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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. AN LI IO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1179/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1560/2020 del 21 aprile-28 maggio
2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Di Maggio n. 3, nonché elettivamente domici-
[...]
liata, presso lo studio dell'avv. Mario Saladino che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...], (C.F. CP_1 C.F._2
), quivi residente, in via Ausonia n. 38, nonché elettivamente domici-
[...]
liato, presso lo studio dell'avv. Michele Conigliaro che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed
1 elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Salvatore Gen-
tile Alletto che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura al-
legata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Ritenere e dichiarare che il dott. quale consulente tec- CP_1
nico d'ufficio incaricato dal Tribunale di Palermo, all'atto in cui ha svolto le operazioni peritali ed ha redatto la sua relazione nell'ambito del giudizio di Atp
incardinato dall'esponente, si è discostato in maniera grave dall'attenta consi-
derazione medico-legale delle patologie di cui è affetta la sig.ra attri- Pt_1
buendole, a causa di grave imperizia e negligenza nello svolgimento del suo operato, una percentuale d'invalidità errata, con conseguente mancato ricono-
scimento dei benefici assistenziali di legge;
ritenere e dichiarare, per l'effetto, che al dott. imputabile una CP_1
grave responsabile professionale, che è stata causa di grave danno per l'appel-
lante;
conseguentemente, condannare il dott. risarcire il danno cau- CP_1
sato alla sig.ra consistente nella perdita dell'assegno mensile di invali- Pt_1
dità dal 19 giugno 2013, data di presentazione della domanda amministrativa,
al 2028, data di raggiungimento da parte della stessa del sessantacinquesimo anno di età, che è pari ad euro 55.800,00 oltre interessi e rivalutazione, salvo la diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del presente grado del giu-
dizio.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Per CP_1
Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per i motivi illu-
strati in narrativa.
Nel merito ritenere infondato l'odierno appello per i motivi sopra espo-
sti;
conseguentemente, rigettare integralmente la domanda di parte appel-
lante per i motivi di cui in narrativa.
Condannare la signora al risarcimento ex art. 96 Cpc, da Parte_1
rimettersi alla valutazione equitativa del decidente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per Controparte_2
1) Preliminarmente ritenga e dichiari inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342, 1° comma, Cpc;
2) sempre in via preliminare ritenga e dichiari inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis, 1° comma, Cpc;
3) rigetti integralmente l'appello;
4) conseguentemente ritenga e dichiari l'assenza di responsabilità pro-
fessionale del dott. nella causazione del danno subito dall'ap- CP_1
pellante;
5) ritenga e dichiari la non sussistenza del nesso di causalità tra la con-
dotta professionale del dott. e la perdita dei benefici assisten- CP_1
ziali in capo all'appellante;
6) ritenga e dichiari che la eventuale causa della perdita dei presunti benefici assistenziali è da imputare alla sig.ra la quale avrebbe Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 dovuto contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in seno al pro-
cedimento per Atp ex art. 445-bis Cpc ovvero introducendo il giudizio di me-
rito;
7) ritenga e dichiari eccessivo e sproporzionato, oltre che non dovuto,
l'ammontare del risarcimento del danno dedotto in citazione;
8) confermi l'impugnata sentenza;
9) in via del tutto subordinata, ritenga e dichiari l'inoperatività della ga-
ranzia assicurativa della polizza stipulata dal dott. la quale non CP_1
copre i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale di consulente tecnico d'ufficio, ma soltanto quelli inerenti la sua attività di medico specialista in oncologia, presso aziende sanitarie pubbliche;
10) condanni l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. n. 1560/2020 del 21 aprile-28 maggio 2020, il Tri-
bunale di Palermo ha respinto la domanda di che aveva chiesto la Parte_1
condanna di a risarcirle il danno conseguente all'erronea attri- CP_1
buzione, in una consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di un accerta-
mento tecnico preventivo, di una percentuale d'invalidità (da lei ritenuta) er-
rata, con conseguente mancato riconoscimento dei benefici assistenziali di legge.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
Dal canto loro, gli appellati nonché (che assicura il CP_1 CP_2
per la responsabilità civile), hanno eccepito, innanzi tutto, l'inammis- CP_1
sibilità del gravame ex artt. 342 e 348-bis Cpc;
nel merito, ne hanno chiesto il
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 rigetto.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 7 novembre 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Ciò premesso, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicita-
mente infondata allorché, con l'ordinanza fuori udienza del 9 febbraio 2021, la
Corte respinse l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità
di accoglimento del gravame.
In ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essen-
dosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1°
comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (en-
trambi gli articoli nelle formulazioni ancora applicabili, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugna-
zione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del ri-
chiamato art. 348-bis, la decisione sull'ammissibilità non è ulteriormente sin-
dacabile davanti allo stesso giudice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
2.1. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 Cpc va disattesa,
giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'in-
terpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi la responsabilità dell'appellato CP_1
quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di condanna del mede-
simo appellato).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, il cui primo motivo è così intitolato: «Ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda spie-
gata dalla signora escludendo immotivatamente l'imputazione di re- Pt_1
sponsabilità colposa a carico del consulente tecnico d'ufficio».
Il motivo così, fra l'altro, si svolge: «Nello specifico va evidenziato
come nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio controversa il dott. Per_1
abbia erroneamente affermato che la patologia “poliomelite arto inferiore
[...]
destro”, diagnosticata all'esponente, non è tabellata nel Dm 5 febbraio 1992
nemmeno per analogia.
Invero, tale patologia, associata all'incontinenza urinaria, è tabellata
al codice 7337 (range 71-80), come correttamente affermato dal dott. Per_2
, presidente della VII Commissione Asp.
[...]
L'affermazione rafforzativa del dott. “neanche per analogia” CP_1
dimostra la profonda imperizia, negligenza e superficialità dello stesso in tema
di medicina legale».
3.1. Il secondo motivo è così intitolato: «Ha errato il Tribunale nel ri-
tenere che non vi è prova del nesso causale tra l'asserita condotta e il danno
lamentato».
Al riguardo, la appellante sostiene che «nella fattispecie sussiste il rap-
porto di causalità materiale, diretto ed immediato, sancito dal combinato dispo-
sto degli artt. 1223 e 2056 Cc, tra il fatto del convenuto, consistente nei citati
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6 errori commessi quale consulente tecnico d'ufficio e il danno subito [da lei] a causa del mancato riconoscimento dei benefici assistenziali di legge».
3.2. Le due doglianze – che possono trattarsi congiuntamente, rappre-
sentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un unico motivo –
vanno respinte.
3.2.1. Il Tribunale ha escluso la responsabilità del dott. in base CP_1
al seguente percorso motivazionale:
- «non v'è chi non veda che si tratta di ambiti di tipo valutativo, come del resto comprovato dalle diverse conclusioni medico legali delle commissioni mediche della Asp e dell'Inps.
Non si tratta, infatti, di un procedimento di mero calcolo matematico,
ma dell'analisi delle patologie di cui è affetto il paziente, dell'inquadramento di dette patologie nell'ambito di quelle classificate dal Dm 5 febbraio 1992 e dell'applicazione di una percentuale nel range previsto a seconda delle pecu-
liarità del caso. […]
Ora, non risulta possibile ravvisare una colpa grave del dott. CP_1
nell'ambito di una valutazione medico legale che presentava margini di diffe-
rente valutazione»;
- «risulta che nel procedimento di Atp da lei promosso, non Parte_1
ha formulato alcuna contestazione in ordine alle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. prestandovi così acquiescenza, CP_1
né, per l'effetto, ha introdotto alcun ricorso per il merito».
3.2.2. Ciò posto, ritiene la Corte che quest'ultimo argomento sia insu-
perabile.
3.2.3. Invero, come evidenziato dal Tribunale, il codice di rito civile
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7 prevede, nei commi da 4° a 6° dell'art. 445-bis, i rimedi per la parte che non condivida le conclusioni del consulente nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità.
Si trascrivono di seguito i richiamati commi:
- il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comuni-
cato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria,
se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (4°
comma);
in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'art. 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requi-
sito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del con-
sulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugna-
bile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subor-
dinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni (5° comma);
nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giu-
dice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudi-
zio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (6°
comma).
3.2.4. Dunque, l'ordinamento stabilisce, per la parte che non si ritenga soddisfatta delle conclusioni di un professionista nominato nell'ambito di un
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8 Atp, i rimedi tipici per far valere le proprie contestazioni, e ottenere, ove le stesse siano fondate, giustizia per le proprie ragioni.
3.2.5. Appena di passaggio si osserva che si tratta di iter paragonabile a quello previsto dall'art. 4, 2° comma, l. 117/1988 per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno contro lo Stato, che può essere esercitata solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari.
Come più volte ribadito nel corso del dibattito parlamentare, questa pre-
visione normativa enuncia un vero proprio principio di civiltà giuridica, nel senso che l'azione di responsabilità per danni cagionati nell'esercizio delle fun-
zioni giudiziarie, per un verso, non può costituire un'alternativa ai normali ri-
medi endoprocessuali di tipo impugnatorio od oppositorio e, per altro verso,
non deve poter intralciarle l'ordinato svolgimento del processo.
3.2.6. E dunque – tornando alla vicenda in esame –, esistendo già,
nell'ordinamento giuridico, un sistema per porsi rimedio agli errori in cui possa essere incorso il tecnico dell'Atp, e poiché la non ha fatto ricorso a Pt_1
quello strumento, deve escludersi che in questa sede possano avere accesso le doglianze avanzate all'operato del dott. diversamente opinando, in- CP_1
fatti, si determinerebbe un'inammissibile sovrapposizione di azioni (giudizia-
rie) e di valutazioni (sull'operato del professionista), e si verrebbe a determi-
nare un surrettizio aggiramento della perentorietà dei termini per impugnare la relazione conclusiva dell'Atp, così consentendo alla parte di prospettare a un giudice diverso da quello (naturale) indicato nel 6° comma dell'art. 445-bis
questioni ormai preclusegli proprio in ragione della decadenza dalla facoltà di contestare quella relazione.
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9 3.2.7. Né, sul punto, coglie nel segno la difesa della appellante, la quale ha così giustificato la propria scelta: «In tale prospettiva, a differenza da come
ritenuto dal giudice prime cure, nessun valore ha la circostanza secondo cui la
sig.ra non ha introdotto, dopo l'Atp, il giudizio a cognizione piena, in Pt_1
quanto oggetto di valutazione nel presente giudizio è il grado di diligenza pre-
stato dal dott. nell'esercizio delle sue funzioni di consulente tecnico CP_1
d'ufficio e ciò a prescindere dai rimedi giurisdizionali che la sig.ra Pt_1
avrebbe potuto esperire a tutela dei suoi diritti».
L'argomento va disatteso, giacché, contrariamente a quanto dedotto, i due profili non si muovono su piani paralleli: è, infatti, di palmare evidenza che, ove la avesse contestato le conclusioni del Ctu e quindi introdotto Pt_1
la fase di merito, il giudice avrebbe potuto: a) confermare le conclusioni del dott. così fugando, in quella sede (propria), ogni dubbio circa la cor- CP_1
rettezza dell'operato del medesimo professionista;
b) modificare, in tutto o in parte, quelle conclusioni, così rendendo giustizia – egli stesso – alle ragioni della in vista dell'ottenimento di quelle provvidenze economiche che la Pt_1
stessa afferma, oggi, di non aver potuto conseguire per fatto ascrivibile Pt_1
al dott. CP_1
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al rim-
borso, agli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti
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10 previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
5.1. Non può, poi, accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 Cpc
avanzata dal non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva esi- CP_1
stenza di un danno patito dal medesimo appellato in conseguenza del compor-
tamento processuale della appellante (si confrontino Cass. 6637/1992,
13355/2004, 21393/2005 e 9080/2013).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pa- Parte_1
lermo n. 1560/2020 del 21 aprile-28 maggio 2020, respinge il gravame;
condanna la appellante al rimborso, a ciascuno degli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €4.997,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Conigliaro per quanto spettante a;
CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
AN LI IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. AN LI IO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1179/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1560/2020 del 21 aprile-28 maggio
2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Di Maggio n. 3, nonché elettivamente domici-
[...]
liata, presso lo studio dell'avv. Mario Saladino che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...], (C.F. CP_1 C.F._2
), quivi residente, in via Ausonia n. 38, nonché elettivamente domici-
[...]
liato, presso lo studio dell'avv. Michele Conigliaro che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed
1 elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Salvatore Gen-
tile Alletto che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura al-
legata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Ritenere e dichiarare che il dott. quale consulente tec- CP_1
nico d'ufficio incaricato dal Tribunale di Palermo, all'atto in cui ha svolto le operazioni peritali ed ha redatto la sua relazione nell'ambito del giudizio di Atp
incardinato dall'esponente, si è discostato in maniera grave dall'attenta consi-
derazione medico-legale delle patologie di cui è affetta la sig.ra attri- Pt_1
buendole, a causa di grave imperizia e negligenza nello svolgimento del suo operato, una percentuale d'invalidità errata, con conseguente mancato ricono-
scimento dei benefici assistenziali di legge;
ritenere e dichiarare, per l'effetto, che al dott. imputabile una CP_1
grave responsabile professionale, che è stata causa di grave danno per l'appel-
lante;
conseguentemente, condannare il dott. risarcire il danno cau- CP_1
sato alla sig.ra consistente nella perdita dell'assegno mensile di invali- Pt_1
dità dal 19 giugno 2013, data di presentazione della domanda amministrativa,
al 2028, data di raggiungimento da parte della stessa del sessantacinquesimo anno di età, che è pari ad euro 55.800,00 oltre interessi e rivalutazione, salvo la diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del presente grado del giu-
dizio.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Per CP_1
Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per i motivi illu-
strati in narrativa.
Nel merito ritenere infondato l'odierno appello per i motivi sopra espo-
sti;
conseguentemente, rigettare integralmente la domanda di parte appel-
lante per i motivi di cui in narrativa.
Condannare la signora al risarcimento ex art. 96 Cpc, da Parte_1
rimettersi alla valutazione equitativa del decidente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per Controparte_2
1) Preliminarmente ritenga e dichiari inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342, 1° comma, Cpc;
2) sempre in via preliminare ritenga e dichiari inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis, 1° comma, Cpc;
3) rigetti integralmente l'appello;
4) conseguentemente ritenga e dichiari l'assenza di responsabilità pro-
fessionale del dott. nella causazione del danno subito dall'ap- CP_1
pellante;
5) ritenga e dichiari la non sussistenza del nesso di causalità tra la con-
dotta professionale del dott. e la perdita dei benefici assisten- CP_1
ziali in capo all'appellante;
6) ritenga e dichiari che la eventuale causa della perdita dei presunti benefici assistenziali è da imputare alla sig.ra la quale avrebbe Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 dovuto contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in seno al pro-
cedimento per Atp ex art. 445-bis Cpc ovvero introducendo il giudizio di me-
rito;
7) ritenga e dichiari eccessivo e sproporzionato, oltre che non dovuto,
l'ammontare del risarcimento del danno dedotto in citazione;
8) confermi l'impugnata sentenza;
9) in via del tutto subordinata, ritenga e dichiari l'inoperatività della ga-
ranzia assicurativa della polizza stipulata dal dott. la quale non CP_1
copre i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale di consulente tecnico d'ufficio, ma soltanto quelli inerenti la sua attività di medico specialista in oncologia, presso aziende sanitarie pubbliche;
10) condanni l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. n. 1560/2020 del 21 aprile-28 maggio 2020, il Tri-
bunale di Palermo ha respinto la domanda di che aveva chiesto la Parte_1
condanna di a risarcirle il danno conseguente all'erronea attri- CP_1
buzione, in una consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di un accerta-
mento tecnico preventivo, di una percentuale d'invalidità (da lei ritenuta) er-
rata, con conseguente mancato riconoscimento dei benefici assistenziali di legge.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
Dal canto loro, gli appellati nonché (che assicura il CP_1 CP_2
per la responsabilità civile), hanno eccepito, innanzi tutto, l'inammis- CP_1
sibilità del gravame ex artt. 342 e 348-bis Cpc;
nel merito, ne hanno chiesto il
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 rigetto.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 7 novembre 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Ciò premesso, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicita-
mente infondata allorché, con l'ordinanza fuori udienza del 9 febbraio 2021, la
Corte respinse l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità
di accoglimento del gravame.
In ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essen-
dosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1°
comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (en-
trambi gli articoli nelle formulazioni ancora applicabili, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugna-
zione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del ri-
chiamato art. 348-bis, la decisione sull'ammissibilità non è ulteriormente sin-
dacabile davanti allo stesso giudice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
2.1. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 Cpc va disattesa,
giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'in-
terpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi la responsabilità dell'appellato CP_1
quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di condanna del mede-
simo appellato).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, il cui primo motivo è così intitolato: «Ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda spie-
gata dalla signora escludendo immotivatamente l'imputazione di re- Pt_1
sponsabilità colposa a carico del consulente tecnico d'ufficio».
Il motivo così, fra l'altro, si svolge: «Nello specifico va evidenziato
come nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio controversa il dott. Per_1
abbia erroneamente affermato che la patologia “poliomelite arto inferiore
[...]
destro”, diagnosticata all'esponente, non è tabellata nel Dm 5 febbraio 1992
nemmeno per analogia.
Invero, tale patologia, associata all'incontinenza urinaria, è tabellata
al codice 7337 (range 71-80), come correttamente affermato dal dott. Per_2
, presidente della VII Commissione Asp.
[...]
L'affermazione rafforzativa del dott. “neanche per analogia” CP_1
dimostra la profonda imperizia, negligenza e superficialità dello stesso in tema
di medicina legale».
3.1. Il secondo motivo è così intitolato: «Ha errato il Tribunale nel ri-
tenere che non vi è prova del nesso causale tra l'asserita condotta e il danno
lamentato».
Al riguardo, la appellante sostiene che «nella fattispecie sussiste il rap-
porto di causalità materiale, diretto ed immediato, sancito dal combinato dispo-
sto degli artt. 1223 e 2056 Cc, tra il fatto del convenuto, consistente nei citati
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6 errori commessi quale consulente tecnico d'ufficio e il danno subito [da lei] a causa del mancato riconoscimento dei benefici assistenziali di legge».
3.2. Le due doglianze – che possono trattarsi congiuntamente, rappre-
sentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un unico motivo –
vanno respinte.
3.2.1. Il Tribunale ha escluso la responsabilità del dott. in base CP_1
al seguente percorso motivazionale:
- «non v'è chi non veda che si tratta di ambiti di tipo valutativo, come del resto comprovato dalle diverse conclusioni medico legali delle commissioni mediche della Asp e dell'Inps.
Non si tratta, infatti, di un procedimento di mero calcolo matematico,
ma dell'analisi delle patologie di cui è affetto il paziente, dell'inquadramento di dette patologie nell'ambito di quelle classificate dal Dm 5 febbraio 1992 e dell'applicazione di una percentuale nel range previsto a seconda delle pecu-
liarità del caso. […]
Ora, non risulta possibile ravvisare una colpa grave del dott. CP_1
nell'ambito di una valutazione medico legale che presentava margini di diffe-
rente valutazione»;
- «risulta che nel procedimento di Atp da lei promosso, non Parte_1
ha formulato alcuna contestazione in ordine alle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. prestandovi così acquiescenza, CP_1
né, per l'effetto, ha introdotto alcun ricorso per il merito».
3.2.2. Ciò posto, ritiene la Corte che quest'ultimo argomento sia insu-
perabile.
3.2.3. Invero, come evidenziato dal Tribunale, il codice di rito civile
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7 prevede, nei commi da 4° a 6° dell'art. 445-bis, i rimedi per la parte che non condivida le conclusioni del consulente nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità.
Si trascrivono di seguito i richiamati commi:
- il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comuni-
cato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria,
se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (4°
comma);
in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'art. 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requi-
sito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del con-
sulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugna-
bile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subor-
dinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni (5° comma);
nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giu-
dice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudi-
zio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (6°
comma).
3.2.4. Dunque, l'ordinamento stabilisce, per la parte che non si ritenga soddisfatta delle conclusioni di un professionista nominato nell'ambito di un
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8 Atp, i rimedi tipici per far valere le proprie contestazioni, e ottenere, ove le stesse siano fondate, giustizia per le proprie ragioni.
3.2.5. Appena di passaggio si osserva che si tratta di iter paragonabile a quello previsto dall'art. 4, 2° comma, l. 117/1988 per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno contro lo Stato, che può essere esercitata solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari.
Come più volte ribadito nel corso del dibattito parlamentare, questa pre-
visione normativa enuncia un vero proprio principio di civiltà giuridica, nel senso che l'azione di responsabilità per danni cagionati nell'esercizio delle fun-
zioni giudiziarie, per un verso, non può costituire un'alternativa ai normali ri-
medi endoprocessuali di tipo impugnatorio od oppositorio e, per altro verso,
non deve poter intralciarle l'ordinato svolgimento del processo.
3.2.6. E dunque – tornando alla vicenda in esame –, esistendo già,
nell'ordinamento giuridico, un sistema per porsi rimedio agli errori in cui possa essere incorso il tecnico dell'Atp, e poiché la non ha fatto ricorso a Pt_1
quello strumento, deve escludersi che in questa sede possano avere accesso le doglianze avanzate all'operato del dott. diversamente opinando, in- CP_1
fatti, si determinerebbe un'inammissibile sovrapposizione di azioni (giudizia-
rie) e di valutazioni (sull'operato del professionista), e si verrebbe a determi-
nare un surrettizio aggiramento della perentorietà dei termini per impugnare la relazione conclusiva dell'Atp, così consentendo alla parte di prospettare a un giudice diverso da quello (naturale) indicato nel 6° comma dell'art. 445-bis
questioni ormai preclusegli proprio in ragione della decadenza dalla facoltà di contestare quella relazione.
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9 3.2.7. Né, sul punto, coglie nel segno la difesa della appellante, la quale ha così giustificato la propria scelta: «In tale prospettiva, a differenza da come
ritenuto dal giudice prime cure, nessun valore ha la circostanza secondo cui la
sig.ra non ha introdotto, dopo l'Atp, il giudizio a cognizione piena, in Pt_1
quanto oggetto di valutazione nel presente giudizio è il grado di diligenza pre-
stato dal dott. nell'esercizio delle sue funzioni di consulente tecnico CP_1
d'ufficio e ciò a prescindere dai rimedi giurisdizionali che la sig.ra Pt_1
avrebbe potuto esperire a tutela dei suoi diritti».
L'argomento va disatteso, giacché, contrariamente a quanto dedotto, i due profili non si muovono su piani paralleli: è, infatti, di palmare evidenza che, ove la avesse contestato le conclusioni del Ctu e quindi introdotto Pt_1
la fase di merito, il giudice avrebbe potuto: a) confermare le conclusioni del dott. così fugando, in quella sede (propria), ogni dubbio circa la cor- CP_1
rettezza dell'operato del medesimo professionista;
b) modificare, in tutto o in parte, quelle conclusioni, così rendendo giustizia – egli stesso – alle ragioni della in vista dell'ottenimento di quelle provvidenze economiche che la Pt_1
stessa afferma, oggi, di non aver potuto conseguire per fatto ascrivibile Pt_1
al dott. CP_1
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al rim-
borso, agli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti
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10 previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
5.1. Non può, poi, accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 Cpc
avanzata dal non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva esi- CP_1
stenza di un danno patito dal medesimo appellato in conseguenza del compor-
tamento processuale della appellante (si confrontino Cass. 6637/1992,
13355/2004, 21393/2005 e 9080/2013).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pa- Parte_1
lermo n. 1560/2020 del 21 aprile-28 maggio 2020, respinge il gravame;
condanna la appellante al rimborso, a ciascuno degli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €4.997,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Conigliaro per quanto spettante a;
CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
AN LI IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
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11 firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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