Sentenza 5 agosto 1999
Massime • 1
Anche in seguito all'entrata in vigore del D.L.G. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell'ammontare di una pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.L.G. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, dovendosi perciò includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/1999, n. 8459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8459 |
| Data del deposito : | 5 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR RI CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 24/97 del Tribunale di AREZZO, depositata il 31/01/97, R.G.N. 715/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/99 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PASSARO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Arezzo, con sentenza 16 gennaio 1996, accoglieva la domanda proposta da IA NC OL nei confronti dell'INPS e dichiarava il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di inabilità con l'applicazione - quale parametro temporale per il calcolo della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva di cui all'art.2 secondo comma della legge 12 giugno 1984 n.222 - della età pensionabile di sessantacinque anni prevista nel d.lg. 30 dicembre 1992 n.503 anziché - come preteso dall'INPS - di quella di sessant'anni propria del regime precedente il detto provvedimento normativo.
L'INPS proponeva appello che il Tribunale di Arezzo rigettava con sentenza 31 gennaio 1997. Il Tribunale ha osservato che la previsione di deroga contenuta nell'art.1, comma ottavo, del d.lg. n.503 del 1992 la quale stabilisce che i nuovi, più elevati, limiti di età pensionabile (65 anni per l'uomo e 60 per la donna) non si applicano agli invalidi in misura non inferiore all'80%, non può estendersi agli inabili come la OL - poiché gli invalidi , nella logica legislativa, non sono parificabili agli invalidi. Tesi del giudice di appello è che, mentre per gli invalidi in quanto idonei a portare al naturale compimento il rapporto di lavoro con la residua capacità lavorativa, si giustifica una norma che li esclude dall'innalzamento del limite di età pensionabile - in modo da consentire loro di cessare l'attività lavorativa alle più favorevoli condizioni del regime previgente - una identica regola non ha ragione di essere per gli inabili, i quali si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere, e quindi di proseguire, qualsiasi attività di lavoro. Da tali preliminari considerazioni il Tribunale ha fatto discendere la necessità che la determinazione di una pensione di inabilità liquidata, come nel caso di specie, con decorrenza successiva all'entrata in vigore del d.lg. n.503 del 1992, sia effettuata prendendo a riferimento l'età pensionabile stabilita in via generale nel nuovo regime.
Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un solo motivo al quale resiste la OL con controricorso. MOTIVI della DECISIONE
Il controricorso è tardivo perché è stato notificato dopo venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (notificato il 26 marzo 1997).
L'INPS con l'unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, anche in relazione all'art.1 del decreto legislativo n.503 del 1992 e dell'art.1, comma 15, della legge n.335 del 1995,oltre che vizio di motivazione insufficiente su aspetti decisivi della lite e sostiene che la tesi del Tribunale, secondo cui l'espressione "data di compimento dell'età pensionabile", contenuta nell'art.2, comma 3, della legge n.222 del 1984., realizzerebbe una richiamo "aperto"
anche alle successive modificazioni di tale età, contrasta con la "ratio" del d.lg. n.502 del 1992 - che ha modificato in aumento l'età pensionabile nell'esplicito intento di contenere la spesa previdenziale - e, principalmente, con il dato normativo dell'art.1 dello stesso decreto legislativo il quale, al comma 8, esclude espressamente dall'applicazione della "nuova" età pensionabile gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento e , quindi e a maggior ragione, gli inabili. Aggiunge l'Istituto che l'interpretazione offerta dalla impugnata sentenza confligge con l'art.1, comma 15, della legge n.335 del 1995 il quale ha previsto che le maggiorazioni di cui all'art.2, comma 3, della legge n.222 del 1984, si computano tenendo conto del "..periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato..", e non considera, in ogni caso, che il d.lg. n.503 del 1992 contempla un ampio regime transitorio nel passaggio tra la "vecchia" e la "nuova" età pensionabile, prevedendo incrementi biennali dell'età anagrafica, in modo tale che i 65 anni (sui quali l'assicurata pretende di modulare fin dal 1^ gennaio 1994 la maggiorazione per la pensione di inabilità) saranno richiesti solo dal gennaio 2002. Il ricorso dell'INPS è fondato.
La legge 12 giugno 1984 n.222, di revisione della disciplina della invalidità pensionabile, prevede due eventi diversi i quali, al loro verificarsi, danno luogo a prestazioni previdenziali diverse. Da un lato, la legge considera "invalido" il soggetto, protetto "la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo" (art.1, comma 1); d'altro lato, considera "inabile" il soggetto protetto che "causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (art.2, comma 1).
La prestazione economica riconosciuta al soggetto inabile - vale a dire la pensione ordinaria di inabilità - è costituita, a norma dell'art. 2, comma 3, da una somma che è pari all'importo dell'assegno di invalidità (prestazione temporanea riconosciuta all'invalido) integrato da una maggiorazione tale da elevare - sia pure con differenze a seconda che si tratti di lavoratori subordinati o autonomi - l'ammontare dell'assegno stesso a quello che sarebbe spettato all'assicurato presumendo la prosecuzione ininterrotta dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (come nel caso concreto la Di Gregorio) precisa, in particolare, l'art.2, comma 3, lett.a) che la maggiorazione anzidetta "..è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento della età pensionabile..", senza che in alcun caso - continua la disposizione in esame - possa essere computata un'anzianità contributiva superiore ai 40 anni. La riportata articolazione esprime con sufficiente chiarezza il significato precettivo della disposizione e la "ratio" che la giustifica.
La tutela previdenziale cui ha diritto l'assicurato per il caso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa , e quindi di produrre un ordinario reddito da lavoro, a causa delle infermità di cui è portatore, vuole essere tale da garantirgli una prestazione economica sostitutiva della incapacità di autosostentamento di ammontare pari a quanto gli sarebbe spettato ove la perdita della capacità di lavoro si fosse verificata non a ragione della Inabilità ma per effetto della maturazione della cosiddetta età pensionabile"; del compimento cioè dell'età anagrafica alla quale la legge collega presuntivamente la perdita della capacità lavorativa e il riconoscimento, in sostituzione di tale perdita, della capacità giuridica pensionabile, la idoneità cioè, per l'assicurato, a divenire titolare del diritto alla pensione "di vecchiaia", sostitutiva del reddito retributivo (pensione di vecchiaia che è incompatibile con la pensione di inabilità: vedi, in motivazione, Corte cost. sent. n. 436 del 1988, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.3 della legge n.222 del 1984).
Naturalmente, al fini del calcolo della maggiorazione di cui si discute, si deve tener conto soltanto di ciò che oggettivamente stabilisce il sistema in termini di "normale" età per il pensionamento di vecchiaia, non potendosi dare ingresso a scelte soggettive (tra l'altro presumibilmente non ancora intervenute all'atto della liquidazione della pensione di inabilità), quali pure sono consentite nel regime generale attraverso gli strumenti dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 4 legge 19 dicembre 1977 n.903; art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n.791, quale risulta dalla legge di conversione 26 febbraio 1982 n. 54; art.6, comma 1, legge 29 dicembre 1990 n.407; art.1, comma 2, d.lg. 30
dicembre 1992 n. 503) e del prepensionamento facoltativo. Questione controversa tra le parti è la individuazione della "età pensionabile" alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell'ammontare di una pensione di inabilità liquidata con decorrenza 1^ gennaio 1994. Tesi dell'assicurata è che occorra applicare - in quanto disciplina vigente alla data del 1^ gennaio 1994 - la normativa del d.lg. 30 ottobre 1992 n.503, la quale ha elevato l'età pensionabile - precedentemente fissata (nel settore del lavoro subordinato privato in 60 anni per gli uomini e in 55 anni per le donne -portandola a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne (per le quali permane, tuttavia, il diritto di scegliere, ai sensi dell'art.4 della legge n.903 del 1977 cit., la stessa età pensionabile degli uomini).
Secondo l'Istituto ricorrente, invece, gli incrementi dell'età pensionabile fissati dal d.lg. n.503 del 1992 non sono applicabili agli inabili, perché esclusi, al pari degli invalidi in misura superiore all'80 per cento, dall'elevazione dei limiti di età introdotta da tale provvedimento normativo.
La Corte ritiene che la tesi dell'INPS sia da condividere. Come già accennato, l'art.1, comma 1, del d.lg. 30 dicembre 1992 n.503, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art.3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421", subordina il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata" tabella secondo la quale l'età pensionabile è portata rispettivamente a 65 anni per l'uomo e a 60 anni per la donna (salva l'opzione) ma non già con efficacia immediata, bensì attraverso una fase transitoria di incremento progressivo, che inizia a decorrere dal 1^ gennaio 1994 e procede per scaglionì biennali (diventati poi di un anno e mezzo ogni due anni in base alla modifica apportata dall'art.11 legge 23 dicembre 1994 n.724) per arrivare allo scaglione finale - appunto di 65 e 60 anni - con effetto dal 1^ gennaio dell'anno 2000.
È, tuttavia, lo stesso art.1 ad affermare, nel comma 8, che "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". La percentualizzazione puntuale della invalidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale dei lavoratori dipendenti è già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi - ai fini della conservazione della previgente età per il pensionamento di vecchiaia - a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art.1 della legge n.222 del 1984, il quale, come più sopra si è detto, accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Ma è lo stesso dato testuale della disposizione ad autorizzarne una interpretazione che include nel regime derogatorio della nuova disciplina della età pensionabile anche i soggetti che la legge n.222 del 1984 qualifica "inabili", i soggetti cioè per i quali un infermità o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non già una riduzione ma la totale perdita della capacità di lavoro. La circostanza, infatti, che la legge espressamente dia rilievo a una misura di invalidità "non inferiore all'80 per cento comporta, "a fortiori" , che siano incluse nella sua previsione (anche) le invalidità di misura "superiore" a quella soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), le quali necessariamente coincidono con la inabilità, in quanto il soggetto che ne è portatore diventa totalmente privo, in entrambi i casi, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La deroga al nuovo regime normativo dell'età pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve, dunque, intendersi stabilita per tutti gli assicurati per i quali sia accertata una riduzione della capacità di lavoro di grado pari o superiore all'80 per cento, compresi i soggetti - dall'art. 2 della legge n.222 del 1984 definiti inabili - che tale capacità abbiano perduto interamente.
E, del momento che, secondo la previgente disciplina, il diritto a pensione di vecchiaia (nel concorso dei prescritti requisiti assicurativi e contributivi) si consegue all'età di sessant'anni per l'uomo e di cinquantacinque anni per la donna, è a questa età che occorre fare riferimento per il calcolo della maggiorazione che costituisce uno degli addendi della pensione di inabilità. Con la conseguenza che, nel caso concreto, l'INPS ha correttamente liquidato la prestazione, presumendo come proseguita l'attività lavorativa dalla data di decorrenza della pensione (10 gennaio 1994) fino alla data di compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'assicurata (in applicazione evidente del principio di parità uomo-donna).
Questa ricostruzione della "voluntas legis" è confortata dal testo dell'art. 3 della legge delega n. 421 del -1992, il quale espressamente indicava gli "inabili" come soggetti da escludere dall'innalzamento dell'età pensionabile, e dal contenuto del parere espresso dalla Commissione XI (lavoro pubblico e privato) sullo schema di decreto legislativo, significativamente sottolineandosi, in detto parere (seduta di giovedì 3 dicembre 1992), la necessità di sostituire la parola "inabili" con la parola "invalidi" "...per non precludere la deroga ai titolari di assegno di invalidità INPS". Del resto, che l'intervento legislativo del 1992, attraverso l'innalzamento della età minima per il pensionamento di vecchiaia, abbia inteso differire il godimento della pensione di vecchiaia, irrigidendo le modalità di accesso a questa specifica prestazione, e non già dare nuove regole a prestazioni previdenziali diverse, attribuite prima e indipendentemente dal raggiungimento di quella età minima, è dato ricavabile anche dal contenuto della legge 8 agosto 1995 n.335 la quale, nel ridisciplinare i trattamenti pensionistici obbligatori e complementari con la introduzione di un nuovo sistema di calcolo (contributivo) e di diversi requisiti di accesso, ha significativamente riproposto, per la determinazione dell'ammontare delle pensioni di inabilità, una regola sostanzialmente identica a quella propria del regime precedente l'inizio della riforma del sistema pensionistico, stabilendo, in conformità a tale regola, che le maggiorazioni di cui all'art.2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 sì calcolano "....aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato..." (art.1, comma 15).
Poiché l'accoglimento del ricorso dell'INPS non comporta la necessità di accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quellì già compiutì, la questione controversa, previa cassazione della impugnata sentenza, pub essere direttamente decisa da questa Corte nel merito, a norma dell'art.384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda della OL.
Ai sensi dell'art.152, disp.att. c.p.c. l'intimata, nonostante la soccombenza, non è assoggettabile al pagamento delle spese in favore dell'INPS con riferimento all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di IA NC OL;
nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999