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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6518/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr. Bruno PERLA - Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata in [...], il Parte_1
17.10.1979, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vito Conte, sito in Via San Vitale n.31 RICORRENTE contro nato in [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE P.M. INTERVENUTO
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo depositato il 9 settembre 2023:
“Che il Tribunale di Bologna, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia dichiarata la loro separazione personale, con addebito al sig. ai sensi dell'art. 151, comma 2. c.c., alle Controparte_2 seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea ed urgente:
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. Sul punto la scrivente difesa si riserva il deposito del piano genitoriale in fase di redazione con l'ausilio del servizio sociale che ha in carico la minore;
2) disporre la responsabilità genitoriale esclusivamente in capo alla sig.ra Parte_1
3) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile pari almeno a euro 450,00 euro per il mantenimento della figlia minore”
Il P.M. ha concluso “Visto”
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e Persona_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 23 ottobre 2010 presso l dello
[...] CP_3
a Roma. CP_4
Dall'unione è nata, il 6 agosto 2015, . Persona_2
Il 10 giugno 2020 la ricorrente si è trasferita con la figlia in una stanza che le era stata offerta in via Malaguti dalla sua datrice di lavoro in seguito a Parte_2 un'aggressione subita dal marito. In seguito alla denuncia presentata dalla IGa il 15 Parte_1 giugno 2020 è stato avviato un procedimento penale a carico del IG CP_1 per maltrattamenti posti in essere anche alla presenza della figlia. Dopo avere subito un periodo di detenzione carceraria, l'imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione con la sentenza n. 986/21 del Tribunale di Bologna depositata il 1° aprile 2021. Con scrittura privata del 7 luglio 2022 il convenuto si è obbligato a versare alla ricorrente l'importo di 550,00 euro mensili per il mantenimento della figlia. Attualmente la IGa e la bambina risiedono in un appartamento Parte_1
ACER sito in Bologna, via Rimesse n. 13.
2. Con ricorso depositato il 9 maggio 2023 la IGa a chiesto che Parte_1 la figlia le sia affidata in via esclusiva rafforzata e sia posto a carico del padre l'obbligo di versarle un assegno di almeno 450,00 euro mensili per il mantenimento della minore. Il IG , pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 6 febbraio 2024 il resistente non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con sentenza non definitiva n. 442/24 pubblicata il 7 febbraio 2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto, con ordinanza, la remissione in istruttoria per tutte le altre questioni. Con ordinanza emessa il 7 febbraio 2025 la Giudice ha emesso ordinanza ex art. 473 bis.22, primo comma, c.p.c., con la quale:
- ha affidato la minore in via esclusiva rafforzata alla madre;
- ha collocato la bambina presso la IGa Parte_1
- ha dato mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo con il seguente incarico: avviare per la bambina un percorso di sostegno psicologico che la aiuti ad affrontare e a elaborare il suo traumatico;
all'esito di tale iter, e dopo avere verificato che il resistente abbia a sua volta affrontato con esito positivo un percorso per controllare la rabbia e le sue pulsioni violente, organizzare incontri protetti tra il IG e la figlia CP_1 inizialmente in forma protetta, ma con la facoltà di modificare le modalità delle visite, stabilirne la frequenza e la durata e anche di sospenderle, se pregiudizievoli per la minore;
previa acquisizione del consenso della IGa rganizzare un Parte_1 percorso di sostegno a favore della stessa per fornirle strumenti idonei ad affrontare la pagina 2 di 10 crescita della figlia e il rapporto della stessa con la figura paterna;
riferire immediatamente situazioni di pregiudizio per la bambina di cui vengano a conoscenza;
- ha disposto a carico del padre l'obbligo di pagare un contributo di 250,00 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie. La causa, ritualmente istruita, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025. Il P.M. è intervenuto.
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni poste all'attenzione del Collegio. 3a. In questa sede non deve essere emessa pronuncia sul vincolo, essendo la separazione personale tra i coniugi stata già pronunciata. 3b. Deve essere accolta la richiesta di addebito della separazione al marito, come domandato dall'attrice. Come noto, secondo la costante giurisprudenza, la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Entrambi i presupposti devono ritenersi integrati alla luce della sentenza emessa nel parallelo procedimento penale, allo stato pendente presso la Corte di Cassazione con ricorso relativo ai soli capi attinenti al trattamento sanzionatorio, per cui deve ritenersi che i punti inerenti all'accertamento della sussistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato siano coperti dal c.d. giudicato progressivo (cfr. ex multis Sez. U. Penali, n. 4904 del 26/03/1997). Anche se si opinasse diversamente, peraltro, le allegazioni di violenza della IGa devono ritenersi credibili. Parte_1
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di querela e, in seguito di sommarie informazioni, infatti, sono lineari, coerenti e precise nel circostanziare i singoli episodi vessatori subiti, senza tuttavia ricadere in gratuite esagerazioni o ricostruzioni eccessivamente denigratorie da cui deve escludersi la ricorrenza di qualsivoglia intento calunniatorio. Inoltre, costituiscono una conferma della versione dei fatti offerta dalla IGa le sommarie informazioni rese nel procedimento penale dal Parte_1 vicino di casa, IG e dall'amica UL che hanno restituito una Per_3 situazione familiare coerente con la ricostruzione della ricorrente anche in riferimento alla perpetrazione del delitto in presenza della figlia minore. Si deve infatti rilevare che le prove assunte in un processo penale e le conseguenti sentenze, ove ritualmente prodotte e sottoposte al vaglio del contraddittorio tra le parti, sono liberamente valutabili dal Giudice nel giudizio civile inerente l'illecito, potendo questi scegliere le prove più idonee a dimostrare la verità dei fatti (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025).
pagina 3 di 10 Dalla lettura della sentenza allegata dalla ricorrente, in particolare, si appalesa una condizione di maltrattamenti imperversata per anni nella relazione familiare delle parti che ha visto l'odierna ricorrente vittima di condotte vessatorie violente attuate dal marito sulla sua persona e sui beni familiari, la maggior parte delle volte in presenza della figlia minore Per_2
Sin dal 2013, anno in cui il convenuto ha ottenuto il ricongiungimento familiare con la moglie residente in Italia, il contesto familiare è stato scenario di condotte connotate da violenza fisica e morale, tra cui spiccano:
- l'episodio in cui il a causa di un semplice rimprovero, si era accanito CP_1 sulla moglie allettata e in stato di gravidanza, salendole a cavalcioni sulla pancia e schiaffeggiandola, il tutto davanti agli occhi dell'amica della donna, UL;
- il controllo costante del telefono della ricorrente, accusata ripetutamente dal marito di intrattenere relazioni con altri uomini, da parte del coniuge, il quale spinto dalla frustrazione e gelosia in un'occasione è giunto a strapparle il cellulare di mano e a gettarlo ripetutamente a terra fino a romperlo;
- il tentativo da parte del di allontanare la moglie dalle persone care e CP_1 dalla rete amicale che questa si era creata nel tempo;
- l'accaduto del luglio 2019, quando il convenuto, rientrato a casa e accortosi che l'armadio era stato smontato, si è scagliato contro la moglie accusandola di essersi fatta aiutare da un uomo, percuotendola con un bastone e minacciando di ucciderla, il tutto davanti a Per_2
- il fatto del 28 aprile 2020, allorchè, nel corso di un litigio innescato per ragioni di gelosia, il resistente ha percosso la IGa con un abat-jour Parte_1 ed è arrivato a puntarle un coltello alla gola e, contestualmente, a videochiamare il figlio della donna residente in per ribadire le proprie minacce di morte alla sposa, il CP_4 tutto alla presenza di che ha richiesto l'aiuto dei vicini di casa immediatamente Per_2 accorsi. Tali condotte sono cessate solo con l'intervento degli operanti del 113 richiesto dal sig. e l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare. Per_3
A tali considerazioni, di per sé sufficienti, deve aggiungersi infine anche il comportamento negligente e disinteressato del marito nel provvedere alle esigenze relazionali ed economiche della figlia. Il , infatti, pur essendosi obbligato CP_1 con scrittura privata a versare la somma di 550 euro mensili alla ricorrente per il mantenimento della bambina, a parte la dazione iniziale di modiche cifre ( 50,00 euro) non ha mai versato quanto richiesto, obbligando così la moglie a farsi carico integralmente dei bisogni della figlia. Alla luce delle sopra esposte considerazioni si deve concludere che il IG
, ponendo in essere ripetute violenze fisiche e morali nei confronti della CP_1 moglie, abbia violato il dovere di assistenza morale e materiale tra coniugi. Né può essere posto in dubbio che le reiterate azioni violente e minacciose del marito siano state la causa della fine dell'unione, atteso che la IGa Parte_1 si è risolta a denunciare il coniuge proprio per sfuggire al clima di violenza e
[...]
pagina 4 di 10 sopraffazione a cui era sottoposta. 3c. Passando ora alla valutazione dei migliori regimi di affidamento, e collocamento della minore e di visita del genitore non allocatario, si deve premettere che i servizi sociali, nella relazione datata 25 gennaio 2024 hanno evidenziato che:
- la bambina frequenta il terzo anno della scuola primaria nella scuola “Zamboni” con regolarità, presentandosi pulita, ordinata e sempre corredata nel materiale necessario per lo svolgimento delle attività; è rispettosa ed educata con le insegnanti e ben inserita in classe, dove è in grado di relazionarsi positivamente con i compagni;
nel corso dei colloqui con gli operatori avrebbe riferito di avere paura del padre e di ricordare le sue condotte violente, tanto da mostrarsi preoccupata di doverlo incontrare;
- la madre mostra ottime capacità di cura e attenzione nei confronti della figlia e una buona conoscenza e interesse per il suo sviluppo;
è inoltre stata disponibile al dialogo e al confronto e ha accettato le indicazioni degli operatori;
ha inoltre partecipato ai colloqui con le insegnanti assumendo un atteggiamento collaborativo e disponibile;
- il padre ha invece dato prova di un'assenza di assunzione di responsabilità in ordine alle sue condotte maltrattanti, non partecipa economicamente al mantenimento della bambina e non dimostra interesse per il benessere della stessa;
in particolare, rifiuta di incontrare poiché quest'ultima non lo vuole vedere senza interrogarsi sulle Per_2 motivazioni di tale atteggiamento, né su possibili strategie da mettere in atto per superare il problema. Gli operatori hanno evidenziato che, dati i rapporti con il , è necessario CP_1 per un percorso di sostegno psicologico che la aiuti ad affrontare il suo vissuto Per_2 traumatico e la sostenga nell'elaborazione delle vicende a cui è stata esposta. Hanno inoltre suggerito che, almeno in un primo tempo, gli incontri tra il IG
e la figlia avvengano in forma protetta e che prosegua il monitoraggio CP_1 sulle condizioni di vita della minore in modo da fornire alla stessa e alla madre ogni utile sostegno e supporto, anche avviando un percorso di sostegno alla genitorialità per la IGa er fornirle strumenti idonei ad affrontare la crescita della figlia Parte_1
e il rapporto della stessa con la figura paterna. Con successiva relazione del 14 maggio 2024, i Servizi Sociali, aggiornando sul contesto familiare, hanno evidenziato che:
- il 13 febbraio 2024 la situazione del nucleo familiare è stata presentata all'Equipe Territoriale Integrata al fine di attivare una valutazione dello stato psicologico di Per_2 previo accordo e collaborazione dei genitori;
- sono stati svolti incontri congiunti alla presenza dell'assistente sociale e della psicologa per far comprendere ai genitori il mandato del Giudice e gli obiettivi del progetto;
- in tale sede la madre ha dimostrato di conoscere le fragilità della figlia comprendendo la necessità di un supporto psicologico e, pur dando conto delle difficoltà e del timore di per gli incontri con il padre (conclamati in un episodio recente in Per_2 cui avvistando il genitore sulla loro medesima strada la minore avrebbe tentato di pagina 5 di 10 rincuorare la madre con le parole “ non ti preoccupare non può farci niente”), si è dichiarata pronta a rimettersi a quanto deciderà il Tribunale in merito;
- il si è nuovamente dichiarato desideroso di incontrare la figlia CP_1 quando questa glielo consentirà, rendendosi disponibile ad affrontare eventualmente anche un percorso psicologico con i Servizi sociali;
infine ha rappresentato l'intenzione di tornare in sia a causa delle difficoltà economiche riscontrate in Italia sia al CP_4 fine di consolidare la relazione che ivi intrattiene con una connazionale, non dimenticandosi di attribuire alla moglie parte della responsabilità per gli accadimenti recenti;
- la minore ha iniziato il percorso psicologico per il quale sono stati fissati successivi incontri, frequenta con regolarità la scuola, racconta con entusiasmo delle proprie attività pomeridiane fatte di attività sportive e una rete amicale stabile. Sulla scorta di quanto dedotto, gli estensori della relazione hanno rimarcato l'idoneità del regime di collocamento e di affido della minore così come definito dall'ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2024, ovvero l'affido in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Sulla base di quanto fino ad ora emerso si deve quindi concludere che il IG
si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e CP_1
