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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. IN Liberto OR Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. DA AR Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1576 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Parte_2
Leonardo da CI n. 65, presso lo Studio dell'Avv. Daniela Puccia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di reclamo
Reclamante
CONTRO
[...]
, Controparte_1 annotata al n. 56/2025 R.G. del Tribunale di Palermo, in persona del suo Curatore, avv. Giancarlo Geraci, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, piazza V. E. Orlando n. 6, presso lo studio dell'avv. Daniele Di Cristina che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Reclamato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 50 c.c.i.i. depositato in data 31.7.2025 la sig.ra , nella Parte_3 qualità di socia accomandataria della proponeva reclamo avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Palermo n. 125/2025 emessa in data 27/06/2025, con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società su istanza della creditrice in forza del decreto ingiuntivo n. 4469/2023 per l'importo di € CP_2
87.488,62.
Con il ricorso introduttivo, la reclamante deduceva, in sintesi: a) di non avere mai gestito l'attività, svolta di fatto dal marito, sig. del quale si sarebbe limitata ad Controparte_3 essere prestanome;
b) che l'attività economica sarebbe stata successivamente ceduta alla madre di quest'ultimo; c) che i bilanci prodotti nel giudizio di primo grado, seppure formati in data successiva all'instaurazione del procedimento unitario, avrebbero dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale, trattandosi – secondo la reclamante – di impresa minore.
Si costituiva nel presente giudizio la Curatela della liquidazione giudiziale, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rilevando che, anche qualora la società fosse qualificabile come “impresa minore”, essa sarebbe comunque soggetta a procedura liquidatoria ai sensi del c.c.i.i. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 121/2024.
Nel merito, la Curatela contestava la fondatezza del reclamo, deducendo:
– la tardiva formazione dei bilanci prodotti dalla reclamante, successiva all'avvio del procedimento unitario;
– la loro inattendibilità intrinseca, derivante dalla ripetizione meccanica di poste contabili da un esercizio all'altro e dalla mancanza di riscontro documentale;
– la circostanza, risultante dal verbale di audizione del 29.07.2025, che la sig.ra era Pt_1
2 in possesso delle scritture contabili sin dal 2021 e non aveva mai provveduto a depositarle, pur avendo ricevuto due integrazioni probatorie nel corso del giudizio di primo grado;
– l'insussistenza di qualsivoglia obbligo del Tribunale di attivare poteri istruttori officiosi al fine di supplire alle carenze probatorie della parte.
Il Collegio tratteneva la causa in decisione all'udienza del 25.09.2025.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad impugnare sollevata dalla curatela.
L'interesse ad impugnare, quale specificazione del generale principio dell'interesse ad agire sancito dall'art. 100 c.p.c., deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che la parte può conseguire dall'accoglimento del gravame. Nel caso di specie, la debitrice ha certamente interesse a proporre reclamo avverso il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che tale provvedimento incide in maniera immediata e rilevante sulla sua sfera patrimoniale e personale, determinando effetti quali lo spossessamento, la cristallizzazione dei debiti e l'instaurazione del concorso dei creditori.
Neppure può condividersi l'assunto secondo cui, anche nell'ipotesi di qualificazione della debitrice come “impresa minore”, l'accoglimento del reclamo sarebbe privo di utilità, poiché la stessa verrebbe comunque assoggettata ad una procedura liquidatoria.
Invero, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede per le imprese minori la liquidazione controllata, procedura distinta dalla liquidazione giudiziale, con presupposti e modalità proprie, che può comportare conseguenze differenti sotto il profilo della gestione e della tutela del debitore.
Ne consegue che l'accoglimento del reclamo, lungi dall'essere privo di effetti, determinerebbe l'applicazione di un diverso regime procedurale, più aderente alla reale dimensione imprenditoriale della debitrice e potenzialmente meno gravoso.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del reclamo per carenza di interesse deve essere dichiarata infondata.
3 Anche a prescindere dall'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Curatela, il reclamo non può essere accolto.
La reclamante fonda le proprie doglianze sull'asserita gestione di fatto della società da parte del coniuge, ritenendo che ciò possa esonerarla da responsabilità e rendere ingiustificata la declaratoria di liquidazione giudiziale. Si tratta, tuttavia, di un'impostazione infondata. La qualità di socia accomandataria comporta, per previsione normativa, la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, così come l'attribuzione del potere–dovere di amministrazione. È dunque del tutto irrilevante che, nella pratica, la gestione sia stata esercitata dal coniuge: la responsabilità dell'accomandataria opera comunque, per il solo fatto oggettivo della carica, e l'apertura della procedura concorsuale si estende automaticamente nei suoi confronti. Il richiamo a presunte interferenze gestorie del marito non incide in alcun modo sull'esistenza dello stato d'insolvenza né sulla necessità della liquidazione giudiziale, ma semmai potrà rilevare in altra e separata sede, sotto il profilo dell'eventuale responsabilità di terzi.
Neppure è stata fornita prova del dedotto ruolo di prestanome. La stessa reclamante ha dichiarato di avere lasciato che il coniuge amministrasse la società senza esercitare alcuna vigilanza, ammissione che non solo conferma la piena consapevolezza della propria posizione, ma evidenzia una condotta gravemente negligente e incompatibile con l'immagine di totale estraneità ora prospettata. Tale omissione di controllo, peraltro, risulta ancor più grave per chi riveste la qualità di accomandataria, tenuta a vigilare sulla gestione e a rispondere illimitatamente delle conseguenze.
Le allegazioni della reclamante risultano smentite anche da quanto emerso in sede di audizione personale dinanzi al Curatore il 29 luglio 2025, verbalizzata in atto pubblico fidefaciente. In tale occasione ella ha ammesso di avere avuto a disposizione la documentazione contabile sin dal 2021. Quindi, pur avendo le scritture necessarie, la reclamante non le ha prodotte nelle udienze del 5 e 13 maggio 2025, benché gravata dall'onere di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore e l'effettivo andamento dell'attività.
4 Parimenti corretto risulta il giudizio di inattendibilità attribuito dal Tribunale ai bilanci depositati tardivamente, formati dopo la notifica del ricorso, privi di riscontro documentale e caratterizzati da valori irrealistici e ripetuti da un esercizio all'altro. In tali condizioni, il giudice ben poteva disattenderli, trattandosi di documenti privi di reale funzione rappresentativa e non idonei a sostituire le scritture mancanti. Né può attribuirsi valore probatorio alla consulenza tecnica di parte, che costituisce mera allegazione difensiva priva di autonomia dimostrativa.
Del tutto infondata è anche la critica relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi. È noto che tali poteri non sono destinati a supplire alle carenze probatorie delle parti, tanto più quando — come nella specie — la parte era perfettamente in grado di produrre la documentazione, già nella sua disponibilità da anni, e ha colpevolmente omesso di farlo.
In definitiva, la reclamante non ha fornito alcuna prova utile a dimostrare né la propria pretesa estraneità alla gestione, né la sussistenza dei requisiti dimensionali di impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., né tantomeno l'inesistenza dello stato di insolvenza.
Per tutte queste ragioni, il reclamo deve essere rigettato e la decisione di primo grado integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La parte reclamante è tenuta inoltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello: rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'Erario per la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato che liquida in euro 3.800,00 per
5 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 20/11/2025
Il Consigliere rel.
DA AR
Il Presidente
IN L. OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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