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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 403/2021
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 29.09.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse dell'attrice, compare, in sostituzione dell'avv. Barria, l'avv. Massimo Illotto, il quale si riporta al contenuto di tutte le difese spiegate nel giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni e contestando le avverse difese;
chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Nell'interesse della convenuta, compare l'avv. Luciano Rubattu, il quale insiste per l'accoglimento delle difese svolte in atti di causa e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria del
30.07.2025. Chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice sentita la discussione orale, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 29.09.2025.
R.G. n. 403/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 403 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Macomer Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Angela Luisa Barria, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Macomer Controparte_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Luciano Rubattu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “1) Dichiarare la nullità delle donazioni da € 40.000,00= del 27/1/2014
e da € 50.000,00= del 9/6/2014 effettuate da in favore di per Persona_1 Controparte_1 violazione degli articoli 782 e 783 del codice civile;
2) per l' effetto, condannare Controparte_1 alla restituzione in favore di , nella sua qualità di figlia ed erede di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 90.000,00=, maggiorata degli interessi legali dal 27/1/2014 Per_1 quanto alla somma di € 40.000,00= e dal 9/6/2014 quanto alla somma di € 50.000,00=; 3) con vittoria di spese e competenze professionali.”;
Nell'interesse della convenuta: “Voglia: rigettare la domanda attrice siccome totalmente infondata, mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e la condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 2 ~ 1. nella sua qualità di erede della madre deceduta il Parte_1 Persona_1
05.01.2021, ha ritualmente convenuto in giudizio e, per ottenere l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni sopra trascritte, ha esposto, in fatto, che nel corso del 2014 la defunta ascendente, mediante due assegni, l'uno circolare e l'altro bancario, aveva trasferito alla convenuta la somma di euro 90.000,00, in tal modo attuando una donazione di non modico valore, nulla per difetto delle forme prescritte dall'art. 782 cod. civ..
2. ha resistito alla domanda eccependo che, per oltre un anno, fra il 2014 e il 2015, Controparte_1 in seguito a una caduta accidentale in strada risalente al 2013, aveva prestato assistenza alla defunta suocera ragion per cui la donna le aveva, per riconoscenza, trasferito, con assegno Persona_1 circolare del 27.01.2014, la somma di euro 40.000,00, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., poiché costituente adempimento di un'obbligazione naturale, e in parte utilizzata per la retribuzione di muratori che, in quello stesso periodo, stavano eseguendo lavori di ristrutturazione nella casa della
Quanto al secondo assegno di euro 50.000,00, la somma, in adempimento del dovere morale Per_1 di aiutare la famiglia, era stata distribuita, per volontà di fra e Persona_1 CP_2
nipoti della defunta. CP_3
3. La causa, istruita mediante documenti, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Ai fini della decisione, è necessario stabilire la causa della dazione a , mediante Controparte_1 assegno circolare del 27.01.2014 (doc. 3 allegato all'atto di citazione) e mediante assegno bancario del 09.06.2014 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), della somma di euro 90.000,00, qualificata come donazione di non modico valore da parte dell'attrice e come adempimento di obbligazioni naturali da parte della convenuta.
4.1. A tale riguardo, va premesso che, secondo la giurisprudenza, la fattispecie disciplinata dall'art. 2034 cod. civ. si configura quando concorrano: a) un dovere socialmente riconosciuto, ovverosia avvertito come tale dalla collettività di riferimento, tanto che alla sua inosservanza consegua un giudizio di riprovazione sociale;
b) la spontaneità dell'adempimento; c) la capacità di intendere e di volere del solvens; d) la proporzionalità e l'adeguatezza, da valutarsi avendo riguardo al rapporto fra il dovere morale e sociale da adempiere e l'entità del patrimonio e le condizioni sociali del solvens
(cfr. Cass. civ. n. 16864/2023 e Cass. civ. n. 19578/2016, secondo cui “l'articolo 2034 c.c. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono pero a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali
l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco)
e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l'esecuzione spontanea di un dovere morale
~ 3 ~ (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso).”).
Proprio nel requisito della proporzionalità, necessario solo ai fini della configurazione dell'obbligazione naturale, la Suprema Corte (si veda, ancora, Cass. civ. n. 19578/2016) ha individuato la linea di demarcazione fra la fattispecie disciplinata dall'art. 2034 cod. civ. e la donazione remuneratoria (che ricorre, fra l'altro, quando la liberalità sia fatta per riconoscenza e che richiede, ad validitatem, il rispetto della forma prevista dall'art. 782 cod. civ.).
