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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1449 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Calcioli C.F._2
attori
nei confronti
C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
convenuta
conclusioni:
per e : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza Parte_1 Parte_2
disattesa e reietta, dichiarare la risoluzione degli accordi intercorsi tra le parti in data 1° maggio 2019 (cfr.
doc. n. 3 e n. 3bis, doc. n. 4 e n. 4bis, doc. n. 5 e n. 5bis) e, per l'effetto, dichiarare che la Sig.ra
[...]
è tenuta in proprio alla restituzione dell'importo previsto nei richiamati accordi pari a 500.000,00 CP_1
Dollari (465.425,00 Euro), oltre alle rate scadute dal 1° gennaio 2024 alla data di emissione della presente
decisione, per 4.166,00 Dollari mensili, corrispondenti a 3.877,92 Euro, oltre agli ulteriori interessi ex
D.Lgs. 231/2002, o, in via subordinata, gli interessi previsti dall'art. 1284 c.c., quarto comma;
liquidi,
l'Ecc.mo Tribunale, l'ulteriore danno prodotto ai coniugi per il mancato pagamento delle Parte_3
cedole previste negli accordi richiamati, somma non inferiore a 100.000,00 Euro per quanto sopra detto, ex
1 R.G. n. 1449/2024
art. 1224 c.c. Comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di cui il sottoscritto Avvocato si
dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale allegando che: Controparte_1
i. è una imprenditrice e promotrice, fra l'altro, di un progetto di estrazione di Controparte_1
criptovalute, pensato in collaborazione col marito la stessa è titolare e CP_2 CP_1
direttore della società Uma Sea Ltd, col progetto di fondare una città galleggiante in acque extraterritoriali al largo di Dubai, ed è anche proprietaria della Kryptotel FZ-LLC, con sede a
Dubai;
ii. per realizzare l'ambizioso progetto, la necessitava di reperire fondi per 2.500.000,00 CP_1
dollari, e quindi cercava investitori o soggetti disponibili ad acquistare obbligazioni con un reddito garantito;
iii. il 16 settembre 2018, sottoscriveva un atto con la Società , Controparte_1 Controparte_3
chiamato “share subscription agreement”, con il quale si conveniva la cessione di obbligazioni nella misura del 20% del capitale netto, cioè il valore al quale sarebbe rimborsata ciascuna azione in caso di chiusura dell'impresa e vendita delle attività; l'importo conferito da era quindi di CP_3
500.000,00 dollari (doc. n. 1, con traduzione doc. n. 1 bis);
iv. sempre in data 16 settembre 2018, si allegava all'atto di cui sopra un patto parasociale ove interveniva in proprio, come persona fisica, e non già come direttore della sua ditta Controparte_1
Uma Sea Ltd (doc. n. 2, con traduzione doc. n. 2 bis);
v. in data 1° maggio 2019, la , con due atti separati, cedeva ogni proprio diritto Controparte_3
in favore dei coniugi ed in parti uguali, cioè per 250.000,00 Parte_2 Parte_1
dollari ciascuno;
tali atti erano stati firmati per adesione e testimonianza anche da CP_2
marito della (doc. n. 3, con traduzione doc. n. 3 bis); CP_1
vi. con ulteriori atti del medesimo giorno, (utilizzando il nome della Kryptotel FZ- Controparte_1
LLC) ed i coniugi si accordavano in questi termini: i due coniugi trasferivano le Parte_3
loro quote della UMA (250.000,00 dollari ciascuno) alla sig.ra e si garantivano un reddito CP_1
fisso predeterminato pari al 10% annuo, ovvero la cedola (o “bond”) di 50.000,00 dollari annui
2 R.G. n. 1449/2024
doveva essere corrisposta in rate di 4.166,00 dollari al mese (doc. n. 4, con traduzione doc. n. 4 bis e doc. n. 5, con traduzione doc. n. 5 bis);
vii. tale importo veniva versato attraverso ricariche su una carta di debito (emessa a favore di dalla Banca Travelezplus di Dubai), poi consegnata ai coniugi Controparte_1 Parte_3
perché ne disponessero (doc. n. 6); in effetti, onorò puntualmente i versamenti Controparte_1
promessi fino a gennaio 2024 (doc. n. 7);
viii. i primi giorni di febbraio 2024, in concomitanza con la scomparsa di CP_2 [...]
ha interrotto i versamenti dei bond;
CP_1
ix. contattata dagli odierni attori, non negava il proprio debito, ma proponeva Controparte_1
come soluzione quella di mettere a frutto un castello da lei posseduto in Policiano (AR) e comunque prometteva di provvedere a riprendere regolarmente i dovuti versamenti il giorno seguente (doc. n. 8 e doc. n. 9);
x. nonostante i numerosi solleciti ricevuti, risulta, ad oggi, inadempiente nel Controparte_1
pagamento di quanto dovuto.
Di qui l'interesse degli odierni attori – ottenuto sequestro conservativo sui beni di Controparte_1
sino alla concorrenza di 500.000 euro (doc. a) – ad ottenere la risoluzione dell'accordo sottoscritto in data 1° maggio 2019 ed il contratto sottoscritto nel medesimo giorno tra ed i Controparte_1
coniugi (cfr. doc. n. 3, n. 3bis, n. 4, n. 4bis, n. 5 e n. 5bis), con conseguente Parte_3
condanna di alla restituzione di 500.000,00 dollari (465.425,00 euro) oltre alle rate Controparte_1
scadute e non pagate da gennaio 2024 e sino all'effettivo soddisfo, rate corrispondenti a 3.877,92
euro, oltre al risarcimento del danno patito per il mancato pagamento delle cedole previste negli accordi richiamati.
2. Non si è costituita in giudizio pur ritualmente citata. Controparte_1
3. All'udienza del 16 aprile 2025 gli attori hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*******
4. In termini generali, va ricordato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
3 R.G. n. 1449/2024
istante sarà sufficiente l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
5. Nel caso di specie, la parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova della avvenuta conclusione dei contratti (cfr. doc. n. 3, n. 3bis, n. 4, n. 4bis, n. 5 e n. 5bis, nonché doc. 11, in cui rivolgendosi ad affermava: “la Kryptotel FZ-LLC la ho usata Controparte_1 Parte_1
solo come facciata, ma il rapporto è diretto fra me, te e (…)”. Parte_2
Gli attori hanno, inoltre, allegato l'inadempimento della controparte, la quale – rimanendo contumace – non ha assolto all'onere probatorio (dell'avvenuto adempimento) su di essa incombente, secondo la regola generale (cfr. Cass. sez. un. 13533 cit., nonché cfr. Cass. n. 1584/2018:
“se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si
faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver
regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui,
adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La
contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta,
semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art.
2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”).
6. Alla risoluzione del contratto consegue la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori, pari ad € 465.425,00 (500.000,00 dollari) e risultanti in atti, oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
7. Non possono trovare accoglimento le ulteriori domande, in quanto sfornite di prova.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della effettiva complessità
delle questioni affrontate. Si provvede alla distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- dichiara la risoluzione degli accordi intercorsi tra gli attori e la convenuta in data Controparte_1
1° maggio 2019;
- condanna alla restituzione dell'importo di € 465.425,00, oltre interessi al tasso Controparte_1
legale sino al saldo;
4 R.G. n. 1449/2024
- rigetta le ulteriori domande formulate;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 11.229,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo
Calcioli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Arezzo, il 30 maggio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1449 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Calcioli C.F._2
attori
nei confronti
C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
convenuta
conclusioni:
per e : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza Parte_1 Parte_2
disattesa e reietta, dichiarare la risoluzione degli accordi intercorsi tra le parti in data 1° maggio 2019 (cfr.
doc. n. 3 e n. 3bis, doc. n. 4 e n. 4bis, doc. n. 5 e n. 5bis) e, per l'effetto, dichiarare che la Sig.ra
[...]
è tenuta in proprio alla restituzione dell'importo previsto nei richiamati accordi pari a 500.000,00 CP_1
Dollari (465.425,00 Euro), oltre alle rate scadute dal 1° gennaio 2024 alla data di emissione della presente
decisione, per 4.166,00 Dollari mensili, corrispondenti a 3.877,92 Euro, oltre agli ulteriori interessi ex
D.Lgs. 231/2002, o, in via subordinata, gli interessi previsti dall'art. 1284 c.c., quarto comma;
liquidi,
l'Ecc.mo Tribunale, l'ulteriore danno prodotto ai coniugi per il mancato pagamento delle Parte_3
cedole previste negli accordi richiamati, somma non inferiore a 100.000,00 Euro per quanto sopra detto, ex
1 R.G. n. 1449/2024
art. 1224 c.c. Comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di cui il sottoscritto Avvocato si
dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale allegando che: Controparte_1
i. è una imprenditrice e promotrice, fra l'altro, di un progetto di estrazione di Controparte_1
criptovalute, pensato in collaborazione col marito la stessa è titolare e CP_2 CP_1
direttore della società Uma Sea Ltd, col progetto di fondare una città galleggiante in acque extraterritoriali al largo di Dubai, ed è anche proprietaria della Kryptotel FZ-LLC, con sede a
Dubai;
ii. per realizzare l'ambizioso progetto, la necessitava di reperire fondi per 2.500.000,00 CP_1
dollari, e quindi cercava investitori o soggetti disponibili ad acquistare obbligazioni con un reddito garantito;
iii. il 16 settembre 2018, sottoscriveva un atto con la Società , Controparte_1 Controparte_3
chiamato “share subscription agreement”, con il quale si conveniva la cessione di obbligazioni nella misura del 20% del capitale netto, cioè il valore al quale sarebbe rimborsata ciascuna azione in caso di chiusura dell'impresa e vendita delle attività; l'importo conferito da era quindi di CP_3
500.000,00 dollari (doc. n. 1, con traduzione doc. n. 1 bis);
iv. sempre in data 16 settembre 2018, si allegava all'atto di cui sopra un patto parasociale ove interveniva in proprio, come persona fisica, e non già come direttore della sua ditta Controparte_1
Uma Sea Ltd (doc. n. 2, con traduzione doc. n. 2 bis);
v. in data 1° maggio 2019, la , con due atti separati, cedeva ogni proprio diritto Controparte_3
in favore dei coniugi ed in parti uguali, cioè per 250.000,00 Parte_2 Parte_1
dollari ciascuno;
tali atti erano stati firmati per adesione e testimonianza anche da CP_2
marito della (doc. n. 3, con traduzione doc. n. 3 bis); CP_1
vi. con ulteriori atti del medesimo giorno, (utilizzando il nome della Kryptotel FZ- Controparte_1
LLC) ed i coniugi si accordavano in questi termini: i due coniugi trasferivano le Parte_3
loro quote della UMA (250.000,00 dollari ciascuno) alla sig.ra e si garantivano un reddito CP_1
fisso predeterminato pari al 10% annuo, ovvero la cedola (o “bond”) di 50.000,00 dollari annui
2 R.G. n. 1449/2024
doveva essere corrisposta in rate di 4.166,00 dollari al mese (doc. n. 4, con traduzione doc. n. 4 bis e doc. n. 5, con traduzione doc. n. 5 bis);
vii. tale importo veniva versato attraverso ricariche su una carta di debito (emessa a favore di dalla Banca Travelezplus di Dubai), poi consegnata ai coniugi Controparte_1 Parte_3
perché ne disponessero (doc. n. 6); in effetti, onorò puntualmente i versamenti Controparte_1
promessi fino a gennaio 2024 (doc. n. 7);
viii. i primi giorni di febbraio 2024, in concomitanza con la scomparsa di CP_2 [...]
ha interrotto i versamenti dei bond;
CP_1
ix. contattata dagli odierni attori, non negava il proprio debito, ma proponeva Controparte_1
come soluzione quella di mettere a frutto un castello da lei posseduto in Policiano (AR) e comunque prometteva di provvedere a riprendere regolarmente i dovuti versamenti il giorno seguente (doc. n. 8 e doc. n. 9);
x. nonostante i numerosi solleciti ricevuti, risulta, ad oggi, inadempiente nel Controparte_1
pagamento di quanto dovuto.
Di qui l'interesse degli odierni attori – ottenuto sequestro conservativo sui beni di Controparte_1
sino alla concorrenza di 500.000 euro (doc. a) – ad ottenere la risoluzione dell'accordo sottoscritto in data 1° maggio 2019 ed il contratto sottoscritto nel medesimo giorno tra ed i Controparte_1
coniugi (cfr. doc. n. 3, n. 3bis, n. 4, n. 4bis, n. 5 e n. 5bis), con conseguente Parte_3
condanna di alla restituzione di 500.000,00 dollari (465.425,00 euro) oltre alle rate Controparte_1
scadute e non pagate da gennaio 2024 e sino all'effettivo soddisfo, rate corrispondenti a 3.877,92
euro, oltre al risarcimento del danno patito per il mancato pagamento delle cedole previste negli accordi richiamati.
2. Non si è costituita in giudizio pur ritualmente citata. Controparte_1
3. All'udienza del 16 aprile 2025 gli attori hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*******
4. In termini generali, va ricordato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
3 R.G. n. 1449/2024
istante sarà sufficiente l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
5. Nel caso di specie, la parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova della avvenuta conclusione dei contratti (cfr. doc. n. 3, n. 3bis, n. 4, n. 4bis, n. 5 e n. 5bis, nonché doc. 11, in cui rivolgendosi ad affermava: “la Kryptotel FZ-LLC la ho usata Controparte_1 Parte_1
solo come facciata, ma il rapporto è diretto fra me, te e (…)”. Parte_2
Gli attori hanno, inoltre, allegato l'inadempimento della controparte, la quale – rimanendo contumace – non ha assolto all'onere probatorio (dell'avvenuto adempimento) su di essa incombente, secondo la regola generale (cfr. Cass. sez. un. 13533 cit., nonché cfr. Cass. n. 1584/2018:
“se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si
faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver
regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui,
adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La
contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta,
semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art.
2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”).
6. Alla risoluzione del contratto consegue la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori, pari ad € 465.425,00 (500.000,00 dollari) e risultanti in atti, oltre interessi al tasso legale sino al saldo.
7. Non possono trovare accoglimento le ulteriori domande, in quanto sfornite di prova.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della effettiva complessità
delle questioni affrontate. Si provvede alla distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- dichiara la risoluzione degli accordi intercorsi tra gli attori e la convenuta in data Controparte_1
1° maggio 2019;
- condanna alla restituzione dell'importo di € 465.425,00, oltre interessi al tasso Controparte_1
legale sino al saldo;
4 R.G. n. 1449/2024
- rigetta le ulteriori domande formulate;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 11.229,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo
Calcioli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Arezzo, il 30 maggio 2025
Il giudice
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