TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/09/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo 2025, vertente tra:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Sabrina Saccomanni e Marco Barbatelli
e Email_1
in virtù di procura alle liti allegata all'atto di Email_2
citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia, Via Fiorenzo Di
Lorenzo 11 (Studio Avv. A. Annibali);
Attore contro
, (CF ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, via degli Offici n. 14 (pec
; Email_3
Convenuto
e contro in persona del procuratore ad negotia, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Mauro Orsini Federici (pec: , in Email_4
virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il difensore in Perugia, Via Danzetta 8;
Terza chiamata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2048 c.c.
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, in via principale: per tutti i motivi analiticamente esposti nei propri scritti difensivi, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'
[...]
e dell' di Foligno per i danni subiti dall'alunno Controparte_4 Controparte_5
e, per l'effetto, condannare il al Parte_1 Controparte_1 risarcimento di tali danni, come sopra descritti, per il complessivo importo di € 225.000,00
– di cui € 105.000,00 per danno biologico ed € 120.000,00 per danno da perdita di capacità lavorativa generica - ovvero per la diversa somma minore o maggiore che risulta dalla CTU espletata o dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Sempre e comunque con vittoria di compensi e spese di causa e di CTU”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità della citazione a norma dell'art. 164 cpc;
in subordine il difetto di legittimazione passiva del convenuto
; in subordine respingere la domanda attorea in quanto infondata;
in ulteriore CP_1
subordine dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, a tenere indenne
l'Amministrazione convenuta di quanto eventualmente fosse condannata a pagare agli attori per sorte, interessi e rivalutazione e spese. Con vittoria di spese di giudizio”; per la terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio;
nel merito, rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, ed allo stato sfornita di prova;
in subordine, ridurre la domanda attorea nella somma ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari di giudizio”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato il 5.3.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni cagionatigli dai compagni di scuola durante l'orario di lezione, all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore “E. Orfini” di Foligno.
Nell'atto di citazione l'attore ha al fine esposto: di essere stato vittima di un episodio di bullismo al tempo in cui frequentava la seconda classe del menzionato Istituto Superiore;
in particolare che il giorno 10.11.2007, durante la lezione di educazione fisica, alcuni compagni di scuola, più grandi di età, frequentanti la classe seconda e terza dell'istituto, gli avevano fatto lo sgambetto, lo avevano fatto cadere ed avevano ripreso l'accaduto con il telefonino, con l'intenzione di pubblicarlo in internet;
di avere, a causa della caduta, battuto violentemente la testa e perso immediatamente conoscenza, subendo un trauma cranico con amnesia, da cui sono derivate conseguenze invalidanti (cefalee, nausea, fono e fotofobia) e danni permanenti
(tra cui la riduzione del quoziente intellettivo), valutabili almeno nella percentuale del 17%, come da allegata perizia di parte;
che al momento del fatto, l'insegnante di educazione fisica si era allontanato dalla palestra lasciando la classe incustodita, ed era intervenuto solo quando era stato chiamato dagli stessi autori del fatto e da altri presenti. L'istituto a seguito del consiglio di classe aveva sanzionato due dei responsabili con la sospensione temporanea dalla scuola, ma non aveva mai riscontrato le numerose richieste di risarcimento.
Sull'assunto della sussistenza, in capo all'istituto scolastico e agli insegnanti, di un obbligo contrattuale di proteggere e vigilare sulla sicurezza e incolumità fisica degli allievi o, comunque, della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2047 e 2048
c.c., l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, che ha CP_1 quantificato in complessivi euro 105.000,00 per danno biologico ed euro 120.000,00 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica.
1.2 Con comparsa depositata il 31.5.21 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale CP_1 ha eccepito preliminarmente la nullità della citazione per non aver l'attore identificato correttamente la fattispecie su cui si fonderebbe la responsabilità dell'amministrazione convenuta, violando così il diritto di difesa;
ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva allegando che, per le pretese risarcitorie fondate su un rapporto contrattuale, unico soggetto legittimato passivo è l'istituto scolastico. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda in quanto l'evento si era verificato senza che l'insegnante, regolarmente presente, potesse evitarlo, nonché il quantum della pretesa risarcitoria. Ha infine rappresentato di essere assicurata per la responsabilità civile con la compagnia che ha chiesto di chiamare CP_3
in causa per essere tenuta indenne in caso di condanna.
1.3 Autorizzata, con ordinanza del 24.6.21 la chiamata in causa della compagnia di assicurazione e rigettata, invece, la richiesta di chiamata in causa dell'istituto scolastico avanzata in udienza dalla parte attrice (che, in ipotesi, avrebbe dovuto convenire direttamente in giudizio l'istituto), si è costituita con comparsa depositata il 24.11.21 Controparte_3
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere
[...]
assicuratrice del convenuto, ma dell'istituto scolastico. Ha poi contestato la CP_1 fondatezza della domanda per non esservi stata alcuna negligenza dell'istituto scolastico e del personale docente, bensì, semmai, culpa in educando addebitabile ai genitori degli alunni coinvolti, avuto riguardo anche all'età degli stessi (tra i 15 e i 16 anni). Ha altresì contestato l'eccessività della richiesta risarcitoria evidenziando, alla luce delle produzioni documentali in atti - in particolare, del certificato che attesta la diminuzione del quoziente intellettivo e degli atti dell'istruttoria disciplinare svolta dall'istituto scolastico - la necessità di accertare mediante
CTU medico-legale la presenza di preesistenze omogenee ai danni oggetto di causa. Nel merito, ha contestato che l'attore avesse effettivamente subito un danno alla vita di relazione e alla capacità lavorativa, evidenziando che il predetto, oltre ad avere una normale vita sociale, è anche socio amministratore della Trabalza S.r.l.
1.4 La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., in esito alle quali sono state assunte le prove orali, nei limiti in cui ritenute ammissibili e rilevanti, ed
è stata disposta CTU medico-legale. Con ordinanza del 18 marzo 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1
Parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha chiaramente argomentato di ritenere gli insegnanti e l'istituto scolastico tenuti ad un obbligo di vigilanza e di controllo nei confronti degli allievi ai sensi dell'art. 1218 c.c. o, comunque, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c. Ha poi ulteriormente argomentato nel senso che l'operato del personale scolastico è riferibile direttamente al , chiamato quindi a risponderne in giudizio (cfr. pag. Controparte_7
4 dell'atto di citazione), così rendendo chiaro il titolo di responsabilità invocato in via alternativa. Non vi è pertanto alcuna incertezza che possa ledere il diritto di difesa dell'amministrazione convenuta che per altro, affermando in comparsa di costituzione di ritenere possibile la propria evocazione in giudizio se si faccia valere una responsabilità di tipo extracontrattuale, ha mostrato di avere ben chiari i termini giuridici sottesi all'azione.
2.1 Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata sempre dal convenuto, di difetto di CP_1
legittimazione passiva per essere la pretesa risarcitoria fondata su un titolo contrattuale. La giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo chiara nel distinguere, in materia di responsabilità degli insegnanti e dell'istituto scolastico per il danno cagionato all'allievo,
l'ipotesi in cui venga in rilievo un danno cagionato a terzi, in cui può invocarsi la responsabilità di tipo aquiliano ex art. 2048 c.c., dall'ipotesi di danno cagionato a sé stesso, in cui può invocarsi una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.
In ogni vaso, a prescindere dal titolo di responsabilità fatto valere in giudizio, unico legittimato a resistere in giudizio è sempre il . Se sia invocata una responsabilità dell'insegnante CP_1
per culpa in vigilando deve considerarsi che il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale, con la conseguenza che i suoi comportamenti, anche illeciti, sono riferibili direttamente al . CP_1
L'art. 61 della legge n. 312 del 1980, prevede infatti che “la responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso
l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” (sul punto, in giurisprudenza, si vedano anche Cass. civile, sent. n. 10042 del 2006, n. 9906 del 2010 e n. 5067 del 2010).
A non diverse conclusioni deve giungersi nel caso in cui sia evocata una responsabilità dell'istituto scolastico all'interno del quale si sia verificato il sinistro. Ha, infatti, affermato la
Corte di cassazione: “L'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora
a rispondere, ai sensi degli art. 28 cost. e 2049 cod. civ., il ” (cfr. Cass. Controparte_7
civile, sent. n. 19158/2012).
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è accoglibile, nei soli limiti e per le ragioni di seguito esposte. L'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato Parte_1
dal comportamento illecito tenuto da alcuni studenti durante l'orario scolastico, ossia nel tempo in cui erano sottoposti al controllo e alla vigilanza degli insegnanti. L'azione esercitata deve pertanto essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2048, secondo comma, c.c. che configura un'ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui introducendo una presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi a carico degli insegnanti.
Ne segue che grava sulla scuola l'onere di provare di non aver potuto impedire il fatto in quanto l'evento era imprevedibile e inevitabile anche adottando le misure richieste dall'ordinaria diligenza. In altri termini, al fine di superare la presunzione di responsabilità, occorre la prova di non avere potuto spiegare un intervento correttivo o repressivo della serie causale che è sfociata nella produzione del danno o di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative, commisurate all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, idonee ad evitare l'innescarsi della serie causale o, comunque, il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi dell'evento. Per altro, ha affermato la
Suprema Corte, non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa, ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi (cfr. Cass. civile, sent. n. 23202/2015, in massima).
Da ciò consegue che il danneggiato (o chi esercita sullo stesso la potestà genitoriale) deve dimostrare esclusivamente che il fatto si è verificato nel tempo in cui era affidato alla scuola e il nesso causale tra l'evento e il danno;
spetta, invece, all'amministrazione scolastica la prova liberatoria nei termini detti, dunque la prova che è stata esercitata una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché la imprevedibilità
e repentinità in concreto della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.
Ciò precisato, deve darsi atto che non vi è contestazione in merito alla dinamica di massima dell'evento né sul fatto che lo stesso si sia verificato nel corso dell'orario scolastico, quando i ragazzi erano sotto la vigilanza degli insegnanti. L'istituto scolastico, infatti, ha effettuato poco dopo i fatti un'approfondita istruttoria volta a individuare i responsabili e chiarire le circostanze dell'accaduto, in esito alla quale ha adottato provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni coinvolti. Quanto emerso in detta sede collima con la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e riscontrata nel corso del procedimento. In particolare, al netto di una serie di dettagli che qui non rilevano, la dinamica dei fatti deve essere così ricostruita: in data 10.11.2007, nel corso della lezione di educazione fisica, alcuni ragazzi hanno ideato e messo in atto uno “scherzo” ai danni dell'alunno , Parte_1 facendogli lo sgambetto e facendolo cadere, riprendendo l'accaduto con il telefonino al fine di creare un video da pubblicare su internet. Dalla caduta sono derivate all'attore lesioni.
Assolto, alla luce di quanto detto, l'onere probatorio in capo a parte attrice, deve dirsi al contrario non raggiunta la prova liberatoria atta ad escludere la responsabilità degli insegnanti e, quindi, dell'amministrazione convenuta.
Dai documenti versati in atti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare dalla relazione datata
16.11.2007 depositata dal convenuto con terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dalle CP_1
prove testimoniali assunte, è emerso che l'evento si è verificato nel corso dell'ora di educazione fisica, prevista con orario 8.05-9.45, cui stavano partecipando due classi, il 3°C Grafico pubblicitario e il 2° Meccanici, di cui faceva parte anche l'attore. Addetti alla vigilanza e al controllo degli alunni erano, quindi, gli insegnanti di entrambe le classi, prof. Persona_1
e prof. Tutti i ragazzi che hanno in qualche modo preso parte al fatto, ossia Persona_2
, e , avevano partecipato alla lezione di educazione fisica, Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
mentre il e altri si erano giustificati, rimanendo seduti, come da indicazioni degli Pt_1 insegnanti, sulle panche posizionate sul perimetro della palestra (v. relazione 16.11.2007 e dichiarazioni del teste verbale di udienza del 21.2.2023). Per_2
Nella relazione a firma degli insegnanti, da ritenersi particolarmente attendibile poiché redatta nell'immediatezza dei fatti, emerge che intorno alle 9.25, verso il termine dell'orario di lezione, gli alunni che avevano fatto educazione fisica erano stati invitati a dirigersi verso gli spogliatoi per cambiarsi e poter fare rientro in classe, mentre i “giustificati” erano rimasti seduti (“Si precisa che gli alunni giustificati sono ancora seduti al posto a loro assegnato all'inizio della lezione” cfr. relazione del 16.11.2007). Dal momento che il gruppo di alunni delle due classi era, in questo frangente, diviso (alcuni negli spogliatoi e alcuni ancora in palestra), deve presumersi che il professor i fosse portato, come dallo stesso affermato, in prossimità Per_1
della porta che divideva la palestra dagli spogliatoi per vigilare sui ragazzi che si stavano cambiando;
la professoressa invece, era rimasta in palestra con obbligo, quindi, di Per_2
vigilare sui ragazzi ivi rimasti. È del resto la stessa prof. ad aver affermato, nel corso Per_2
dell'istruttoria orale, che “la più parte dei ragazzi erano già negli spogliatoi per cambiarsi ma quelli che non avevano fatto lezione erano ancora all'interno della palestra” (v. verbale di udienza del 21.2.2023). Il prof. nella relazione datata 16.11.2007, dava atto che gli Per_1
alunni e , già portatisi negli spogliatoi, gli avevano poi chiesto di poter rientrare Per_3 Per_4 in palestra per recuperare degli oggetti, ed è proprio a seguire il rientro in palestra dei due alunni e che è accaduto il fatto, al quale la professoressa non ha Per_3 Per_4 Per_2
direttamente assistito perché posizionata di spalle, intenta a “trascrivere la lezione sul registro personale”.
Emerge ancora dai verbali del consiglio di classe (cfr. allegati alla comparsa di costituzione della compagnia di assicurazione) che partecipò attivamente al fatto anche l'alunno Per_5 che avrebbe filmato l'accaduto. da quanto emerge dalla relazione a firma degli stessi Per_5
professori, aveva preso parte alla lezione di educazione fisica e, pertanto, terminata la lezione si sarebbe dovuto trovare negli spogliatoi, con gli altri compagni, e non ancora in palestra. A quel punto, i tre ragazzi che era rimasto in palestra, e e , rientrati con Per_5 Per_3 Per_4
una scusa) avrebbero chiesto a di raggiungerli al centro della palestra (dalla panca Pt_1
sulla quale si trovava) con una scusa e gli avrebbero poi fatto lo sgambetto facendolo cadere.
Tale dinamica, univocamente emergente alla luce degli esiti istruttori, rende palese che il prof. non ha correttamente vigilato sull'alunno che avrebbe dovuto essere negli Per_1 Per_5
spogliatoi a cambiarsi e non in palestra. Nemmeno ha vigilato adeguatamente sugli alunni e nel momento in cui gli hanno chiesto, con una scusa, di poter far rientro in Per_3 Per_4
palestra. Dal canto suo, la prof. non pare essersi nemmeno accorta del fatto che Per_2
l'alunno si fosse allontanato dalla postazione a lui assegnata e, trovandosi, per sua Pt_1
stessa ammissione, di spalle intenta a compilare il registro, di fatto non ha vigilato sugli alunni rimasti in palestra.
Se è pur vero che l'obbligo di sorveglianza in capo agli insegnanti si concreta in misure di diversa intensità in rapporto al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, cosicché per ragazzi frequentanti le scuole superiori, la vigilanza costante diventa via via meno essenziale potendosi anzi considerare didatticamente e pedagogicamente utile la concessione di una certa autonomia, è però anche fatto notorio – a maggior ragione per un insegnante di scuola superiore - che gli adolescenti, in generale, hanno un minor grado di responsabilità e una più ridotta capacità di compostezza dei propri comportamenti rispetto ad un soggetto maturo.
Va poi aggiunto che, anche a voler ritenere adeguata, nel caso di specie, una vigilanza non continuativa sugli alunni, la ricostruzione del fatto, che – secondo quanto emerge dai documenti prodotti, si è articolato in una fase ideativa e in una fase organizzativa – induce ad escludere che l'evento possa reputarsi del tutto improvviso e inevitabile. Dal racconto degli allievi sentiti nel corso dell'istruttoria scolastica è emerso, infatti, che vi era stato anche un precedente tentativo, fallito, ai danni di un altro compagno di scuola, tale , e che Per_7 successivamente gli ideatori/autori deciso di riorganizzarsi per effettuare lo “scherzo” ai danni del , dividendosi anche i compiti (attirandolo con una scusa, colpendolo, riprendendo Pt_1 la scena il cellulare). È la stessa dinamica dei fatti ad escludere che si possa essere trattato di un fatto improvviso e non evitabile, ben potendosi pretendere, come essenziale e dovuto, un intervento tempestivo degli insegnanti volto a scongiurare che la catena di eventi che si era innescata portasse poi all'epilogo noto.
All'accertamento della culpa in vigilando in capo agli insegnanti segue, per quanto sopra,
l'obbligo risarcitorio da parte del . CP_1
3.1 Venendo alla quantificazione dei danni derivati all'attore, appare decisiva la consulenza medico-legale redatta dal CTU dott. dalle cui risultanze non vi è ragione di Persona_8
discostarsi poiché corrette e scevre da vizi di valutazione. Il CTU ha accertato che , Parte_1
a seguito dell'evento lesivo, ha subito un trauma cranico non commotivo con amnesia cui è derivato un danno biologico per postumi permanenti valutabile nella misura del 3% nonché un periodo di invalidità temporanea di 10 giorni al 75% e di 5 giorni al 50%.
Sulla scorta di tali valutazioni tecniche deve considerarsi che nella liquidazione del danno non patrimoniale, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, che determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente, facendo applicazione delle richiamate tabelle, che tengono dell'età del danneggiato al momento del fatto (15 anni), va liquidato nella somma attuale di euro 6.616,00 (di cui euro 5.466,00 per danno non patrimoniale ed euro
1.150,00 per danno biologico temporaneo).
Tale quantificazione tabellare, comprensiva di sofferenza soggettiva presuntivamente collegata al tipo di lesione, è da intendersi omnicomprensiva, non essendo state riscontrate in corso di causa conseguenze pregiudizievoli specifiche, ulteriori rispetto a quelle già comprese nella determinazione tabellare “ standard” del danno alla persona, idonee a giustificare l'aumento della somma così come determinata ai fini della c.d. personalizzazione del danno che, come noto, deve essere sempre allegato e provato – quanto meno in via presuntiva - da chi invoca la tutela risarcitoria.
Trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuto al danneggiato, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712) oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, e salvo quanto si dirà in seguito, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. Tali danni, infatti, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità devono essere infatti riconosciuti anche d'ufficio a prescindere di specifica domanda sul punto. Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (10.11.2007) e rivalutata anno per anno secondo gli indici, facendo riferimento al tasso legale.
4. Il convenuto ha chiamato in garanzia la compagnia CP_1 Controparte_3
per essere tenuta indenne nel caso di condanna.
L'eccezione, sollevata dalla compagnia assicurativa, di difetto di legittimazione passiva
(meglio, titolarità passiva del rapporto controverso) per essere la polizza stata stipulata direttamente dall'istituto scolastico (e non dal ), è infondata. CP_1
La polizza assicurativa e le condizioni di polizza depositate nel corso del giudizio da CP_3
(cfr. doc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), chiariscono che
[...]
l'assicurazione era prestata “per la responsabilità civile derivante agli assicurati, ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni) e danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose) involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le attività organizzate dall'Istituto scolastico contraente. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere” (cfr. art. 1 delle condizioni specifiche per la responsabilità civile degli istituti scolastici). È poi previsto che siano considerati terzi “gli alunni (…), anche tra di loro, qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente, e/o delle persone delle quali debba rispondere”. Al punto 18 delle Condizioni speciali (cfr. doc. 3 citato) che integrano le norme che regolano l'assicurazione è specificato, poi, che “la garanzia comprende la responsabilità del personale, degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono da considerarsi terzi gli allievi e gli iscritti”.
Appare quindi evidente che la polizza assicurativa era stata stipulata anche per i danni subiti dagli alunni, ritenuti terzi, per responsabilità degli insegnanti, tra cui non può che rientrare la responsabilità per culpa in vigilando. E' per altro pacifico in giurisprudenza che il contratto di assicurazione stipulato dall'istituto scolastico deve essere interpretato come stipulato a copertura dei danni per i quali risponde il (“in tema di assicurazione, la circostanza CP_1
che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato
a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il per fatto dei suoi dipendenti), CP_1
impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367
c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto”; cfr. Cass. 3275/2016).
La domanda di manleva è nel merito fondata, con la conseguenza che la compagnia assicuratrice terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne e manlevare il CP_1
convenuto da qualsiasi somma sarà chiamato a corrispondere in ragione del presente giudizio.
5. Le spese di lite sono da liquidare secondo la regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare. Il convenuto va dunque condannato a rimborsarle all'attore, nella CP_1
misura che si indica in dispositivo, tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 55/14, applicato quanto al valore della domanda il criterio del decisum. La terza chiamata deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dal convenuto. Le spese di CTU, CP_1
liquidate con decreto in data odierna, sono da porre a carico del convenuto, con manleva da parte della compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, dichiara tenuto e condanna il convenuto a CP_1 pagare in favore di , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma Parte_1
complessiva di euro 6.616,00, oltre interessi compensativi calcolati con la modalità e decorrenza stabilita in parte motiva, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali che liquida in CP_1
euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna, a carico del convenuto. CP_1
4) Condanna a tenere indenne il convenuto di Controparte_3 CP_1
quanto quest'ultimo debba pagare all'attore per effetto della presente sentenza, per capitale, interessi e spese.
5) Condanna a rifondere al convenuto Controparte_3 [...]
le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi Controparte_8
professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo 2025, vertente tra:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Sabrina Saccomanni e Marco Barbatelli
e Email_1
in virtù di procura alle liti allegata all'atto di Email_2
citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia, Via Fiorenzo Di
Lorenzo 11 (Studio Avv. A. Annibali);
Attore contro
, (CF ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, via degli Offici n. 14 (pec
; Email_3
Convenuto
e contro in persona del procuratore ad negotia, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Mauro Orsini Federici (pec: , in Email_4
virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il difensore in Perugia, Via Danzetta 8;
Terza chiamata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2048 c.c.
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, in via principale: per tutti i motivi analiticamente esposti nei propri scritti difensivi, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'
[...]
e dell' di Foligno per i danni subiti dall'alunno Controparte_4 Controparte_5
e, per l'effetto, condannare il al Parte_1 Controparte_1 risarcimento di tali danni, come sopra descritti, per il complessivo importo di € 225.000,00
– di cui € 105.000,00 per danno biologico ed € 120.000,00 per danno da perdita di capacità lavorativa generica - ovvero per la diversa somma minore o maggiore che risulta dalla CTU espletata o dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Sempre e comunque con vittoria di compensi e spese di causa e di CTU”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità della citazione a norma dell'art. 164 cpc;
in subordine il difetto di legittimazione passiva del convenuto
; in subordine respingere la domanda attorea in quanto infondata;
in ulteriore CP_1
subordine dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, a tenere indenne
l'Amministrazione convenuta di quanto eventualmente fosse condannata a pagare agli attori per sorte, interessi e rivalutazione e spese. Con vittoria di spese di giudizio”; per la terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio;
nel merito, rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, ed allo stato sfornita di prova;
in subordine, ridurre la domanda attorea nella somma ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari di giudizio”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato il 5.3.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni cagionatigli dai compagni di scuola durante l'orario di lezione, all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore “E. Orfini” di Foligno.
Nell'atto di citazione l'attore ha al fine esposto: di essere stato vittima di un episodio di bullismo al tempo in cui frequentava la seconda classe del menzionato Istituto Superiore;
in particolare che il giorno 10.11.2007, durante la lezione di educazione fisica, alcuni compagni di scuola, più grandi di età, frequentanti la classe seconda e terza dell'istituto, gli avevano fatto lo sgambetto, lo avevano fatto cadere ed avevano ripreso l'accaduto con il telefonino, con l'intenzione di pubblicarlo in internet;
di avere, a causa della caduta, battuto violentemente la testa e perso immediatamente conoscenza, subendo un trauma cranico con amnesia, da cui sono derivate conseguenze invalidanti (cefalee, nausea, fono e fotofobia) e danni permanenti
(tra cui la riduzione del quoziente intellettivo), valutabili almeno nella percentuale del 17%, come da allegata perizia di parte;
che al momento del fatto, l'insegnante di educazione fisica si era allontanato dalla palestra lasciando la classe incustodita, ed era intervenuto solo quando era stato chiamato dagli stessi autori del fatto e da altri presenti. L'istituto a seguito del consiglio di classe aveva sanzionato due dei responsabili con la sospensione temporanea dalla scuola, ma non aveva mai riscontrato le numerose richieste di risarcimento.
Sull'assunto della sussistenza, in capo all'istituto scolastico e agli insegnanti, di un obbligo contrattuale di proteggere e vigilare sulla sicurezza e incolumità fisica degli allievi o, comunque, della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2047 e 2048
c.c., l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, che ha CP_1 quantificato in complessivi euro 105.000,00 per danno biologico ed euro 120.000,00 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica.
1.2 Con comparsa depositata il 31.5.21 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale CP_1 ha eccepito preliminarmente la nullità della citazione per non aver l'attore identificato correttamente la fattispecie su cui si fonderebbe la responsabilità dell'amministrazione convenuta, violando così il diritto di difesa;
ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva allegando che, per le pretese risarcitorie fondate su un rapporto contrattuale, unico soggetto legittimato passivo è l'istituto scolastico. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda in quanto l'evento si era verificato senza che l'insegnante, regolarmente presente, potesse evitarlo, nonché il quantum della pretesa risarcitoria. Ha infine rappresentato di essere assicurata per la responsabilità civile con la compagnia che ha chiesto di chiamare CP_3
in causa per essere tenuta indenne in caso di condanna.
1.3 Autorizzata, con ordinanza del 24.6.21 la chiamata in causa della compagnia di assicurazione e rigettata, invece, la richiesta di chiamata in causa dell'istituto scolastico avanzata in udienza dalla parte attrice (che, in ipotesi, avrebbe dovuto convenire direttamente in giudizio l'istituto), si è costituita con comparsa depositata il 24.11.21 Controparte_3
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere
[...]
assicuratrice del convenuto, ma dell'istituto scolastico. Ha poi contestato la CP_1 fondatezza della domanda per non esservi stata alcuna negligenza dell'istituto scolastico e del personale docente, bensì, semmai, culpa in educando addebitabile ai genitori degli alunni coinvolti, avuto riguardo anche all'età degli stessi (tra i 15 e i 16 anni). Ha altresì contestato l'eccessività della richiesta risarcitoria evidenziando, alla luce delle produzioni documentali in atti - in particolare, del certificato che attesta la diminuzione del quoziente intellettivo e degli atti dell'istruttoria disciplinare svolta dall'istituto scolastico - la necessità di accertare mediante
CTU medico-legale la presenza di preesistenze omogenee ai danni oggetto di causa. Nel merito, ha contestato che l'attore avesse effettivamente subito un danno alla vita di relazione e alla capacità lavorativa, evidenziando che il predetto, oltre ad avere una normale vita sociale, è anche socio amministratore della Trabalza S.r.l.
1.4 La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., in esito alle quali sono state assunte le prove orali, nei limiti in cui ritenute ammissibili e rilevanti, ed
è stata disposta CTU medico-legale. Con ordinanza del 18 marzo 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1
Parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha chiaramente argomentato di ritenere gli insegnanti e l'istituto scolastico tenuti ad un obbligo di vigilanza e di controllo nei confronti degli allievi ai sensi dell'art. 1218 c.c. o, comunque, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c. Ha poi ulteriormente argomentato nel senso che l'operato del personale scolastico è riferibile direttamente al , chiamato quindi a risponderne in giudizio (cfr. pag. Controparte_7
4 dell'atto di citazione), così rendendo chiaro il titolo di responsabilità invocato in via alternativa. Non vi è pertanto alcuna incertezza che possa ledere il diritto di difesa dell'amministrazione convenuta che per altro, affermando in comparsa di costituzione di ritenere possibile la propria evocazione in giudizio se si faccia valere una responsabilità di tipo extracontrattuale, ha mostrato di avere ben chiari i termini giuridici sottesi all'azione.
2.1 Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata sempre dal convenuto, di difetto di CP_1
legittimazione passiva per essere la pretesa risarcitoria fondata su un titolo contrattuale. La giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo chiara nel distinguere, in materia di responsabilità degli insegnanti e dell'istituto scolastico per il danno cagionato all'allievo,
l'ipotesi in cui venga in rilievo un danno cagionato a terzi, in cui può invocarsi la responsabilità di tipo aquiliano ex art. 2048 c.c., dall'ipotesi di danno cagionato a sé stesso, in cui può invocarsi una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.
In ogni vaso, a prescindere dal titolo di responsabilità fatto valere in giudizio, unico legittimato a resistere in giudizio è sempre il . Se sia invocata una responsabilità dell'insegnante CP_1
per culpa in vigilando deve considerarsi che il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale, con la conseguenza che i suoi comportamenti, anche illeciti, sono riferibili direttamente al . CP_1
L'art. 61 della legge n. 312 del 1980, prevede infatti che “la responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso
l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” (sul punto, in giurisprudenza, si vedano anche Cass. civile, sent. n. 10042 del 2006, n. 9906 del 2010 e n. 5067 del 2010).
A non diverse conclusioni deve giungersi nel caso in cui sia evocata una responsabilità dell'istituto scolastico all'interno del quale si sia verificato il sinistro. Ha, infatti, affermato la
Corte di cassazione: “L'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora
a rispondere, ai sensi degli art. 28 cost. e 2049 cod. civ., il ” (cfr. Cass. Controparte_7
civile, sent. n. 19158/2012).
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è accoglibile, nei soli limiti e per le ragioni di seguito esposte. L'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato Parte_1
dal comportamento illecito tenuto da alcuni studenti durante l'orario scolastico, ossia nel tempo in cui erano sottoposti al controllo e alla vigilanza degli insegnanti. L'azione esercitata deve pertanto essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2048, secondo comma, c.c. che configura un'ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui introducendo una presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi a carico degli insegnanti.
Ne segue che grava sulla scuola l'onere di provare di non aver potuto impedire il fatto in quanto l'evento era imprevedibile e inevitabile anche adottando le misure richieste dall'ordinaria diligenza. In altri termini, al fine di superare la presunzione di responsabilità, occorre la prova di non avere potuto spiegare un intervento correttivo o repressivo della serie causale che è sfociata nella produzione del danno o di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative, commisurate all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, idonee ad evitare l'innescarsi della serie causale o, comunque, il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi dell'evento. Per altro, ha affermato la
Suprema Corte, non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa, ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi (cfr. Cass. civile, sent. n. 23202/2015, in massima).
Da ciò consegue che il danneggiato (o chi esercita sullo stesso la potestà genitoriale) deve dimostrare esclusivamente che il fatto si è verificato nel tempo in cui era affidato alla scuola e il nesso causale tra l'evento e il danno;
spetta, invece, all'amministrazione scolastica la prova liberatoria nei termini detti, dunque la prova che è stata esercitata una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché la imprevedibilità
e repentinità in concreto della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.
Ciò precisato, deve darsi atto che non vi è contestazione in merito alla dinamica di massima dell'evento né sul fatto che lo stesso si sia verificato nel corso dell'orario scolastico, quando i ragazzi erano sotto la vigilanza degli insegnanti. L'istituto scolastico, infatti, ha effettuato poco dopo i fatti un'approfondita istruttoria volta a individuare i responsabili e chiarire le circostanze dell'accaduto, in esito alla quale ha adottato provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni coinvolti. Quanto emerso in detta sede collima con la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e riscontrata nel corso del procedimento. In particolare, al netto di una serie di dettagli che qui non rilevano, la dinamica dei fatti deve essere così ricostruita: in data 10.11.2007, nel corso della lezione di educazione fisica, alcuni ragazzi hanno ideato e messo in atto uno “scherzo” ai danni dell'alunno , Parte_1 facendogli lo sgambetto e facendolo cadere, riprendendo l'accaduto con il telefonino al fine di creare un video da pubblicare su internet. Dalla caduta sono derivate all'attore lesioni.
Assolto, alla luce di quanto detto, l'onere probatorio in capo a parte attrice, deve dirsi al contrario non raggiunta la prova liberatoria atta ad escludere la responsabilità degli insegnanti e, quindi, dell'amministrazione convenuta.
Dai documenti versati in atti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare dalla relazione datata
16.11.2007 depositata dal convenuto con terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dalle CP_1
prove testimoniali assunte, è emerso che l'evento si è verificato nel corso dell'ora di educazione fisica, prevista con orario 8.05-9.45, cui stavano partecipando due classi, il 3°C Grafico pubblicitario e il 2° Meccanici, di cui faceva parte anche l'attore. Addetti alla vigilanza e al controllo degli alunni erano, quindi, gli insegnanti di entrambe le classi, prof. Persona_1
e prof. Tutti i ragazzi che hanno in qualche modo preso parte al fatto, ossia Persona_2
, e , avevano partecipato alla lezione di educazione fisica, Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
mentre il e altri si erano giustificati, rimanendo seduti, come da indicazioni degli Pt_1 insegnanti, sulle panche posizionate sul perimetro della palestra (v. relazione 16.11.2007 e dichiarazioni del teste verbale di udienza del 21.2.2023). Per_2
Nella relazione a firma degli insegnanti, da ritenersi particolarmente attendibile poiché redatta nell'immediatezza dei fatti, emerge che intorno alle 9.25, verso il termine dell'orario di lezione, gli alunni che avevano fatto educazione fisica erano stati invitati a dirigersi verso gli spogliatoi per cambiarsi e poter fare rientro in classe, mentre i “giustificati” erano rimasti seduti (“Si precisa che gli alunni giustificati sono ancora seduti al posto a loro assegnato all'inizio della lezione” cfr. relazione del 16.11.2007). Dal momento che il gruppo di alunni delle due classi era, in questo frangente, diviso (alcuni negli spogliatoi e alcuni ancora in palestra), deve presumersi che il professor i fosse portato, come dallo stesso affermato, in prossimità Per_1
della porta che divideva la palestra dagli spogliatoi per vigilare sui ragazzi che si stavano cambiando;
la professoressa invece, era rimasta in palestra con obbligo, quindi, di Per_2
vigilare sui ragazzi ivi rimasti. È del resto la stessa prof. ad aver affermato, nel corso Per_2
dell'istruttoria orale, che “la più parte dei ragazzi erano già negli spogliatoi per cambiarsi ma quelli che non avevano fatto lezione erano ancora all'interno della palestra” (v. verbale di udienza del 21.2.2023). Il prof. nella relazione datata 16.11.2007, dava atto che gli Per_1
alunni e , già portatisi negli spogliatoi, gli avevano poi chiesto di poter rientrare Per_3 Per_4 in palestra per recuperare degli oggetti, ed è proprio a seguire il rientro in palestra dei due alunni e che è accaduto il fatto, al quale la professoressa non ha Per_3 Per_4 Per_2
direttamente assistito perché posizionata di spalle, intenta a “trascrivere la lezione sul registro personale”.
Emerge ancora dai verbali del consiglio di classe (cfr. allegati alla comparsa di costituzione della compagnia di assicurazione) che partecipò attivamente al fatto anche l'alunno Per_5 che avrebbe filmato l'accaduto. da quanto emerge dalla relazione a firma degli stessi Per_5
professori, aveva preso parte alla lezione di educazione fisica e, pertanto, terminata la lezione si sarebbe dovuto trovare negli spogliatoi, con gli altri compagni, e non ancora in palestra. A quel punto, i tre ragazzi che era rimasto in palestra, e e , rientrati con Per_5 Per_3 Per_4
una scusa) avrebbero chiesto a di raggiungerli al centro della palestra (dalla panca Pt_1
sulla quale si trovava) con una scusa e gli avrebbero poi fatto lo sgambetto facendolo cadere.
Tale dinamica, univocamente emergente alla luce degli esiti istruttori, rende palese che il prof. non ha correttamente vigilato sull'alunno che avrebbe dovuto essere negli Per_1 Per_5
spogliatoi a cambiarsi e non in palestra. Nemmeno ha vigilato adeguatamente sugli alunni e nel momento in cui gli hanno chiesto, con una scusa, di poter far rientro in Per_3 Per_4
palestra. Dal canto suo, la prof. non pare essersi nemmeno accorta del fatto che Per_2
l'alunno si fosse allontanato dalla postazione a lui assegnata e, trovandosi, per sua Pt_1
stessa ammissione, di spalle intenta a compilare il registro, di fatto non ha vigilato sugli alunni rimasti in palestra.
Se è pur vero che l'obbligo di sorveglianza in capo agli insegnanti si concreta in misure di diversa intensità in rapporto al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, cosicché per ragazzi frequentanti le scuole superiori, la vigilanza costante diventa via via meno essenziale potendosi anzi considerare didatticamente e pedagogicamente utile la concessione di una certa autonomia, è però anche fatto notorio – a maggior ragione per un insegnante di scuola superiore - che gli adolescenti, in generale, hanno un minor grado di responsabilità e una più ridotta capacità di compostezza dei propri comportamenti rispetto ad un soggetto maturo.
Va poi aggiunto che, anche a voler ritenere adeguata, nel caso di specie, una vigilanza non continuativa sugli alunni, la ricostruzione del fatto, che – secondo quanto emerge dai documenti prodotti, si è articolato in una fase ideativa e in una fase organizzativa – induce ad escludere che l'evento possa reputarsi del tutto improvviso e inevitabile. Dal racconto degli allievi sentiti nel corso dell'istruttoria scolastica è emerso, infatti, che vi era stato anche un precedente tentativo, fallito, ai danni di un altro compagno di scuola, tale , e che Per_7 successivamente gli ideatori/autori deciso di riorganizzarsi per effettuare lo “scherzo” ai danni del , dividendosi anche i compiti (attirandolo con una scusa, colpendolo, riprendendo Pt_1 la scena il cellulare). È la stessa dinamica dei fatti ad escludere che si possa essere trattato di un fatto improvviso e non evitabile, ben potendosi pretendere, come essenziale e dovuto, un intervento tempestivo degli insegnanti volto a scongiurare che la catena di eventi che si era innescata portasse poi all'epilogo noto.
All'accertamento della culpa in vigilando in capo agli insegnanti segue, per quanto sopra,
l'obbligo risarcitorio da parte del . CP_1
3.1 Venendo alla quantificazione dei danni derivati all'attore, appare decisiva la consulenza medico-legale redatta dal CTU dott. dalle cui risultanze non vi è ragione di Persona_8
discostarsi poiché corrette e scevre da vizi di valutazione. Il CTU ha accertato che , Parte_1
a seguito dell'evento lesivo, ha subito un trauma cranico non commotivo con amnesia cui è derivato un danno biologico per postumi permanenti valutabile nella misura del 3% nonché un periodo di invalidità temporanea di 10 giorni al 75% e di 5 giorni al 50%.
Sulla scorta di tali valutazioni tecniche deve considerarsi che nella liquidazione del danno non patrimoniale, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, che determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente, facendo applicazione delle richiamate tabelle, che tengono dell'età del danneggiato al momento del fatto (15 anni), va liquidato nella somma attuale di euro 6.616,00 (di cui euro 5.466,00 per danno non patrimoniale ed euro
1.150,00 per danno biologico temporaneo).
Tale quantificazione tabellare, comprensiva di sofferenza soggettiva presuntivamente collegata al tipo di lesione, è da intendersi omnicomprensiva, non essendo state riscontrate in corso di causa conseguenze pregiudizievoli specifiche, ulteriori rispetto a quelle già comprese nella determinazione tabellare “ standard” del danno alla persona, idonee a giustificare l'aumento della somma così come determinata ai fini della c.d. personalizzazione del danno che, come noto, deve essere sempre allegato e provato – quanto meno in via presuntiva - da chi invoca la tutela risarcitoria.
Trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuto al danneggiato, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712) oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, e salvo quanto si dirà in seguito, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. Tali danni, infatti, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità devono essere infatti riconosciuti anche d'ufficio a prescindere di specifica domanda sul punto. Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (10.11.2007) e rivalutata anno per anno secondo gli indici, facendo riferimento al tasso legale.
4. Il convenuto ha chiamato in garanzia la compagnia CP_1 Controparte_3
per essere tenuta indenne nel caso di condanna.
L'eccezione, sollevata dalla compagnia assicurativa, di difetto di legittimazione passiva
(meglio, titolarità passiva del rapporto controverso) per essere la polizza stata stipulata direttamente dall'istituto scolastico (e non dal ), è infondata. CP_1
La polizza assicurativa e le condizioni di polizza depositate nel corso del giudizio da CP_3
(cfr. doc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), chiariscono che
[...]
l'assicurazione era prestata “per la responsabilità civile derivante agli assicurati, ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni) e danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose) involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le attività organizzate dall'Istituto scolastico contraente. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere” (cfr. art. 1 delle condizioni specifiche per la responsabilità civile degli istituti scolastici). È poi previsto che siano considerati terzi “gli alunni (…), anche tra di loro, qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente, e/o delle persone delle quali debba rispondere”. Al punto 18 delle Condizioni speciali (cfr. doc. 3 citato) che integrano le norme che regolano l'assicurazione è specificato, poi, che “la garanzia comprende la responsabilità del personale, degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono da considerarsi terzi gli allievi e gli iscritti”.
Appare quindi evidente che la polizza assicurativa era stata stipulata anche per i danni subiti dagli alunni, ritenuti terzi, per responsabilità degli insegnanti, tra cui non può che rientrare la responsabilità per culpa in vigilando. E' per altro pacifico in giurisprudenza che il contratto di assicurazione stipulato dall'istituto scolastico deve essere interpretato come stipulato a copertura dei danni per i quali risponde il (“in tema di assicurazione, la circostanza CP_1
che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato
a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il per fatto dei suoi dipendenti), CP_1
impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367
c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto”; cfr. Cass. 3275/2016).
La domanda di manleva è nel merito fondata, con la conseguenza che la compagnia assicuratrice terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne e manlevare il CP_1
convenuto da qualsiasi somma sarà chiamato a corrispondere in ragione del presente giudizio.
5. Le spese di lite sono da liquidare secondo la regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare. Il convenuto va dunque condannato a rimborsarle all'attore, nella CP_1
misura che si indica in dispositivo, tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 55/14, applicato quanto al valore della domanda il criterio del decisum. La terza chiamata deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dal convenuto. Le spese di CTU, CP_1
liquidate con decreto in data odierna, sono da porre a carico del convenuto, con manleva da parte della compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, dichiara tenuto e condanna il convenuto a CP_1 pagare in favore di , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma Parte_1
complessiva di euro 6.616,00, oltre interessi compensativi calcolati con la modalità e decorrenza stabilita in parte motiva, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali che liquida in CP_1
euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto in data odierna, a carico del convenuto. CP_1
4) Condanna a tenere indenne il convenuto di Controparte_3 CP_1
quanto quest'ultimo debba pagare all'attore per effetto della presente sentenza, per capitale, interessi e spese.
5) Condanna a rifondere al convenuto Controparte_3 [...]
le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi Controparte_8
professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè