TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino, in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127 ter, sostitutive dell'udienza del 25.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12629/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappr. e dif. dall'avv. to Ruotolo Alessandro, Parte_1
- Ricorrente –
E
rappresentati e difesi dall'.avv.to Antonio Pezone e Luca De Controparte_1
Berardinis,
- Resistenti –
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il data 16.10.24, il ricorrente conveniva in giudizio il sig. per sentire accolgiere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accerti e dichiari la sussistenza in forma specifica del rapporto di lavoro stagionale tra il ricorrente e il sig. accerti e dichiari il grave CP_2 inadempimento posto in essere dal sig. sia per la mancata stipula del CP_2
[Digitare il testo]
contratto di lavoro che per assenza del datore di lavoro alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno;
accerti e dichiari la sussistenza del rapporto di lavoro tra il sig. e il ricorrente fino alla scadenza del visto d'ingresso, CP_2 condannando per l'effetto il sig. alla corresponsione in favore del CP_2 ricorrente delle somme spettanti per legge sia a titolo di differenze retributive per il periodo su indicato nonché delle somme dovute dovute a titolo di permessi e ferie non godute per il periodo in nero antecedente alla promessa del contratto;
Condanni anche alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme spettanti per legge anche a titolo del periodo di lavoro promesso nonché alla contestuale regolarizzazione del promissario datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale, del lavoratore riferita al periodo stagionale con il versamento dei contributi, condanni il sig. alla corresponsione in favore CP_2 del ricorrente, della somma che riterrà equa e satisfattiva in ogni caso condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di giudizio con attribuzione”.
Il ricorrente allegava di aver ottenuto nulla osta n. P-CE/L/Q/2022/104904, a seguito di richiesta di lavoro subordinato da parte del sig. inoltrata CP_2 sul portale del Ministero dell'Interno ed emesso dal S.U.I. di Caserta. A seguito della ricezione del Nulla Osta il ricorrente otteneva visto d'ingresso n. Numero_1 valido a far data dal 06/04/2023 al 15/01/2024, e successivamente raggiungeva il nostro paese in data 23/04/2023. nonostante il ricorrente, si è reso disponibile a prestare l'attività per conto ed alle dipendenze del sig. senza CP_2 regolarizzazione alcuna.
Sim costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Nel corpo del ricorso non è descritto il tipo di lavoro dovesse svolgere il ricorrente, né vi è un indicazione dell'orario di lavoro osservato.
Il ricorso appare carente anche di una minima descrizione del rapporto di lavoro, manca il periodo, manca la descrizione del lavoro, le mansioni, ove questo si svolgeva, in che settore, quali orari, quale tipologia di contratto.
[Digitare il testo]
, Non c'è altro, non c'è alcuna descrizione del rapporto lavorativo, ma solo una presunta rivendicazione del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere compensi per lavoro svolto, o per un rapporto non regolare in nero.
Tali essendo le allegazioni del ricorso non vi è dimostrazione circa l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti.
Pertanto la domanda va rigettata.
Le spese sono compensate stante la contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa od assorbita, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Le spese di giudizio si compensano tra le parti per la contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti.
Aversa, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Marco Bottino
[Digitare il testo]