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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9337/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Pt_2 Pt_3
Parte_4
PARTE ATTRICE
e
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI DI FU Per_1 Per_2
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI DI FU CP_1 Per_2
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI DI FU CP_2 Per_2
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI SERAFINO DI FU Per_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. LO RE KATJA per le attrici con le signore e Parte_1 Parte_4
personalmente
Nessuno per i convenuti
E' presente per la pratica forense il dott. Persona_3
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il procuratore della parte attrice discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
1 Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Le signore e rispettivamente moglie, Parte_1 Parte_5 Parte_4
figlia e sorella del defunto , premesso di aver inutilmente esperito procedimento di CP_3
mediazione, hanno convenuto in giudizio mediante notifica per pubblici proclami ritualmente autorizzata dal capo dell'ufficio gli eredi o gli aventi causa dei signori , , Persona_4 Parte_6
e al fine di far accertare l'intervenuta usucapione da parte di Parte_7 Parte_8 Parte_9
e dell'immobile sito in Reggello, via di Conia 169, ex 126, e del vicino terreno agricolo, Parte_4
beni identificati al NCEU del Comune di Reggello (FI), quanto al fabbricato, al foglio di mappa n. 14, particella 53, sub. 1, cat. A/5, classe 1, rendita € 128,08; e quanto al terreno,al foglio di mappa 14, particella 44, uliveto di classe 1, superficie 610 mq, RD € 2,68, RA € 3,31, e che conseguentemente al momento del decesso del sig e erano subentrati quali eredi nella Pt_9 Parte_1 Parte_5
quota del 50% di proprietà del . Parte_9
Premesso che gli intestatari catastali risultavano di fu di fu e CP_4 Per_2 CP_5 Per_2
fu nella misura rispettivamente di 1/6, 1/6 e 4/6(doc.3) per l'appartamento e Parte_7 Per_2
e per il terreno, allegavano che tali beni erano sempre stati CP_6 Parte_8 nell'esclusiva disponibilità della famiglia del defunto e dell'odierna attrice Parte_9 Parte_4
che avevano provveduto sin dal 1995 alla relativa manutenzione ed assolvimento degli oneri fiscali.
I convenuti, pur ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Dopo il deposito di memorie istruttorie la causa è stata istruita mediante testimoniale ed è stata discussa oralmente in data odierna, sulle conclusioni come originariamente formulate, dopo il deposito di nota conclusiva autorizzata.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 1) La corretta attivazione del contraddittorio
Sul punto si ritiene che non debbano aversi dubbi di sorta circa la diligenza con cui si è cercato da parte delle attrici di identificare gli attuali formali proprietari degli immobili, come tali passivamente legittimati a resistere alla domanda di usucapione.
Agli atti vi sono infatti la richiesta di informazioni presso l'ufficio anagrafe, la relativa risposta, le visure catastali e l'esito delle indagini di conservatoria.
Va solo aggiunto che le difficoltà di identificare gli attuali formali intestatari dei beni hanno senz'altro giustificato il ricorso alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 del codice di procedura civile, come ritenuto dal Presidente del Tribunale.
2) La domanda di usucapione
La richiesta è fondata.
Le attrici hanno infatti depositato agli atti copiosa documentazione attestante l'assolvimento da parte delle stesse degli oneri fiscali inerenti il possesso degli immobili oggetto di domanda.
Allo stesso tempo sono documentate le pratiche e le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell'immobile.
Il quadro istruttorio si completa alla luce delle dichiarazioni rese dai testi assunti in istruttoria.
Il teste estraneo alle parti attrici, ha dichiarato di frequentare dal 1986 i luoghi, ha Testimone_1 confermato che ”… dagli anni 80 in poi l'immobile al civico 169 è stato utilizzato in via esclusiva dal
Sig. da sua moglie ( e dalla figlia …” precisando, altresì, che Parte_9 Parte_1 Parte_5 gli stessi, che pur non hanno mai risieduto nell'immobile “ … venivano spesso perché avevano l'orto
...” e che dopo la morte di la casa e l'orto sono stati utilizzati dalle eredi. Pt_9
In tal senso sono anche le dichiarazioni del teste vicino di casa, che ha confermato Testimone_2 che sia l'appartamento sia il terreno sono da sempre utilizzati in via esclusiva dalle odierne attrici.
Assai significative sono poi le dichiarazioni della teste residente in [...]dal 1994, Testimone_3
che ha confermato il possesso delle attrici aggiungendo che il terreno è posizionato a circa 30 m in linea d'aria dall'appartamento e che per raggiungerlo è necessario percorrere una strada che gira intorno alle case di circa 200 m.
La conclusione è che almeno dagli anni 80 gli immobili oggetto di causa sono stati utilizzati in maniera esclusiva, pacifica ed ininterrotta dal Sig. e, successivamente, dai Sig.ri e Parte_10 Pt_9
3 senza che sia mai stata sollevata alcuna contestazione circa il titolo di godimento di tale Parte_4
immobile e della relativa pertinenza.
Sussistono, dunque, i requisiti di cui all'art. 1158 cc., e cioè il possesso continuato e pacifico ultraventennale degli immobili con l'animus di utilizzarli come propri.
Deve quindi ritenersi provato che al momento della sua morte nel 2021 aveva già CP_3
maturato per usucapione in comunione indivisa con la sorella l'intera proprietà dei beni Parte_4
sopra indicati e che in conseguenza del decesso di le signore CP_3 Parte_1
ed siano subentrate per successione ereditaria nel 50% della suddetta proprietà. Parte_5
3) Le spese di lite
Considerata la condotta non oppositiva dei convenuti e le stesse modalità formali di attivazione del contraddittorio sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite anche con riferimento al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando così provvede:
1) DICHIARA che il signor e la sig.ra hanno acquistato per CP_3 Parte_4
usucapione l'intera proprietà dell'appartamento e del terreno meglio descritti in atti;
2) DICHIARA che le Signore nata a [...] il [...] Parte_1
(Codice Fiscale ) e nata a [...] il [...] (Codice CodiceFiscale_1 Parte_5
Fiscale ), hanno acquistato per successione ereditaria del Sig. CodiceFiscale_2 Parte_9
la quota di comproprietà del 50% della piena proprietà dell'unità immobiliare e del terreno di cui sopra;
3) Dichiara le spese di lite irripetibili.
Con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Firenze di trascrivere la presente sentenza con esonero di responsabilità
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4 Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Pt_2 Pt_3
Parte_4
PARTE ATTRICE
e
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI DI FU Per_1 Per_2
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI DI FU CP_1 Per_2
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI DI FU CP_2 Per_2
EREDI O AVENTI CAUSA DI TOZZI SERAFINO DI FU Per_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. LO RE KATJA per le attrici con le signore e Parte_1 Parte_4
personalmente
Nessuno per i convenuti
E' presente per la pratica forense il dott. Persona_3
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il procuratore della parte attrice discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
1 Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Le signore e rispettivamente moglie, Parte_1 Parte_5 Parte_4
figlia e sorella del defunto , premesso di aver inutilmente esperito procedimento di CP_3
mediazione, hanno convenuto in giudizio mediante notifica per pubblici proclami ritualmente autorizzata dal capo dell'ufficio gli eredi o gli aventi causa dei signori , , Persona_4 Parte_6
e al fine di far accertare l'intervenuta usucapione da parte di Parte_7 Parte_8 Parte_9
e dell'immobile sito in Reggello, via di Conia 169, ex 126, e del vicino terreno agricolo, Parte_4
beni identificati al NCEU del Comune di Reggello (FI), quanto al fabbricato, al foglio di mappa n. 14, particella 53, sub. 1, cat. A/5, classe 1, rendita € 128,08; e quanto al terreno,al foglio di mappa 14, particella 44, uliveto di classe 1, superficie 610 mq, RD € 2,68, RA € 3,31, e che conseguentemente al momento del decesso del sig e erano subentrati quali eredi nella Pt_9 Parte_1 Parte_5
quota del 50% di proprietà del . Parte_9
Premesso che gli intestatari catastali risultavano di fu di fu e CP_4 Per_2 CP_5 Per_2
fu nella misura rispettivamente di 1/6, 1/6 e 4/6(doc.3) per l'appartamento e Parte_7 Per_2
e per il terreno, allegavano che tali beni erano sempre stati CP_6 Parte_8 nell'esclusiva disponibilità della famiglia del defunto e dell'odierna attrice Parte_9 Parte_4
che avevano provveduto sin dal 1995 alla relativa manutenzione ed assolvimento degli oneri fiscali.
I convenuti, pur ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Dopo il deposito di memorie istruttorie la causa è stata istruita mediante testimoniale ed è stata discussa oralmente in data odierna, sulle conclusioni come originariamente formulate, dopo il deposito di nota conclusiva autorizzata.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 1) La corretta attivazione del contraddittorio
Sul punto si ritiene che non debbano aversi dubbi di sorta circa la diligenza con cui si è cercato da parte delle attrici di identificare gli attuali formali proprietari degli immobili, come tali passivamente legittimati a resistere alla domanda di usucapione.
Agli atti vi sono infatti la richiesta di informazioni presso l'ufficio anagrafe, la relativa risposta, le visure catastali e l'esito delle indagini di conservatoria.
Va solo aggiunto che le difficoltà di identificare gli attuali formali intestatari dei beni hanno senz'altro giustificato il ricorso alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 del codice di procedura civile, come ritenuto dal Presidente del Tribunale.
2) La domanda di usucapione
La richiesta è fondata.
Le attrici hanno infatti depositato agli atti copiosa documentazione attestante l'assolvimento da parte delle stesse degli oneri fiscali inerenti il possesso degli immobili oggetto di domanda.
Allo stesso tempo sono documentate le pratiche e le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell'immobile.
Il quadro istruttorio si completa alla luce delle dichiarazioni rese dai testi assunti in istruttoria.
Il teste estraneo alle parti attrici, ha dichiarato di frequentare dal 1986 i luoghi, ha Testimone_1 confermato che ”… dagli anni 80 in poi l'immobile al civico 169 è stato utilizzato in via esclusiva dal
Sig. da sua moglie ( e dalla figlia …” precisando, altresì, che Parte_9 Parte_1 Parte_5 gli stessi, che pur non hanno mai risieduto nell'immobile “ … venivano spesso perché avevano l'orto
...” e che dopo la morte di la casa e l'orto sono stati utilizzati dalle eredi. Pt_9
In tal senso sono anche le dichiarazioni del teste vicino di casa, che ha confermato Testimone_2 che sia l'appartamento sia il terreno sono da sempre utilizzati in via esclusiva dalle odierne attrici.
Assai significative sono poi le dichiarazioni della teste residente in [...]dal 1994, Testimone_3
che ha confermato il possesso delle attrici aggiungendo che il terreno è posizionato a circa 30 m in linea d'aria dall'appartamento e che per raggiungerlo è necessario percorrere una strada che gira intorno alle case di circa 200 m.
La conclusione è che almeno dagli anni 80 gli immobili oggetto di causa sono stati utilizzati in maniera esclusiva, pacifica ed ininterrotta dal Sig. e, successivamente, dai Sig.ri e Parte_10 Pt_9
3 senza che sia mai stata sollevata alcuna contestazione circa il titolo di godimento di tale Parte_4
immobile e della relativa pertinenza.
Sussistono, dunque, i requisiti di cui all'art. 1158 cc., e cioè il possesso continuato e pacifico ultraventennale degli immobili con l'animus di utilizzarli come propri.
Deve quindi ritenersi provato che al momento della sua morte nel 2021 aveva già CP_3
maturato per usucapione in comunione indivisa con la sorella l'intera proprietà dei beni Parte_4
sopra indicati e che in conseguenza del decesso di le signore CP_3 Parte_1
ed siano subentrate per successione ereditaria nel 50% della suddetta proprietà. Parte_5
3) Le spese di lite
Considerata la condotta non oppositiva dei convenuti e le stesse modalità formali di attivazione del contraddittorio sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite anche con riferimento al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando così provvede:
1) DICHIARA che il signor e la sig.ra hanno acquistato per CP_3 Parte_4
usucapione l'intera proprietà dell'appartamento e del terreno meglio descritti in atti;
2) DICHIARA che le Signore nata a [...] il [...] Parte_1
(Codice Fiscale ) e nata a [...] il [...] (Codice CodiceFiscale_1 Parte_5
Fiscale ), hanno acquistato per successione ereditaria del Sig. CodiceFiscale_2 Parte_9
la quota di comproprietà del 50% della piena proprietà dell'unità immobiliare e del terreno di cui sopra;
3) Dichiara le spese di lite irripetibili.
Con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Firenze di trascrivere la presente sentenza con esonero di responsabilità
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4 Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
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