l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta: egli, infatti, durante la convivenza ha posto in essere azioni violente nei confronti della moglie davanti alla bambina e successivamente -oltre a non avere preso coscienza della gravità delle sue condotte e dei riflessi che le stesse hanno avuto su è rimasto assente dalla vita Per_2 della figlia, non incontrandola, né cercando di elaborare una strategia che gli consenta di superare il rifiuto della bambina di vederlo, né contribuendo al suo mantenimento nonostante l'impegno assunto con la moglie nel luglio 2022. Del resto, la scarsa consapevolezza del suo compito paterno e il sostanziale disinteresse ostentato dal convenuto trovano conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di considerare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Tali considerazioni non mutano alla luce della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali. Infatti, sebbene il resistente abbia manifestato la volontà di impegnarsi per ristabilire un rapporto con la figlia, non può non osservarsi che le sue mere dichiarazioni di intento, non seguite da dimostrazioni effettive, non dimostrano una sua acquisita o migliorata adeguatezza genitoriale, tanto più che il resistente ha altresì annunciato la sua volontà di tornare in senza preoccuparsi delle ripercussioni CP_4
pagina 6 di 10 che tale allontanamento potrà spiegare su Per_2
Dal canto suo, la IGa si è dimostrata idonea a Parte_1 svolgere le funzioni genitoriali con impegno e responsabilità, facendosi carico dei bisogni psicologici, affettivi ed economici di con la quale ha un rapporto che Per_2 non sembra sia fonte di pregiudizio per la medesima. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). deve essere collocata presso la madre, atteso che tale sistemazione, in essere Per_2 da tempo, allo stato non pare avere dato adito a situazioni di pregiudizio. Preso atto del costante timore della minore per gli incontri con il padre, del recente avviamento del suo percorso di sostegno psicologico, della frequentazione da parte del di percorsi presso il Centro Anti Violenza e della disponibilità dichiarata CP_1 da quest'ultimo di svolgere, eventualmente, un percorso psicologico con i Servizi, deve ritenersi essere dato mandato ai servizi sociali di organizzare le visite tra il resistente e la figlia alle condizioni stabilite in dispositivo. 3d. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la ricorrente:
- abita con la figlia in un appartamento dell'ACER per il quale ha dichiarato che paga un canone di 60,00 euro mensili e, con le spese condominiali e le bollette, ha esborsi di circa 250,00/350,00 euro complessivi;
- lavora come badante e riceve un compenso di 1.100,00/1.200,00 euro mensili, oltre alla tredicesima, e usufruisce dell'alloggio presso la casa della sua assistita durante la settimana;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 17.226,00 euro (1.435,00 mensili) a 17.139,00 euro (1.428,00 mensili) e a 16.183,00 euro (1.349,00 mensili;
- percepisce altresì l'importo di circa 200,00 euro mensili a titolo di assegno unico. Dal canto suo, il resistente:
- non è noto dove abiti e quanto paghi al mese a titolo di locazione;
- è dipendente della società “AJ s.r.l.” fin dal 2021;
- per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 ha denunciato rispettivamente redditi annui netti di 9.668,00 euro (1.435,00 mensili), di 16.191,00 euro (1.349,00 mensili) e di17.731,00 euro (1.478,00 mensili). Tenuto conto delle sopra indicate circostanze, del fatto che il padre non collabora in via diretta al mantenimento della figlia e che quest'ultima è ormai preadolescente e dunque ha crescenti esigenze e bisogni, appare equo e congruo prevedere a carico del medesimo un contributo di 300,00 euro mensili per il suo mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come in dispositivo.
pagina 7 di 10 4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In ordine alla determinazione delle stesse, si deve valutare il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit.. Si deve inoltre tenere conto che si tratta di procedimento di separazione giudiziale di complessità modesta, in cui il convenuto non si è costituito e in cui l'attività istruttoria è stata compiuta solo tramite l'acquisizione di documenti e di relazioni dei servizi sociali. Alla luce delle sopra esposte, si deve stimare equo determinare il compenso del legale quantificando il compenso nei valori minimi per le prime tre fasi (€ 851,00; € 602,00; € 903,00). Nulla può essere liquidato per la quarta, non avendo il difensore della ricorrente depositato le memorie di precisazione delle conclusioni e conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara l'addebito della separazione personale a Controparte_1
;
[...]
2) affida in forma esclusiva rafforzata alla madre Per_2 Persona_1
la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di
[...] principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
3) colloca la figlia presso la madre;
4) dispone che il padre -qualora ne faccia richiesta e previa verifica che abbia affrontato con esito positivo un percorso per controllare la rabbia e le sue pulsioni violente, nonché tenendo conto della volontà e dei desideri della minore- possa incontrare la figlia con cadenza quindicinale e con modalità protette alla presenza di un operatore dei servizi sociali, con facoltà per questi ultimi di organizzare di modificare le forme, la frequenza e la durata delle visite e anche di sospenderle se pregiudizievoli per la minore;
5) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla IGa entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: pagina 8 di 10 spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna il IG a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.356,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr. Bruno PERLA - Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata in [...], il Parte_1
17.10.1979, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vito Conte, sito in Via San Vitale n.31 RICORRENTE contro nato in [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE P.M. INTERVENUTO
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo depositato il 9 settembre 2023:
“Che il Tribunale di Bologna, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia dichiarata la loro separazione personale, con addebito al sig. ai sensi dell'art. 151, comma 2. c.c., alle Controparte_2 seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea ed urgente:
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. Sul punto la scrivente difesa si riserva il deposito del piano genitoriale in fase di redazione con l'ausilio del servizio sociale che ha in carico la minore;
2) disporre la responsabilità genitoriale esclusivamente in capo alla sig.ra Parte_1
3) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile pari almeno a euro 450,00 euro per il mantenimento della figlia minore”
Il P.M. ha concluso “Visto”
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e Persona_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 23 ottobre 2010 presso l dello
[...] CP_3
a Roma. CP_4
Dall'unione è nata, il 6 agosto 2015, . Persona_2
Il 10 giugno 2020 la ricorrente si è trasferita con la figlia in una stanza che le era stata offerta in via Malaguti dalla sua datrice di lavoro in seguito a Parte_2 un'aggressione subita dal marito. In seguito alla denuncia presentata dalla IGa il 15 Parte_1 giugno 2020 è stato avviato un procedimento penale a carico del IG CP_1 per maltrattamenti posti in essere anche alla presenza della figlia. Dopo avere subito un periodo di detenzione carceraria, l'imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione con la sentenza n. 986/21 del Tribunale di Bologna depositata il 1° aprile 2021. Con scrittura privata del 7 luglio 2022 il convenuto si è obbligato a versare alla ricorrente l'importo di 550,00 euro mensili per il mantenimento della figlia. Attualmente la IGa e la bambina risiedono in un appartamento Parte_1
ACER sito in Bologna, via Rimesse n. 13.
2. Con ricorso depositato il 9 maggio 2023 la IGa a chiesto che Parte_1 la figlia le sia affidata in via esclusiva rafforzata e sia posto a carico del padre l'obbligo di versarle un assegno di almeno 450,00 euro mensili per il mantenimento della minore. Il IG , pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 6 febbraio 2024 il resistente non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con sentenza non definitiva n. 442/24 pubblicata il 7 febbraio 2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto, con ordinanza, la remissione in istruttoria per tutte le altre questioni. Con ordinanza emessa il 7 febbraio 2025 la Giudice ha emesso ordinanza ex art. 473 bis.22, primo comma, c.p.c., con la quale:
- ha affidato la minore in via esclusiva rafforzata alla madre;
- ha collocato la bambina presso la IGa Parte_1
- ha dato mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo con il seguente incarico: avviare per la bambina un percorso di sostegno psicologico che la aiuti ad affrontare e a elaborare il suo traumatico;
all'esito di tale iter, e dopo avere verificato che il resistente abbia a sua volta affrontato con esito positivo un percorso per controllare la rabbia e le sue pulsioni violente, organizzare incontri protetti tra il IG e la figlia CP_1 inizialmente in forma protetta, ma con la facoltà di modificare le modalità delle visite, stabilirne la frequenza e la durata e anche di sospenderle, se pregiudizievoli per la minore;
previa acquisizione del consenso della IGa rganizzare un Parte_1 percorso di sostegno a favore della stessa per fornirle strumenti idonei ad affrontare la pagina 2 di 10 crescita della figlia e il rapporto della stessa con la figura paterna;
riferire immediatamente situazioni di pregiudizio per la bambina di cui vengano a conoscenza;
- ha disposto a carico del padre l'obbligo di pagare un contributo di 250,00 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie. La causa, ritualmente istruita, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025. Il P.M. è intervenuto.
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni poste all'attenzione del Collegio. 3a. In questa sede non deve essere emessa pronuncia sul vincolo, essendo la separazione personale tra i coniugi stata già pronunciata. 3b. Deve essere accolta la richiesta di addebito della separazione al marito, come domandato dall'attrice. Come noto, secondo la costante giurisprudenza, la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Entrambi i presupposti devono ritenersi integrati alla luce della sentenza emessa nel parallelo procedimento penale, allo stato pendente presso la Corte di Cassazione con ricorso relativo ai soli capi attinenti al trattamento sanzionatorio, per cui deve ritenersi che i punti inerenti all'accertamento della sussistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato siano coperti dal c.d. giudicato progressivo (cfr. ex multis Sez. U. Penali, n. 4904 del 26/03/1997). Anche se si opinasse diversamente, peraltro, le allegazioni di violenza della IGa devono ritenersi credibili. Parte_1
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di querela e, in seguito di sommarie informazioni, infatti, sono lineari, coerenti e precise nel circostanziare i singoli episodi vessatori subiti, senza tuttavia ricadere in gratuite esagerazioni o ricostruzioni eccessivamente denigratorie da cui deve escludersi la ricorrenza di qualsivoglia intento calunniatorio. Inoltre, costituiscono una conferma della versione dei fatti offerta dalla IGa le sommarie informazioni rese nel procedimento penale dal Parte_1 vicino di casa, IG e dall'amica UL che hanno restituito una Per_3 situazione familiare coerente con la ricostruzione della ricorrente anche in riferimento alla perpetrazione del delitto in presenza della figlia minore. Si deve infatti rilevare che le prove assunte in un processo penale e le conseguenti sentenze, ove ritualmente prodotte e sottoposte al vaglio del contraddittorio tra le parti, sono liberamente valutabili dal Giudice nel giudizio civile inerente l'illecito, potendo questi scegliere le prove più idonee a dimostrare la verità dei fatti (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025).
pagina 3 di 10 Dalla lettura della sentenza allegata dalla ricorrente, in particolare, si appalesa una condizione di maltrattamenti imperversata per anni nella relazione familiare delle parti che ha visto l'odierna ricorrente vittima di condotte vessatorie violente attuate dal marito sulla sua persona e sui beni familiari, la maggior parte delle volte in presenza della figlia minore Per_2
Sin dal 2013, anno in cui il convenuto ha ottenuto il ricongiungimento familiare con la moglie residente in Italia, il contesto familiare è stato scenario di condotte connotate da violenza fisica e morale, tra cui spiccano:
- l'episodio in cui il a causa di un semplice rimprovero, si era accanito CP_1 sulla moglie allettata e in stato di gravidanza, salendole a cavalcioni sulla pancia e schiaffeggiandola, il tutto davanti agli occhi dell'amica della donna, UL;
- il controllo costante del telefono della ricorrente, accusata ripetutamente dal marito di intrattenere relazioni con altri uomini, da parte del coniuge, il quale spinto dalla frustrazione e gelosia in un'occasione è giunto a strapparle il cellulare di mano e a gettarlo ripetutamente a terra fino a romperlo;
- il tentativo da parte del di allontanare la moglie dalle persone care e CP_1 dalla rete amicale che questa si era creata nel tempo;
- l'accaduto del luglio 2019, quando il convenuto, rientrato a casa e accortosi che l'armadio era stato smontato, si è scagliato contro la moglie accusandola di essersi fatta aiutare da un uomo, percuotendola con un bastone e minacciando di ucciderla, il tutto davanti a Per_2
- il fatto del 28 aprile 2020, allorchè, nel corso di un litigio innescato per ragioni di gelosia, il resistente ha percosso la IGa con un abat-jour Parte_1 ed è arrivato a puntarle un coltello alla gola e, contestualmente, a videochiamare il figlio della donna residente in per ribadire le proprie minacce di morte alla sposa, il CP_4 tutto alla presenza di che ha richiesto l'aiuto dei vicini di casa immediatamente Per_2 accorsi. Tali condotte sono cessate solo con l'intervento degli operanti del 113 richiesto dal sig. e l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare. Per_3
A tali considerazioni, di per sé sufficienti, deve aggiungersi infine anche il comportamento negligente e disinteressato del marito nel provvedere alle esigenze relazionali ed economiche della figlia. Il , infatti, pur essendosi obbligato CP_1 con scrittura privata a versare la somma di 550 euro mensili alla ricorrente per il mantenimento della bambina, a parte la dazione iniziale di modiche cifre ( 50,00 euro) non ha mai versato quanto richiesto, obbligando così la moglie a farsi carico integralmente dei bisogni della figlia. Alla luce delle sopra esposte considerazioni si deve concludere che il IG
, ponendo in essere ripetute violenze fisiche e morali nei confronti della CP_1 moglie, abbia violato il dovere di assistenza morale e materiale tra coniugi. Né può essere posto in dubbio che le reiterate azioni violente e minacciose del marito siano state la causa della fine dell'unione, atteso che la IGa Parte_1 si è risolta a denunciare il coniuge proprio per sfuggire al clima di violenza e
[...]
