Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2209 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Grassi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Arnaldo Faiola, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: DIVORZIO – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
pagina 1 di 4
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio concordatario contratto tra le parti.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in ND (LT) in data 14.12.1974; dal matrimonio erano nati due figli (2.9.1975) e (10.2.1977), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
con sentenza di separazione del 30.11.2021 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale tra le parti e riconosciuto in favore della moglie un assegno di mantenimento dell'importo mensile di euro 500,00; la resistente aveva sempre svolto, sia in
costanza di matrimonio, sia dopo la separazione, attività lavorativa, anche se “a nero” e disponeva,
pertanto, di un reddito che le consentiva di vivere dignitosamente;
la era titolare di CP_1
un libretto di risparmio detenuto da , Agenzia di ND, di un libretto di CP_2
risparmio detenuto presso la Banca Popolare di ND, nonché di titoli azionari sottoscritti con “Arca Strategia Globale Crescita”; era pensionato, percepiva una pensione Parte_1
di soli € 1200,00 al mese, non godeva redditi e/o benefici, era proprietario dell'immobile,
adibito ad abitazione personale, gravato da ipoteca in favore di un mutuo.
non si opponeva alla pronuncia divorzile e chiedeva di riconoscersi in suo Controparte_1
favore un assegno divorzile dell'importo mensile di euro 600,00 mensili, nonché una quota percentuale dell'indennità di fine percepita dal all'atto della cessazione del rapporto Pt_1
di lavoro, tenendo conto del periodo in cui il matrimonio era coinciso con il rapporto di lavoro, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: il matrimonio era durato oltre 43 anni;
la resistente al momento delle nozze aveva appena compiuto 16 anni ed all'età
di 17 anni aveva avuto il primo figlio e circa due anni dopo il secondo;
per tutta la durata del matrimonio la si era dedicata in maniera assoluta e con dedizione alla cura della CP_1
famiglia, contribuendo nei quarantaquattro anni di vita matrimoniale a soddisfarne i bisogni con il
suo lavoro di casalinga e con il suo lavoro presso privati (quale donna delle pulizie e quale bracciante
agricola); la casa coniugale era rimasta nella disponibilità del e quest'ultimo vi Pt_1
pagina 2 di 4 conviveva con . la quale lavorava come operaia presso il MOF di ND;
la Controparte_3
viveva in un appartamento-sottotetto, sito in ND – Corso Italia n. 80 piano III -, di CP_1
circa mq 25, privo di riscaldamenti, pagando un canone mensile di € 240,00; in data 25.7.2016
il aveva prelevato dal conto corrente n. 1000/1353, acceso presso la banca “Intesa San Pt_1
Paolo”- Filiale di Itri, cointestato con la stessa , la somma di € 32.680,00; il ricorrente CP_1
aveva trasferito su conti correnti intestati a terzi tutte le somme presenti sui suoi conti,
comprese le somme ricevute a titolo di TFR;
l'età (67 anni), le condizioni psicofisiche della
(affetta da “degenerazione maculare”, prossima altresì a sottoporsi ad un intervento alle CP_1
ginocchia per via della riduzione della cartilagine) oltre che le sue più che limitate competenze
professionali non le consentivano di svolgere alcuna attività lavorativa;
la , dal gennaio CP_1
del 2024, percepiva il reddito di inclusione, sempre di € 500,00 mensili in luogo del reddito di cittadinanza, (di € 500,00 mensili) precedentemente percepito;
il Quinto, oltre alla pensione di euro 1.300,00 mensili, lavorava in nero per privati, percependo annualmente, al netto, almeno €
25.000/30.000,00 ed aveva la disponibilità della ex casa coniugale, ristrutturata, realizzata ed arredata in costanza di matrimonio con somme anche della . CP_1
All'udienza del 28.1.2025, le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Il merito della lite
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina, nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n.
2111/2021, pubblicata il 5.12.2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
pagina 3 di 4 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in ND (LT) il 14.12.1974;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
ND (LT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, atto n. 2, parte II, serie A);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza resa all'udienza del 28.1.2025;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Latina il 10.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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