa sua, di portare a buon fine la consegna della richiesta al destinatario, non avendo il corriere trovato il destinatario all'indirizzo indicato;
la mancata consegna del plico presso l'indirizzo indicato nella fideiussione è la conseguenza di un comportamento scorretto e di mala fede da parte della banca, che nell'atto di fideiussione ha indicato un luogo di consegna non trovabile da parte del corriere;
all'indirizzo indicato la banca ha esposto cartelli per diverse filiali come “Intesa SanPaolo – For value”, “ Filiale Controparte_5
Private” e la “Intesa Sanpaolo – Filiale Imprese”, ma non risulta invece la “
[...]
Filiale di , indirizzo al quale secondo Controparte_5 CP_2
l'atto di fideiussione era da consegnare la richiesta di pagamento.
Le allegazioni attoree appaiono di dubbio rilievo giuridico, in quanto la rilevanza di una malafede o, o violazione di regole di correttezza, quand'anche ravvisabile, svolgerebbe effetti giuridici meramente su un piano risarcitorio, ma difficilmente potrebbe configurare ragione di invalidità della clausola negoziale in tema di individuazione del destinatario, e tanto meno operare come condizione per una procrastinazione del termine perentorio per il procedimento di notificazione dell'attivazione della garanzia.
Anche a prescindere da ciò, comunque, le allegazioni attoree non sono fondate perché, anzitutto, non risponde al vero che al momento della spedizione fossa indicato un indirizzo completo, come emerge dal già menzionato certificato di spedizione (doc. n. 11 att.); ma, in ogni caso, non è fondata l'allegazione che il destinatario non fosse reperibile per colpa -o addirittura dolo- del medesimo, in quanto, dalla stessa foto prodotta da parte attrice, risulta chiaramente che al numero civico 33 vi erano varie targhe riferibili a che consentivano Controparte_1 senza dubbio l'identificazione dell'immobile come filiale della banca in questione.
6 Al riguardo occorrono poche considerazioni: in fatto, tra le targhe esposte, vi era anche la dicitura “Intesa SanPaolo – Filiale Private”, che è da ricondurre all'indirizzo contrattualmente previsto di consegna all'indirizzo “
[...]
Filiale di;
il riferimento a “Filiale Private” rende, Controparte_5 CP_2 pertanto, pienamente riconoscibile un destinatario indicato presso la “Filiale di
. Sempre in fatto, anche la presenza di una pluralità di targhe della stessa CP_2
sulla stessa porta, è elemento idoneo a consentire di identificare il Controparte_1
luogo come filiale di presso la quale più che verosimilmente reperire anche CP_2 il “Team Estero Specialistico”. Ancora, in fatto, risulta che a distanza di meno di una settimana, in data 5.2.2024 il plico è poi stato recapitato dal medesimo corriere, e sempre al medesimo indirizzo, dal che risulta che non è vero che fosse stato indicato un luogo di consegna non trovabile da parte del corriere. Parimenti, la allegata malafede è smentita anche dalla già menzionata presenza di una pluralità di targhe, riferibili tutte a . Infine, è pertinente la obiezione di parte convenuta Controparte_1 che la stessa non era tenuta ad esporre esattamente l'indirizzo indicato in contratto, essendo evidente che non si può considerare una società, o anche un ente pubblico, tenuta ad affiggere, presso l'ingresso delle proprie sedi, l'indicazione di tutti gli uffici o direzioni in cui è articolata la propria organizzazione interna, potenzialmente assai complessa, e ritenere che, in mancanza, non sia possibile consegnare i plichi specificatamente indirizzati ad un soggetto o ufficio presente all'interno della medesima struttura.
In conclusione sul punto, non sussistono i presupposti della allegata malafede,
o violazione di regole di correttezza, nel non aver esposto esattamente la dicitura prevista in contratto, essendo evidente che la mancata consegna in termini non è dipesa da tale mancanza quanto, se mai, dal comportamento del corriere, che il 30 gennaio non ha fatto ciò che è invece riuscito a fare semplicemente dopo sei giorni, ossia comprendere che “Team Estero Specialistico Filiale di era con ogni CP_2 probabilità sita e reperibile all'interno della Filiale di di . CP_2 Controparte_1
In altri termini, è corretta la conclusione di parte convenuta secondo la quale risulta evidente come le uniche motivazioni per le quali la richiesta di pagamento non
è pervenuta alla banca convenuta entro il termine di validità della garanzia, siano
7 rinvenibili esclusivamente in un comportamento negligente e irrispettoso delle indicazioni contenute nel testo della fideiussione stessa, ovvero in un fatto intervenuto in difetto di qualsivoglia responsabilità del destinatario.
7. In secondo luogo, parte attrice allega che la notifica della richiesta deve intendersi validamente effettuata in applicazione analogica del principio, ormai consolidato nell'ordinamento italiano, che in tema di notifica opera una scissione tra gli adempimenti del mittente e la consegna dell'atto al destinatario, per cui, avendo parte attrice inviato la missiva per la richiesta di garanzia in data 15.1.2024, il termine deve considerarsi rispettato.
L'allegazione è infondata sia perché l'applicazione analogica è prevista per le norme, e non per un principio interpretativo, peraltro sorto con riferimento ad altre fattispecie, sia perché l'interpretazione analogica è destinata a colmare le lacune della previsione positiva, ma nessuna analogia del tipo invocato è possibile in presenza di una disposizione -clausola contrattuale- inequivocabile e precisa, come quella che prevede espressamente determinate tipologie di trasmissione della richiesta tra le parti entro una data precisa e, specificamente, la decadenza <se l'emittente non riceve, entro tale data, alcuna richiesta scritta di pagamento>>; laddove l'espressione non
“riceve” non lascia spazio interpretativo sul fatto che la data in questione è da riferire al momento di conoscenza per il destinatario, non certo di spedizione per il mittente.
8. In terzo luogo, parte attrice allega l'esistenza di validi equipollenti alle modalità di trasmissione della richiesta, facendo in particolare riferimento alla pec inoltrata in data 31.01.2024 dall'Avv. Plieger, per conto di parte attrice.
Al riguardo, parte convenuta esattamente obietta che la posta elettronica certificata (pec) non era una modalità prevista, tra quelle tassativamente indicate, dal testo negoziale: la comunicazione dell'Avv. Plieger -ossia l'unica pervenuta entro i termini disposti dalla garanzia- non era idonea a soddisfare i requisiti di forma previsti per l'escussione della garanzia medesima che, dunque, non poteva essere accolta e veniva respinta. L'utilizzo di pec non compare, in effetti, tra le tipologie di
8 trasmissione della richiesta e va considerata, quindi, alla stregua di una comunicazione non effettuata.
D'altronde, il contratto prevedeva, come forma alternativa, non la pec, ma il messaggio “swift” interbancario, cioè una comunicazione nel formato utilizzato dalle banche per inviare messaggi sulla apposita rete, che viene autenticato da una delle banche corrispondenti dell'emittente, per confermare la trasmissione della richiesta originale all'emittente stessa per raccomandata o corriere, e che la banca ha verificato la firma del beneficiario che vi figura.
Tale modalità non è stata utilizzata da parte attrice, e al riguardo parte convenuta qualifica come comportamento negligente ed imprudente il non aver anticipato la richiesta per il tramite della propria banca di appoggio, a mezzo swift.
9. Nel caso di specie, dunque, la domanda attorea è risultata infondata e come tale da respingere. La decadenza dalla garanzia rende superfluo l'esame di ogni altro profilo di fatto e di diritto della controversia;
il rigetto della domanda principale rende, infatti, superfluo l'esame delle altre eccezioni svolte da parte convenuta, inerenti la violazione dell'art. 1352 C.c. e il mancato rispetto dei requisiti di forma, l'invalidità della p.e.c. inviata in data 31 gennaio 2024 all'Avv. Plieger, e la nullità del mandato conferito allo stesso Avv. Plieger. Parimenti non occorre esaminare le eccezioni della terza chiamata, sull'operatività del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1950m C.c., invocato da parte convenuta.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza e, quindi, parte attrice deve rifonderle alle altre parti;
le stesse -per valore dichiarato e bassa complessità, esclusa la fase istruttoria-si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande svolta da verso Parte_1 Controparte_1 con ricorso per rito semplificato depositato in data 11/4/2024; dichiara tenuta e condanna la società in persona del Parte_1 rappresentante pro-tempore, a rifondere alle altre parti le spese processuali, che liquida come segue: nei confronti di nella misura di complessivi € 6.926,45, di cui Controparte_1
€ 903,45 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
9 nei confronti di nella misura di complessivi € 6.926,45, di cui € Controparte_3
903,45 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il 2/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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