Sentenza 5 giugno 2023
Ordinanza collegiale 4 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/02/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00810/2025REG.PROV.COLL.
N. 00308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2024, proposto dai signori LA Di FA, CA LO, TO NT, TI AN, LL De ON, GI Di NT e SI AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Egidio Lizza, Luigi Serino e Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, (Sezione Prima) n. 232/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il Cons. LA Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Egidio Lizza e Giovanni Romano e gli avvocati dello Stato Luca Reali e Massimo NT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, nelle loro rispettive qualità di vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara, hanno proposto ricorso iscritto al numero di ruolo generale 250/2019 dinanzi al TAR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, a seguito di riassunzione del giudizio proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Pescara ai sensi dell’art. 414, c.p.c., al fine di:
“ a) accertare e dichiarare la violazione della Quarta Clausola dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, recepito con direttiva n. 1997/81/CE e della Quarta Clausola dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con direttiva n. 1999/70/CE in relazione al trattamento “meno favorevole” riservato ai ricorrenti dal Ministero della Giustizia – quali lavoratori a tempo parziale e determinato – rispetto a lavoratori a tempo pieno e indeterminato “comparabili”;
b) per l’effetto, condannare il Ministero convenuto a disporre i conseguenti adeguamenti del trattamento economico, normativo e previdenziale dei ricorrenti, come meglio indicato al § 5 in narrativa del ricorso in questa sede riproposto .”.
Più nel dettaglio, al menzionato paragrafo 5, i ricorrenti illustravano i profili e gli istituti attinenti al trattamento giuridico ed economico per i quali si richiedeva il riconoscimento ai fini della equiparazione ai magistrati togati o professionali.
Precisavano, in particolare, che il prefato riconoscimento non veniva invocato con riferimento agli istituti relativi al trattamento giuridico dei magistrati togati che incidono sull’organizzazione della giustizia (ad esempio, il conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi e la partecipazione alle funzioni giurisdizionali superiori), i quali dovranno continuare a essere riservati al personale togato, in quanto “ ragioni oggettive ” rappresentate dalle “ condizioni di impiego ”, tra cui la modalità concorsuale di accesso all’impiego stesso, giustificano il differente trattamento giuridico organizzativo, nel senso cioè di escludere i magistrati onorari dai percorsi di carriera e di passaggio di funzioni spettanti ai magistrati professionali.
Invocavano, invece, il riconoscimento dei diritti connessi alla tutela del lavoratore a tempo parziale e a tempo determinato, non sussistendo, a loro dire, “ ragioni oggettive ” derivanti dalle “ condizioni di impiego ” che giustifichino, in questo caso, il differente trattamento economico, normativo e previdenziale.
Andando ancora più nel dettaglio:
I) in ordine al trattamento economico, affermavano che esso dovrà essere allineato a quello del magistrato di tribunale di pari anzianità, in ragione dell’orario di lavoro effettivamente svolto e senza considerare gli incrementi retributivi legati agli avanzamenti di carriera spettanti ai magistrati ordinari, in applicazione del principio pro rata temporis , sostituendo l’attuale meccanismo “ indennitario ” con quello “ retributivo ”; in subordine, proponevano di allineare il trattamento economico a quello corrisposto al personale con mansioni “ assimilabili ”, quale, in particolare, il personale con funzioni direttive del Ministero della Giustizia.
II) In ordine al trattamento normativo, sostenevano che occorrerà estendere ai magistrati onorari la disciplina delle ferie e della malattia e gli istituti relativi al congedo ordinario, a quello straordinario e alle aspettative, nella misura prevista dall’ordinamento giudiziario, ovvero secondo le previsioni generali valevoli per gli impiegati civili dello Stato, sempre, ove opportuno, sulla base della applicazione del principio pro rata temporis .
