Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. al termine dell'udienza del 22.01.2025 tenutasi nelle forme dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 presidente dell con Controparte_1 sede legale in Leinì (TO), alla via Lonna n. 84 rappresentato dall'Avv. Mauro Carena;
- opponente -
e
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, alla Via S. Grandis
14,
- opposta contumace -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
La parte opponente nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in relazione all'udienza del 22.01.2024 ha così concluso: "In via principale e nel merito.
Dichiarare illegittima e/o nulla e conseguentemente revocare l'ordinanza-ingiunzione dell'Autorità del 20 giugno 2024, e, per Controparte_2
l'effetto, assolvere il ricorrente dall'obbligo di corrispondere la sanzione amministrativa comminata. In via di subordine e nel merito. Nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda principale, rideterminare la sanzione amministrativa in una meno afflittiva per la ricorrente.
In ogni caso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. di legge.
1
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
in proprio e in qualità di presidente dell Parte_1 [...]
ha proposto opposizione ex art. 6, d.lgs. Controparte_1
150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 23/2024 del 20 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha Controparte_2
ingiunto il pagamento della somma di € 6.013,56 per violazione dell' art. 4, c. 3, del D.M.
08/01/2002, sanzionata dall'art. 5, comma 5 della L. 150/1992, per “l'assenza di registri di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali (inclusi negli allegati A e B del Reg. CE
338/97) previsti dall'art. 4, c.
5-bis della L. 150/92 e pertanto mancata iscrizione nei registri di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti entro 30 giorni negli appositi registri di carico e scarico
C.I.T.I.E.S per esemplari di specie animali incluse in Allegato A/B del Reg. (CE) 338/1997 e
s.m.i.”.
La parte opponente ha formulato i motivi di censura così come compendiati:
1 - Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per infondatezza delle violazioni contestate;
2 – Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa contestazione immediata delle violazioni su cui l'atto si fonda;
3 – Nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo. Sussistenza della buona fede. Errore sulla liceità della condotta.
L'Autorità Controparte_2
ritualmente citata ex art. 6 comma 8 del d.lgs. 150/2011, non si è costituita in giudizio e non ha depositato gli atti così come previsto dalla medesima disposizione normativo e richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza (art. 6 comma 8 “Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del 2 rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza”).
In difetto di istanze istruttorie formulate dalle parti, all'esito dell'udienza del 22 gennaio
2025 tenutasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice ha provveduto alla decisione nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
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Preliminarmente deve essere la contumacia dell'amministrazione resistente.
Deve essere in primo luogo respinto il motivo di censura con il quale l'opponente ha prospettato la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
In termine generali giova osservare come la Suprema Corte ha affermato con orientamento sostanzialmente consolidato che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 23608 del 06.11.2009; cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del
2006; Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019).
Per quel che maggiormente rileva ai fini del presente giudizio, la Suprema Corte di recente ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine
3 prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024).
Il vizio dedotto dalla parte ricorrente trova applicazione esclusivamente per le violazioni relative al codice della strada (Cass. 4010/00). In ogni altra materia, di contro, trova applicazione il principio secondo il quale la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale.
Passando ad esaminare gli ulteriori due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la sostanziale correlazione tra le questioni prospettate, ritiene questo giudice come i medesimi siano suscettibili di accoglimento.
Appare opportuno prendere le mosse dall'esame dal complesso delle disposizioni normative poste a fondamento dell'accertamento di violazione.
L'art. 5 della Legge n. 150 del 07.02.1992 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e
l'incolumità pubblica”), prevede al primo comma che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità
4 alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874”
e al comma 5 bis che “Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2…”.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 08/01/2002 ha adottato il decreto previsto dal richiamato comma 5 bis dell'art. 5 della Legge n. 150 del
07.02.1992.
In particolare, l'art. 1 comma 1 del suddetto D.M. prevede espressamente “È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall' art. 5 , comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 . Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'art.
8- sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della
Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento
(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni…”.
Per quel che maggiormente rileva ai fini del giudizio, il successivo art. 2 comma 1 lett. c) del medesimo testo normativo dispone che è tenuto alla compilazione del registro di cui al comma 1, “chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.
Gli operanti, dopo aver accertato la detenzione di ventisei rapaci di cui all'allegato A e B del Reg. (CE) 338/1997, hanno contestato alla odierna parte ricorrente di aver omesso di richiedere all'Autorità e conseguentemente ottenere il registro di Controparte_2
detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
5 Sono processualmente pacifiche e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente stesso sia la detenzione dei rapaci sia l'assenza del registro ex art 5 comma 5 bis sopra citato, non potendo in alcun modo tale documento essere sovrapposto a quello rilasciato dall'ASL TO4 Dipartimento di prevenzione servizio veterinario.
Di contro, la parte opponente contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), allegando di non partecipare “a mostre, fiere o attività lucrative o con risvolti economici” ed aggiungendo che “le stesse rievocazioni storiche sono organizzate senza fini di lucro”.
Come già rappresentato, al fine di integrare la fattispecie oggetto dell'accertamento di violazione, è necessario non solo che il soggetto utilizzi, detenga o esponga gli esemplari rientranti negli allegati A e B, bensì che lo faccia “a scopo di lucro” ovvero “che “ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo…”.
Ritiene questo giudice come all'esito dell'istruttoria e nei limiti della documentazione acquisita al fascicolo del giudizio, atteso il mancato deposito da parte dell'amministrazione degli atti, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 6 comma 8 del D.Lgs. 105/2011, non risultano adeguatamente provate tali specifiche circostanze.
In primo luogo, si osservi come la Suprema Corte abbia affermato che in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativo, disciplinato dall'art. 6 del d.lgs.
n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.lgs. nr. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione» (Cass. nr. 15887 del 2019; Cass. nr. 16853 del 2016;
Cass. nr. 9545 del 2018).
6 Nel caso di specie, l'amministrazione resistente, non solo è rimasta contumace, bensì ha omesso il deposito di tutti gli atti relativi all'accertamento ex art. 13 della legge 689/1981 che ha condotto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Dall'esame del testo della suddetta ordinanza nonché da tutti gli altri atti prodotti dalla parte ricorrente, si evince come l'amministrazione resistente sia giunta a ritenere integrati i presupposti dell'utilizzo a fini di lucro dei rapaci valorizzando gli importi ricevuti a titolo di rimborso spese per la partecipazione a due rievocazioni storiche ricevuti nell'anno 2022 dalla PR CO di SU (€ 1.500) e dal (€ Controparte_3
2.000,00).
I predetti documenti non risultano prodotti in giudizio, di talché non è possibile comprendere la natura degli importi ricevuti e soprattutto la sussistenza della finalità di lucro che costituisce elemento costitutivo della fattispecie sanzionata.
In ogni caso, ritiene questo giudice come i suddetti documenti, valutati in modo isolato e soprattutto in difetto di ulteriori riscontri documentali che supportino le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione, assumono valore meramente indiziario e non consentono di affermare che l'opponente detenga gli animali “a fini di lucro” ovvero che abbia posto “in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali”.
L'esame della formulazione della disposizione normativa consente di affermare che per ritenere integrata la fattispecie è necessario che l'attività abbia carattere continuativo e protratto nel tempo, oltre che, per quel che maggiormente rileva, abbia finalità di lucro.
Quest'ultimo presupposto non può dirsi integrato dalla mera prospettazione, peraltro non documentata, della percezione di due soli importi a titolo di “rimborso spese” che, in difetto di ulteriori e concordati riscontri (ad esempio esame dei bilanci dell'associazione, dimostrazione della percezione di ulteriori somme di denaro che dissimulino una forma compenso), non dimostrano in modo adeguato lo svolgimento di una attività con finalità di lucro.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere accolta, essendo risultato non adeguatamente riscontrato l'illecito contestato.
7 Deve pervenire a tale conclusione facendo applicazione del disposto dell'art. 6 comma
11 del D.lgs. 01/09/2011, n. 150 il quale dispone che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recependo le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni prospettate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ravvisandosi in ciò le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee ad assumere rilevanza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. così come manipolato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione spiegata da in proprio e in Parte_1
qualità di presidente dell' Controparte_1
annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 23/2024 del 20 giugno 2024, emessa dall'Autorità
Controparte_2
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Ivrea, 22.01.2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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