pagina 4 di 10 sopraffazione a cui era sottoposta. 3c. Passando ora alla valutazione dei migliori regimi di affidamento, e collocamento della minore e di visita del genitore non allocatario, si deve premettere che i servizi sociali, nella relazione datata 25 gennaio 2024 hanno evidenziato che:
- la bambina frequenta il terzo anno della scuola primaria nella scuola “Zamboni” con regolarità, presentandosi pulita, ordinata e sempre corredata nel materiale necessario per lo svolgimento delle attività; è rispettosa ed educata con le insegnanti e ben inserita in classe, dove è in grado di relazionarsi positivamente con i compagni;
nel corso dei colloqui con gli operatori avrebbe riferito di avere paura del padre e di ricordare le sue condotte violente, tanto da mostrarsi preoccupata di doverlo incontrare;
- la madre mostra ottime capacità di cura e attenzione nei confronti della figlia e una buona conoscenza e interesse per il suo sviluppo;
è inoltre stata disponibile al dialogo e al confronto e ha accettato le indicazioni degli operatori;
ha inoltre partecipato ai colloqui con le insegnanti assumendo un atteggiamento collaborativo e disponibile;
- il padre ha invece dato prova di un'assenza di assunzione di responsabilità in ordine alle sue condotte maltrattanti, non partecipa economicamente al mantenimento della bambina e non dimostra interesse per il benessere della stessa;
in particolare, rifiuta di incontrare poiché quest'ultima non lo vuole vedere senza interrogarsi sulle Per_2 motivazioni di tale atteggiamento, né su possibili strategie da mettere in atto per superare il problema. Gli operatori hanno evidenziato che, dati i rapporti con il , è necessario CP_1 per un percorso di sostegno psicologico che la aiuti ad affrontare il suo vissuto Per_2 traumatico e la sostenga nell'elaborazione delle vicende a cui è stata esposta. Hanno inoltre suggerito che, almeno in un primo tempo, gli incontri tra il IG
e la figlia avvengano in forma protetta e che prosegua il monitoraggio CP_1 sulle condizioni di vita della minore in modo da fornire alla stessa e alla madre ogni utile sostegno e supporto, anche avviando un percorso di sostegno alla genitorialità per la IGa er fornirle strumenti idonei ad affrontare la crescita della figlia Parte_1
e il rapporto della stessa con la figura paterna. Con successiva relazione del 14 maggio 2024, i Servizi Sociali, aggiornando sul contesto familiare, hanno evidenziato che:
- il 13 febbraio 2024 la situazione del nucleo familiare è stata presentata all'Equipe Territoriale Integrata al fine di attivare una valutazione dello stato psicologico di Per_2 previo accordo e collaborazione dei genitori;
- sono stati svolti incontri congiunti alla presenza dell'assistente sociale e della psicologa per far comprendere ai genitori il mandato del Giudice e gli obiettivi del progetto;
- in tale sede la madre ha dimostrato di conoscere le fragilità della figlia comprendendo la necessità di un supporto psicologico e, pur dando conto delle difficoltà e del timore di per gli incontri con il padre (conclamati in un episodio recente in Per_2 cui avvistando il genitore sulla loro medesima strada la minore avrebbe tentato di pagina 5 di 10 rincuorare la madre con le parole “ non ti preoccupare non può farci niente”), si è dichiarata pronta a rimettersi a quanto deciderà il Tribunale in merito;
- il si è nuovamente dichiarato desideroso di incontrare la figlia CP_1 quando questa glielo consentirà, rendendosi disponibile ad affrontare eventualmente anche un percorso psicologico con i Servizi sociali;
infine ha rappresentato l'intenzione di tornare in sia a causa delle difficoltà economiche riscontrate in Italia sia al CP_4 fine di consolidare la relazione che ivi intrattiene con una connazionale, non dimenticandosi di attribuire alla moglie parte della responsabilità per gli accadimenti recenti;
- la minore ha iniziato il percorso psicologico per il quale sono stati fissati successivi incontri, frequenta con regolarità la scuola, racconta con entusiasmo delle proprie attività pomeridiane fatte di attività sportive e una rete amicale stabile. Sulla scorta di quanto dedotto, gli estensori della relazione hanno rimarcato l'idoneità del regime di collocamento e di affido della minore così come definito dall'ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2024, ovvero l'affido in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Sulla base di quanto fino ad ora emerso si deve quindi concludere che il IG
si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e CP_1
l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta: egli, infatti, durante la convivenza ha posto in essere azioni violente nei confronti della moglie davanti alla bambina e successivamente -oltre a non avere preso coscienza della gravità delle sue condotte e dei riflessi che le stesse hanno avuto su è rimasto assente dalla vita Per_2 della figlia, non incontrandola, né cercando di elaborare una strategia che gli consenta di superare il rifiuto della bambina di vederlo, né contribuendo al suo mantenimento nonostante l'impegno assunto con la moglie nel luglio 2022. Del resto, la scarsa consapevolezza del suo compito paterno e il sostanziale disinteresse ostentato dal convenuto trovano conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di considerare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Tali considerazioni non mutano alla luce della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali. Infatti, sebbene il resistente abbia manifestato la volontà di impegnarsi per ristabilire un rapporto con la figlia, non può non osservarsi che le sue mere dichiarazioni di intento, non seguite da dimostrazioni effettive, non dimostrano una sua acquisita o migliorata adeguatezza genitoriale, tanto più che il resistente ha altresì annunciato la sua volontà di tornare in senza preoccuparsi delle ripercussioni CP_4
pagina 6 di 10 che tale allontanamento potrà spiegare su Per_2
Dal canto suo, la IGa si è dimostrata idonea a Parte_1 svolgere le funzioni genitoriali con impegno e responsabilità, facendosi carico dei bisogni psicologici, affettivi ed economici di con la quale ha un rapporto che Per_2 non sembra sia fonte di pregiudizio per la medesima. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). deve essere collocata presso la madre, atteso che tale sistemazione, in essere Per_2 da tempo, allo stato non pare avere dato adito a situazioni di pregiudizio. Preso atto del costante timore della minore per gli incontri con il padre, del recente avviamento del suo percorso di sostegno psicologico, della frequentazione da parte del di percorsi presso il Centro Anti Violenza e della disponibilità dichiarata CP_1 da quest'ultimo di svolgere, eventualmente, un percorso psicologico con i Servizi, deve ritenersi essere dato mandato ai servizi sociali di organizzare le visite tra il resistente e la figlia alle condizioni stabilite in dispositivo. 3d. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la ricorrente:
- abita con la figlia in un appartamento dell'ACER per il quale ha dichiarato che paga un canone di 60,00 euro mensili e, con le spese condominiali e le bollette, ha esborsi di circa 250,00/350,00 euro complessivi;
- lavora come badante e riceve un compenso di 1.100,00/1.200,00 euro mensili, oltre alla tredicesima, e usufruisce dell'alloggio presso la casa della sua assistita durante la settimana;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 17.226,00 euro (1.435,00 mensili) a 17.139,00 euro (1.428,00 mensili) e a 16.183,00 euro (1.349,00 mensili;
- percepisce altresì l'importo di circa 200,00 euro mensili a titolo di assegno unico. Dal canto suo, il resistente:
- non è noto dove abiti e quanto paghi al mese a titolo di locazione;
- è dipendente della società “AJ s.r.l.” fin dal 2021;
- per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 ha denunciato rispettivamente redditi annui netti di 9.668,00 euro (1.435,00 mensili), di 16.191,00 euro (1.349,00 mensili) e di17.731,00 euro (1.478,00 mensili). Tenuto conto delle sopra indicate circostanze, del fatto che il padre non collabora in via diretta al mantenimento della figlia e che quest'ultima è ormai preadolescente e dunque ha crescenti esigenze e bisogni, appare equo e congruo prevedere a carico del medesimo un contributo di 300,00 euro mensili per il suo mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come in dispositivo.
pagina 7 di 10 4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In ordine alla determinazione delle stesse, si deve valutare il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit.. Si deve inoltre tenere conto che si tratta di procedimento di separazione giudiziale di complessità modesta, in cui il convenuto non si è costituito e in cui l'attività istruttoria è stata compiuta solo tramite l'acquisizione di documenti e di relazioni dei servizi sociali. Alla luce delle sopra esposte, si deve stimare equo determinare il compenso del legale quantificando il compenso nei valori minimi per le prime tre fasi (€ 851,00; € 602,00; € 903,00). Nulla può essere liquidato per la quarta, non avendo il difensore della ricorrente depositato le memorie di precisazione delle conclusioni e conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara l'addebito della separazione personale a Controparte_1
;
[...]
2) affida in forma esclusiva rafforzata alla madre Per_2 Persona_1
la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di
[...] principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
3) colloca la figlia presso la madre;
4) dispone che il padre -qualora ne faccia richiesta e previa verifica che abbia affrontato con esito positivo un percorso per controllare la rabbia e le sue pulsioni violente, nonché tenendo conto della volontà e dei desideri della minore- possa incontrare la figlia con cadenza quindicinale e con modalità protette alla presenza di un operatore dei servizi sociali, con facoltà per questi ultimi di organizzare di modificare le forme, la frequenza e la durata delle visite e anche di sospenderle se pregiudizievoli per la minore;
5) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla IGa entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: pagina 8 di 10 spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna il IG a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.356,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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