5. Ciò chiarito, in relazione al primo dei due assegni controversi (quello circolare del 27.01.2014 di euro 40.000,00) – ammesso che possa reputarsi come dovere morale quello di ricompensare con somme di denaro chi presti assistenza a un congiunto in occasione di una malattia (dacché sarebbe, piuttosto, vero l'opposto, in quanto, secondo la comune esperienza, nei rapporti familiari l'assistenza all'infermo è prestata spontaneamente e a titolo gratuito, senza dar luogo a crediti o a debiti, se non di riconoscenza, mentre il giudizio di riprovazione sociale conseguirebbe all'abbandono materiale del malato più che alla scelta di quest'ultimo di non retribuire il congiunto che l'abbia assistito) –, difetta, senza dubbio, il requisito della proporzionalità.
5.1. Con riguardo alle circostanze di fatto poste dalla convenuta a fondamento delle proprie eccezioni, emerge dalla documentazione in atti (doc. b allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice) che in seguito a una caduta accidentale risalente Persona_1 al 06.11.2012, aveva riportato un trauma cranico facciale e della mano destra e, condotta nel Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Nuoro, era stata medicata (anche mediante sutura della ferita riportata sul sopracciglio destro) e dimessa dopo poche ore.
Il ricovero nel reparto di Geriatria dell'Ospedale di Nuoro a cui hanno fatto riferimento le parti
(ancora, si veda il doc. b allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice), iniziato il 20.03.2014 e durato sei giorni, è, pertanto, posteriore alla caduta di ben quindici mesi e mezzo.
Dalla cartella clinica della degenza, si evince che la in quel momento prossima al Per_1 compimento dell'ottantottesimo anno d'età e già affetta da ipertensione arteriosa, dislipidemia e artrosi polidistrettuale, nel corso della notte del 20.03.2014 era stata colpita da diarrea, vomito e dispnea e, pertanto, intorno alle quattro del mattino, aveva “allertato i parenti”, i quali l'avevano accompagnata al Pronto Soccorso.
~ 4 ~ Secondo quanto riferito ai sanitari curanti dalla diretta interessata (indicata come “vigile e lucida”),
a quell'epoca, l'anziana viveva da sola – non a casa della , come indicato in un passaggio della P_ comparsa di costituzione e risposta –, deambulava senza supporti ed era autonoma nel compimento delle attività quotidiane.
Dalla documentazione medica non si evince alcuna correlazione fra la caduta del novembre 2012 e la complessiva condizione riscontrata dai medici del nosocomio nuorese nel marzo 2014; peraltro, la dichiarata autonomia nel compimento delle attività quotidiane lascia supporre che la nel Per_1 periodo intermedio, non abbia avuto bisogno di alcuna assistenza.
Devono, inoltre, evidenziarsi, quali – ulteriori – elementi di incongruenza nel racconto della convenuta, l'aver collocato la caduta della suocera “nel corso dell'anno 2013”, anziché nel novembre
2012, e l'avere sostenuto di avere prestato assistenza all'anziana “per quasi tutto il 2014 e parte del
2015”, circostanza che di per sé, attesa la distanza cronologica dalla caduta, induce a escludere il prospettato legame eziologico fra il sinistro e la necessità di provvedere all'inferma.
Inficia ulteriormente la credibilità della tesi difensiva proposta l'anteriorità del versamento (risalente al gennaio 2014) al periodo – quasi tutto il 2014 e parte del 2015 – in cui, secondo la prospettazione, la convenuta avrebbe prestato assistenza a Persona_1
Ad ogni modo, anche a voler ammettere che , nell'arco temporale indicato, abbia Controparte_1 effettivamente, in favore della suocera, provveduto “alla cura della persona, alla preparazione dei pasti, all'acquisto dei farmaci, ad interfacciarsi con i medici, alla ricerca della fisioterapista che poi si recava a domicilio per le sedute di terapia della riabilitazione, e quant'altro”, e volendo, altresì, supporre che le attività indicate abbiano implicato un'assistenza diurna continuativa, è innegabile la sproporzione fra prestazione e controprestazione: infatti, l'importo di euro 40.000,00, ripartito su quindici ipotetiche mensilità (può, invero, assumersi che “oltre un anno” sia un arco temporale compreso fra dodici e diciotto mesi, essendo ragionevole presumere che, in caso contrario, la convenuta avrebbe fatto riferimento, senza sfumature, a un anno o a un anno e mezzo) ammonta a euro 2.666,00 netti al mese, somma che, sulla base dei contratti collettivi vigenti, risulta superiore di circa ottocento/mille euro mensili alla retribuzione di un lavoratore, specializzato nel settore dell'assistenza agli anziani e regolarmente assunto, che presti attività in favore di una persona autosufficiente (quale senza dubbio, almeno fino al marzo 2014, era per otto ore Persona_1 al giorno per sette giorni alla settimana.
