Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.2979/2017
Verbale di udienza del 31.01.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 31.01.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUN ALE DI SANT A MARI A CAPUA V ETERE
TERZA SEZIONE CIV ILE
Il giudice gop Avv.Raffaelina Chioccarelli nel procedimento r.g.n. 2979/2017 avente ad oggetto: lesioni personali ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentat a e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Di Rubbo Patrizia, presso il cui studio in Caserta alla via Clanio, 15, elettivamente domicilia
ATTRICE
CONTRO
CP_1
E
(P.IVA , in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti in forza di atto di conferimento del 26/07/2017 redatto per Notaio dr. in Milano- dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. ) Per_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15,
CONV ENUTA
CONCLUS IONI: come da note scritte conclusive autorizzate
MOTIV I DELLA DECIS IONE
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
ha agito in giudizio per il risarcimento di pretesi danni conseguenti alle lesioni da Parte_1
ella medesima subite in occasione del sinistro verificatosi il 04.05.2016 in Macerata Campania – frazione Caturano - alla via Giulio Cesare all'altezza del civico 56.
Più specificamente, con atto di citazione regolarmente notificato, ha dedotto che, alla suddetta data, alle ore 14,30 circa, mentre percorreva alla guida della propria bici la predetta strada allorquando veniva attinta da tergo dall'auto Renault Scenic tg. CY616TB di proprietà di e CP_1
condotta da tale , rovinava a terra andando a finire contro un cancello di ferro ivi Persona_2 posizionato. Assume inoltre che nella immediatezza dell' veniva trasportata al Pronto Soccorso Pt_2 dell'Ospedale di Santa Maria Capua Vetere dove le venivano riscontrate “Trauma cranico non commotivo con flc frontale, contusione escoriata della coscia sx con flc angolata e parzialmente Contr scollata e contusione del ginocchio sx trauma con artralgia alla spalla sx. negativo disinfezione, sutura e medicazione……..” In conseguenza di quanto lamentato chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di €. 160.000,00 sulla base della valutazione dei danni riportata nella perizia di parte depositata e calcolati nella misura del 25% quale danno biologico, itt di 8 giorni , itp al 50% per giorni 30 e ITP al 25% per giorni 15.
Con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la sola società assicuratrice dell'auto Renault Scenic tg.
CY616TB, on l'avv. Mario Tuccillo, nelle more del giudizio Controparte_2 deceduto e poi sostituito dall'avv. Luigi Tuccillo, la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza dei fatti esposti.
Esauri ta l'istruttoria con l'escussione di un teste e l'espletamento di una consulenza medica, all'udienza del 08.03.2024, la causa veniva rinviata al 31.01.2025 ex art. 281 sexties cpc, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e di note scritte di udienza in sostituzione della discussione orale.
LA DECI SIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che la domanda risulta procedibile e proponibile, avendo parte attrice dato prova di aver inviato, più di sessanta giorni prima della notifica della citazione, alla nella qualità di impresa coprente Controparte_2 il rischio rca dell'auto Renault Scenic tg. CY616TB di proprietà di CP_1
la raccomandata a.r. ex art. 145 e 148 D. Lgs. n. 209/2005 contenente richiesta preventiva di risarcimento relativa a tutti i danni subiti e descrizione del sinistro per cui è causa completa di tutti gli elementi richiesti.
Il me rito
Dinamica del sinistro
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il teste escusso di parte attorea, , ha deposto descrivendo la dinamica Testimone_1 dell'incidente, confermato i luoghi ed il tempo dell'evento nonché la circos tanza che l'attrice, che viaggiava a bordo della sua bici su via Giulio Cesare in Macerata
Campania, veniva tamponata dall'auto Renault Scenic tg. CY616TB, condotta alla guida da e di proprietà dello cadendo rovinosamente Persona_2 CP_1
contro un cancello di ferro a rete metallica.
Il teste, nel confermare la dinamica dell'incidente prospettata dall'attrice, ha dichiarato: “… erano i primi di maggio del 2016, stavo aspettando un amico, ero nella mia auto parcheggiata in via Giulio Cesare, in Macerata Campania, località
Caturano, quando ho visto l'attrice, sulla bici, che procedeva sul ciglio della strada, tenendo la destra;
ad un certo punto è sopraggiunta, dalle spalle dell'attrice, una Scenic nera, guidata da una donna giovane, la quale era distratta perché stava guidando con la testa abbassata, guardando il telefonino;
quest'ultima andò ad investire, da dietro, la ragazza sulla bici. L'attrice, nell'urto, andò a finire con la schiena sul cofano della macchina, poi, nel cadere in avanti, andò a finire con la faccia contro la rete metallica di un cancello. Il cancello si trovava sul lato destro della strada. ADR: è vera la circostanza lett. d). ADR: la macchina stava procedendo ad una velocità normale. ADR: il sinistro è avvenuto vesto le ore 1 4.30 circa. ADR: la ragazza sulla bici, dopo l'urto, perdeva sangue dalla fronte e dalla gamba sinistra. La signora dell'auto dopo il fatto si è fermata. Sono stato io a portare all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere. Non sono Parte_1 intervenute autorità sul luogo del sinistro.”
Risulta infatti dalla documentazione depositata che l'attrice in pari data dell'incidente ovvero 04.05.2016 venne visitata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Capua Vetere laddove i sanitari hanno così refertato:
“Trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa frontale. Contusione escoriata della coscia sx, angolata e parzialmente scollata e contusione del Contr ginocchio sx. Trauma con artralgia alla spalla sx. negativo. Disinfezione, sutura e med icazione. Rx ginocchio sx. negativa per fratture. La paziente resta in osservazione clinica.”
Individuazione dei danni risarcibili e sul nesso di causalità
Con riferimento ai danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro il consulente tecnico d'ufficio, dr. ha dichiarato:” La signora Persona_3 Parte_1
riportò, a seguito di trauma della strada avvenuto in data 04/05/2016 un
[...]
trauma cranico con ferita lacero-contusa della regione frontale ed un trauma contusivo escoriato del ginocchio a sinistra complicato da ferita lacero -contusa….
Venendo alla valutazione del nesso causale, si verte in un politrauma con lesioni molteplici, multiformi e multipolari certamente compatibili con un “grane traumatismo” tipo trauma della strada ed in particolare con la dinamica riferita ed emergente dagli atti (investimento a bicicletta da parte di auto con caricamento sul cofano dell'auto e successiva proiezione a distanza).
Per quel che attiene il danno biologico temporaneo, andranno riconosciuti 8 (otto) giorni di ITP al tasso medio del 75% corrispondenti alla prognosi del PS sino alla rimozione dei punti di sutura e 30
(trenta) giorni di temporanea invalidità temporanea al 50% a sintesi di un più lungo periodo di progressiva scalare, in cui vi furono disagi minori, progressivamente decrescenti sino alla stabilizzazione clinica.
Venendo alla valutazione del danno permanente, nella i rilievi esitali attuali si esprimono Parte_1 per la persistenza di un danno essenzialmente di natura “estetica” laddove peraltro per quel che riguarda la cicatrice alla coscia sinistra va considerata anche una modesta componente “funzionale” legata alle modalità consolidative (guarigione per seconda intenzione della cicatrice) che determina una lieve retrazione cutanea ed accreditabili disestesie pericicatriziali.
La materia del contendere è legata alla differenza valutativa tra le parti laddove quella attrice richiede un danno biologico del 25% anche in considerazione di un disturbo post-traumatico da stress documentato da valutazione psicologica del dottor mentre la parte Persona_4
convenuta, oltre a valutare il danno in un più contenuto 11%, fa presente tramite il consulente di parte dottor che da accertamenti investigativi effettuati anche sui social Persona_5
(facebook) l'attrice avrebbe pubblicato delle foto datate 07/05/2014 da cui si evince che l'esito cicatriziale in regione frontale era preesistente al trauma in questione.
Non ho potuto esaminare tali foto in quanto non presenti nel fascicolo telematico, ma ad ogni modo appare impossibile, a posteriori ed essendo trascorsi più di sei anni dal trauma, retrodatare morfologicamente la cicatrice posta in regione frontale per valutare la coevità dell'esito oggi evidenziabile con un trauma avvenuto il 04/05/16…. Ad ogni modo, per quel che riguarda la cicatrice alla coscia sinistra, questa si presenta a forma di “L”, con branche di cm 4 e cm 6, appare guarita per seconda intenzione, e quindi rientra a pieno titolo, utilizzando le tabelle della SIMLA del 2016, nell'ambito del pregiudizio estetico “lieve” (che prevede valutazioni sino al 5%), cioè di quel danno che “è percepibile ad un'attenta osservazione, pur non alterando le fattezze e l'espressività del soggetto”.
Si verte in pratica in quelle cicatrici “lineari e/o nastriformi, piane e/o modicamente rilevate e lievemente discromiche, di estensione compresa sino a 10 cm agli arti (escluse le mani)”.
Nel caso specifico, considerando anche la sfumata incidenza funzionale dell'esito (modestamente retraente) mi orienterei verso i valori massimi del range e quindi intorno al 5% di danno biologico.
Viceversa l'esito in regione frontale rientra nell'ambito della seconda classe del danno estetico, che prevede valutazioni tra il 6 ed il 10% per le “cicatrici lineari, piane, di media estensione (dell'ordine di 3-5 cm) al volto od alla regione anteriore del collo.”.
L'ottimale evoluzione sul piano clinico consente in questo caso di contenere il tasso entro i valori minimi del range e quindi intorno al 6%.
Complessivamente 10% (dieci per cento) di danno biologico…… Nel caso specifico la mancanza di documentazione successiva all'unica visita specialistica del 30/06/16 e la completa negatività del quadro clinico attuale fa ritenere che l'evoluzione clinica sia stata positiva per cui non riconoscerei postumi permanenti di natura psichiatrica…
Tali esiti incidono solo sotto il profilo biologico senza determinare limitazioni della capacità lavorativa specifica di una casalinga. f) Analogamente, per i motivi sopra riportato non incidono anche sulle attività ludiche della stessa e nelle abitudini di vita extra-lavorative di una 40enne.
g) Gli esiti incidono sostanzialmente solo sotto la componente estetica.
h) Il quesito non rileva nella fattispecie (investimento a bicicletta da parte di auto).
i) Considerato da un lato il tempo trascorso (6 anni) non sono allo stato prevedibili sostanziali possibilità di miglioramento connesse all'effettuazione di interventi di natura chirurgica.
j) Le spese documentate (86.14 euro) risultano congrue con la lesività riportata e con l'iter clinico.”
Le conclusioni raggiunte dal co nsulente consentono di affermare la sussistenza del nesso di causalità anche in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di nesso eziologico da accertare in sede di illecito civile.
Per quanto attiene la pre esistenza della cicatrice frontale evidenziata sulle foto pubblicate dall'attrice in data 07/05/2014, e depositate da parte convenuta, rileva questo giudicante, che è bene evidenziare che trattasi di prova pienamente ammissibile, atteso che ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche, informatiche (quale è quella che ci occupa) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha, sul tema, ritenuto che modalità di comunicazione in tutto sovrapponibili a quella di cui si discute, quali gli sms, le conversazioni svoltesi in chat what's app ed il comune messaggio di posta elettronica (cd. e-mail), costituendo documenti elettronici contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., formino, come tali, piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. civ. n.
11616/18).
Nella specie parte opponente ha, peraltro, effettivamente “disconosciuto” la documentazione informatica prodotta da parte convenuta.
In proposito, la Corte di Cassazione è dell'avviso che il disconoscimento idoneo a far perdere a tale documentazione la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento di cui all'art. 215, II co., c.p.c., poiché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa comunque accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ. n. 19155/19; n. 3122/15).
Ebbene, nel caso che ci occupa il disconoscimento si appalesa come del tutto generico, non essendo stato allegato alcun concreto elemento attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Pur tuttavia tenendo conto della circostanza che detta lesione frontale trova riscontro, nel Referto di P.S. del P.O. di Santa Maria Capua Vetere n. 16007175 del 4.05.2016, redatto nella stessa data del sinistro ove all'attrice le fu diagnosticato “Trauma cranico non commotivo con flc frontale, contusione escoriata della coscia sx con flc angolata e parzialmente scollata e contusione del Contr ginocchio sx trauma con artralgia alla spalla sx. negativo disinfezione, sutura e medicazione……..” deve ritenersi, anche per presunzioni, che pur essendo preesistente la detta cicatrice, la stessa zona fontale sia stata oggetto di nuove ferite e lesioni, sovrapponibili a quelle preesistenti.
Nel caso di specie, non può mettersi in dubbio la sussistenza del nesso di causalità sulla scorta della documentazione medica in atti, della compatibilità causale riconosciuta dal c.t.u. e della cronologia degli eventi;
in particolare, sia l'immediatezza cronologica tra il momento di verificazione del sinistro ed il manifestarsi delle lesioni, sia la natura e la posizione di queste ultime appaiono elementi idonei a ritenere che i danni subiti rientrino in un rapporto di regolarità causale con le caratteris tiche del sinistro in esame.
Quantificazione dei danni
Il consulente d'ufficio, sulla scorta della motivazione innanzi evidenziata e condivisa dal Tribunale, ha riconosciuto all'attrice un danno biologico nella misura del 10%, una ITP al tasso medio del 7 5% x 8 giorni e una ITP al tasso del 50% per
30 giorni.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono parzialmente condivisibili in quanto il CTU non avendo avuto visione della cicatrice rappresentata e pubblicata nel 2014 non si è potuto espri mere circa la preesistenza della cicatrice in zona frontale del viso dell'attrice. Per quanto innanzi esposto pertanto il danno biologico valutato nella misura del 10% deve essere ridotto nella misura dell'8% ( 5% per la lesione alla gamba e 3% per la cica trice in zona frontale). Trattandosi di danni cd. micropermanenti, gli stessi vanno liquidati secondo le tabelle di riferimento del Tribunale di Milano 2018.
Tanto premesso, alla luce delle tabelle attualmente in vigore(Tribunale di Milano
2018) e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (33 anni), all'attrice deve, pertanto, essere liquidata la complessiva somma di euro € 20.411,63 per le lesioni permanenti e spese mediche, (euro € 14.084,46 per danno biologico +
€. 1.160,04 per ITP + € 5.080,99 per danno morale + Spese mediche x € 86,14
TOTALE GENERALE:€ 20.411,63).
Sulla somma così ottenuta vanno, inoltre, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro 20.411,63 va devalutata al momento dell'illecito e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia.
Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (eur o € 16.939,11) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/9 5). Effettuando tale calcolo all'attore deve, pertanto, essere risarcita la somma di euro € 22.326,22, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre agli interessi legali decorrenti dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfacimento.
Ne consegue che i convenuti in solido, vanno condannati al pagamento in favore di di euro 22.326,22, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a Parte_1
titolo di danno non patrimoniale.
Va, peraltro, chiarito che detto importo appare idoneo a ricomprendere e risarcire adeguatamente anche le componenti soggettive della c.d. sofferenza morale, stante la sostanziale unitarietà del danno non patrimoniale com e ricostruita di recente ed affermata anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n.
26972/08).
In particolare, sulla risarcibilità del c.d. danno morale, sono doverose alcune precisazioni sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di C assazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 26972/08. Com'è noto, le Sezioni Unite non hanno escluso rilevanza risarcitoria alla sofferenza morale. La Suprema Corte ha escluso solo ogni automatismo risarcitorio, incompatibile con i principi generali del da nno: in altri termini, occorre la prova di una sofferenza morale soggettiva non coincidente con quella derivante dal biologico in quanto tale, con conseguente divieto di liquidare tale sofferenza, ove provata, come frazione del biologico. Altro punto centr ale nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte è rappresentato dalla necessità che si accerti la lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Tuttavia, anche quando si è in presenza di diritti dotati di questo carattere, alla luce dei principi in tem a di onere probatorio richiamati dalle Sezioni Unite: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato” (Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; n. 16004/2003). Ne consegue che tutte le voci (salute, sofferenza morale etc.) che determinano la somma unitaria e complessiva data a titolo di danno ex art. 2059 c.c. devono essere provate nello specifico;
ciò, perché le Sezioni Unite ribadiscono con forza la funzione riparatrice del risarcimento dell'illecito aquiliano:
“Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento”. Alla luce di ciò, non essendo stato allegato e provato nulla di specifico in ordine al preteso danno non patrimoniale ulteriore subito dall'attrice, lo stesso non può essere liquidato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e, stante l'entrata in vigore del D.M. n. 55/14, sono liquidate d'ufficio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 520.000,00), tenuto conto del valore del decisum, delle ragioni della decisione e dell'attivit à processuale svolta, con la compensazione del
40% sulla complessiva somma dovuta e pari ad .€ 5.838,55 e ad €. 759,00 per spese, dovendo essere rifusa all'attrice la restante parte pari al 60% dalla parte soccombente come da liquidazione in dispositivo, c on attribuzione al procuratore antistatario avv.to Di Rubbo Patrizia che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u.medica, come da decreto emesso in pari data, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido, motivo per il quale, ove già sostenute in parte dall'attrice, i convenuti vanno condannati al rimborso nei confronti della medesima di quanto versato, con il vincolo solidale per entrambe le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Mari a Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 2979/2017, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità del convenuto nella produzione CP_1 dell'incidente de quo nella misura indicata in part e motiva;
2. condanna i convenuti , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e in solido, al pagamento della somma pari ad euro CP_1
22.326,22, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno non patrimoniale.
3. condanna i convenuti , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e in solido, al pagamento delle spese e compensi della CTU CP_1
come liquidate con decreto di pari data, con rimborso di quanto e se versato a titolo di acconto, ove già sostenute, in favore dell'attrice;
4. condanna i convenuti , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e in solido, al pagamento delle spese processuali in favore CP_1
di , c he liquida per effetto del parziale accoglimento della domanda Parte_1 con la compensazione del 40% sulla complessiva somma pari ad € 5.838,55 e su €.
759,00 per spese, dovendo essere rifusa all'attrice la restante parte pari al 60% dalle parti soccombenti, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Di Rubbo Patrizia.
S. Maria C.V., 31.01.2025
Il giudice
Gop. Avv. Raffaelina Chioccarelli