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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE AGRARIA composto da dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Enrica Marini Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
P.A. TO AS TO
P.A. Tonino Musu TO all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico, che, su assenso delle parti, sostituisce la lettura nella pubblica udienza del 21.10.2025 del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Rossella Turnu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2 resistente contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ritualmente convenuto in giudizio per ottenere: Parte_1 CP_1
a) la risoluzione, per mancata corresponsione del canone (pattuito in euro 200,00 per ciascuna annata agraria, fino al 31.12.2029), del contratto di affitto di fondo rustico stipulato l'08.03.2019 ai sensi della L. n. 203/1982, con cui il defunto coniuge aveva concesso in godimento al Persona_1 resistente gli immobili, siti nell'agro di Usellus, catastalmente distinti: al foglio 1, mappali 98 e 99, al foglio 12, mappali 3, 104, 106, 118, 119, 240, 242, 247, 248, al foglio 13, mappali 9, 10, 11, 16,
17, 18, 28, 35, 36, 47, 48, 49, 62, 65, 73, 136, 184, 186, 231, 233, 249, al foglio 15, mappale 229, al
1 foglio 18, mappali 54, 71, 83, 189, 19, 29, 30, 105, al foglio 7, mappali 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
23, 24, 26, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 90, 97, 98, 108, 109, 119, 130, 171, 172, 173, 227, 229, 249, 237, 257, 288, al foglio 8, mappali
51 e 52, al foglio 9, mappali 41, 53 e 63;
b) la condanna del resistente al pagamento dei canoni già maturati (in quanto neppure in parte corrisposti);
c) il rilascio dei beni oggetto d'affitto, quale conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto dell'08.03.2019 per grave inadempimento del resistente.
A corredo della domanda, ha chiarito – anche personalmente all'udienza del Parte_1
21.10.2025 – che, per effetto del contratto di divisione che aveva stipulato con la madre e con la sorella del defunto coniuge l'08.08.2024, dei predetti beni, aveva acquistato la proprietà esclusiva dell'azienda distinta nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288.
nei cui confronti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza si è CP_1 perfezionata l'11.08.2025, non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della citazione.
All'udienza del 21.10.2025, , personalmente comparsa, ha dichiarato di rinunciare alla Parte_1
– sola – domanda di pagamento dei canoni di affitto non corrisposti dall' CP_1
La causa, istruita mediante documenti attesa la superfluità dell'assunzione delle prove orali dedotte, è decisa ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
§§§
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1.1. ha, difatti, dimostrato l'esistenza del contratto di affitto di fondo rustico stipulato Parte_1
l'08.03.2019 dal defunto coniuge con (doc. denominato “contratto di Persona_1 CP_1 affitto agrario” allegato al ricorso), avente, fra l'altro, ad oggetto i beni distinti nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288, di cui la ricorrente ha acquistato per intero il diritto di proprietà per effetto del contratto di divisione concluso con le altre eredi del de cuius – Per_2
e – l'08.08.2024 (doc. denominato “atto di divisione” allegato al ricorso).
[...] Per_3
È poi provato l'obbligo del resistente, sancito nell'art. 5 del contratto dell'08.03.2019 – la cui sottoscrizione deve, in questa sede, intendersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. –, di pagare il canone d'affitto, concordato in euro 2.000,00 complessivi per l'intera durata del rapporto (in scadenza il 31.12.2029), “in rate annuali costanti da € 200,00 entro e non oltre il novembre di ogni anno”.
Gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla ricorrente – tenuta a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e a dedurne l'inadempimento – devono, dunque, ritenersi soddisfatti alla luce dei
2 criteri di riparto dettati dall'art. 2697 cod. proc. civ., come pacificamente interpretato dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 13533/2001.
1.1.1. Deve, pertanto, in primo luogo, essere pronunciata la risoluzione del contratto dell'08.03.2019, limitatamente ai beni, oggetto d'affitto, di cui la ricorrente ha acquistato la proprietà esclusiva con atto di divisione dell'08.08.2024, poiché non sussiste prova del pagamento dei canoni di locazione da parte dell' e in quanto non può dubitarsi dell'importanza CP_1 dell'inadempimento, di gravità massima tenuto conto dell'interesse dalla controparte, giacché
l'obbligazione gravante sull'affittuario è rimasta integralmente ineseguita.
1.1.2. Per effetto della pronuncia risolutiva, deve, inoltre, essere condannato a CP_1 rilasciare, entro la scadenza della corrente annata agraria (che si indica nel 31.12.2025), il compendio aziendale distinto nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288, di proprietà della ricorrente.
2. Nessuna statuizione di condanna deve, invece, essere emessa in relazione alla domanda di pagamento dei canoni non corrisposti, a cui la ricorrente ha rinunciato all'udienza del 21.10.2025.
3. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può essere valorizzata, in senso favorevole al soccombente, la scelta di di non costituirsi in giudizio quale indice CP_1 presuntivo della volontà di non resistere all'accoglimento della domanda della ricorrente;
infatti, il resistente, non partecipando alla procedura di conciliazione espletata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 nel febbraio 2025 (doc. denominato “verbale conciliazione_Marcato” allegato al ricorso), ha reso inevitabile l'instaurazione del processo.
In ragione della soccombenza, deve, dunque, essere condannato a rifondere CP_1 all'Erario, in quanto è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite Parte_1 riferibili alla ricorrente, che, liquidate nel dispositivo, sono quantificate, tenuto conto del valore della domanda (che, avuto riguardo alla rendita dell'immobile in contesa e alla natura del rapporto oggetto della pronuncia risolutiva, può stimarsi in un importo compreso fra euro 1.001,00 ed euro
5.201,00), applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, in misura compresa fra i minimi e i medi tabellari per le fasi introduttiva e di studio (considerata la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate) e in misura minima per le fasi istruttoria e decisoria, in ragione dell'istruzione della causa con soli documenti e delle modalità della decisione imposte dal rito, che non prevede il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio,
3 1) pronuncia, limitatamente agli immobili distinti nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288, la risoluzione del contratto di affitto agrario concluso l'08.03.2019 da e Persona_1 CP_1
2) per l'effetto, condanna a rilasciare, in favore di entro il CP_1 Parte_1
31.12.2025, i beni distinti nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale
288;
3) condanna a pagare all'Erario le spese processuali riferibili a , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1.600,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Oristano il 21.10.2025.
Il Giudice estensore
(dott.ssa Tania Scanu)
La Presidente
(dott.ssa Consuelo Mighela)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE AGRARIA composto da dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Enrica Marini Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
P.A. TO AS TO
P.A. Tonino Musu TO all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico, che, su assenso delle parti, sostituisce la lettura nella pubblica udienza del 21.10.2025 del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 253 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Rossella Turnu, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2 resistente contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ritualmente convenuto in giudizio per ottenere: Parte_1 CP_1
a) la risoluzione, per mancata corresponsione del canone (pattuito in euro 200,00 per ciascuna annata agraria, fino al 31.12.2029), del contratto di affitto di fondo rustico stipulato l'08.03.2019 ai sensi della L. n. 203/1982, con cui il defunto coniuge aveva concesso in godimento al Persona_1 resistente gli immobili, siti nell'agro di Usellus, catastalmente distinti: al foglio 1, mappali 98 e 99, al foglio 12, mappali 3, 104, 106, 118, 119, 240, 242, 247, 248, al foglio 13, mappali 9, 10, 11, 16,
17, 18, 28, 35, 36, 47, 48, 49, 62, 65, 73, 136, 184, 186, 231, 233, 249, al foglio 15, mappale 229, al
1 foglio 18, mappali 54, 71, 83, 189, 19, 29, 30, 105, al foglio 7, mappali 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
23, 24, 26, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 90, 97, 98, 108, 109, 119, 130, 171, 172, 173, 227, 229, 249, 237, 257, 288, al foglio 8, mappali
51 e 52, al foglio 9, mappali 41, 53 e 63;
b) la condanna del resistente al pagamento dei canoni già maturati (in quanto neppure in parte corrisposti);
c) il rilascio dei beni oggetto d'affitto, quale conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto dell'08.03.2019 per grave inadempimento del resistente.
A corredo della domanda, ha chiarito – anche personalmente all'udienza del Parte_1
21.10.2025 – che, per effetto del contratto di divisione che aveva stipulato con la madre e con la sorella del defunto coniuge l'08.08.2024, dei predetti beni, aveva acquistato la proprietà esclusiva dell'azienda distinta nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288.
nei cui confronti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza si è CP_1 perfezionata l'11.08.2025, non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della citazione.
All'udienza del 21.10.2025, , personalmente comparsa, ha dichiarato di rinunciare alla Parte_1
– sola – domanda di pagamento dei canoni di affitto non corrisposti dall' CP_1
La causa, istruita mediante documenti attesa la superfluità dell'assunzione delle prove orali dedotte, è decisa ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
§§§
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1.1. ha, difatti, dimostrato l'esistenza del contratto di affitto di fondo rustico stipulato Parte_1
l'08.03.2019 dal defunto coniuge con (doc. denominato “contratto di Persona_1 CP_1 affitto agrario” allegato al ricorso), avente, fra l'altro, ad oggetto i beni distinti nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288, di cui la ricorrente ha acquistato per intero il diritto di proprietà per effetto del contratto di divisione concluso con le altre eredi del de cuius – Per_2
e – l'08.08.2024 (doc. denominato “atto di divisione” allegato al ricorso).
[...] Per_3
È poi provato l'obbligo del resistente, sancito nell'art. 5 del contratto dell'08.03.2019 – la cui sottoscrizione deve, in questa sede, intendersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. –, di pagare il canone d'affitto, concordato in euro 2.000,00 complessivi per l'intera durata del rapporto (in scadenza il 31.12.2029), “in rate annuali costanti da € 200,00 entro e non oltre il novembre di ogni anno”.
Gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla ricorrente – tenuta a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e a dedurne l'inadempimento – devono, dunque, ritenersi soddisfatti alla luce dei
2 criteri di riparto dettati dall'art. 2697 cod. proc. civ., come pacificamente interpretato dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 13533/2001.
1.1.1. Deve, pertanto, in primo luogo, essere pronunciata la risoluzione del contratto dell'08.03.2019, limitatamente ai beni, oggetto d'affitto, di cui la ricorrente ha acquistato la proprietà esclusiva con atto di divisione dell'08.08.2024, poiché non sussiste prova del pagamento dei canoni di locazione da parte dell' e in quanto non può dubitarsi dell'importanza CP_1 dell'inadempimento, di gravità massima tenuto conto dell'interesse dalla controparte, giacché
l'obbligazione gravante sull'affittuario è rimasta integralmente ineseguita.
1.1.2. Per effetto della pronuncia risolutiva, deve, inoltre, essere condannato a CP_1 rilasciare, entro la scadenza della corrente annata agraria (che si indica nel 31.12.2025), il compendio aziendale distinto nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288, di proprietà della ricorrente.
2. Nessuna statuizione di condanna deve, invece, essere emessa in relazione alla domanda di pagamento dei canoni non corrisposti, a cui la ricorrente ha rinunciato all'udienza del 21.10.2025.
3. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non può essere valorizzata, in senso favorevole al soccombente, la scelta di di non costituirsi in giudizio quale indice CP_1 presuntivo della volontà di non resistere all'accoglimento della domanda della ricorrente;
infatti, il resistente, non partecipando alla procedura di conciliazione espletata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 nel febbraio 2025 (doc. denominato “verbale conciliazione_Marcato” allegato al ricorso), ha reso inevitabile l'instaurazione del processo.
In ragione della soccombenza, deve, dunque, essere condannato a rifondere CP_1 all'Erario, in quanto è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite Parte_1 riferibili alla ricorrente, che, liquidate nel dispositivo, sono quantificate, tenuto conto del valore della domanda (che, avuto riguardo alla rendita dell'immobile in contesa e alla natura del rapporto oggetto della pronuncia risolutiva, può stimarsi in un importo compreso fra euro 1.001,00 ed euro
5.201,00), applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, in misura compresa fra i minimi e i medi tabellari per le fasi introduttiva e di studio (considerata la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate) e in misura minima per le fasi istruttoria e decisoria, in ragione dell'istruzione della causa con soli documenti e delle modalità della decisione imposte dal rito, che non prevede il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio,
3 1) pronuncia, limitatamente agli immobili distinti nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale 288, la risoluzione del contratto di affitto agrario concluso l'08.03.2019 da e Persona_1 CP_1
2) per l'effetto, condanna a rilasciare, in favore di entro il CP_1 Parte_1
31.12.2025, i beni distinti nel catasto fabbricati del Comune di Usellus al foglio 7, mappale
288;
3) condanna a pagare all'Erario le spese processuali riferibili a , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1.600,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Oristano il 21.10.2025.
Il Giudice estensore
(dott.ssa Tania Scanu)
La Presidente
(dott.ssa Consuelo Mighela)
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