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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7765 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8659/2025 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice nel procedimento per ex art. 316 e ss. c.c. iscritto al n. rg. 8659/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv.to TIZIANA FAVARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall' avv.to CHIARA POZZI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte convenuta -
Figlia: , nata a [...] il [...] Persona_1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in data 15/10/2025; letti gli atti ed i documenti di causa pronuncia la seguente conclusioni delle parti: come da accordo verbalizzato in data 19/9/2025
Premesso che: con ricorso ex 316 bis c.c., art. 337 bis e ss c.c. depositato in data 6/3/2025 , Parte_1 premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con , dalla quale è nata la Controparte_1 figlia , il 11.1.2022, ha chiesto di: Per_1 affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Persona_1 residenza della stessa presso la madre;
assumere ogni più opportuno provvedimento di sua competenza e che verrà ritenuto necessario all'interesse della minore: disporre che il padre possa tenere con sé , fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i Per_1 genitori, tenuto conto anche della crescita, delle esigenze e dei desideri della figlia, secondo il seguente protocollo: frequentazioni paterne ordinarie: a seguito dell'intervento dei rispettivi legali le parti hanno definito i giorni in cui il sig. esercita il diritto di visita della piccola . CP_1 Per_1 Durante la settimana in cui sta con la madre è quest'ultima che si occupa della minore: al Per_1 mattino è la sig.ra che accompagna la figlia presso la scuola materna e la va a riprendere Parte_1 alle ore 16,30. Qualora sia impossibilitata ad andare a riprenderla a scuola nel pomeriggio solitamente sono i nonni materni a prelevarla da scuola e riportarla a casa. Il sig. tiene con CP_1 sé il mercoledì da dopo scuola (ore 16,30 circa) sino a dopo cena e la madre la riprende Per_2 intorno alle 21.00 circa. Oltre al giorno infrasettimanale il padre trascorre il fine settimana alternati prelevando il venerdì alle ore 16,30 da scuola per poi tenerla con sé sino alla domenica alle Per_1 ore 21.00. Vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive. In ogni caso entro il 30 maggio di ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo le date e la modalità per il prelievo e il riaccompagnamento della figlia minore, con impegno reciproco di ciascuno di fornire all'altro l'indirizzo della località dove soggiornerà la figlia;
durante le vacanze estive di competenza esclusiva di ciascun genitore, il calendario delle visite verrà temporaneamente sospeso e verrà riprogrammato al termine delle stesse mantenendo come riferimento iniziale il fine settimana che la minore trascorrerà con il genitore che non ha tenuto con sé per l'ultimo periodo di vacanze estive. Vacanze natalizie: starà con il padre una settimana dal 24 al 31 dicembre di Per_2 ogni anno, ovvero dal 1 al 6 gennaio ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. Per la specifica festività del Natale i genitori alterneranno tra di loro le giornate della Vigilia e del 25 dicembre al fine di rendere possibile per entrambi il rito del Babbo Natale: Resta inteso che qualora per tali festività ciascun genitore decida di soggiornare per le vacanze in altra località sarà opportuno che ne venga data pronta comunicazione entro il 15 di novembre di ogni anno così da poter definire il periodo di vacanza. Entrambi i genitori avranno altresì cura di comunicarsi reciprocamente eventuali spostamenti e località di villeggiatura in cui porteranno la minore. Medesima cosa per le vacanze pasquali o quelle di carnevale ad anni alterni con ciascun genitore. Ordinare che il padre provveda al mantenimento della figlia minore corrispondendo la somma di € 300,00 ogni giorno 15 del mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie della bambina secondo le linee guida previste dal Protocollo in uso da codesto Tribunale di Milano;
autorizzare l'emissione e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore e nell'interesse della minore. Con vittoria di spese diritti e onorari. Con ampia riserva di ogni e possibile istanza istruttoria;
parte resistente si è costituita in giudizio con memoria difensiva chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e contrarie al preminente interesse della minore e, conseguentemente, ha chiesto a questo Tribunale di: disporre che la figlia minore venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Parte_1
e con collocamento prevalente presso la casa della mamma sita in Limbiate, via Controparte_1 A. Manzoni n. 3; Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé a fine settimana Per_1 alternati, allorquando il sig. andrà a prendere la bambina il venerdì per le 16,30 all'uscita CP_1 dalla scuola (o a casa della mamma nei periodi non di scuola), tenendola fino alla domenica sera alle 21, allorquando la riporterà dalla mamma, alternandosi altresì con la sig.ra affinchè Parte_1 la medesima vada a riprendere la bambina a casa del papà, oltre ad un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì, quando andrà a prendere per le 16,30 all'uscita da scuola e Per_1 la riporterà a scuola la mattina del giovedì, prevendendo che nelle settimane in cui il sig. non CP_1 vede la bambina durante il fine settimana, possa vederla anche in altro giorno infrasettimanale, tendenzialmente il lunedì, andando a prenderla a scuola per le 16,30 e riportandola il martedì mattina all'entrata di scuola;
Disporre, quanto alle festività natalizie, che possa trascorrere Per_1 con un genitore una settimana dal 24 al 31 dicembre e con l'altro genitore dal 1 al 6 gennaio ad anni alterni, prevedendo la possibilità di far trascorrere alla bambina il pomeriggio del giorno di Natale con la mamma nell'anno in cui deve trascorrere il periodo dal 24 al 31 dicembre con il papà e viceversa. Nel caso in cui per le festività natalizie un genitore decida di soggiornare per le vacanze in altra località, ne dovrà dare opportuna comunicazione all'altro entro il 15 di novembre;
Disporre, quanto alle festività pasquali che le possa trascorrere ad anni alterni con un genitore o con Per_1 l'altro, ad esempio il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, e così anche per le altre festività civili, secondo accordi che verranno assunti dagli stessi con congruo preavviso e tenuto conto degli impegni lavorativi e delle esigenze della bambina;
Disporre, quanto alle vacanze estive, che il papà possa trascorrere con due settimane anche non consecutive, Per_1 da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno reciproco dei genitori di fornire all'altro l'indirizzo della località dove soggiornerà con la figlia;
Prevedere la possibilità per ciascun genitore, nei giorni di permanenza della bambina presso l'altro genitore, di poter chiamare telefonicamente per sentire e salutare la figlia, nella fascia oraria tra le 18,30 e le 20,00, concordando di volta in volta la possibilità di effettuare la videochiamata, a seconda delle esigenze delle bambina e della privacy del genitore;
Porre a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento per il figlia di € 200,00, rivalutabile annualmente in base all'Istat, fa versarsi Per_1 alla sig.ra il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario;
Porre a carico di entrambi Parte_1 i genitori le spese straordinarie, nella misura del 50%, in perfetta osservanza del Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, che si intende qui richiamato;
Disporre che l'assegno unico per la figlia verrà percepito dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali saranno al 50%; Con Per_1 Parte_1 vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
alla udienza del 19.09.2025, tenutasi innanzi al Giudice relatore, dott.Giuseppe Gennari, esaminate nel contraddittorio delle parti e i rispettivi procuratori hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni di seguito trascritte: Affido condiviso, collocamento materno, visite paterne a week end alternati da venerdì a uscita di scuola a lunedì con rientro a scuola, tutti i mercoledì da uscita di scuola al giorno successivo con rientro a scuola, nelle settimane che terminano con week end materno il padre aggiungerà un pomeriggio da uscita di scuola fino a ore 20:00 da concordare. Il padre starà con quindici Per_1 giorni anche non consecutivi in estate da concordare entro il 31 maggio, per Natale ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio. In ogni caso i giorni del 24 e 25 dicembre verranno alternati tra i genitori. I giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno alternati tra i genitori. Il tutto salvi diversi accordi. A questo punto le parti condividono per un contributo paterno di euro 150,00 + istat e la suddivisione al 50% delle spese extra. Inoltre il padre si impegna a richiedere l'assegno unico al 100% avendo un Isee più basso e poi a girare l'importo alla madre. Il padre potrà telefonare per sentire la bambina dalle 18:30 alle 20:00. Entrambe le parti autorizzano sin da ora il rilascio di documenti validi per espatrio.
Il Giudice relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori debba essere disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso e con la mamma. I genitori hanno dimostrato di possedere buone risorse genitoriali e non sono emersi con riferimento ad entrambe le parti elementi idonei a minare il corretto esercizio della responsabilità. Con riguardo al collocamento della minore, tenuto conto che entrambe le parti concordano il collocamento prevalente presso e con la mamma, in assenza di elementi di pregiudizio per la minore, il Collegio ritiene rispondente al suo interesse disporre in conformità all'accordo delle parti. Anche per quanto concerne alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/bambina e alla residenza anagrafica della minore, come da concorde richiesta delle parti il Collegio ritiene rispondente al suo interesse disporre in conformità all'accordo delle parti.
Sul mantenimento della figlia minore . Per_1 Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento della figlia minore Persona_3 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze avanzate in ordine al contributo al mantenimento della minore Persona_3 possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Sulle spese di lite. Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo raggiunto tra le stesse all'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. , nata il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_4
2.Dispone che sia collocata in via prevalente presso e con la mamma;
Per_1
3.Dispone, fatti salvi diversi e migliori accordi raggiunti dalle parti, che i tempi di permanenza di presso il padre siano così regolamentati: Per_1
- week end alternati da venerdì a uscita di scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola,
- tutti i mercoledì dall' uscita di scuola al giorno successivo con accompagnamento a scuola,
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna che il padre aggiungerà un pomeriggio dall' uscita di scuola fino alle ore 20:00 concordandolo preventivamente con la madre.
- durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere periodi di soggiorno in luoghi di villeggiatura della durata di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entr il 31 gennaio di ogni anno. le vacanze di Natale saranno trascorse ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio. In ogni caso i giorni del 24 e 25 dicembre verranno alternati tra i genitori.
- I giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno alternati tra i genitori.
4.Dispone l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma di euro 150,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida di giugno 2025;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege Manda la Cancelleria per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice nel procedimento per ex art. 316 e ss. c.c. iscritto al n. rg. 8659/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv.to TIZIANA FAVARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall' avv.to CHIARA POZZI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte convenuta -
Figlia: , nata a [...] il [...] Persona_1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in data 15/10/2025; letti gli atti ed i documenti di causa pronuncia la seguente conclusioni delle parti: come da accordo verbalizzato in data 19/9/2025
Premesso che: con ricorso ex 316 bis c.c., art. 337 bis e ss c.c. depositato in data 6/3/2025 , Parte_1 premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con , dalla quale è nata la Controparte_1 figlia , il 11.1.2022, ha chiesto di: Per_1 affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Persona_1 residenza della stessa presso la madre;
assumere ogni più opportuno provvedimento di sua competenza e che verrà ritenuto necessario all'interesse della minore: disporre che il padre possa tenere con sé , fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i Per_1 genitori, tenuto conto anche della crescita, delle esigenze e dei desideri della figlia, secondo il seguente protocollo: frequentazioni paterne ordinarie: a seguito dell'intervento dei rispettivi legali le parti hanno definito i giorni in cui il sig. esercita il diritto di visita della piccola . CP_1 Per_1 Durante la settimana in cui sta con la madre è quest'ultima che si occupa della minore: al Per_1 mattino è la sig.ra che accompagna la figlia presso la scuola materna e la va a riprendere Parte_1 alle ore 16,30. Qualora sia impossibilitata ad andare a riprenderla a scuola nel pomeriggio solitamente sono i nonni materni a prelevarla da scuola e riportarla a casa. Il sig. tiene con CP_1 sé il mercoledì da dopo scuola (ore 16,30 circa) sino a dopo cena e la madre la riprende Per_2 intorno alle 21.00 circa. Oltre al giorno infrasettimanale il padre trascorre il fine settimana alternati prelevando il venerdì alle ore 16,30 da scuola per poi tenerla con sé sino alla domenica alle Per_1 ore 21.00. Vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive. In ogni caso entro il 30 maggio di ogni anno, i genitori decideranno di comune accordo le date e la modalità per il prelievo e il riaccompagnamento della figlia minore, con impegno reciproco di ciascuno di fornire all'altro l'indirizzo della località dove soggiornerà la figlia;
durante le vacanze estive di competenza esclusiva di ciascun genitore, il calendario delle visite verrà temporaneamente sospeso e verrà riprogrammato al termine delle stesse mantenendo come riferimento iniziale il fine settimana che la minore trascorrerà con il genitore che non ha tenuto con sé per l'ultimo periodo di vacanze estive. Vacanze natalizie: starà con il padre una settimana dal 24 al 31 dicembre di Per_2 ogni anno, ovvero dal 1 al 6 gennaio ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. Per la specifica festività del Natale i genitori alterneranno tra di loro le giornate della Vigilia e del 25 dicembre al fine di rendere possibile per entrambi il rito del Babbo Natale: Resta inteso che qualora per tali festività ciascun genitore decida di soggiornare per le vacanze in altra località sarà opportuno che ne venga data pronta comunicazione entro il 15 di novembre di ogni anno così da poter definire il periodo di vacanza. Entrambi i genitori avranno altresì cura di comunicarsi reciprocamente eventuali spostamenti e località di villeggiatura in cui porteranno la minore. Medesima cosa per le vacanze pasquali o quelle di carnevale ad anni alterni con ciascun genitore. Ordinare che il padre provveda al mantenimento della figlia minore corrispondendo la somma di € 300,00 ogni giorno 15 del mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie della bambina secondo le linee guida previste dal Protocollo in uso da codesto Tribunale di Milano;
autorizzare l'emissione e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore e nell'interesse della minore. Con vittoria di spese diritti e onorari. Con ampia riserva di ogni e possibile istanza istruttoria;
parte resistente si è costituita in giudizio con memoria difensiva chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e contrarie al preminente interesse della minore e, conseguentemente, ha chiesto a questo Tribunale di: disporre che la figlia minore venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Parte_1
e con collocamento prevalente presso la casa della mamma sita in Limbiate, via Controparte_1 A. Manzoni n. 3; Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé a fine settimana Per_1 alternati, allorquando il sig. andrà a prendere la bambina il venerdì per le 16,30 all'uscita CP_1 dalla scuola (o a casa della mamma nei periodi non di scuola), tenendola fino alla domenica sera alle 21, allorquando la riporterà dalla mamma, alternandosi altresì con la sig.ra affinchè Parte_1 la medesima vada a riprendere la bambina a casa del papà, oltre ad un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì, quando andrà a prendere per le 16,30 all'uscita da scuola e Per_1 la riporterà a scuola la mattina del giovedì, prevendendo che nelle settimane in cui il sig. non CP_1 vede la bambina durante il fine settimana, possa vederla anche in altro giorno infrasettimanale, tendenzialmente il lunedì, andando a prenderla a scuola per le 16,30 e riportandola il martedì mattina all'entrata di scuola;
Disporre, quanto alle festività natalizie, che possa trascorrere Per_1 con un genitore una settimana dal 24 al 31 dicembre e con l'altro genitore dal 1 al 6 gennaio ad anni alterni, prevedendo la possibilità di far trascorrere alla bambina il pomeriggio del giorno di Natale con la mamma nell'anno in cui deve trascorrere il periodo dal 24 al 31 dicembre con il papà e viceversa. Nel caso in cui per le festività natalizie un genitore decida di soggiornare per le vacanze in altra località, ne dovrà dare opportuna comunicazione all'altro entro il 15 di novembre;
Disporre, quanto alle festività pasquali che le possa trascorrere ad anni alterni con un genitore o con Per_1 l'altro, ad esempio il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, e così anche per le altre festività civili, secondo accordi che verranno assunti dagli stessi con congruo preavviso e tenuto conto degli impegni lavorativi e delle esigenze della bambina;
Disporre, quanto alle vacanze estive, che il papà possa trascorrere con due settimane anche non consecutive, Per_1 da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno reciproco dei genitori di fornire all'altro l'indirizzo della località dove soggiornerà con la figlia;
Prevedere la possibilità per ciascun genitore, nei giorni di permanenza della bambina presso l'altro genitore, di poter chiamare telefonicamente per sentire e salutare la figlia, nella fascia oraria tra le 18,30 e le 20,00, concordando di volta in volta la possibilità di effettuare la videochiamata, a seconda delle esigenze delle bambina e della privacy del genitore;
Porre a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento per il figlia di € 200,00, rivalutabile annualmente in base all'Istat, fa versarsi Per_1 alla sig.ra il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario;
Porre a carico di entrambi Parte_1 i genitori le spese straordinarie, nella misura del 50%, in perfetta osservanza del Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, che si intende qui richiamato;
Disporre che l'assegno unico per la figlia verrà percepito dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali saranno al 50%; Con Per_1 Parte_1 vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
alla udienza del 19.09.2025, tenutasi innanzi al Giudice relatore, dott.Giuseppe Gennari, esaminate nel contraddittorio delle parti e i rispettivi procuratori hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni di seguito trascritte: Affido condiviso, collocamento materno, visite paterne a week end alternati da venerdì a uscita di scuola a lunedì con rientro a scuola, tutti i mercoledì da uscita di scuola al giorno successivo con rientro a scuola, nelle settimane che terminano con week end materno il padre aggiungerà un pomeriggio da uscita di scuola fino a ore 20:00 da concordare. Il padre starà con quindici Per_1 giorni anche non consecutivi in estate da concordare entro il 31 maggio, per Natale ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio. In ogni caso i giorni del 24 e 25 dicembre verranno alternati tra i genitori. I giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno alternati tra i genitori. Il tutto salvi diversi accordi. A questo punto le parti condividono per un contributo paterno di euro 150,00 + istat e la suddivisione al 50% delle spese extra. Inoltre il padre si impegna a richiedere l'assegno unico al 100% avendo un Isee più basso e poi a girare l'importo alla madre. Il padre potrà telefonare per sentire la bambina dalle 18:30 alle 20:00. Entrambe le parti autorizzano sin da ora il rilascio di documenti validi per espatrio.
Il Giudice relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori debba essere disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso e con la mamma. I genitori hanno dimostrato di possedere buone risorse genitoriali e non sono emersi con riferimento ad entrambe le parti elementi idonei a minare il corretto esercizio della responsabilità. Con riguardo al collocamento della minore, tenuto conto che entrambe le parti concordano il collocamento prevalente presso e con la mamma, in assenza di elementi di pregiudizio per la minore, il Collegio ritiene rispondente al suo interesse disporre in conformità all'accordo delle parti. Anche per quanto concerne alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/bambina e alla residenza anagrafica della minore, come da concorde richiesta delle parti il Collegio ritiene rispondente al suo interesse disporre in conformità all'accordo delle parti.
Sul mantenimento della figlia minore . Per_1 Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento della figlia minore Persona_3 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze avanzate in ordine al contributo al mantenimento della minore Persona_3 possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Sulle spese di lite. Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo raggiunto tra le stesse all'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. , nata il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_4
2.Dispone che sia collocata in via prevalente presso e con la mamma;
Per_1
3.Dispone, fatti salvi diversi e migliori accordi raggiunti dalle parti, che i tempi di permanenza di presso il padre siano così regolamentati: Per_1
- week end alternati da venerdì a uscita di scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola,
- tutti i mercoledì dall' uscita di scuola al giorno successivo con accompagnamento a scuola,
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna che il padre aggiungerà un pomeriggio dall' uscita di scuola fino alle ore 20:00 concordandolo preventivamente con la madre.
- durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere periodi di soggiorno in luoghi di villeggiatura della durata di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entr il 31 gennaio di ogni anno. le vacanze di Natale saranno trascorse ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio. In ogni caso i giorni del 24 e 25 dicembre verranno alternati tra i genitori.
- I giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno alternati tra i genitori.
4.Dispone l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma di euro 150,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida di giugno 2025;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege Manda la Cancelleria per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato