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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 275/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLA CLAUDIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CURCIO ENZA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti Email_2 difensori, via S. Michele degli Scalzi n. 10, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DASTOLI Parte_2 C.F._2
VALERIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3 difensore, Corte San Domenico n. A/6, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 25 ottobre 1987, contraevano, in Pisa matrimonio concordatario, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 33, parte II, serie A, anno
1987; Per_
- che dall'unione dei due sono nate le figlie, , il 7 marzo 1989 e il 28 agosto 1994; Per_1
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 6 marzo 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 25 ottobre 1987 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa nel Parte_1 Parte_2
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1987, n. 33, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa coniugale ubicata nel Comune di Tirrenia (Pisa), in Via dei Pioppi n. 29, unitamente ai mobili, arredi, quadri e pertinenze di proprietà della signora viene assegnata Pt_2 alla signora la quale continuerà a viverci. Parte_2
DISPONE che il signor verserà alla moglie, tramite accredito sul conto corrente Parte_1 intestato alla stessa - le cui coordinate verranno comunicate direttamente al marito - entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno divorzile pari ad € 7.525,00 (settemilacinquecentoventicinque/00) per dodici mensilità all'anno, detto assegno non è soggetto ad aggiornamento ISTAT.
Le parti danno atto che il predetto importo dell'assegno divorzile è stato determinato, volendo attribuire a ciascun coniuge un importo netto pari alla metà dell'attuale trattamento pensionistico, tenendosi conto della tassazione cui detto assegno sarebbe oggi soggetto, nonché del recupero fiscale di cui il sig. beneficerà, portandolo interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile, Pt_1 in base alle vigenti normative fiscali (irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, totale deducibilità dal reddito imponibile), pertanto, nel caso le vigenti normative fiscali dovessero modificarsi le parti dovranno provvedere a rideterminare proporzionalmente, dopo apposito ricalcolo,
l'entità dell'assegno divorzile.
Le parti danno parimenti atto che l'entità dell'assegno divorzile è stato determinato anche in considerazione delle ingenti spese che la sig.ra ovrà sostenere per il mantenimento della casa Pt_2 coniugale;
pertanto, concordano che, laddove la sig.ra dovesse rinunciare ad abitare Pt_2 nell'immobile adibito a casa familiare, l'assegno divorzile dovrà essere proporzionalmente ridotto, tramite nuovo ricalcolo che tenga conto dei diversi costi.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il signor trasferirà, sempre in ragione degli intenti dichiarati in premessa del ricorso Parte_1
(depositato in data 27 gennaio 2025), nei tempi ed alle condizioni di seguito indicati, alla Sig.ra Pt_2
a titolo gratuito, il diritto di piena proprietà pari al 50% dell'intero di cui egli è titolare
[...] dell'immobile situato in Tirrenia (Pi), Via dei Pioppi n 29, e la signora si obbliga ad Parte_2 accettare: l'immobile di cui sopra è costituito da fabbricato terra-tetto unifamiliare articolato su due piani (piano terreno e piano rialzato tra di loro comunicanti a mezzo di scala interna con struttura in ferro e gradini in legno, ed avente accesso dalla predetta Via Dei Pioppi tramite giardino esclusivo che circonda l'intero edificio. Il tutto è attualmente distinto nel catasto fabbricati del Predetto Comune di Pisa come segue: Foglio 84 (ottantaquattro), mappale 673 (seicentosettantatre), subalterno 3 (tre),
Via Dei Pioppi n.29 p.T-1, z.c.2, cat A/7, cl. 2, consistenza vani 11, superficie catastale totale mq 404
(totale escluse aree scoperte mq 390), rendita Euro 2.593,39; locale garage, pertinenziale all'abitazione sopradescritta situato al piano terra del medesimo fabbricato, avente accesso dalla Via dei Pioppi a mezzo del citato resede esclusivo e distinto nel Catasto Fabbricati del predetto Comune di Pisa - in giusto conto - come segue: foglio 84, mappale 673, subalterno 4, Via dei Pioppi n.29 p.T.,
z.c. 2, cat. C/6, cl U, consistenza mq 16, superficie catastale totale mq 18, rendita Euro 99,99. Nei confini: (nel complesso) a nord proprietà ad est Via Dei Pioppi, a sud beni distinti con la Pt_3 particella 1494 del foglio 84, ad ovest dei beni distinti con le particelle 1442 e 672 del foglio 84, salvo se altri. Giacché il predetto accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare è stato elemento imprescindibile e funzionalmente indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i ricorrenti espressamente, sin d'ora, chiedono di poter usufruire di tutti i benefici, fiscali e di ogni altro genere, previsti dalla legge.
Le parti stipuleranno l'atto di trasferimento dell'immobile suindicato entro due mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che ne costituisce condizione, essendone il presupposto;
le spese notarili e tecniche saranno a carico della signora Pt_2
- La signora costituirà diritto di abitazione a vita a favore del marito signor Pt_2 Parte_1 sull'immobile di sua proprietà situato in Bardonecchia, Via Medail n.25 bis, dalla medesima acquistato con atto del Notaio di Torino del 6 Maggio 2024, atto numero 37504 Persona_3 repertorio numero 59030, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Torino- D.P: I il 7 Maggio 2024
n.20470 serie it. Il sig. si obbliga ad accettare tale diritto di abitazione. Pt_1
L'immobile costituito da alloggio al piano terzo (quarto fuori terra): alloggio composto da soggiorno con angolo cottura, camera ed accessori, posto alle generali coerenze di corridoio comune, balcone condominiale vuoto su proprietà condominiale su più lati e altro alloggio del piano salvo altri, al piano seminterrato il posto auto in autorimessa, posto auto quattro, muro perimetrale e posto auto 2 salvo altri.
I locali suindicati sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bardonecchia come segue: foglio
30, particella 433, subalterno 84 (ex subalterni 71,72- in Via Francesco Medali n. 25 bis -Piano 3
Categoria A/2 . Classe 2 – Vani 3,5, Superficie catastale totale 63 mq, Superficie catastale totale escluse aree scoperte 60 mq – rendita catastale proposta Euro 506,13, a seguito di variazione per fusione - diversa distribuzione degli spazi interni del 19 Gennaio 2024 pratica n. T00021397 (n.
21397.1/2024), l'alloggio; Foglio 30 particella 433 Subalterno 61 – in Via Medali n.25/Bis Piano S1-
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie catastale totale 14 mq, Rendita catastale Euro
90,48, l'autorimessa. Il posto auto è a servizio dell'alloggio di cui sopra, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 817 del codice civile.
Giacché il predetto accordo patrimoniale di costituzione di diritto reale immobiliare è stato elemento imprescindibile e funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i ricorrenti espressamente, sin d'ora, chiedono di poter usufruire di tutti i benefici, fiscali e di ogni altro genere, previsti dalla legge.
La signora i impegna a stipulare l'atto per costituire il diritto di abitazione a favore del marito Pt_2 signor entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio che ne costituisce condizione, essendone il presupposto;
le spese tecniche e notarili saranno a carico del sig. Pt_1
Il signor si obbliga a pagare tutte le spese relative alla ristrutturazione del suindicato Parte_1 immobile, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, l'imu e la tari relativa al suindicato immobile.
- Le parti si danno atto di avere compiutamente e completamente definito ogni e qualsiasi pendenza tra loro esistente e di non avere altro a pretendere l 'una dall'altra, ritenendosi, entrambe, pienamente soddisfatte.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 11 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 275/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLA CLAUDIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. CURCIO ENZA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti Email_2 difensori, via S. Michele degli Scalzi n. 10, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DASTOLI Parte_2 C.F._2
VALERIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3 difensore, Corte San Domenico n. A/6, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 25 ottobre 1987, contraevano, in Pisa matrimonio concordatario, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 33, parte II, serie A, anno
1987; Per_
- che dall'unione dei due sono nate le figlie, , il 7 marzo 1989 e il 28 agosto 1994; Per_1
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 6 marzo 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 25 ottobre 1987 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa nel Parte_1 Parte_2
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1987, n. 33, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa coniugale ubicata nel Comune di Tirrenia (Pisa), in Via dei Pioppi n. 29, unitamente ai mobili, arredi, quadri e pertinenze di proprietà della signora viene assegnata Pt_2 alla signora la quale continuerà a viverci. Parte_2
DISPONE che il signor verserà alla moglie, tramite accredito sul conto corrente Parte_1 intestato alla stessa - le cui coordinate verranno comunicate direttamente al marito - entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno divorzile pari ad € 7.525,00 (settemilacinquecentoventicinque/00) per dodici mensilità all'anno, detto assegno non è soggetto ad aggiornamento ISTAT.
Le parti danno atto che il predetto importo dell'assegno divorzile è stato determinato, volendo attribuire a ciascun coniuge un importo netto pari alla metà dell'attuale trattamento pensionistico, tenendosi conto della tassazione cui detto assegno sarebbe oggi soggetto, nonché del recupero fiscale di cui il sig. beneficerà, portandolo interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile, Pt_1 in base alle vigenti normative fiscali (irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, totale deducibilità dal reddito imponibile), pertanto, nel caso le vigenti normative fiscali dovessero modificarsi le parti dovranno provvedere a rideterminare proporzionalmente, dopo apposito ricalcolo,
l'entità dell'assegno divorzile.
