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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g 5686/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] il TR Controparte_2
6.05.1971, nata in Argentina il [...], in [...], ed unitamente al sig. Parte_1 [...]
, nato in [...] l'[...], quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per CP_3 conto delle figlie minori: nata in [...] l'[...] e SO Persona_2 nata in [...] il [...]; nato in Argentina il [...], in [...], ed Parte_2 unitamente alla sig.ra nata in [...] il [...], quale genitore legale Parte_3 rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: nato in [...] il _3
12.11.2018 e nata in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_2 Controparte_4
21.11.2003, nato in [...] il [...], nato in [...] il Persona_4 Persona_5
15.06.1967, in proprio, ed unitamente alla sig.ra nata in [...] il Controparte_5
3.01.1979, quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori:
[...] nata in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_6 Persona_7
23.02.2011; nonché nato in [...] il [...], tutti con il patrocinio Parte_4 dell'avvocato Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Monza, Via Marsala n. 21
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , TR [...]
, in proprio, ed unitamente al sig. quale genitore Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante, anche in nome e per conto delle figlie minori: e SO [...]
; , in proprio, ed unitamente alla sig.ra Persona_2 Parte_2 Parte_3 quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: e _3
; , in proprio, ed unitamente alla Parte_2 Controparte_4 Persona_4 Persona_5 sig.ra quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei Controparte_5 figli minori: e nonché , convenivano Persona_6 Persona_7 Parte_4 in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini Controparte_6 italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino italiano, nato in [...] Persona_8 l'8.01.1902 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_6 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 21.5.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 6.6.2024.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- il signor nato l'[...] a [...], emigrava in Argentina Persona_8 dove, conosciuto anche come in data 14.03.1925 contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5
e dove, dalla predetta unione, nasceva il 20.12.1938; Persona_9 SO0
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 2502.1965, con il sig. SO0 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 12.01.1966, il Per_11 TR Persona_5
15.06.1967 e il 6.05.1971; Controparte_2
- dall'unione more uxorio di con il sig. nasceva, in TR SO2
Argentina, il 21.11.2003; Controparte_4
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra nascevano, Persona_5 SO3 in Argentina, il 13.04.1996 e il 22.05.1998; Parte_2 Parte_4
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra nascevano, Persona_5 Controparte_5 in Argentina, il 13.02.2009 e il 23.02.2011; Persona_6 Persona_7
- dall'unione more uxorio di con il sig. nasceva, Controparte_2 SO4 in Argentina, il 6.12.1989; Parte_1
- dall'unione more uxorio di con il sig. Controparte_2 SO5 nasceva, in Argentina, il 30.05.2006; Persona_4
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra Parte_2 SO6 nascevano, in Argentina, il 12.11.2018 e il 28.12.2020; _3 Parte_2
- dall'unione more uxorio di con il sig. nascevano, in Parte_1 Controparte_3 Argentina, l'11.02.2012 e il 2.05.2017; SO Persona_2
- l'avo sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_8 cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_8 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia SO0
e da questa a tutti i discendenti;
[...]
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato di inoltrare ripetutamente la richiesta al Consolato Generale d'Italia a Cordoba senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento in quanto la rappresentanza diplomatica argentina avrebbe interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con sostanziale paralisi e conseguente pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1 pag. 3), emigrava in Argentina senza mai Persona_8 naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all.1 pag. 16) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola alla figlia (cfr. all. 2) e da questa, a tutti SO0 gli ulteriori discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti (cfr. all. 2-5). E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_6 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato ripetutamente di inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al a Cordoba, SO7 quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano (cfr. all. 6) senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento a causa della interruzione sine die della P.A. delle procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza stessa. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata TR in Argentina il 12.01.1966, nata in [...] il [...], Controparte_2
nata in [...] il [...], nata in [...] Parte_1 SO l'11.02.2012, nata in [...] il [...], nato Persona_2 Parte_2 in Argentina il 13.04.1996, nato in [...] il [...], _3 Parte_2 nata in [...] il [...], nata in [...] il [...], Controparte_4 Per_4 nato in [...] il [...], nato in [...] il [...],
[...] Persona_5 nata in [...] il [...], nato in Persona_6 Persona_7
Argentina il 23.02.2011 e nato in [...] il [...], il diritto al Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_6 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 27.5.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g 5686/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] il TR Controparte_2
6.05.1971, nata in Argentina il [...], in [...], ed unitamente al sig. Parte_1 [...]
, nato in [...] l'[...], quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per CP_3 conto delle figlie minori: nata in [...] l'[...] e SO Persona_2 nata in [...] il [...]; nato in Argentina il [...], in [...], ed Parte_2 unitamente alla sig.ra nata in [...] il [...], quale genitore legale Parte_3 rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: nato in [...] il _3
12.11.2018 e nata in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_2 Controparte_4
21.11.2003, nato in [...] il [...], nato in [...] il Persona_4 Persona_5
15.06.1967, in proprio, ed unitamente alla sig.ra nata in [...] il Controparte_5
3.01.1979, quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori:
[...] nata in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_6 Persona_7
23.02.2011; nonché nato in [...] il [...], tutti con il patrocinio Parte_4 dell'avvocato Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Monza, Via Marsala n. 21
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , TR [...]
, in proprio, ed unitamente al sig. quale genitore Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante, anche in nome e per conto delle figlie minori: e SO [...]
; , in proprio, ed unitamente alla sig.ra Persona_2 Parte_2 Parte_3 quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: e _3
; , in proprio, ed unitamente alla Parte_2 Controparte_4 Persona_4 Persona_5 sig.ra quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei Controparte_5 figli minori: e nonché , convenivano Persona_6 Persona_7 Parte_4 in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini Controparte_6 italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino italiano, nato in [...] Persona_8 l'8.01.1902 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_6 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 21.5.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 6.6.2024.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- il signor nato l'[...] a [...], emigrava in Argentina Persona_8 dove, conosciuto anche come in data 14.03.1925 contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5
e dove, dalla predetta unione, nasceva il 20.12.1938; Persona_9 SO0
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 2502.1965, con il sig. SO0 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 12.01.1966, il Per_11 TR Persona_5
15.06.1967 e il 6.05.1971; Controparte_2
- dall'unione more uxorio di con il sig. nasceva, in TR SO2
Argentina, il 21.11.2003; Controparte_4
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra nascevano, Persona_5 SO3 in Argentina, il 13.04.1996 e il 22.05.1998; Parte_2 Parte_4
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra nascevano, Persona_5 Controparte_5 in Argentina, il 13.02.2009 e il 23.02.2011; Persona_6 Persona_7
- dall'unione more uxorio di con il sig. nasceva, Controparte_2 SO4 in Argentina, il 6.12.1989; Parte_1
- dall'unione more uxorio di con il sig. Controparte_2 SO5 nasceva, in Argentina, il 30.05.2006; Persona_4
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra Parte_2 SO6 nascevano, in Argentina, il 12.11.2018 e il 28.12.2020; _3 Parte_2
- dall'unione more uxorio di con il sig. nascevano, in Parte_1 Controparte_3 Argentina, l'11.02.2012 e il 2.05.2017; SO Persona_2
- l'avo sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_8 cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_8 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia SO0
e da questa a tutti i discendenti;
[...]
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato di inoltrare ripetutamente la richiesta al Consolato Generale d'Italia a Cordoba senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento in quanto la rappresentanza diplomatica argentina avrebbe interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con sostanziale paralisi e conseguente pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1 pag. 3), emigrava in Argentina senza mai Persona_8 naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all.1 pag. 16) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola alla figlia (cfr. all. 2) e da questa, a tutti SO0 gli ulteriori discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti (cfr. all. 2-5). E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_6 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato ripetutamente di inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al a Cordoba, SO7 quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano (cfr. all. 6) senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento a causa della interruzione sine die della P.A. delle procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza stessa. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata TR in Argentina il 12.01.1966, nata in [...] il [...], Controparte_2
nata in [...] il [...], nata in [...] Parte_1 SO l'11.02.2012, nata in [...] il [...], nato Persona_2 Parte_2 in Argentina il 13.04.1996, nato in [...] il [...], _3 Parte_2 nata in [...] il [...], nata in [...] il [...], Controparte_4 Per_4 nato in [...] il [...], nato in [...] il [...],
[...] Persona_5 nata in [...] il [...], nato in Persona_6 Persona_7
Argentina il 23.02.2011 e nato in [...] il [...], il diritto al Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_6 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 27.5.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea