Articolo 1405 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1404Articolo 1406
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9 ottobre 2010
Art. 1405. Conferimento 1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dall'articolo 1406.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010