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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULBAR Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Nazionale, 64020 Castellalto (TE) presso il difensore avv. ULBAR FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PALMIERI ALFONSINA, elettivamente domiciliato in Ispettorato del Lavoro sede di via CP_1
F. Franchi, n. 3764100, presso il difensore avv. PALMIERI ALFONSINA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. e art. 22 L. 689/1981 ritualmente notificato,
opponeva la ordinanza - l'ordinanza ingiunzione redatta dall' Parte_1 [...]
di n. 172/2023 nel quale l'Ufficio, rilevata la regolarità della Controparte_2 CP_1 notifica del Verbale unico e il mancato versamento della sanzione determinata in misura ridotta nei termini di cui all'art. 16 della L. 689/81, ha determinato la sanzione nella misura di € 10.000,00
1 oltre € 21,70 per spese di notifica chiedendone l'annullamento “nella parte in cui determina l'importo della sanzione amministrativa nella misura diversa da quella che sarebbe stata effettivamente pagata dal ricorrente, qualora avesse avuto concreta ed immediata conoscenza del verbale di accertamento unico. Spese compensate”. Con
L' di si costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto in CP_1 quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese di lite per i motivi tutti di cui alla memoria di costituzione.
Tanto premesso, considerato che la parte opponente in corso di causa chiedeva ed otteneva la definizione del giudizio quantificando e offrendo in pagamento le somme a titolo di sanzione e spese di giudizio per un importo quantificato al minimo edittale oltre spese competenze così come specificato all'udienza del 22.05.2024 e il giudicante riteneva congrua la proposta di pagamento, assegnando termine fino alla odierna udienza, attraverso alcuni rinvii, per la verifica dell'adempimento alla resistente da parte del ricorrente opponente;
che il ricorrente deduce e dichiara all'odierna udienza che non vi sono più motivi per controvertere e di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio e alla relativa pretesa di pagamento delle spese di lite con integrale compensazione delle stesse stante pure il consenso della resistente che deduce l'avvenuto versamento dei relativi modelli F 23 per il pagamento del cosiddetto “minimo edittale”; considerato altresì che la parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto versamento della suddetta somma per sanzioni e spese chiedendo pertanto emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere, rileva questo giudicante che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Invero, la pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della dichiarazione delle parti e della documentazione depositata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la parte opponente ha ottemperato alla sua proposta di definizione del contenzioso mediante integrale versamento della somma che è stata giudicata congrua e non ha trovato ostacolo o obiezione dal parte del resistente opposto.
2 E' ius receptum che la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, deve essere dichiarata ogni qual volta le parti danno atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse al punto da far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
(cfr.: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso di specie, quindi, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto è derivata dalla intervenuta regolarizzazione, pacifica tra le parti, con il suddetto versamento, della ordinanza opposta, delle irregolarità precedentemente riscontrate e di cui al verbale unico di accertamento.
Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca della ordinanza ingiunzione opposta.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si ritiene equo disporne la integrale compensazione anche in considerazione di precipuo consenso espresso in udienza dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2011/2023, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione;
revoca l'ordinanza ingiunzione n.ro n. 172/2023 emessa dal Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di il 27.10.2023; CP_1
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 2 Luglio 2025 IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULBAR Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Nazionale, 64020 Castellalto (TE) presso il difensore avv. ULBAR FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PALMIERI ALFONSINA, elettivamente domiciliato in Ispettorato del Lavoro sede di via CP_1
F. Franchi, n. 3764100, presso il difensore avv. PALMIERI ALFONSINA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. e art. 22 L. 689/1981 ritualmente notificato,
opponeva la ordinanza - l'ordinanza ingiunzione redatta dall' Parte_1 [...]
di n. 172/2023 nel quale l'Ufficio, rilevata la regolarità della Controparte_2 CP_1 notifica del Verbale unico e il mancato versamento della sanzione determinata in misura ridotta nei termini di cui all'art. 16 della L. 689/81, ha determinato la sanzione nella misura di € 10.000,00
1 oltre € 21,70 per spese di notifica chiedendone l'annullamento “nella parte in cui determina l'importo della sanzione amministrativa nella misura diversa da quella che sarebbe stata effettivamente pagata dal ricorrente, qualora avesse avuto concreta ed immediata conoscenza del verbale di accertamento unico. Spese compensate”. Con
L' di si costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto in CP_1 quanto infondato in fatto e diritto con condanna alle spese di lite per i motivi tutti di cui alla memoria di costituzione.
Tanto premesso, considerato che la parte opponente in corso di causa chiedeva ed otteneva la definizione del giudizio quantificando e offrendo in pagamento le somme a titolo di sanzione e spese di giudizio per un importo quantificato al minimo edittale oltre spese competenze così come specificato all'udienza del 22.05.2024 e il giudicante riteneva congrua la proposta di pagamento, assegnando termine fino alla odierna udienza, attraverso alcuni rinvii, per la verifica dell'adempimento alla resistente da parte del ricorrente opponente;
che il ricorrente deduce e dichiara all'odierna udienza che non vi sono più motivi per controvertere e di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio e alla relativa pretesa di pagamento delle spese di lite con integrale compensazione delle stesse stante pure il consenso della resistente che deduce l'avvenuto versamento dei relativi modelli F 23 per il pagamento del cosiddetto “minimo edittale”; considerato altresì che la parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto versamento della suddetta somma per sanzioni e spese chiedendo pertanto emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere, rileva questo giudicante che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Invero, la pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della dichiarazione delle parti e della documentazione depositata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la parte opponente ha ottemperato alla sua proposta di definizione del contenzioso mediante integrale versamento della somma che è stata giudicata congrua e non ha trovato ostacolo o obiezione dal parte del resistente opposto.
2 E' ius receptum che la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, deve essere dichiarata ogni qual volta le parti danno atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse al punto da far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
(cfr.: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso di specie, quindi, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto è derivata dalla intervenuta regolarizzazione, pacifica tra le parti, con il suddetto versamento, della ordinanza opposta, delle irregolarità precedentemente riscontrate e di cui al verbale unico di accertamento.
Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca della ordinanza ingiunzione opposta.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, si ritiene equo disporne la integrale compensazione anche in considerazione di precipuo consenso espresso in udienza dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2011/2023, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione;
revoca l'ordinanza ingiunzione n.ro n. 172/2023 emessa dal Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di il 27.10.2023; CP_1
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 2 Luglio 2025 IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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