La tesi secondo cui una parte di tale somma (non indicata nella sua consistenza) sarebbe stata utilizzata “per effettuare dei pagamenti in favore dei muratori che in quello stesso periodo stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione” – non meglio specificati – “nella casa della stessa ”, Per_1 anche ove volesse ritenersi confermata dal documento denominato “img948.pdf” allegato alla
~ 5 ~ memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte convenuta, non consentirebbe di escludere la sproporzione fra le prestazioni: infatti, se pure avesse utilizzato all'incirca euro Controparte_1
7.600,00 dell'importo ricevuto per pagare, nell'interesse della suocera, tale ella Persona_2 avrebbe comunque percepito, su base mensile, più denaro (euro 2.160,00 circa) di quello che sarebbe stato corrisposto, per le stesse attività, a un lavoratore in regola.
5.2. In definitiva, la causa dello spostamento patrimoniale avvenuto con l'assegno del 27.01.2014 deve ritenersi di donazione;
inoltre, l'attribuzione, collocabile nell'alveo dell'art. 770 cod. civ., deve considerarsi di valore non modesto, sia – oggettivamente – per la sua entità (basti pensare che il valore di vendita delle abitazioni civili pubblicato nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, per il Comune di Macomer, è attualmente compreso fra euro 650,00 ed euro 920,00 al metro quadro), sia soggettivamente, in quanto, pur non essendone noto il valore (prova che sarebbe stata a carico della convenuta, avendo, ella, eccepito la sussistenza di un'obbligazione naturale), attingendo a ciò che è comunemente noto del contesto socio-economico di riferimento, il patrimonio della defunta può presumersi rappresentato dalla casa d'abitazione e da qualche decina di Per_1 migliaia di euro accumulati in una vita di risparmi.
Pertanto, la dazione della somma di euro 40.000,00, da qualificarsi come donazione, è nulla per violazione delle forme prescritte dall'art. 782 cod. civ..
6. Quanto al secondo assegno di euro 50.000,00, emesso e incassato il 09.06.2014 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), per resistere alle istanze restitutorie dell'attrice – che, ancora una volta, ha postulato la nullità del trasferimento ai sensi dell'art. 782 cod. civ., classificandolo come donazione di valore non modico –, la convenuta ha perorato un'articolata tesi, che è dato sintetizzare come segue: (i) l'intera operazione sarebbe stata effettuata da e Persona_1 CP_2
(quest'ultima, figlia di e nipote della , nel cui conto corrente era stato versato Controparte_1 Per_1
l'assegno di euro 50.000,00 (doc. denominato “img946” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, cod. proc. civ. della convenuta), tanto che la percipiente aveva effettuato alcune operazioni bancarie, fra cui, il 27.11.2014, un bonifico di euro 25.000,00, con causale “regalo”, in favore del proprio marito e, il 14.11.2014, l'acquisto di un'asciugatrice, costata euro 499,00 Persona_3
(doc. denominato “img945” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta); (ii) aveva esplicitato la volontà di distribuire equamente fra le nipoti Persona_1
e (figlie di ), nonché fra i pronipoti (figli di , CP_2 CP_3 Controparte_1 CP_2
l'importo di euro 50.000,00, fatto comprovato dall'emissione da parte di in favore CP_2 della sorella (e ciò per espressa volontà della nonna), di due assegni, in data 14.07.2014 e in CP_3 data 27.10.2014, di euro 15.200,00 ed euro 10.000,00 (doc. denominato “img945” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta); (iii) era, dunque, “di tutta
~ 6 ~ evidenza come anche in relazione alla seconda dazione la sia stata guidata dalla volontà di Per_1 eseguire spontaneamente dei versamenti in ossequio ad un dovere morale o sociale di aiutare la famiglia, nella fattispecie nipoti e pronipoti” (così, testualmente, a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta).
6.1. Ebbene, premesso che nessuno dei documenti prodotti dalla convenuta dimostra quanto appena esposto (infatti, il conto corrente su cui sono registrati tutti i sopra indicati movimenti di denaro è intestato a , così come, del resto, sono alla stessa intestati i due assegni controversi), Controparte_1 sulla scorta di siffatte allegazioni deve, senza dubbio, e senza necessità di istruzione, escludersi la ricorrenza di un'obbligazione naturale: difatti, l'esecuzione di versamenti spontanei – comunque, formalmente effettuati da in favore della , e non di e Persona_1 P_ CP_2 CP_3
– “in ossequio ad un dovere morale o sociale di aiutare la famiglia”, in assenza di controprestazione
(manca, invero, qualunque indicazione, in relazione a questo secondo versamento, circa il fatto generatore dell'obbligo morale), e senza che sia stata allegata una condizione di bisogno tale da giustificare l'aiuto economico, va qualificata come donazione, in quanto costituisce inequivocabilmente una liberalità attuata al solo scopo di arricchire il ricevente (restando, poi, indifferente stabilire chi sia il soggetto effettivamente arricchito fra la stessa e le sue figlie P_
e . CP_3 CP_2
Nessuna rilevanza nel presente giudizio hanno, infine, gli atti, allegati alle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate nell'interesse della convenuta il 27.11.2024, del procedimento penale n. 102/22
R.G.-2257/20 R.G.N.R. (esaminati, pur in mancanza di un formale provvedimento di rimessione in termini, poiché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie), prodotti allo scopo di dimostrare che sarebbe stata a effettuare “materialmente (…) le operazioni con CP_2
l'incassato di parte delle somme che si pretende addebitare all'odierna convenuta)” e che avrebbe
“natura strumentale (…)la domanda che ha dato origine al presente procedimento”.
Invero, in questa sede, al Tribunale compete esclusivamente accertare se abbia Controparte_1 incassato gli assegni – fatto pacifico relativamente all'assegno circolare di euro 40.000,00 e che, quanto all'assegno non trasferibile di euro 50.000,00, trova riscontro in documenti prodotti dalla stessa parte convenuta (doc. denominato “img948” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta;
doc. 5 allegato all'atto di citazione) – e la causa delle attribuzioni patrimoniali.
6.2. Anche tale donazione, di valore non modico per gli stessi motivi indicati nel superiore paragrafo
5.2., è nulla per difetto di forma.
~ 7 ~ 7. L'attrice ha poi domandato, sempre in qualità di erede della defunta disponente, che, per effetto della dichiarazione di nullità delle donazioni del 2014, fosse condannata a restituirle Controparte_1 il denaro che aveva ricevuto da Persona_1
La pretesa, che merita accoglimento, è fondata sul disposto dell'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ.
9719/2020), giacché, in conseguenza della declaratoria di nullità delle donazioni per difetto di forma, deve ritenersi non sorretto da giustificazione causale – ossia, oggettivamente indebito – lo spostamento patrimoniale rappresentato dalla percezione, da parte della convenuta, della somma di euro 90.000,00.
7.1. Per quel che attiene agli interessi, dovuti poiché l'obbligo di restituzione di pagamenti indebiti
è di valuta, l'attrice ne hanno invocato la corresponsione dalla data dei versamenti e, in proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, la buona fede dell'accipiens, rilevante, secondo il dettato testuale dell'art. 2033 cod. civ., ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda
(anziché da quello del pagamento), “va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.” (così Cass. civ. n. 12362/2024; v., nello stesso senso, Cass. civ. n. 3761/2025).
Nel caso in esame, la contraddittorietà delle tesi difensive della convenuta e la produzione di documenti che apertamente le sconfessano consentono di presumere che , fin dalla Controparte_1 data di emanazione degli assegni, fosse pienamente consapevole che i trasferimenti non erano eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali e, pur potendo ipotizzarsi che la donna non disponesse delle conoscente necessarie per l'esatta qualificazione tecnica degli atti, la postulata convinzione che il denaro le fosse stato attribuito, quanto alla somma di euro 40.000,00, per riconoscenza
(compatibilmente con quanto previsto dall'art. 770 cod. civ.) e, quanto alla somma di euro 50.000,00, quale aiuto economico in favore delle due figlie, impone di ritenere che le fosse, invece, ben chiara la naturale liberale delle attribuzioni.
Tale consapevolezza è sufficiente per presumere la mala fede dell'accipiens (ovviamente, nel senso inteso dall'art. 2033 cod. civ.); né, d'altra parte, rileva che a fossero anche noti i Controparte_1 requisiti di forma previsti dalla legge per la validità delle disposizioni patrimoniali compiute in suo favore dalla suocera, attenendo il profilo alle conseguenze normative di atti di cui la convenuta aveva, comunque, pienamente inteso la sostanza.
~ 8 ~ Pertanto, gli interessi, al saggio legale, competono all'attrice dalla data dei pagamenti.
4. In ragione della soccombenza, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che è congruo quantificare in misura media per le fasi di studio,
[...] introduttiva e decisoria e in misura minima per la fase istruttoria, giacché il giudizio è stato istruito soltanto con documenti;
in base al valore della domanda, ai fini della liquidazione delle spese di lite, devono essere applicati i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la nullità, poiché aventi natura di donazioni di non modico valore attuate senza le forme prescritte dall'art. 782 cod. civ., dei trasferimenti di denaro compiuti, in favore di P_
, da con assegno del 27.01.2014 di euro 40.000,00 e con assegno del
[...] Persona_1
09.06.2014 di euro 50.000,00;
2) per l'effetto, condanna a restituire a quale erede di Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 90.000,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli Persona_1 pagamenti;
3) condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in Controparte_1 Parte_1 euro 786,00 per spese e in euro 11.268,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 29.09.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 9 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 29.09.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse dell'attrice, compare, in sostituzione dell'avv. Barria, l'avv. Massimo Illotto, il quale si riporta al contenuto di tutte le difese spiegate nel giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni e contestando le avverse difese;
chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Nell'interesse della convenuta, compare l'avv. Luciano Rubattu, il quale insiste per l'accoglimento delle difese svolte in atti di causa e si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria del
30.07.2025. Chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice sentita la discussione orale, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 29.09.2025.
R.G. n. 403/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 403 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Macomer Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Angela Luisa Barria, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Macomer Controparte_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Luciano Rubattu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “1) Dichiarare la nullità delle donazioni da € 40.000,00= del 27/1/2014
e da € 50.000,00= del 9/6/2014 effettuate da in favore di per Persona_1 Controparte_1 violazione degli articoli 782 e 783 del codice civile;
2) per l' effetto, condannare Controparte_1 alla restituzione in favore di , nella sua qualità di figlia ed erede di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 90.000,00=, maggiorata degli interessi legali dal 27/1/2014 Per_1 quanto alla somma di € 40.000,00= e dal 9/6/2014 quanto alla somma di € 50.000,00=; 3) con vittoria di spese e competenze professionali.”;
Nell'interesse della convenuta: “Voglia: rigettare la domanda attrice siccome totalmente infondata, mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e la condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 2 ~ 1. nella sua qualità di erede della madre deceduta il Parte_1 Persona_1
05.01.2021, ha ritualmente convenuto in giudizio e, per ottenere l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni sopra trascritte, ha esposto, in fatto, che nel corso del 2014 la defunta ascendente, mediante due assegni, l'uno circolare e l'altro bancario, aveva trasferito alla convenuta la somma di euro 90.000,00, in tal modo attuando una donazione di non modico valore, nulla per difetto delle forme prescritte dall'art. 782 cod. civ..
2. ha resistito alla domanda eccependo che, per oltre un anno, fra il 2014 e il 2015, Controparte_1 in seguito a una caduta accidentale in strada risalente al 2013, aveva prestato assistenza alla defunta suocera ragion per cui la donna le aveva, per riconoscenza, trasferito, con assegno Persona_1 circolare del 27.01.2014, la somma di euro 40.000,00, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., poiché costituente adempimento di un'obbligazione naturale, e in parte utilizzata per la retribuzione di muratori che, in quello stesso periodo, stavano eseguendo lavori di ristrutturazione nella casa della
Quanto al secondo assegno di euro 50.000,00, la somma, in adempimento del dovere morale Per_1 di aiutare la famiglia, era stata distribuita, per volontà di fra e Persona_1 CP_2
nipoti della defunta. CP_3
3. La causa, istruita mediante documenti, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Ai fini della decisione, è necessario stabilire la causa della dazione a , mediante Controparte_1 assegno circolare del 27.01.2014 (doc. 3 allegato all'atto di citazione) e mediante assegno bancario del 09.06.2014 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), della somma di euro 90.000,00, qualificata come donazione di non modico valore da parte dell'attrice e come adempimento di obbligazioni naturali da parte della convenuta.
4.1. A tale riguardo, va premesso che, secondo la giurisprudenza, la fattispecie disciplinata dall'art. 2034 cod. civ. si configura quando concorrano: a) un dovere socialmente riconosciuto, ovverosia avvertito come tale dalla collettività di riferimento, tanto che alla sua inosservanza consegua un giudizio di riprovazione sociale;
b) la spontaneità dell'adempimento; c) la capacità di intendere e di volere del solvens; d) la proporzionalità e l'adeguatezza, da valutarsi avendo riguardo al rapporto fra il dovere morale e sociale da adempiere e l'entità del patrimonio e le condizioni sociali del solvens
(cfr. Cass. civ. n. 16864/2023 e Cass. civ. n. 19578/2016, secondo cui “l'articolo 2034 c.c. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono pero a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali
l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco)
e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l'esecuzione spontanea di un dovere morale
~ 3 ~ (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso).”).
Proprio nel requisito della proporzionalità, necessario solo ai fini della configurazione dell'obbligazione naturale, la Suprema Corte (si veda, ancora, Cass. civ. n. 19578/2016) ha individuato la linea di demarcazione fra la fattispecie disciplinata dall'art. 2034 cod. civ. e la donazione remuneratoria (che ricorre, fra l'altro, quando la liberalità sia fatta per riconoscenza e che richiede, ad validitatem, il rispetto della forma prevista dall'art. 782 cod. civ.).
5. Ciò chiarito, in relazione al primo dei due assegni controversi (quello circolare del 27.01.2014 di euro 40.000,00) – ammesso che possa reputarsi come dovere morale quello di ricompensare con somme di denaro chi presti assistenza a un congiunto in occasione di una malattia (dacché sarebbe, piuttosto, vero l'opposto, in quanto, secondo la comune esperienza, nei rapporti familiari l'assistenza all'infermo è prestata spontaneamente e a titolo gratuito, senza dar luogo a crediti o a debiti, se non di riconoscenza, mentre il giudizio di riprovazione sociale conseguirebbe all'abbandono materiale del malato più che alla scelta di quest'ultimo di non retribuire il congiunto che l'abbia assistito) –, difetta, senza dubbio, il requisito della proporzionalità.
5.1. Con riguardo alle circostanze di fatto poste dalla convenuta a fondamento delle proprie eccezioni, emerge dalla documentazione in atti (doc. b allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice) che in seguito a una caduta accidentale risalente Persona_1 al 06.11.2012, aveva riportato un trauma cranico facciale e della mano destra e, condotta nel Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Nuoro, era stata medicata (anche mediante sutura della ferita riportata sul sopracciglio destro) e dimessa dopo poche ore.
Il ricovero nel reparto di Geriatria dell'Ospedale di Nuoro a cui hanno fatto riferimento le parti
(ancora, si veda il doc. b allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice), iniziato il 20.03.2014 e durato sei giorni, è, pertanto, posteriore alla caduta di ben quindici mesi e mezzo.
Dalla cartella clinica della degenza, si evince che la in quel momento prossima al Per_1 compimento dell'ottantottesimo anno d'età e già affetta da ipertensione arteriosa, dislipidemia e artrosi polidistrettuale, nel corso della notte del 20.03.2014 era stata colpita da diarrea, vomito e dispnea e, pertanto, intorno alle quattro del mattino, aveva “allertato i parenti”, i quali l'avevano accompagnata al Pronto Soccorso.
~ 4 ~ Secondo quanto riferito ai sanitari curanti dalla diretta interessata (indicata come “vigile e lucida”),
a quell'epoca, l'anziana viveva da sola – non a casa della , come indicato in un passaggio della P_ comparsa di costituzione e risposta –, deambulava senza supporti ed era autonoma nel compimento delle attività quotidiane.
Dalla documentazione medica non si evince alcuna correlazione fra la caduta del novembre 2012 e la complessiva condizione riscontrata dai medici del nosocomio nuorese nel marzo 2014; peraltro, la dichiarata autonomia nel compimento delle attività quotidiane lascia supporre che la nel Per_1 periodo intermedio, non abbia avuto bisogno di alcuna assistenza.
Devono, inoltre, evidenziarsi, quali – ulteriori – elementi di incongruenza nel racconto della convenuta, l'aver collocato la caduta della suocera “nel corso dell'anno 2013”, anziché nel novembre
2012, e l'avere sostenuto di avere prestato assistenza all'anziana “per quasi tutto il 2014 e parte del
2015”, circostanza che di per sé, attesa la distanza cronologica dalla caduta, induce a escludere il prospettato legame eziologico fra il sinistro e la necessità di provvedere all'inferma.
Inficia ulteriormente la credibilità della tesi difensiva proposta l'anteriorità del versamento (risalente al gennaio 2014) al periodo – quasi tutto il 2014 e parte del 2015 – in cui, secondo la prospettazione, la convenuta avrebbe prestato assistenza a Persona_1
Ad ogni modo, anche a voler ammettere che , nell'arco temporale indicato, abbia Controparte_1 effettivamente, in favore della suocera, provveduto “alla cura della persona, alla preparazione dei pasti, all'acquisto dei farmaci, ad interfacciarsi con i medici, alla ricerca della fisioterapista che poi si recava a domicilio per le sedute di terapia della riabilitazione, e quant'altro”, e volendo, altresì, supporre che le attività indicate abbiano implicato un'assistenza diurna continuativa, è innegabile la sproporzione fra prestazione e controprestazione: infatti, l'importo di euro 40.000,00, ripartito su quindici ipotetiche mensilità (può, invero, assumersi che “oltre un anno” sia un arco temporale compreso fra dodici e diciotto mesi, essendo ragionevole presumere che, in caso contrario, la convenuta avrebbe fatto riferimento, senza sfumature, a un anno o a un anno e mezzo) ammonta a euro 2.666,00 netti al mese, somma che, sulla base dei contratti collettivi vigenti, risulta superiore di circa ottocento/mille euro mensili alla retribuzione di un lavoratore, specializzato nel settore dell'assistenza agli anziani e regolarmente assunto, che presti attività in favore di una persona autosufficiente (quale senza dubbio, almeno fino al marzo 2014, era per otto ore Persona_1 al giorno per sette giorni alla settimana.
La tesi secondo cui una parte di tale somma (non indicata nella sua consistenza) sarebbe stata utilizzata “per effettuare dei pagamenti in favore dei muratori che in quello stesso periodo stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione” – non meglio specificati – “nella casa della stessa ”, Per_1 anche ove volesse ritenersi confermata dal documento denominato “img948.pdf” allegato alla
~ 5 ~ memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte convenuta, non consentirebbe di escludere la sproporzione fra le prestazioni: infatti, se pure avesse utilizzato all'incirca euro Controparte_1
7.600,00 dell'importo ricevuto per pagare, nell'interesse della suocera, tale ella Persona_2 avrebbe comunque percepito, su base mensile, più denaro (euro 2.160,00 circa) di quello che sarebbe stato corrisposto, per le stesse attività, a un lavoratore in regola.
5.2. In definitiva, la causa dello spostamento patrimoniale avvenuto con l'assegno del 27.01.2014 deve ritenersi di donazione;
inoltre, l'attribuzione, collocabile nell'alveo dell'art. 770 cod. civ., deve considerarsi di valore non modesto, sia – oggettivamente – per la sua entità (basti pensare che il valore di vendita delle abitazioni civili pubblicato nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, per il Comune di Macomer, è attualmente compreso fra euro 650,00 ed euro 920,00 al metro quadro), sia soggettivamente, in quanto, pur non essendone noto il valore (prova che sarebbe stata a carico della convenuta, avendo, ella, eccepito la sussistenza di un'obbligazione naturale), attingendo a ciò che è comunemente noto del contesto socio-economico di riferimento, il patrimonio della defunta può presumersi rappresentato dalla casa d'abitazione e da qualche decina di Per_1 migliaia di euro accumulati in una vita di risparmi.
Pertanto, la dazione della somma di euro 40.000,00, da qualificarsi come donazione, è nulla per violazione delle forme prescritte dall'art. 782 cod. civ..
6. Quanto al secondo assegno di euro 50.000,00, emesso e incassato il 09.06.2014 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), per resistere alle istanze restitutorie dell'attrice – che, ancora una volta, ha postulato la nullità del trasferimento ai sensi dell'art. 782 cod. civ., classificandolo come donazione di valore non modico –, la convenuta ha perorato un'articolata tesi, che è dato sintetizzare come segue: (i) l'intera operazione sarebbe stata effettuata da e Persona_1 CP_2
(quest'ultima, figlia di e nipote della , nel cui conto corrente era stato versato Controparte_1 Per_1
l'assegno di euro 50.000,00 (doc. denominato “img946” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, cod. proc. civ. della convenuta), tanto che la percipiente aveva effettuato alcune operazioni bancarie, fra cui, il 27.11.2014, un bonifico di euro 25.000,00, con causale “regalo”, in favore del proprio marito e, il 14.11.2014, l'acquisto di un'asciugatrice, costata euro 499,00 Persona_3
(doc. denominato “img945” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta); (ii) aveva esplicitato la volontà di distribuire equamente fra le nipoti Persona_1
e (figlie di ), nonché fra i pronipoti (figli di , CP_2 CP_3 Controparte_1 CP_2
l'importo di euro 50.000,00, fatto comprovato dall'emissione da parte di in favore CP_2 della sorella (e ciò per espressa volontà della nonna), di due assegni, in data 14.07.2014 e in CP_3 data 27.10.2014, di euro 15.200,00 ed euro 10.000,00 (doc. denominato “img945” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta); (iii) era, dunque, “di tutta
~ 6 ~ evidenza come anche in relazione alla seconda dazione la sia stata guidata dalla volontà di Per_1 eseguire spontaneamente dei versamenti in ossequio ad un dovere morale o sociale di aiutare la famiglia, nella fattispecie nipoti e pronipoti” (così, testualmente, a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta).
6.1. Ebbene, premesso che nessuno dei documenti prodotti dalla convenuta dimostra quanto appena esposto (infatti, il conto corrente su cui sono registrati tutti i sopra indicati movimenti di denaro è intestato a , così come, del resto, sono alla stessa intestati i due assegni controversi), Controparte_1 sulla scorta di siffatte allegazioni deve, senza dubbio, e senza necessità di istruzione, escludersi la ricorrenza di un'obbligazione naturale: difatti, l'esecuzione di versamenti spontanei – comunque, formalmente effettuati da in favore della , e non di e Persona_1 P_ CP_2 CP_3
– “in ossequio ad un dovere morale o sociale di aiutare la famiglia”, in assenza di controprestazione
(manca, invero, qualunque indicazione, in relazione a questo secondo versamento, circa il fatto generatore dell'obbligo morale), e senza che sia stata allegata una condizione di bisogno tale da giustificare l'aiuto economico, va qualificata come donazione, in quanto costituisce inequivocabilmente una liberalità attuata al solo scopo di arricchire il ricevente (restando, poi, indifferente stabilire chi sia il soggetto effettivamente arricchito fra la stessa e le sue figlie P_
e . CP_3 CP_2
Nessuna rilevanza nel presente giudizio hanno, infine, gli atti, allegati alle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate nell'interesse della convenuta il 27.11.2024, del procedimento penale n. 102/22
R.G.-2257/20 R.G.N.R. (esaminati, pur in mancanza di un formale provvedimento di rimessione in termini, poiché di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie), prodotti allo scopo di dimostrare che sarebbe stata a effettuare “materialmente (…) le operazioni con CP_2
l'incassato di parte delle somme che si pretende addebitare all'odierna convenuta)” e che avrebbe
“natura strumentale (…)la domanda che ha dato origine al presente procedimento”.
Invero, in questa sede, al Tribunale compete esclusivamente accertare se abbia Controparte_1 incassato gli assegni – fatto pacifico relativamente all'assegno circolare di euro 40.000,00 e che, quanto all'assegno non trasferibile di euro 50.000,00, trova riscontro in documenti prodotti dalla stessa parte convenuta (doc. denominato “img948” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta;
doc. 5 allegato all'atto di citazione) – e la causa delle attribuzioni patrimoniali.
6.2. Anche tale donazione, di valore non modico per gli stessi motivi indicati nel superiore paragrafo
5.2., è nulla per difetto di forma.
~ 7 ~ 7. L'attrice ha poi domandato, sempre in qualità di erede della defunta disponente, che, per effetto della dichiarazione di nullità delle donazioni del 2014, fosse condannata a restituirle Controparte_1 il denaro che aveva ricevuto da Persona_1
La pretesa, che merita accoglimento, è fondata sul disposto dell'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ.
9719/2020), giacché, in conseguenza della declaratoria di nullità delle donazioni per difetto di forma, deve ritenersi non sorretto da giustificazione causale – ossia, oggettivamente indebito – lo spostamento patrimoniale rappresentato dalla percezione, da parte della convenuta, della somma di euro 90.000,00.
7.1. Per quel che attiene agli interessi, dovuti poiché l'obbligo di restituzione di pagamenti indebiti
è di valuta, l'attrice ne hanno invocato la corresponsione dalla data dei versamenti e, in proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, la buona fede dell'accipiens, rilevante, secondo il dettato testuale dell'art. 2033 cod. civ., ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda
(anziché da quello del pagamento), “va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.” (così Cass. civ. n. 12362/2024; v., nello stesso senso, Cass. civ. n. 3761/2025).
Nel caso in esame, la contraddittorietà delle tesi difensive della convenuta e la produzione di documenti che apertamente le sconfessano consentono di presumere che , fin dalla Controparte_1 data di emanazione degli assegni, fosse pienamente consapevole che i trasferimenti non erano eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali e, pur potendo ipotizzarsi che la donna non disponesse delle conoscente necessarie per l'esatta qualificazione tecnica degli atti, la postulata convinzione che il denaro le fosse stato attribuito, quanto alla somma di euro 40.000,00, per riconoscenza
(compatibilmente con quanto previsto dall'art. 770 cod. civ.) e, quanto alla somma di euro 50.000,00, quale aiuto economico in favore delle due figlie, impone di ritenere che le fosse, invece, ben chiara la naturale liberale delle attribuzioni.
Tale consapevolezza è sufficiente per presumere la mala fede dell'accipiens (ovviamente, nel senso inteso dall'art. 2033 cod. civ.); né, d'altra parte, rileva che a fossero anche noti i Controparte_1 requisiti di forma previsti dalla legge per la validità delle disposizioni patrimoniali compiute in suo favore dalla suocera, attenendo il profilo alle conseguenze normative di atti di cui la convenuta aveva, comunque, pienamente inteso la sostanza.
~ 8 ~ Pertanto, gli interessi, al saggio legale, competono all'attrice dalla data dei pagamenti.
4. In ragione della soccombenza, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che è congruo quantificare in misura media per le fasi di studio,
[...] introduttiva e decisoria e in misura minima per la fase istruttoria, giacché il giudizio è stato istruito soltanto con documenti;
in base al valore della domanda, ai fini della liquidazione delle spese di lite, devono essere applicati i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la nullità, poiché aventi natura di donazioni di non modico valore attuate senza le forme prescritte dall'art. 782 cod. civ., dei trasferimenti di denaro compiuti, in favore di P_
, da con assegno del 27.01.2014 di euro 40.000,00 e con assegno del
[...] Persona_1
09.06.2014 di euro 50.000,00;
2) per l'effetto, condanna a restituire a quale erede di Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 90.000,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli Persona_1 pagamenti;
3) condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in Controparte_1 Parte_1 euro 786,00 per spese e in euro 11.268,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 29.09.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 9 ~