Le parti danno parimenti atto che l'entità dell'assegno divorzile è stato determinato anche in considerazione delle ingenti spese che la sig.ra ovrà sostenere per il mantenimento della casa Pt_2 coniugale;
pertanto, concordano che, laddove la sig.ra dovesse rinunciare ad abitare Pt_2 nell'immobile adibito a casa familiare, l'assegno divorzile dovrà essere proporzionalmente ridotto, tramite nuovo ricalcolo che tenga conto dei diversi costi.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il signor trasferirà, sempre in ragione degli intenti dichiarati in premessa del ricorso Parte_1
(depositato in data 27 gennaio 2025), nei tempi ed alle condizioni di seguito indicati, alla Sig.ra Pt_2
a titolo gratuito, il diritto di piena proprietà pari al 50% dell'intero di cui egli è titolare
[...] dell'immobile situato in Tirrenia (Pi), Via dei Pioppi n 29, e la signora si obbliga ad Parte_2 accettare: l'immobile di cui sopra è costituito da fabbricato terra-tetto unifamiliare articolato su due piani (piano terreno e piano rialzato tra di loro comunicanti a mezzo di scala interna con struttura in ferro e gradini in legno, ed avente accesso dalla predetta Via Dei Pioppi tramite giardino esclusivo che circonda l'intero edificio. Il tutto è attualmente distinto nel catasto fabbricati del Predetto Comune di Pisa come segue: Foglio 84 (ottantaquattro), mappale 673 (seicentosettantatre), subalterno 3 (tre),
Via Dei Pioppi n.29 p.T-1, z.c.2, cat A/7, cl. 2, consistenza vani 11, superficie catastale totale mq 404
(totale escluse aree scoperte mq 390), rendita Euro 2.593,39; locale garage, pertinenziale all'abitazione sopradescritta situato al piano terra del medesimo fabbricato, avente accesso dalla Via dei Pioppi a mezzo del citato resede esclusivo e distinto nel Catasto Fabbricati del predetto Comune di Pisa - in giusto conto - come segue: foglio 84, mappale 673, subalterno 4, Via dei Pioppi n.29 p.T.,
z.c. 2, cat. C/6, cl U, consistenza mq 16, superficie catastale totale mq 18, rendita Euro 99,99. Nei confini: (nel complesso) a nord proprietà ad est Via Dei Pioppi, a sud beni distinti con la Pt_3 particella 1494 del foglio 84, ad ovest dei beni distinti con le particelle 1442 e 672 del foglio 84, salvo se altri. Giacché il predetto accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare è stato elemento imprescindibile e funzionalmente indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i ricorrenti espressamente, sin d'ora, chiedono di poter usufruire di tutti i benefici, fiscali e di ogni altro genere, previsti dalla legge.
Le parti stipuleranno l'atto di trasferimento dell'immobile suindicato entro due mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che ne costituisce condizione, essendone il presupposto;
le spese notarili e tecniche saranno a carico della signora Pt_2
- La signora costituirà diritto di abitazione a vita a favore del marito signor Pt_2 Parte_1 sull'immobile di sua proprietà situato in Bardonecchia, Via Medail n.25 bis, dalla medesima acquistato con atto del Notaio di Torino del 6 Maggio 2024, atto numero 37504 Persona_3 repertorio numero 59030, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Torino- D.P: I il 7 Maggio 2024
n.20470 serie it. Il sig. si obbliga ad accettare tale diritto di abitazione. Pt_1
L'immobile costituito da alloggio al piano terzo (quarto fuori terra): alloggio composto da soggiorno con angolo cottura, camera ed accessori, posto alle generali coerenze di corridoio comune, balcone condominiale vuoto su proprietà condominiale su più lati e altro alloggio del piano salvo altri, al piano seminterrato il posto auto in autorimessa, posto auto quattro, muro perimetrale e posto auto 2 salvo altri.
I locali suindicati sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bardonecchia come segue: foglio
30, particella 433, subalterno 84 (ex subalterni 71,72- in Via Francesco Medali n. 25 bis -Piano 3
Categoria A/2 . Classe 2 – Vani 3,5, Superficie catastale totale 63 mq, Superficie catastale totale escluse aree scoperte 60 mq – rendita catastale proposta Euro 506,13, a seguito di variazione per fusione - diversa distribuzione degli spazi interni del 19 Gennaio 2024 pratica n. T00021397 (n.
21397.1/2024), l'alloggio; Foglio 30 particella 433 Subalterno 61 – in Via Medali n.25/Bis Piano S1-
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 12 mq, Superficie catastale totale 14 mq, Rendita catastale Euro
90,48, l'autorimessa. Il posto auto è a servizio dell'alloggio di cui sopra, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 817 del codice civile.
Giacché il predetto accordo patrimoniale di costituzione di diritto reale immobiliare è stato elemento imprescindibile e funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, i ricorrenti espressamente, sin d'ora, chiedono di poter usufruire di tutti i benefici, fiscali e di ogni altro genere, previsti dalla legge.
La signora i impegna a stipulare l'atto per costituire il diritto di abitazione a favore del marito Pt_2 signor entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio che ne costituisce condizione, essendone il presupposto;
le spese tecniche e notarili saranno a carico del sig. Pt_1
Il signor si obbliga a pagare tutte le spese relative alla ristrutturazione del suindicato Parte_1 immobile, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, l'imu e la tari relativa al suindicato immobile.
- Le parti si danno atto di avere compiutamente e completamente definito ogni e qualsiasi pendenza tra loro esistente e di non avere altro a pretendere l 'una dall'altra, ritenendosi, entrambe, pienamente soddisfatte.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 11 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina