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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1312 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
[...]
PAte_1 con l'avv. FENINI ALESSANDRO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio.
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2023, in proprio e quale legale rappresentante PAte_1
PA della (da qui in poi per brevità anche solo ) adiva PAte_1
l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti delle ordinanze ingiunzione n.171/23-00 del 29.05.2023 – prot.14813 e n.171/23-01 del 29.05.2023 – prot.14814 notificate in data 09.06.2023 dall' di con cui Controparte_1 CP_1 gli veniva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di € 10.021,30 per violazione dell'art.29 co.1 e dell'art.18 comma 5-bis del D. Lgs. n.276/2003, così come modificato dall'art.1 co. 1 del D. Lgs. n.8/2016.
A sostegno eccepiva: a) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art.14 della legge n.689/1981; b) la carenza di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione- violazione dell'art.18 Legge n.689/1981; c) l'infondatezza nel merito dell'asserita configurazione dell'interposizione fittizia da pseudo-appalto.
Con
2. Si costituita l' contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato in ricorso e richiamando la correttezza degli esiti degli accertamenti ispettivi che avevano interessato i lavori eseguiti presso
PA il cantiere di Castrezzato della da parte delle ditte Costi.Pav di Costica e Pav 2 di CP_3 CP_4
il tutto come compendiato nel verbale unico di accertamento n. BS00000/2020- CP_5
040.03 del 24.02.2021 (doc.2).
3. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, oltre che con l'audizione dei testimoni: , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
4. Vanno disattese le doglianze di carattere formale sollevate dall'opponente con riferimento alle previsioni poste dall'art. 14 e 18 l. 689/1981.
Ed infatti, quanto al termine di 90 giorni dall'accertamento per la notificazione degli estremi della violazione, si osserva che la possibilità di “contestazione immediata” debba essere circoscritta all'ipotesi di attività di mera constatazione di dati elementari, che non richiedano cioè alcuna valutazione, dovendosi viceversa fare riferimento, per fattispecie più complesse, come quella di cui si discute, al momento in cui l'amministrazione possa ritenersi aver acquisito adeguata conoscenza degli estremi, non solo di fatto ma anche interpretativi, dell'infrazione.
Nel caso in esame, essendo stata necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione più volte sollecitata dall'ispettorato e acquisita in ultimo solo in data 26.01.2021 (doc.8 pag. 43 e 45 memoria), l'accertamento, iniziato con l'atto di accesso del 23.07.2020, può dirsi ragionevolmente concluso solo in data 24.02.2021 (un mese dopo la trasmissione dell'ultima documentazione richiesta), sicché è da tale momento che deve essere fatto decorrere il termine di cui all'art. 14 legge cit. che risulta quindi rispettato posto che il verbale di accertamento è stato notificato in data
2 4.03.2021, mentre le ordinanze ingiunzione opposte sono state notificate in data 9.06.2023 e dunque entro il termine (5 anni) di cui all'art. 28 legge cit.
Quanto alla violazione dell'obbligo motivazionale, si osserva che il presente giudizio di opposizione non si risolve nel sindacato su un atto amministrativo e su eventuali vizi dello stesso, estendendosi piuttosto all'esame circa la fondatezza della pretesa recata dall'ordinanza ingiunzione.
D'altro canto, come già rilevato dalla giurisprudenza di merito in relazione ad una fattispecie analoga a quella in controversia, simili “doglianze, quand'anche fossero fondate, non precluderebbero certo l'esame in questa sede della fondatezza degli addebiti mossi [dall'Ente creditore] nei confronti della [controparte]; una volta proposta l'opposizione [ad ordinanza ingiunzione] nel termine di legge, infatti, compito del giudice è quello di procedere comunque all'accertamento nel merito della sussistenza del credito” (Trib. Brescia, sez. lav., sent. 8.3.2018, n.
229).
5. Nel merito, sull'appalto illecito di manodopera i ricorrenti rivendicano la genuinità dei contratti di sub-appalto stipulati con le imprese (d'ora in poi per brevità anche solo CP_4 Controparte_6
Pav) e Pav 2 di (d'ora in poi per brevità anche solo Pav 2), CP_4 CP_4 CP_7 CP_4
stipulati, rispettivamente, in data 09.04.2019 ed il 17.07.2019 (docc. 3 e 4 ricorso), specificando come gli stessi erano volti a dettare una disciplina di carattere generale, ma non per questo generica ed indeterminata, suscettibile ad essere, volta per volta, integrata “dalle pattuizioni particolari dei singoli specifici subappalti (tipo di opere, quantità, metrature, prezzi unitari)”.
Sottolineano, con specifico riferimento al cantiere di Castrezzato: a) che, non avendo a disposizione sufficiente manodopera, essendo tutti i propri dipendenti impegnati in altri cantieri, ad eccezione di
, manovratore specializzato ed unico autorizzato all'utilizzo della Persona_1
Con vibrofinitrice Laser Screed, avevano deciso di subappaltare alle imprese e Pav 2, le CP_4 CP_4
lavorazioni attinenti la preparazione e realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo da svolgere in simultanea alle proprie;
b) che la subappaltatrici erano imprese operanti (con altri clienti PA oltre la ) da diversi anni nell'edilizia industriale con oggetto sociale coerente con le lavorazioni PA appaltate;
c) che avevano prestato la loro opera con mezzi e manodopera propri (avendo fornito solo il materiale edile in quanto in tal senso obbligata in base al contratto stipulato con la propria committente CH S.p.a.) e in completa autonomia, assumendosi il relativo rischio di impresa ed
PA essendosi limitati i responsabili di cantiere ( e ) ad impartire Testimone_1 Testimone_2
direttive di carattere generale e di mero coordinamento.
3 Con
sostiene invece il carattere non genuino dei contratti in essere fra la società ricorrente e le ditte
Con Costi. e Pav 2, entrambe cessate e cancellate dal registro imprese subito dopo la notifica CP_4
dei verbali di cui è causa, evidenziando il generico contenuto dei rispettivi contratti e richiamando le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi da cui era emerso
PA come le direttive in ordine alle lavorazioni da svolgere venivano impartite dai geometri della .
Ha rimarcato che le due ditte, i cui lavoratori erano stati visti lavorare insieme ai dipendenti della PA
, utilizzavano attrezzature e materiali messi loro a disposizione dalla committente, ritenendo quindi corretto l'accertamento ispettivo che aveva concluso per la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera in favore della Pt_1
Con
5.1. Stima il Tribunale che la tesi sostenuta dall' non possa essere condivisa.
Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato.
Nel contratto di somministrazione di manodopera, cui sarebbe nella sostanza riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi, invece, l'impresa datore di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.
Nello specifico, l'art. 29 comma 1 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La Corte di Cassazione sez. lavoro, nella pronuncia nr. 31128 del 02.11.2021, ha precisato: “Il legislatore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell'appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
Dall'applicazione dell'indicato criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex lege) dell'appalto la titolarità da parte dell'appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso
4 finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto. Così il D.Lgs. n. 276 del 2003, art.
29, comma 1, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”.
5.2. Tenuto conto di siffatte coordinate, nel caso in esame, è pacifico e documentale che in data
15.04.2020 la era stata incaricata da CH spa di realizzare la pavimentazione industriale Pt_1
PA del cantiere di Castrezzato via Velenca (doc.1 ricorso) e che aveva stipulato con le imprese Con
e Pav 2, rispettivamente, data 9.04.2019 e 17.07.2019, degli Accordi quadro (docc. CP_4 CP_4
3 e 4 ricorso) volti a regolare in via generale “i rapporti di subappalto delle opere che saranno di volta in volta affidate dall'Impresa subappaltante all'Impresa subappaltatrice, nell'ambito dei vari cantieri in cui opererà l'impresa subappaltante medesima in qualità di appaltatrice o subbappaltatrice”, con l'ulteriore specificazione che “Le norme generali indicate in questo accordo saranno poi integrate dalle norme particolari definite nei singoli specifici rapporti di subappalto e regoleranno comunque i subappalti, anche qualora i rapporti stessi fossero conclusi senza sottoscrizione di ordini scritti, ma verbalmente e/o per fatto concludente” (docc. 3 e 4 ricorso). Con Ora, in replica alle eccezioni formulate dall' in merito al contenuto generico e indeterminato di siffatti accordi, alla loro risalenza nel tempo e alla mancanza di forma scritta dei contratti aventi ad PA oggetto nello specifico le opere subappaltate dalla presso il cantiere di Castrezzato, si osserva come tali accordi erano stati stipulati circa un anno prima lo svolgimento dei lavori di cui si discute, realizzati dal 20.06.2020 al 31.07.2020, e dunque entro un arco temporale non eccessivamente lungo, anche tenuto conto del tacito rinnovo annuale, salvo disdetta, previsto al punto 10 degli
Accordi citati e che gli stessi contenevano una regolamentazione sufficientemente dettagliata e precisa circa le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti (oneri posti a carico della subappaltatrice, garanzie in caso di vizi o inadempienze, durata, pagamenti ecc...).
Quanto ai rapporti di subappalto oggetto di accertamento, tenuto conto che in materia non vige alcun obbligo di forma scritta e che le stesse parti all'art. 1 degli Accordi quadro avevano fatto espresso richiamo a rapporti “conclusi senza sottoscrizione di ordini scritti, ma verbalmente e/o per fatto concludente”, la regolamentazione di dettaglio, in merito al tipo di lavori eseguiti e al corrispettivo pattuito, non secondo le ore lavorate dai dipendenti ed il loro costo orario, bensì secondo le quantità realizzate al metro quadro, si ricavano dalle diciture dettagliate di cui alle fatture e dai SAL versate in atti, che per il cantiere di Castrezzato, riportano le quantità
5 contabilizzate ed i prezzi unitari di € 2,00 / € 2,20 al metro quadro per la realizzazione del pavimento, e di € 375,00 per i getti di dimensioni ridotte (doc.5 ricorso).
Ciò chiarito, quanto agli altri elementi che hanno indotto gli ispettori a ritenere la non genuinità degli appalti, ovvero, l'assenza di attrezzature e materiali da parte delle imprese subappaltatrici;
la fornitura del materiale da parte della società ricorrente e la sottoposizione dei dipendenti delle due ditte al potere direttive di quest'ultima, si osserva quanto segue.
La mera cancellazione delle due imprese subappaltatrici dal registro delle imprese dopo la notifica dei verbali di accertamento, è dato neutro potendo tale evento essersi verificato per una molteplicità di ragioni non necessariamente riconducibili alle vicende di cui si discute.
Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, non seriamente smentita da controparte, si può concludere per l'esistenza e la reale operatività delle stesse, posto che: Con a) risultano costituite l'una, la , nel 2014 e, l'altra, la Pav 2, nel 2018, e, dunque, CP_4 CP_4
precedentemente alla stipula degli accordi in esame (docc. visure camerali 7 e 8 ricorso);
b) nell'anno di interesse (2020) entrambe le ditte avevano emesso fatture in favore di clienti diversi PA dalla (docc. 9 e 10 ricorso), possedevano diversi furgoni, attrezzature e macchinari edili, in particolare frattazzatrici meccaniche e stagge vibranti, come risulta dai libri dei cespiti ammortizzabili (docc.13 e 14 ricorso);
c) entrambe avevano un oggetto sociale (realizzazione di tutti i tipi di pavimentazioni e di rivestimenti) compatibile con i lavori loro subappaltati, ovvero, lo svolgimento di attività complementari al getto del calcestruzzo, ovvero, le lavorazioni “di fino” non eseguibili con la
Laser-Screed e la frattazzatura della finitura superficiale al quarzo e avevano alle loro dipendenze un numero di maestranze maggiore rispetto a quello impiegato nel cantiere di Castrezzato (docc.7 e
8 ricorso).
Resta quindi da verificare se, nello svolgimento in concreto del rapporto di cui si discute, l'incarico PA affidato dalla alle due ditte sia stato svolto dalle stesse in piena autonomia di mezzi e persone e con l'assunzione di un rischio imprenditoriale.
A tal fine sono stati sentiti nel contradditorio tra le parti, alcuni dipendenti delle imprese coinvolte, alcuni dei quali ( e ) avevano già reso dichiarazioni all'ispettore del lavoro Tes_5 Tes_3
nel corso dell'istruttoria amministrativa e questo al fine di comprendere il reale significato del contenuto delle dichiarazioni, soprattutto di quelle rese dai lavoratori stranieri.
Infatti, benché le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria amministrativa abbiano tendenzialmente un valore più genuino rispetto a quelle acquisite in una fase successiva, è anche vero che, dinnanzi al giudice e nel contradditorio delle parti, è stato possibile meglio appurare le
6 concrete modalità in cui si era estrinsecata l'attività lavorativa, e quindi attribuire alle parole dei lavoratori, magari impropriamente utilizzate, il vero significato, al di là di quello letterale e prettamente giuridico e ciò con specifico riferimento al significato da attribuire alle “direttive” che i PA lavoratori sentiti avevano dichiarato di aver ricevuto dai dipendenti della .
Queste le risultanze delle deposizioni dei testi:
PA
responsabile tecnico della da settembre 2017: < Capitolo 5 ricorso, confermo Testimone_1
PA che nel cantiere di Castrezzato a giugno-luglio 2020 la era impegnata in lavorazioni in forza del contratto di subappalto stipulato con la CH spa e che in tale cantiere operava
[...]
PAt
, operaio specializzato della , preciso che questi era impegnato nella Persona_1
movimentazione della vibrofinitrice Somero eseguendo la pavimentazione industriale interna ed esterna del cantiere, questo posso dire in quanto facevo visite ispettive in cantiere quasi quotidianamente, controllavo il lavoro svolto e mi interfacciavo con la committenza per lo svolgimento dei lavori nei giorni successivi.
PA Capitolo 6 confermo che gli altri 28 operai della erano impegnati in lavorazioni presso altri cantieri come da documentazione che mi si rammostra (doc.2 ricorso).
PAt Capitolo 18 confermo che in forza del contratto di subappalto con la CH la si era impregnata a fornire tutto il materiale necessario per i lavori di pavimentazione industriale come calcestruzzo, reti e il quarzo.
Capitolo 19 il calcestruzzo impiegato nel cantiere veniva staggiato con il macchinario indicato nel PA capitolo che era di proprietà della ed era manovrato dal Per usare il macchinario ( Per_1
PA cfr. immagine al doc.18 ricorso) è stato necessario formare i dipendenti di .
PA Capitolo 20 conosco le imprese Costi-Pav e Pav 2 si stratta di ditte di cui la si avvale nel CP_4
caso in cui i propri dipendenti siano impegnati in altri cantieri per eseguire la lisciatura e la finitura della pavimentazione industriale in cui rientrano le lavorazioni specifiche indicate nel capitolo 20, ovvero tutte le lavorazioni che non possono essere eseguire dalla vibrofinitrice
Somero.
Capitolo 21 confermo che la lisciatura della pavimentazione industriale che viene fatto dopo che è stato steso il calcestruzzo dalla vibrofinitrice, tranne che negli angoli e nei bordi, veniva eseguita
Cont con l'utilizzo delle frattazzatrici meccaniche (c.d. elicotteri) di proprietà delle imprese e CP_4
Pav 2 e che erano i dipendenti di tali ditte ad occuparsi di tali lavorazioni. CP_4
ADR preciso che i dipendenti di queste imprese per svolgere il lavoro loro affidato impegnavano strumenti di loro proprietà.
7 Capitolo 22 io e il mio collega ci interfacciavamo principalmente con il titolare della Tes_2
Cont
sul programma di lavoro da eseguire nella giornata e per i giorni CP_4 CP_6
successivi una volta sentito il committente CH spa nella persona del capocantiere di cui ora non ricordo il nome.
PAt Capitolo 23 specifico che noi di davamo a tali imprese solo delle direttive di massima ma poi erano loro che procedevano nello specifico nell'esecuzione dei lavori in autonomia.
Capitoli 24 conosco TA e lavoravano nel cantiere di Castrezzato per le imprese di cui Tes_3
ho detto, che io sappia non avevano incarichi direttivi, erano degli operai non posso però dire nulla di preciso in quanto non conosco le modalità di organizzazione interne afferenti a queste imprese. capitolo 25 non so a chi i dipendenti delle due imprese si rivolgessero per la richiesta di ferie,
PA permessi o altro, presumo al loro datore di lavoro, non a .
ADR Per quanto è a mia conoscenza tutti gli operai impegnati nel cantiere di Castrezzato iniziavano e finivano le lavorazioni seguendo i medesimi orari all'incirca>; PA
, tecnico di cantiere per la : Capitolo 5 conosco il cantiere di Castrezzato in Testimone_2
PA quanto io per la ero capocantiere, confermo che era presente come operaio Per_1
specializzato che si occupava della movimentazione della vibrofinitrice eseguendo la CP_8
pavimentazione interna ed esterna del cantiere.
PA Capitolo 6 le altre maestranze di erano impegnate in altri cantieri.
PA Capitolo 18 confermo che in forza del contratto di subappalto con la CH spa la ha fornito tutto il materiale necessario per la pavimentazione industriale ovvero calcestruzzo, reti e il quarzo.
Capitolo 19 confermo che era solo il ad utilizzare la vibrofinitrice. Per_1
Capitolo 20 confermo che le opere descritte nel capitolo venivano eseguite dai dipendenti della
Cont e Pav 2 CP_4 CP_4
Capitolo 21 confermo che il macchinario usato per tali lavorazioni ovvero le frattazzatrici erano di proprietà di tali ditte e che le usavano solo i loro dipendenti.
Capitolo 22-23 io e il collega ci recavamo ogni giorno in cantiere e ci rapportavamo con Tes_1
o il suo responsabile come e poi io davo delle direttive di massima CP_6 Per_2 Tes_3
su quali lavorazioni eseguire nella giornata o nei giorni successivi. Poi le decisioni più specifiche con riferimento ad esempio alle risorse impiegare per eseguire il lavoro venivano prese dai responsabili di tali imprese che quindi svolgevano il loro lavoro in autonomia.
Capitolo 24 TA e erano i capisquadra delle due ditte. Tes_3
Capitolo 25 presumo che ferie permessi o altro fossero chiesti dai dipendenti di tali ditte al loro titolare, di sicuro non a ; Pt_1
8 , dipendente della ditta av2: Tes_3 CP_4
Capitolo 13 memoria, le attrezzature che usavamo nel cantiere di Castrezzato in cui ho lavorato anche io erano della Pav2 CP_4
Capitolo 14 non so dire se il materiale per le lavorazioni fosse stato fornito da altre ditte. Non conosco la Pt_1
Capitolo 15 Io ero il caposquadra e le direttive del lavoro me la dava io eseguivo le CP_7
lavorazioni e io dirigevo la squadra di operai della Pav 2. CP_4
Capitolo 16 posso dire che il macchinario vibrofinitrice che mi si rammostra era in uso ad altri non
a noi della Pav 2, non lo usavamo, non ricordo il nome dell'operaio che la manovrava. A CP_4 parte noi c'era anche il capocantiere di cui non ricordo il nome. Noi lavoravamo 8 ore e non so dire nulla dell'orario di lavoro seguito da altri che lavoravano lì.
Capitolo 17-18 noi venivamo pagati in base alle ore e alle trasferte come indicato in busta paga dalla Pav2. CP_4
Viene riletto il verbale delle dichiarazioni che il teste ha rilasciato in sede di ispezione in data
23.07.20201 e in ordine alle divergenze riscontrate con riferimento in particolare al ruolo direttivo
PA del geometri della nello svolgimento delle lavorazioni affidate ai dipendenti della Pav 2, CP_4
PA il teste precisa: <è vero quello che ho dichiarato in data odierna, ovvero, che i geometri della non li conoscevo e che le direttive su cosa fare e dove andare le dava Preciso che se ho CP_7
detto cose diverse è perché non parlavo bene la lingua e non capivo bene le domande>;
dipendente della Pav: Capitolo 13 lavoravo nel cantiere in Castrezzato per Tes_5 CP_4
la Costi.Pav, usavamo delle attrezzature chiamate elicotteri che erano di proprietà della
Pav. CP_4
Capitolo 14 conosco la non so dire di chi fosse la proprietà dei materiali che usavamo per Pt_1
la pavimentazione.
Capitolo 15 conosco il geometra , le direttive di lavoro però le dava il mio caposquadra di Tes_2
Tes_ Pav, non so cosa facesse il geometra, so che avevano portato il CP_4 Testimone_7
PA PAt macchinario laser che era di proprietà di . Conosco il era dipendente di e Tes_8
lavorava su questo macchinario che noi dipendenti .Pav non usavamo. Tes_9
Capitolo 16 nel cantiere lavoravo 8 ore, credo che il una volta terminato il suo lavoro non Pt_2
si fermasse.
Co 1 Cfr. doc.23 memoria : Lavoro x la ditta Costi PAV. 2 da Febbraio 2019. Il mio lavoro consiste nella posa pavimenti industriali. Il mio lavoro e quello degli altri lavoratori viene organizzato e diretto dai geometri della ditta Pa ( . Il materiale viene fornito dalla ditta Gatti, le attrezzature da Costi Pav. 2. I dipendenti ci Pt_1 Testimone_2 dicono cosa fare ed eventuali variazioni. Lavoro circa 7-8 giorno. Lo stipendio circa 1100 al mese>.
9 Capitolo 17 venivo pagato dalla Costi.Pav in base alle ore di lavoro svolto.
Vengono rilette le dichiarazioni rese dal teste agli ispettori in data 23 luglio 20202, e in merito alle
discrepanze rilevate, il teste dichiara: <era il primo giorno di lavoro per me e non so dire perch ho detto che le direttive dava geometra era mio caposquadra a darmele. confermo tes_2>
che scarpe e casco ci venivano date dalla Pav, sulle magliette non ricordo. Ribadisco che non CP_4
era il geometra a dirci come lavorare il pavimento. Non so dire che cosa facesse il geometra in cantiere>.
Ebbene, da tali dichiarazioni è dunque emerso che le subappaltatrici si occupavano con i loro dipendenti di realizzare lavorazioni non eseguibili con il macchinario usato da e con Per_1
l'utilizzo di mezzi propri (come le frattazzartici meccaniche o elicotteri e altre attrezzature minute) PA e che i geometri di cantiere della impartivano ai dipendenti delle subappaltatrici direttive di massima e di coordinamento del tutto comprensibilmente tenuto conto della responsabilità assunta
PA da nei confronti della committenza CH spa e in considerazione della stretta complementarietà delle lavorazioni loro affidate rispetto a quelle svolte dal dipendente della
[...]
(che spiega anche la ragioni per cui i dipendenti delle imprese coinvolte Controparte_9
erano stati visti lavorare insieme allo stesso), restando ai capisquadra delle relative ditte il compito di dirigere e coordinare il lavoro dei loro dipendenti.
Tale ultimo punto è stato specificato in maniera chiara da tutti i testi sentiti, compresi e Tes_3
le cui propalazioni, lette unitamente a quelle rese dai testi e hanno Tes_5 Tes_1 Tes_2
permesso di chiarire meglio la portata di quelle rese a suo tempo dinnanzi agli ispettori ai quali gli stessi avevano riferito di seguire le “direttive” impartite loro dai geometri di cantiere.
Del resto, su questi aspetti (utilizzo di strumenti di lavoro propri e direttive di lavoro) già in sede ispettiva più di un lavoratore, oltre al titolare della Pav, aveva dichiarato che la CP_4 Persona_3
direzione dei lavori da eseguire veniva impartita loro dai rispettivi datori o da loro delegati
(capisquadra) e che tali lavorazioni venivano eseguite con mezzi propri delle ditte subappaltatrici.
10 Nello specifico: (doc.15 memoria) ha dichiarato che le direttive “sul lavoro da CP_10 fare” gli erano impartite dal suo “capo” Pav specificando di aver ricevuto Persona_4
dalla datrice i DPI e i macchinari che usava per lavorare e di fare riferimento a lui per l'organizzazione dell'orario lavorativo: < È lui che ci dice quanti giorni lavorare in questo cantiere
e cosa fare. I DPI mi sono stati dati dalla COSTI PAV. Per lavorare usiamo gli Elicotteri che sono della COSTIPAV. Di solito il geometra spiega a cosa dobbiamo fare e lui lo dice a Per_4 noi>; (doc. 17 memoria) ha confermato l'uso di attrezzature di proprietà di Persona_5
Con PA
e, pur parlando di direttive impartite dai geometri di cantiere della , ha specificato che CP_4
I geometri controllano il nostro lavoro e ci indicano eventuali variazioni>, evocando quindi un tipo di controllo più ampio, compatibile con la versione resa dai colleghi in udienza;
Tes_10
(doc. 19 memoria), riscontrando le dichiarazioni di TA, ha dichiarato di seguire gli ordini di
, titolare della Pav: Prendo ordini dal Sig. titolare della Ditta Costi Per_4 CP_4 Per_4
Pav. Svolgo 8 ore di lavoro al giorno per 5 giorni alla settimana con una retribuzione di E.
1.200,00 con bonifico. I DPI sono stati consegnati dalla ditta Costi Pav> e nello stesso senso anche
NU IC (doc. 20 memoria): < le direttive sul lavoro da svolgere all'interno di questo cantiere sia i miei colleghi responsabili IONUTS e il capo cantiere / o geometra che ci dice su quale zona lavorare, ma non so come si chiamano. Ci dicono anche cosa fare in particolare, lo dicono a tutto il gruppo. Sia le scarpe che le macchine ci vengono fornite dalla Tes_11
Pertanto, ai fini dell'appalto illecito di manodopera, appare trascurabile il fatto che i materiali PA (calcestruzzo, reti, quarzo) fossero o meno forniti dall'appaltatore (del resto era in tal senso obbligata in forza del contratto in essere con la committente CH spa, cfr. doc. 1 pag. 10 ricorso)4, non apparendo questo di per sé un indice univoco o determinante per la qualificazione del rapporto come appalto o somministrazione di lavoro. Inoltre, i dipendenti hanno univocamente riferito di utilizzare macchinari di proprietà delle datrici per le operazioni di finitura del pavimento
PA a cui erano specificamente preposti, in conformità quindi agli accordi assunti con la e alle lavorazioni indicate nelle fatture agli atti.
Quanto all'esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare esclusivo, tipico del datore di
PA lavoro, con relativa assunzione del rischio di impresa, è emerso che i dipendenti della esercitavano poteri di direzione e controllo di carattere generale di mero coordinamento, mentre l'organizzazione del lavoro era affidata ai titolari delle ditte e ai rispettivi capisquadra.
11 PA Non è invece emersa dalla prova testimoniale che la avesse mai esercitato alcun potere disciplinare: nessuno dei lavoratori ha riferito di aver ricevuto sanzioni o rimproveri disciplinari dai
PA responsabili di , nessuno ha poi riferito quanto a ferie, permessi o altro di fare riferimento alla
PA
.
PA Neppure è stata rilevata una commistione tra l'attività dei dipendenti e quella del personale
PA appaltato: mentre si occupava di stendere il calcestruzzo con la manovrata da PAte_4
(dato riportato da tutti i lavoratori sentiti anche nel corso dell'istruttoria Persona_1
CP_1 amministrativa e quindi da ritenersi pacifico), il personale delle imprese Pav e Costo. si CP_4
occupava della movimentazione e posa dei materiali e della lavorazione del calcestruzzo in punti non raggiungibili con tale macchinario.
In ultimo, sul rischio di impresa, si precisa che negli Accordi quadro, al punto 5 era stato espressamente previsto l'onere per le imprese subappaltatrici di eliminare a proprie spese eventuali vizi, difformità o difetti anche occulti con riserva di richiesta di risarcimento del maggior danno subito e ciò - considerando anche che il compenso era corrisposto non in base alle ore di lavoro, bensì in base alle quantità realizzate al metro quadro e che gli strumenti impiegati per l'esecuzione delle opere erano di proprietà delle subappaltatrici- basta per ritenere che il rischio di impresa fosse a carico delle stesse.
In conclusione, non sussistono i requisiti per ritenere integrato, nel caso di specie, un appalto illecito di manodopera.
Consegue dunque l'illegittimità delle sanzioni comminate delle ordinanze ingiunzione opposte.
6. La complessità dell'accertamento e gli elementi non univoci emersi nel corso dell'indagine ispettiva giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
2. compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16/04/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
12
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc.16 memoria: Sono dipendente della ditta COSTI PAV da 3 anni con mansioni di operaio, mi occupo della pavimentazione industriale per 8 /10 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Lavoro in questo cantiere da lunedì 20 luglio 2020 e prendiamo le direttive dal geometra che fa parte del gruppo GATTI. Testimone_2 Il geometra ci ha dato le magliette con il logo GATTI mentre le mascherine e le scarpe ci sono date dalla COSTI PAV. Le attrezzature che usiamo (macchine per fissare il pavimento) sono di proprietà della COSTI PAV. È il geometra che ci dice su quale pavimento lavorare e noi poi lavoriamo. Oggi siamo qui a lavorare in 6 tutti dipendenti della COSTI PAV>.
Pa 3 ha specificato di essere lui la persona che, interfacciandosi con il geometra , si occupava di CP_6 Pa orientare il lavoro dei colleghi: le direttive sul lavoro vengono date dal geometra della , il materiale è della Tes_1 Pa Pa ditta , la macchina per spianare il Bitume è della ditta . Le fracassatrici sono mie. Eventuali cambiamenti sul Pa lavoro da svolgere vengono dati dal geometra della ditta . Il geometra se vede che c'è qualcosa che non è fatto bene dai miei lavoratori lo dice me e io quindi vado a dirlo ai miei lavoratori>. 4 Ciò, come chiarito dal ricorrente, spiega perché lo studio del commercialista delle due ditte ( ) comunicava agli Pt_3 Co Ispettori, come riportato nel verbale, che le subappaltatrici e Pav 2 non avevano fatture d'acquisto di CP_4 CP_4 materiali per il cantiere di Castrezzato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
[...]
PAte_1 con l'avv. FENINI ALESSANDRO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio.
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2023, in proprio e quale legale rappresentante PAte_1
PA della (da qui in poi per brevità anche solo ) adiva PAte_1
l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti delle ordinanze ingiunzione n.171/23-00 del 29.05.2023 – prot.14813 e n.171/23-01 del 29.05.2023 – prot.14814 notificate in data 09.06.2023 dall' di con cui Controparte_1 CP_1 gli veniva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di € 10.021,30 per violazione dell'art.29 co.1 e dell'art.18 comma 5-bis del D. Lgs. n.276/2003, così come modificato dall'art.1 co. 1 del D. Lgs. n.8/2016.
A sostegno eccepiva: a) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art.14 della legge n.689/1981; b) la carenza di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione- violazione dell'art.18 Legge n.689/1981; c) l'infondatezza nel merito dell'asserita configurazione dell'interposizione fittizia da pseudo-appalto.
Con
2. Si costituita l' contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato in ricorso e richiamando la correttezza degli esiti degli accertamenti ispettivi che avevano interessato i lavori eseguiti presso
PA il cantiere di Castrezzato della da parte delle ditte Costi.Pav di Costica e Pav 2 di CP_3 CP_4
il tutto come compendiato nel verbale unico di accertamento n. BS00000/2020- CP_5
040.03 del 24.02.2021 (doc.2).
3. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, oltre che con l'audizione dei testimoni: , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
4. Vanno disattese le doglianze di carattere formale sollevate dall'opponente con riferimento alle previsioni poste dall'art. 14 e 18 l. 689/1981.
Ed infatti, quanto al termine di 90 giorni dall'accertamento per la notificazione degli estremi della violazione, si osserva che la possibilità di “contestazione immediata” debba essere circoscritta all'ipotesi di attività di mera constatazione di dati elementari, che non richiedano cioè alcuna valutazione, dovendosi viceversa fare riferimento, per fattispecie più complesse, come quella di cui si discute, al momento in cui l'amministrazione possa ritenersi aver acquisito adeguata conoscenza degli estremi, non solo di fatto ma anche interpretativi, dell'infrazione.
Nel caso in esame, essendo stata necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione più volte sollecitata dall'ispettorato e acquisita in ultimo solo in data 26.01.2021 (doc.8 pag. 43 e 45 memoria), l'accertamento, iniziato con l'atto di accesso del 23.07.2020, può dirsi ragionevolmente concluso solo in data 24.02.2021 (un mese dopo la trasmissione dell'ultima documentazione richiesta), sicché è da tale momento che deve essere fatto decorrere il termine di cui all'art. 14 legge cit. che risulta quindi rispettato posto che il verbale di accertamento è stato notificato in data
2 4.03.2021, mentre le ordinanze ingiunzione opposte sono state notificate in data 9.06.2023 e dunque entro il termine (5 anni) di cui all'art. 28 legge cit.
Quanto alla violazione dell'obbligo motivazionale, si osserva che il presente giudizio di opposizione non si risolve nel sindacato su un atto amministrativo e su eventuali vizi dello stesso, estendendosi piuttosto all'esame circa la fondatezza della pretesa recata dall'ordinanza ingiunzione.
D'altro canto, come già rilevato dalla giurisprudenza di merito in relazione ad una fattispecie analoga a quella in controversia, simili “doglianze, quand'anche fossero fondate, non precluderebbero certo l'esame in questa sede della fondatezza degli addebiti mossi [dall'Ente creditore] nei confronti della [controparte]; una volta proposta l'opposizione [ad ordinanza ingiunzione] nel termine di legge, infatti, compito del giudice è quello di procedere comunque all'accertamento nel merito della sussistenza del credito” (Trib. Brescia, sez. lav., sent. 8.3.2018, n.
229).
5. Nel merito, sull'appalto illecito di manodopera i ricorrenti rivendicano la genuinità dei contratti di sub-appalto stipulati con le imprese (d'ora in poi per brevità anche solo CP_4 Controparte_6
Pav) e Pav 2 di (d'ora in poi per brevità anche solo Pav 2), CP_4 CP_4 CP_7 CP_4
stipulati, rispettivamente, in data 09.04.2019 ed il 17.07.2019 (docc. 3 e 4 ricorso), specificando come gli stessi erano volti a dettare una disciplina di carattere generale, ma non per questo generica ed indeterminata, suscettibile ad essere, volta per volta, integrata “dalle pattuizioni particolari dei singoli specifici subappalti (tipo di opere, quantità, metrature, prezzi unitari)”.
Sottolineano, con specifico riferimento al cantiere di Castrezzato: a) che, non avendo a disposizione sufficiente manodopera, essendo tutti i propri dipendenti impegnati in altri cantieri, ad eccezione di
, manovratore specializzato ed unico autorizzato all'utilizzo della Persona_1
Con vibrofinitrice Laser Screed, avevano deciso di subappaltare alle imprese e Pav 2, le CP_4 CP_4
lavorazioni attinenti la preparazione e realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo da svolgere in simultanea alle proprie;
b) che la subappaltatrici erano imprese operanti (con altri clienti PA oltre la ) da diversi anni nell'edilizia industriale con oggetto sociale coerente con le lavorazioni PA appaltate;
c) che avevano prestato la loro opera con mezzi e manodopera propri (avendo fornito solo il materiale edile in quanto in tal senso obbligata in base al contratto stipulato con la propria committente CH S.p.a.) e in completa autonomia, assumendosi il relativo rischio di impresa ed
PA essendosi limitati i responsabili di cantiere ( e ) ad impartire Testimone_1 Testimone_2
direttive di carattere generale e di mero coordinamento.
3 Con
sostiene invece il carattere non genuino dei contratti in essere fra la società ricorrente e le ditte
Con Costi. e Pav 2, entrambe cessate e cancellate dal registro imprese subito dopo la notifica CP_4
dei verbali di cui è causa, evidenziando il generico contenuto dei rispettivi contratti e richiamando le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi da cui era emerso
PA come le direttive in ordine alle lavorazioni da svolgere venivano impartite dai geometri della .
Ha rimarcato che le due ditte, i cui lavoratori erano stati visti lavorare insieme ai dipendenti della PA
, utilizzavano attrezzature e materiali messi loro a disposizione dalla committente, ritenendo quindi corretto l'accertamento ispettivo che aveva concluso per la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera in favore della Pt_1
Con
5.1. Stima il Tribunale che la tesi sostenuta dall' non possa essere condivisa.
Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato.
Nel contratto di somministrazione di manodopera, cui sarebbe nella sostanza riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi, invece, l'impresa datore di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.
Nello specifico, l'art. 29 comma 1 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La Corte di Cassazione sez. lavoro, nella pronuncia nr. 31128 del 02.11.2021, ha precisato: “Il legislatore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell'appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
Dall'applicazione dell'indicato criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex lege) dell'appalto la titolarità da parte dell'appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso
4 finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto. Così il D.Lgs. n. 276 del 2003, art.
29, comma 1, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”.
5.2. Tenuto conto di siffatte coordinate, nel caso in esame, è pacifico e documentale che in data
15.04.2020 la era stata incaricata da CH spa di realizzare la pavimentazione industriale Pt_1
PA del cantiere di Castrezzato via Velenca (doc.1 ricorso) e che aveva stipulato con le imprese Con
e Pav 2, rispettivamente, data 9.04.2019 e 17.07.2019, degli Accordi quadro (docc. CP_4 CP_4
3 e 4 ricorso) volti a regolare in via generale “i rapporti di subappalto delle opere che saranno di volta in volta affidate dall'Impresa subappaltante all'Impresa subappaltatrice, nell'ambito dei vari cantieri in cui opererà l'impresa subappaltante medesima in qualità di appaltatrice o subbappaltatrice”, con l'ulteriore specificazione che “Le norme generali indicate in questo accordo saranno poi integrate dalle norme particolari definite nei singoli specifici rapporti di subappalto e regoleranno comunque i subappalti, anche qualora i rapporti stessi fossero conclusi senza sottoscrizione di ordini scritti, ma verbalmente e/o per fatto concludente” (docc. 3 e 4 ricorso). Con Ora, in replica alle eccezioni formulate dall' in merito al contenuto generico e indeterminato di siffatti accordi, alla loro risalenza nel tempo e alla mancanza di forma scritta dei contratti aventi ad PA oggetto nello specifico le opere subappaltate dalla presso il cantiere di Castrezzato, si osserva come tali accordi erano stati stipulati circa un anno prima lo svolgimento dei lavori di cui si discute, realizzati dal 20.06.2020 al 31.07.2020, e dunque entro un arco temporale non eccessivamente lungo, anche tenuto conto del tacito rinnovo annuale, salvo disdetta, previsto al punto 10 degli
Accordi citati e che gli stessi contenevano una regolamentazione sufficientemente dettagliata e precisa circa le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti (oneri posti a carico della subappaltatrice, garanzie in caso di vizi o inadempienze, durata, pagamenti ecc...).
Quanto ai rapporti di subappalto oggetto di accertamento, tenuto conto che in materia non vige alcun obbligo di forma scritta e che le stesse parti all'art. 1 degli Accordi quadro avevano fatto espresso richiamo a rapporti “conclusi senza sottoscrizione di ordini scritti, ma verbalmente e/o per fatto concludente”, la regolamentazione di dettaglio, in merito al tipo di lavori eseguiti e al corrispettivo pattuito, non secondo le ore lavorate dai dipendenti ed il loro costo orario, bensì secondo le quantità realizzate al metro quadro, si ricavano dalle diciture dettagliate di cui alle fatture e dai SAL versate in atti, che per il cantiere di Castrezzato, riportano le quantità
5 contabilizzate ed i prezzi unitari di € 2,00 / € 2,20 al metro quadro per la realizzazione del pavimento, e di € 375,00 per i getti di dimensioni ridotte (doc.5 ricorso).
Ciò chiarito, quanto agli altri elementi che hanno indotto gli ispettori a ritenere la non genuinità degli appalti, ovvero, l'assenza di attrezzature e materiali da parte delle imprese subappaltatrici;
la fornitura del materiale da parte della società ricorrente e la sottoposizione dei dipendenti delle due ditte al potere direttive di quest'ultima, si osserva quanto segue.
La mera cancellazione delle due imprese subappaltatrici dal registro delle imprese dopo la notifica dei verbali di accertamento, è dato neutro potendo tale evento essersi verificato per una molteplicità di ragioni non necessariamente riconducibili alle vicende di cui si discute.
Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, non seriamente smentita da controparte, si può concludere per l'esistenza e la reale operatività delle stesse, posto che: Con a) risultano costituite l'una, la , nel 2014 e, l'altra, la Pav 2, nel 2018, e, dunque, CP_4 CP_4
precedentemente alla stipula degli accordi in esame (docc. visure camerali 7 e 8 ricorso);
b) nell'anno di interesse (2020) entrambe le ditte avevano emesso fatture in favore di clienti diversi PA dalla (docc. 9 e 10 ricorso), possedevano diversi furgoni, attrezzature e macchinari edili, in particolare frattazzatrici meccaniche e stagge vibranti, come risulta dai libri dei cespiti ammortizzabili (docc.13 e 14 ricorso);
c) entrambe avevano un oggetto sociale (realizzazione di tutti i tipi di pavimentazioni e di rivestimenti) compatibile con i lavori loro subappaltati, ovvero, lo svolgimento di attività complementari al getto del calcestruzzo, ovvero, le lavorazioni “di fino” non eseguibili con la
Laser-Screed e la frattazzatura della finitura superficiale al quarzo e avevano alle loro dipendenze un numero di maestranze maggiore rispetto a quello impiegato nel cantiere di Castrezzato (docc.7 e
8 ricorso).
Resta quindi da verificare se, nello svolgimento in concreto del rapporto di cui si discute, l'incarico PA affidato dalla alle due ditte sia stato svolto dalle stesse in piena autonomia di mezzi e persone e con l'assunzione di un rischio imprenditoriale.
A tal fine sono stati sentiti nel contradditorio tra le parti, alcuni dipendenti delle imprese coinvolte, alcuni dei quali ( e ) avevano già reso dichiarazioni all'ispettore del lavoro Tes_5 Tes_3
nel corso dell'istruttoria amministrativa e questo al fine di comprendere il reale significato del contenuto delle dichiarazioni, soprattutto di quelle rese dai lavoratori stranieri.
Infatti, benché le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria amministrativa abbiano tendenzialmente un valore più genuino rispetto a quelle acquisite in una fase successiva, è anche vero che, dinnanzi al giudice e nel contradditorio delle parti, è stato possibile meglio appurare le
6 concrete modalità in cui si era estrinsecata l'attività lavorativa, e quindi attribuire alle parole dei lavoratori, magari impropriamente utilizzate, il vero significato, al di là di quello letterale e prettamente giuridico e ciò con specifico riferimento al significato da attribuire alle “direttive” che i PA lavoratori sentiti avevano dichiarato di aver ricevuto dai dipendenti della .
Queste le risultanze delle deposizioni dei testi:
PA
responsabile tecnico della da settembre 2017: < Capitolo 5 ricorso, confermo Testimone_1
PA che nel cantiere di Castrezzato a giugno-luglio 2020 la era impegnata in lavorazioni in forza del contratto di subappalto stipulato con la CH spa e che in tale cantiere operava
[...]
PAt
, operaio specializzato della , preciso che questi era impegnato nella Persona_1
movimentazione della vibrofinitrice Somero eseguendo la pavimentazione industriale interna ed esterna del cantiere, questo posso dire in quanto facevo visite ispettive in cantiere quasi quotidianamente, controllavo il lavoro svolto e mi interfacciavo con la committenza per lo svolgimento dei lavori nei giorni successivi.
PA Capitolo 6 confermo che gli altri 28 operai della erano impegnati in lavorazioni presso altri cantieri come da documentazione che mi si rammostra (doc.2 ricorso).
PAt Capitolo 18 confermo che in forza del contratto di subappalto con la CH la si era impregnata a fornire tutto il materiale necessario per i lavori di pavimentazione industriale come calcestruzzo, reti e il quarzo.
Capitolo 19 il calcestruzzo impiegato nel cantiere veniva staggiato con il macchinario indicato nel PA capitolo che era di proprietà della ed era manovrato dal Per usare il macchinario ( Per_1
PA cfr. immagine al doc.18 ricorso) è stato necessario formare i dipendenti di .
PA Capitolo 20 conosco le imprese Costi-Pav e Pav 2 si stratta di ditte di cui la si avvale nel CP_4
caso in cui i propri dipendenti siano impegnati in altri cantieri per eseguire la lisciatura e la finitura della pavimentazione industriale in cui rientrano le lavorazioni specifiche indicate nel capitolo 20, ovvero tutte le lavorazioni che non possono essere eseguire dalla vibrofinitrice
Somero.
Capitolo 21 confermo che la lisciatura della pavimentazione industriale che viene fatto dopo che è stato steso il calcestruzzo dalla vibrofinitrice, tranne che negli angoli e nei bordi, veniva eseguita
Cont con l'utilizzo delle frattazzatrici meccaniche (c.d. elicotteri) di proprietà delle imprese e CP_4
Pav 2 e che erano i dipendenti di tali ditte ad occuparsi di tali lavorazioni. CP_4
ADR preciso che i dipendenti di queste imprese per svolgere il lavoro loro affidato impegnavano strumenti di loro proprietà.
7 Capitolo 22 io e il mio collega ci interfacciavamo principalmente con il titolare della Tes_2
Cont
sul programma di lavoro da eseguire nella giornata e per i giorni CP_4 CP_6
successivi una volta sentito il committente CH spa nella persona del capocantiere di cui ora non ricordo il nome.
PAt Capitolo 23 specifico che noi di davamo a tali imprese solo delle direttive di massima ma poi erano loro che procedevano nello specifico nell'esecuzione dei lavori in autonomia.
Capitoli 24 conosco TA e lavoravano nel cantiere di Castrezzato per le imprese di cui Tes_3
ho detto, che io sappia non avevano incarichi direttivi, erano degli operai non posso però dire nulla di preciso in quanto non conosco le modalità di organizzazione interne afferenti a queste imprese. capitolo 25 non so a chi i dipendenti delle due imprese si rivolgessero per la richiesta di ferie,
PA permessi o altro, presumo al loro datore di lavoro, non a .
ADR Per quanto è a mia conoscenza tutti gli operai impegnati nel cantiere di Castrezzato iniziavano e finivano le lavorazioni seguendo i medesimi orari all'incirca>; PA
, tecnico di cantiere per la : Capitolo 5 conosco il cantiere di Castrezzato in Testimone_2
PA quanto io per la ero capocantiere, confermo che era presente come operaio Per_1
specializzato che si occupava della movimentazione della vibrofinitrice eseguendo la CP_8
pavimentazione interna ed esterna del cantiere.
PA Capitolo 6 le altre maestranze di erano impegnate in altri cantieri.
PA Capitolo 18 confermo che in forza del contratto di subappalto con la CH spa la ha fornito tutto il materiale necessario per la pavimentazione industriale ovvero calcestruzzo, reti e il quarzo.
Capitolo 19 confermo che era solo il ad utilizzare la vibrofinitrice. Per_1
Capitolo 20 confermo che le opere descritte nel capitolo venivano eseguite dai dipendenti della
Cont e Pav 2 CP_4 CP_4
Capitolo 21 confermo che il macchinario usato per tali lavorazioni ovvero le frattazzatrici erano di proprietà di tali ditte e che le usavano solo i loro dipendenti.
Capitolo 22-23 io e il collega ci recavamo ogni giorno in cantiere e ci rapportavamo con Tes_1
o il suo responsabile come e poi io davo delle direttive di massima CP_6 Per_2 Tes_3
su quali lavorazioni eseguire nella giornata o nei giorni successivi. Poi le decisioni più specifiche con riferimento ad esempio alle risorse impiegare per eseguire il lavoro venivano prese dai responsabili di tali imprese che quindi svolgevano il loro lavoro in autonomia.
Capitolo 24 TA e erano i capisquadra delle due ditte. Tes_3
Capitolo 25 presumo che ferie permessi o altro fossero chiesti dai dipendenti di tali ditte al loro titolare, di sicuro non a ; Pt_1
8 , dipendente della ditta av2: Tes_3 CP_4
Capitolo 13 memoria, le attrezzature che usavamo nel cantiere di Castrezzato in cui ho lavorato anche io erano della Pav2 CP_4
Capitolo 14 non so dire se il materiale per le lavorazioni fosse stato fornito da altre ditte. Non conosco la Pt_1
Capitolo 15 Io ero il caposquadra e le direttive del lavoro me la dava io eseguivo le CP_7
lavorazioni e io dirigevo la squadra di operai della Pav 2. CP_4
Capitolo 16 posso dire che il macchinario vibrofinitrice che mi si rammostra era in uso ad altri non
a noi della Pav 2, non lo usavamo, non ricordo il nome dell'operaio che la manovrava. A CP_4 parte noi c'era anche il capocantiere di cui non ricordo il nome. Noi lavoravamo 8 ore e non so dire nulla dell'orario di lavoro seguito da altri che lavoravano lì.
Capitolo 17-18 noi venivamo pagati in base alle ore e alle trasferte come indicato in busta paga dalla Pav2. CP_4
Viene riletto il verbale delle dichiarazioni che il teste ha rilasciato in sede di ispezione in data
23.07.20201 e in ordine alle divergenze riscontrate con riferimento in particolare al ruolo direttivo
PA del geometri della nello svolgimento delle lavorazioni affidate ai dipendenti della Pav 2, CP_4
PA il teste precisa: <è vero quello che ho dichiarato in data odierna, ovvero, che i geometri della non li conoscevo e che le direttive su cosa fare e dove andare le dava Preciso che se ho CP_7
detto cose diverse è perché non parlavo bene la lingua e non capivo bene le domande>;
dipendente della Pav: Capitolo 13 lavoravo nel cantiere in Castrezzato per Tes_5 CP_4
la Costi.Pav, usavamo delle attrezzature chiamate elicotteri che erano di proprietà della
Pav. CP_4
Capitolo 14 conosco la non so dire di chi fosse la proprietà dei materiali che usavamo per Pt_1
la pavimentazione.
Capitolo 15 conosco il geometra , le direttive di lavoro però le dava il mio caposquadra di Tes_2
Tes_ Pav, non so cosa facesse il geometra, so che avevano portato il CP_4 Testimone_7
PA PAt macchinario laser che era di proprietà di . Conosco il era dipendente di e Tes_8
lavorava su questo macchinario che noi dipendenti .Pav non usavamo. Tes_9
Capitolo 16 nel cantiere lavoravo 8 ore, credo che il una volta terminato il suo lavoro non Pt_2
si fermasse.
Co 1 Cfr. doc.23 memoria : Lavoro x la ditta Costi PAV. 2 da Febbraio 2019. Il mio lavoro consiste nella posa pavimenti industriali. Il mio lavoro e quello degli altri lavoratori viene organizzato e diretto dai geometri della ditta Pa ( . Il materiale viene fornito dalla ditta Gatti, le attrezzature da Costi Pav. 2. I dipendenti ci Pt_1 Testimone_2 dicono cosa fare ed eventuali variazioni. Lavoro circa 7-8 giorno. Lo stipendio circa 1100 al mese>.
9 Capitolo 17 venivo pagato dalla Costi.Pav in base alle ore di lavoro svolto.
Vengono rilette le dichiarazioni rese dal teste agli ispettori in data 23 luglio 20202, e in merito alle
discrepanze rilevate, il teste dichiara: <era il primo giorno di lavoro per me e non so dire perch ho detto che le direttive dava geometra era mio caposquadra a darmele. confermo tes_2>
che scarpe e casco ci venivano date dalla Pav, sulle magliette non ricordo. Ribadisco che non CP_4
era il geometra a dirci come lavorare il pavimento. Non so dire che cosa facesse il geometra in cantiere>.
Ebbene, da tali dichiarazioni è dunque emerso che le subappaltatrici si occupavano con i loro dipendenti di realizzare lavorazioni non eseguibili con il macchinario usato da e con Per_1
l'utilizzo di mezzi propri (come le frattazzartici meccaniche o elicotteri e altre attrezzature minute) PA e che i geometri di cantiere della impartivano ai dipendenti delle subappaltatrici direttive di massima e di coordinamento del tutto comprensibilmente tenuto conto della responsabilità assunta
PA da nei confronti della committenza CH spa e in considerazione della stretta complementarietà delle lavorazioni loro affidate rispetto a quelle svolte dal dipendente della
[...]
(che spiega anche la ragioni per cui i dipendenti delle imprese coinvolte Controparte_9
erano stati visti lavorare insieme allo stesso), restando ai capisquadra delle relative ditte il compito di dirigere e coordinare il lavoro dei loro dipendenti.
Tale ultimo punto è stato specificato in maniera chiara da tutti i testi sentiti, compresi e Tes_3
le cui propalazioni, lette unitamente a quelle rese dai testi e hanno Tes_5 Tes_1 Tes_2
permesso di chiarire meglio la portata di quelle rese a suo tempo dinnanzi agli ispettori ai quali gli stessi avevano riferito di seguire le “direttive” impartite loro dai geometri di cantiere.
Del resto, su questi aspetti (utilizzo di strumenti di lavoro propri e direttive di lavoro) già in sede ispettiva più di un lavoratore, oltre al titolare della Pav, aveva dichiarato che la CP_4 Persona_3
direzione dei lavori da eseguire veniva impartita loro dai rispettivi datori o da loro delegati
(capisquadra) e che tali lavorazioni venivano eseguite con mezzi propri delle ditte subappaltatrici.
10 Nello specifico: (doc.15 memoria) ha dichiarato che le direttive “sul lavoro da CP_10 fare” gli erano impartite dal suo “capo” Pav specificando di aver ricevuto Persona_4
dalla datrice i DPI e i macchinari che usava per lavorare e di fare riferimento a lui per l'organizzazione dell'orario lavorativo: < È lui che ci dice quanti giorni lavorare in questo cantiere
e cosa fare. I DPI mi sono stati dati dalla COSTI PAV. Per lavorare usiamo gli Elicotteri che sono della COSTIPAV. Di solito il geometra spiega a cosa dobbiamo fare e lui lo dice a Per_4 noi>; (doc. 17 memoria) ha confermato l'uso di attrezzature di proprietà di Persona_5
Con PA
e, pur parlando di direttive impartite dai geometri di cantiere della , ha specificato che CP_4
I geometri controllano il nostro lavoro e ci indicano eventuali variazioni>, evocando quindi un tipo di controllo più ampio, compatibile con la versione resa dai colleghi in udienza;
Tes_10
(doc. 19 memoria), riscontrando le dichiarazioni di TA, ha dichiarato di seguire gli ordini di
, titolare della Pav: Prendo ordini dal Sig. titolare della Ditta Costi Per_4 CP_4 Per_4
Pav. Svolgo 8 ore di lavoro al giorno per 5 giorni alla settimana con una retribuzione di E.
1.200,00 con bonifico. I DPI sono stati consegnati dalla ditta Costi Pav> e nello stesso senso anche
NU IC (doc. 20 memoria): < le direttive sul lavoro da svolgere all'interno di questo cantiere sia i miei colleghi responsabili IONUTS e il capo cantiere / o geometra che ci dice su quale zona lavorare, ma non so come si chiamano. Ci dicono anche cosa fare in particolare, lo dicono a tutto il gruppo. Sia le scarpe che le macchine ci vengono fornite dalla Tes_11
Pertanto, ai fini dell'appalto illecito di manodopera, appare trascurabile il fatto che i materiali PA (calcestruzzo, reti, quarzo) fossero o meno forniti dall'appaltatore (del resto era in tal senso obbligata in forza del contratto in essere con la committente CH spa, cfr. doc. 1 pag. 10 ricorso)4, non apparendo questo di per sé un indice univoco o determinante per la qualificazione del rapporto come appalto o somministrazione di lavoro. Inoltre, i dipendenti hanno univocamente riferito di utilizzare macchinari di proprietà delle datrici per le operazioni di finitura del pavimento
PA a cui erano specificamente preposti, in conformità quindi agli accordi assunti con la e alle lavorazioni indicate nelle fatture agli atti.
Quanto all'esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare esclusivo, tipico del datore di
PA lavoro, con relativa assunzione del rischio di impresa, è emerso che i dipendenti della esercitavano poteri di direzione e controllo di carattere generale di mero coordinamento, mentre l'organizzazione del lavoro era affidata ai titolari delle ditte e ai rispettivi capisquadra.
11 PA Non è invece emersa dalla prova testimoniale che la avesse mai esercitato alcun potere disciplinare: nessuno dei lavoratori ha riferito di aver ricevuto sanzioni o rimproveri disciplinari dai
PA responsabili di , nessuno ha poi riferito quanto a ferie, permessi o altro di fare riferimento alla
PA
.
PA Neppure è stata rilevata una commistione tra l'attività dei dipendenti e quella del personale
PA appaltato: mentre si occupava di stendere il calcestruzzo con la manovrata da PAte_4
(dato riportato da tutti i lavoratori sentiti anche nel corso dell'istruttoria Persona_1
CP_1 amministrativa e quindi da ritenersi pacifico), il personale delle imprese Pav e Costo. si CP_4
occupava della movimentazione e posa dei materiali e della lavorazione del calcestruzzo in punti non raggiungibili con tale macchinario.
In ultimo, sul rischio di impresa, si precisa che negli Accordi quadro, al punto 5 era stato espressamente previsto l'onere per le imprese subappaltatrici di eliminare a proprie spese eventuali vizi, difformità o difetti anche occulti con riserva di richiesta di risarcimento del maggior danno subito e ciò - considerando anche che il compenso era corrisposto non in base alle ore di lavoro, bensì in base alle quantità realizzate al metro quadro e che gli strumenti impiegati per l'esecuzione delle opere erano di proprietà delle subappaltatrici- basta per ritenere che il rischio di impresa fosse a carico delle stesse.
In conclusione, non sussistono i requisiti per ritenere integrato, nel caso di specie, un appalto illecito di manodopera.
Consegue dunque l'illegittimità delle sanzioni comminate delle ordinanze ingiunzione opposte.
6. La complessità dell'accertamento e gli elementi non univoci emersi nel corso dell'indagine ispettiva giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
2. compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16/04/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc.16 memoria: Sono dipendente della ditta COSTI PAV da 3 anni con mansioni di operaio, mi occupo della pavimentazione industriale per 8 /10 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Lavoro in questo cantiere da lunedì 20 luglio 2020 e prendiamo le direttive dal geometra che fa parte del gruppo GATTI. Testimone_2 Il geometra ci ha dato le magliette con il logo GATTI mentre le mascherine e le scarpe ci sono date dalla COSTI PAV. Le attrezzature che usiamo (macchine per fissare il pavimento) sono di proprietà della COSTI PAV. È il geometra che ci dice su quale pavimento lavorare e noi poi lavoriamo. Oggi siamo qui a lavorare in 6 tutti dipendenti della COSTI PAV>.
Pa 3 ha specificato di essere lui la persona che, interfacciandosi con il geometra , si occupava di CP_6 Pa orientare il lavoro dei colleghi: le direttive sul lavoro vengono date dal geometra della , il materiale è della Tes_1 Pa Pa ditta , la macchina per spianare il Bitume è della ditta . Le fracassatrici sono mie. Eventuali cambiamenti sul Pa lavoro da svolgere vengono dati dal geometra della ditta . Il geometra se vede che c'è qualcosa che non è fatto bene dai miei lavoratori lo dice me e io quindi vado a dirlo ai miei lavoratori>. 4 Ciò, come chiarito dal ricorrente, spiega perché lo studio del commercialista delle due ditte ( ) comunicava agli Pt_3 Co Ispettori, come riportato nel verbale, che le subappaltatrici e Pav 2 non avevano fatture d'acquisto di CP_4 CP_4 materiali per il cantiere di Castrezzato.