Con specifico riferimento al diritto alle ferie e ai congedi, deducevano che gli stessi costituiscono autonomo titolo giuridico ai sensi della direttiva 2003/88/CE, il cui art. 7 attribuisce ad ogni “ lavoratore ” il diritto a godere di “ ferie annuali di almeno quattro settimane ”, e della direttiva 92/85/CE, che assicura congedi retribuiti per la nascita dei figli, e che pertanto tali diritti vanno riconosciuti in via assoluta, indipendentemente da qualunque “ comparazione ” con altri lavoratori e senza alcuna necessità di dimostrare una rilevante “ discriminazione ” (salva, naturalmente, la prova della natura “ lavorativa ” del rapporto).
III) In ordine al trattamento previdenziale, affermavano, infine, che occorrerà superare l’attuale regolazione delle “ indennità ” dei magistrati onorari, erogate senza un corrispettivo versamento contributivo presso una qualsivoglia gestione previdenziale, sempre secondo il principio del pro rata temporis (cd. retribuzione giornaliera). Sarà dunque per questo necessario condannare il Ministero della giustizia al versamento dei contributi previdenziali sulle somme spettanti ai ricorrenti, come rideterminate in base ai criteri sopra enunciati, ovvero, in via subordinata, sulle somme effettivamente erogate ai ricorrenti durante la loro attività, come risultanti dalle buste paga e dai documenti fiscali allegati al ricorso.
2.- A sostegno delle loro pretese, esponevano di essere stati reclutati dal Ministero della giustizia attraverso una selezione pubblica articolata in prove scritte e orali, culminata con la formazione di una graduatoria da cui il CSM ha attinto per il conferimento delle nomine a vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara, e di essere stati successivamente sempre riconfermati nell’incarico.
Annualmente, curavano mediamente: (i) tra le quaranta e le sessanta udienze penali dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, assicurando oltre il novanta percento delle presenze della Procura); (ii) tra le venti e le trenta udienze penali dinnanzi al giudice di pace, assicurando la sostanziale totalità delle presenze della Procura; (iii) tra le venti e le trenta udienze civili, settore nel quale assicuravano la totalità delle presenze della Procura.
Complessivamente, avevano prestato attività lavorativa: a) negli anni dal 2000 al 2013, per quattro e talvolta cinque giorni settimanali; b) negli anni dal 2013 in poi, mediamente per tre giorni settimanali. Alcuni di essi ancora prestano la suddetta attività, altri, invece, sono cessati dalle funzioni, come meglio si dirà nel prosieguo.
Per le funzioni svolte, sono stati remunerati sulla base delle “ indennità ” determinate per legge (art. 4, d.lgs n. 273 del 1998), in relazione all’impegno settimanale e giornaliero prestato. Le somme percepite variavano in modo anche significativo, nel corso degli anni, tra un minimo di 6-8mila euro lordi fino a circa 15-18mila euro lordi, come meglio dettagliato dai prospetti e dalla documentazione fiscale individuale dei singoli ricorrenti, allegata al ricorso. Si trattava, in ogni caso, di somme sempre superiori alla soglia fissata dalla legge per le prestazioni occasionali. Questi compensi, nel corso degli anni, hanno rappresentato la gran parte, se non la totalità dei redditi da lavoro complessivamente percepiti dai ricorrenti.
3.- Considerate le suddette condizioni di lavoro, a loro avviso, il Ministero della giustizia e, per esso, lo Stato italiano, sarebbero incorsi nella violazione: (i) della Quarta Clausola dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, recepito con direttiva n. 1997/81/CE (“ 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo parziale, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. […]. ”) e (ii) della Quarta Clausola dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con direttiva n. 1999/70/CE (“ 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. […]. ”), non sussistendo “ ragioni oggettive ” atte a giustificare il differente trattamento giuridico ed economico loro riservato rispetto a lavoratori comparabili.
4.- Con la sentenza impugnata, l’adito TAR dell’Abruzzo, sede staccata di Pescara, dopo avere affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ed essersi ritenuto competente per territorio a decidere la controversia, in parte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (“ con riferimento ai ricorrenti Di FA, NT, De ON e Di NT, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art.1, comma 629 della Legge n.234 del 2021, che, modificando il D.Lgs. n.116 del 2017, ha profondamente innovato nella disciplina e nel trattamento dei magistrati onorari, in relazione alle ricorrenti AM, LO e AN, dall’epoca ancora precedente in cui erano cessate dall’incarico in argomento, come segnalato nella loro ultima memoria difensiva .”), e in parte lo ha respinto, ritenendo che la figura del magistrato onorario non sia sotto nessun profilo assimilabile a quella del magistrato togato o professionale, con conseguente incomparabilità dello status ai fini del riconoscimento giuridico ed economico.
5.- L’appello ha censurato anzitutto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse pronunciata dal TAR con riferimento alla sopravvenienza normativa rappresentata dalla nuova disciplina contenuta all’art. 29 – “ Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio ”, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Secondo gli appellanti, in particolare, tale disciplina contrasterebbe con gli artt. 35, c.p.a.; 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 24 e 117, Costituzione; 6, paragrafo 1, CEDU, in quanto renderebbe impossibile soddisfare le pretese giuridiche ed economiche nascenti dai rapporti pregressi, oggetto di causa.
A loro dire, quindi, ove tale normativa non venga direttamente disapplicata, il giudice adito, quale giudice di ultima istanza, dovrebbe rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFEU, la questione pregiudiziale “ Se le norme unionali nelle quali è enucleato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ostino ad una normativa interna, quale quella di cui al novellato art. 29 D. Lgs. 116/17, co. 2, ult. inciso e co. 5, che prevede la rinuncia alle pretese avanzate in via giudiziale come conseguenza dell’accesso ad una procedura concorsuale pubblica per ottenere la c.d. “stabilizzazione” dell’incarico di giudice onorario o del percepimento di un’indennità sostitutiva ”.
In alternativa, il giudice adito, sempre quale giudice di ultima istanza, dovrebbe promuovere incidente di costituzionalità per violazione degli artt. 24 e 117, Costituzione, così ottenendo anche l’effetto di rimuovere definitivamente dall’ordinamento la disciplina lesiva (primo motivo).
5.1.- Nel merito delle questioni riproposte, respinte dal TAR, l’appello ha invece sostenuto che la sentenza impugnata non abbia correttamente applicato il diritto dell’Unione.
È stata lamentata, in particolare, la “ Violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE; della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE; della clausola 4 e della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE, nonché della sentenza CGUE, Prima Sezione, del 7 aprile 2022, C- 236/20 e dei principi generali del diritto dell’Unione Europea ” (secondo motivo), e la “ Violazione della clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE; violazione della clausola 4, commi 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato disposto della clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; violazione degli artt. 1, 2, c. 2, lett. a) e 6 della direttiva 2000/78/CE ” (terzo motivo).
Per il caso in cui il giudice adito non si conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, l’appello ha inoltre sollecitato un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte affinché essa si pronunci sul quesito “ Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché i principi generali del diritto dell’Unione Europea che sanciscono la responsabilità statale per mancata attuazione delle direttive, ostano ad una normativa interna, quale quella di cui al novellato art. 29 D. Lgs. 116/17, co. 2, ult. inciso e co. 5, che prevede la rinuncia ad avanzare pretese in via giudiziaria relative alla posizione previdenziale e assistenziale nonché al diritto 20 alle ferie ed al risarcimento per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine, afferente al rapporto di lavoro pregresso del magistrato onorario .”.
6.- Ha resistito il Ministero della giustizia, instando per la conferma della sentenza impugnata.
7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
8.- Alla udienza pubblica del 5 novembre 2024, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
9.- Va anzitutto esaminato il motivo concernente l’applicabilità, al caso all’esame, della normativa sopravvenuta contenuta all’art. 29, decreto legislativo n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), legge 30 dicembre 2021, n. 234, in vigore dal 15 agosto 2017, e gli effetti dalla stessa derivanti con riferimento alle diverse posizioni rivestite dai ricorrenti, al fine di verificare se il primo giudice abbia o no correttamente dichiarato la improcedibilità del ricorso.
10.- La norma in questione prevede che:
“ 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato .
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. (…).
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 .”.
11.- Le posizioni dei ricorrenti sono differenziate fra di loro:
(i) LA Di FA, TO NT, LL De ON e GI Di NT sono stati stabilizzati con DM 12 gennaio 2023;
(ii) CA LO è cessata dal servizio con DM 9 febbraio 2023, per mancata presentazione della domanda;
(iii) TI AN è cessata dal servizio con DM 21 dicembre 2022 per non avere sostenuto il colloquio;
(iv) SI AM è cessata dal servizio con DM 10 aprile 2014 a seguito di dimissioni volontarie.
12.- Iniziando dalla ricorrente SI AM, è anzitutto errata la statuizione del TAR nella parte in cui la ricomprende fra i soggetti della declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che è incontrovertibile, risultando per tabulas dagli atti processuali, che la medesima sia cessata dal servizio per avere rassegnato le dimissioni nell’anno 2014, e dunque ben prima che entrasse in vigore la nuova disciplina contenuta al cit. art. 29, che fissa alla data del 15 agosto 2017 il termine per individuare il contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio che possono ottenere a domanda, entro il compimento del 70° anno di età, di essere stabilizzati, ovvero, in alternativa, percepire l’indennità sostitutiva.
Rispetto, quindi, alle sue rivendicazioni giuridiche ed economiche, fondate sul rapporto pregresso esauritosi prima dell’entrata a regime della nuova disciplina, occorreva, e occorre tuttora, pronunciarsi solo nel merito.
13.- Con riferimento alle ricorrenti CA LO e TI AN, va considerato che la prima è cessata dal servizio con DM 9 febbraio 2023 perché non ha presentato domanda di stabilizzazione, mentre la seconda è cessata dal servizio con DM 21 dicembre 2022 in quanto, sebbene abbia presentato domanda, non ha poi completato la procedura, non sostenendo il previsto colloquio.
È fuor di dubbio, in questo caso, che la normativa sopravvenuta si applichi nei loro confronti, essendo le stesse ancora in servizio alla data del 15 agosto 2017.
14.- Anche con riferimento ai restanti ricorrenti LA Di FA, TO NT, LL De ON e GI de NT, non vi è alcun dubbio che la richiamata normativa trovi applicazione, essendo stati tutti stabilizzati con DM 12 gennaio 2023.
15.- Ritiene, tuttavia, il Collegio, che anche nei loro confronti, sia pure per ragioni diverse da quelle della ricorrente AM, il TAR abbia sbagliato a dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
16.- Infatti, se per la ricorrente AM il dubbio sulla procedibilità dell’azione non si sarebbe potuto porre in termini assoluti, in quanto cessata dal servizio prima della entrata in vigore del nuovo art. 29, per le ricorrenti CA LO e TI AN (cessate dal servizio dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 29) e per i ricorrenti LA Di FA, TO NT, LL De ON e GI de NT (tutti stabilizzati sotto il vigore della nuova disciplina), il primo giudice si sarebbe dovuto domandare se la normativa sopravvenuta rendesse o no effettivamente inutile proseguire il giudizio.
17.- Tale verifica è sostanzialmente mancata nella sentenza impugnata, che reca la motivazione: “ Il gravame va nondimeno dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento ai ricorrenti Di FA, NT, De ON e Di NT, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art.1, comma 629 della Legge n.234 del 2021, che, modificando il D.Lgs. n.116 del 2017, ha profondamente innovato nella disciplina e nel trattamento dei magistrati onorari, in relazione alle ricorrenti AM, LO e AN, dall’epoca ancora precedente in cui erano cessate dall’incarico in argomento, come segnalato nella loro ultima memoria difensiva. ”.
18.- Sulla base del consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la pronuncia di rito prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. [“ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso (…) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ”], presuppone che sia accertato il sopravvenire di un assetto di interessi ostativo alla realizzazione di quello, sostanziale, sotteso al ricorso, tale per cui sarebbe del tutto inutile proseguire il giudizio, stante la sopravvenuta impossibilità, per la parte, di conseguire il bene della vita cui aspira.
19.- Tale impossibilità, allo stato dell’arte, è solo giuridica, non materiale, ed è suscettibile di essere rimossa attraverso l’incidente di costituzionalità (artt. 3 e 24, Costituzione) o la disapplicazione per contrasto con il diritto dell’Unione (art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 6, paragrafo 1, CEDU), in via diretta o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Quantomeno, si sarebbero dovute motivare le ragioni per le quali si riteneva che un siffatto dubbio (di compatibilità comunitaria o di costituzionalità) non si ponesse, sia quanto alla rilevanza della questione, sia con riferimento alla sua non manifesta infondatezza, ai fini del decidere.
La novella introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. a), legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha difatti previsto che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (15 luglio 2017) che non accedono alla conferma (art. 29, comma 2), tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda (in questa condizione si trova la ricorrente CA LO), quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa (è il caso della ricorrente TI AN) hanno soltanto diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno.
La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del prefato decreto, i quali, invece, riescono a definitivamente stabilizzarsi (sono in questa condizione i ricorrenti LA Di FA, TO NT, LL De ON e GI de NT), non hanno diritto a nulla, nemmeno il pagamento della indennità, in quanto per essi è previsto che la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso (art. 29, comma 5). Evidentemente, il legislatore ha ritenuto che la stabilizzazione definitiva del rapporto, senza più necessità di rinnovi o di conferme intermedie, rappresenta una adeguata ‘contropartita’, idonea a tacitare le pregresse rivendicazioni, spettando ai magistrati onorari così confermati spettano un trattamento retributivo fisso –parametrato allo stipendio di un funzionario amministrativo alle dipendenze del ministero–, un’indennità giudiziaria e il buono pasto, oltre alla possibilità di optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, ovvero di continuare a svolgere anche la libera professione forense.
20.- Ritiene, quindi, il Collegio, che, così stando le cose, il primo giudice, anziché limitarsi a fare mera applicazione della normativa statale di rango primario, avrebbe dovuto domandarsi se la stessa confliggesse in qualche misura con le superiori norme di rango costituzionale e del diritto dell’Unione che riconoscono e promuovono il diritto dei cittadini e, nello specifico, dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, in condizioni di parità, senza quindi che una parte processuale pubblica (nella specie, il Ministero della giustizia), possa di fatto avvantaggiarsi degli effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai privati.
21.- Fa infatti osservare il Collegio come il dubbio della possibile lesione alle pretese sostanziali relative ai rapporti pregressi e alle prerogative, anche costituzionali ed eurounionali, connesse al diritto di azione e difesa in giudizio, potrebbe, in effetti, profilarsi, se solo si considera che coloro i quali, come i ricorrenti, hanno intrapreso azioni giudiziarie per rivendicare i diritti nascenti dal pregresso rapporto onorario, si trovano nella seguente situazione:
(i) per gli stabilizzati dopo il 15 luglio 2017, come i ricorrenti LA Di FA, TO NT, LL De ON e GI de NT, la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso [art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), legge n. 234/2021];
(ii) per i cessati dal servizio dopo il 15 luglio 2017, come le ricorrenti CA LO e TI AN, (l)a percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato [art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), legge n. 234/2021].
22.- L’intervento legislativo in questione potrebbe, quindi, effettivamente essere inteso come una modifica legislativa con effetti retroattivi, idonea a influenzare la decisione di un giudizio pendente in cui lo Stato è parte (per il tramite del Ministero della giustizia), determinando l’esito favorevole per la parte pubblica intimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la parte privata ricorrente, così definitivamente precludendosi, attraverso la declaratoria di improcedibilità del giudizio, la decisione sulle domande per il periodo precedente la stabilizzazione (ricorrenti LA Di FA, TO NT, LL De ON e GI de NT) o la percezione dell’indennità sostitutiva (ricorrenti CA LO e TI AN).
23.- A questo punto, il Collegio ritiene di dover tenere conto delle seguenti riflessioni:
(i) con l’accoglimento del primo motivo di appello, che comporta la riforma della sentenza impugnata quanto alla declaratoria di improcedibilità del giudizio, il giudizio potrebbe definirsi allo stato degli atti per la ricorrente AM, la cui posizione non è minimamente toccata, essendosi definitivamente cristallizzato, il periodo pregresso, alla data delle dimissioni volontarie (aprile 2014);
(ii) sempre in ragione dell’accoglimento del primo motivo di appello e della riforma della declaratoria di improcedibilità, sussisterebbero le condizioni per effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, o per sollevare l’incidente di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale, con riferimento ai ricorrenti LA Di FA, TO NT, LL De ON e GI de NT, perché per essi è conclamata la definitiva perdita delle reclamate spettanze relative al periodo pregresso, stante l’avvenuta stabilizzazione (art. 29, comma 5);
(iii) con riferimento alle ricorrenti CA LO e TI AN, la causa non è invece matura ai fini di eventualmente sollevare le predette questioni pregiudiziali, in quanto la disciplina recata dall’art. 29, comma 2, prevede che sia la percezione dell'indennità a comportare la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
La prefata norma, infatti, consente al beneficiario della prestazione la facoltà di rifiutare l’indennità sostitutiva.
Ciò significa che, assumendo la norma, a presupposto di fatto della definitiva perdita delle spettanze relative al rapporto pregresso, l’avvenuta percezione della indennità, diviene essenziale, ai fini di comprovare alle Corti superiori la sussistenza del fondamentale presupposto della rilevanza della questione interpretativa ai fini della decisione della questione principale, accertare se l’indennità (offerta dallo Stato o richiesta dalla parte) sia stata rifiutata ovvero, al contrario, se essa sia stata effettivamente percepita a tacitazione definitiva di ogni rivendicazione pregressa.
(iv) A questo punto della trattazione della causa, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche sottese alla causa, anche ritraibili dalla giurisprudenza europea e comuni a tutti i ricorrenti non appena si saranno sciolti i nodi pregiudiziali, ritiene il Collegio non sia opportuno separare proprio ora le posizioni processuali, essendo invece più utile proseguire la causa unitariamente.
È quindi dato termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente, affinché le ricorrenti CA LO e TI AN depositino in giudizio dichiarazione sottoscritta o altra idonea documentazione da cui risulti se, a termini del cit. art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, le stesse abbiano di fatto percepito tale indennità.
24.- All’esito del deposito, il Presidente della sezione valuterà la fissazione della udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio.
25.- Fa infine rilevare il Collegio che tale tempo potrebbe essere utilmente impiegato, in ottica sollecitatoria, per verificare gli sviluppi, o gli esiti, del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia effettuato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, sezione lavoro, nel procedimento r.g. n. 277/2022, con riferimento alla medesima normativa qui all’esame.
Un pronunciamento della Corte anche su questa questione, oltre che su quelle già note, ampiamente citate negli atti di causa, aggiungerebbe infatti un utile tassello per la più completa ricostruzione del contesto in cui si inserisce questo complesso contenzioso.
26.- In conclusione, non definitivamente pronunciando sulla causa, va accolto il primo motivo di appello e, di conseguenza, riformata la statuizione di primo grado contenente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e vanno disposti gli incombenti istruttori nei sensi sopra chiariti.
27.- Restano riservate alla decisione definitiva tutte le altre questioni, in rito, nel merito e sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il primo motivo di appello e, per l’effetto, riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
b) assegna termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente, affinché le ricorrenti CA LO e TI AN depositino in giudizio dichiarazione sottoscritta o altra idonea documentazione da cui risulti se, a termini del cit. art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, le stesse abbiano di fatto percepito la prevista indennità sostitutiva;
c) rimette alla valutazione del Presidente della Sezione, all’esito del suddetto deposito, la fissazione della udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio.
d) riserva alla decisione definitiva tutte le altre questioni, in rito, nel merito e sulle spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
LA Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA Di Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO