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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7971 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9773/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 da 1) Parte_1
Nata a: Mesagne il 08.01.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) CP_1
Nato a: Rho il 04.07.1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Finale Ligure con l'Avv. Teresa Lo Torto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 19.08.2006 in San Vito dei Normanni (BR) (atto n. 47, parte II, serie A, anno 2006) con rito concordatario
Divorziati con accordo del 10.08.2018 depositato presso il Tribunale di Hong Kong, trascritto in Italia il 26.02.2020
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_2 Controparte_3 il 25.10.2011 FATTO Nell'ambito del procedimento contenzioso instaurato dalla signora per ottenere la modifica Pt_1 delle condizioni divorzili recepite nell'accordo del 10.08.2018 depositato presso il Tribunale di Hong Kong, trascritto in Italia il 26.02.2020, in occasione dell'udienza del 03.10.2025 le parti hanno raggiunto l'accordo, poi dettagliato ulteriormente nelle note scritte depositate, chiedendo al Tribunale di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e , rispettivamente di anni 17 e 14, verranno CP_2 Controparte_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. I figli minori continueranno ad essere collocati in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione sita in Milano, Via San Marco n. 26.
4. Il padre, salvo diversi e migliori accordi, considerata l'età dei figli potrà vedere e frequentare gli stessi secondo il seguente calendario:
- nr. 11 pernotti consecutivi al mese, a partire dal primo sabato di ogni mese, con decorrenza da novembre 2025.
Qualora per la madre non fosse possibile tenere i figli con sé nel restante periodo del mese per impegni e/o viaggi di lavoro e non fosse possibile invertire con il padre il periodo di competenza materna, quest'ultimo contribuirà al pagamento della baby sitter nella misura del 50%, previo avviso di 15 giorni.
Per quanto concerne le vacanze:
- per quanto concerne il periodo natalizio, i figli trascorreranno metà delle proprie vacanze scolastiche con un genitore (dal 24 dicembre al 1 gennaio) e metà con l'altro (dal 1 gennaio alla ripresa delle lezioni scolastiche), secondo il criterio dell'alternanza; le parti concordano che per il 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre;
- per le vacanze pasquali, i minori trascorreranno l'intero periodo di vacanza con un genitore, secondo il criterio dell'alternanza; le parti concordano che per il 2026 i figli staranno con il padre;
- ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico verrà suddiviso tra i genitori pariteticamente e secondo il criterio dell'alternanza; per il ponte del 1° novembre 2025 i minori staranno con il padre.
- per quanto concerne le vacanze estive, i genitori nei mesi di luglio e agosto 2026 trascorreranno con i figli in via alternata due settimane ciascuno;
le prime due settimane di luglio 2026 saranno di competenza paterna e poi si applicherà il principio dell'alternanza.
Nel caso in cui la signora si dovesse trasferire all'estero con i figli, come previsto Pt_1 al punto 8 del presente accordo, dal 2027 i figli staranno con il padre dalla prima settimana di luglio sino, indicativamente, al 15 agosto, diversamente continuerà ad applicarsi lo stesso regime previsto per il 2026. 5. Il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile dell'importo di CP_3 Pt_1 euro 1.000,00 (mille/00), ossia euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026) a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e da corrispondersi a mezzo CP_2 CP_3 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN Pt_1
[...] - Banca Intesa San Paolo S.p.A.) entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2025.
6. Il signor sosterrà altresì le spese straordinarie, incluse le rette scolastiche per la CP_3 scuola privata dei minori, nella misura del 50% secondo la procedura prevista dal Protocollo del Tribunale di Milano:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Le spese extra assegno di mantenimento verranno rimborsate a fine mese a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti:
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”
7. Per quanto concerne le rate scolastiche delle scuole private dei minori, per l'anno in corso (2025-26), con scadenza 30/09/2025 e 31/01/2026 pari ad € 11.497,23 ciascuna (complessivamente euro 22.994,46), il signor le corrisponderà direttamente ed CP_3 integralmente, anche a saldo e stralcio di quanto dovuto per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario maturato in favore della signora in forza dell'accordo Pt_1 divorzile di Hong Kong del 10.08.2018, trascritto in Italia.
Con il puntuale ed esatto pagamento dei predetti importi, la signora dichiara di non Pt_1 avere più nulla a che pretendere nei confronti del marito a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli in forza dell'accordo divorzile di Hong Kong del 10.08.2018, trascritto in Italia.
8. Nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il padre acconsente al trasferimento dei figli all'estero, con la madre non prima del termine dell'anno scolastico in corso (2025-26) e dunque compatibilmente con la fine della frequenza scolastica e/o all'ottenimento dei permessi necessari per l'ingresso negli Stati Uniti. Qualora la signora si dovesse trasferire con i figli negli Stati Uniti d'America, il padre autorizza e Pt_1 delega sin d'ora la stessa a svolgere tutte le procedure necessarie per l'ottenimento e/o rinnovo del VISA e/o Green Card e qualsiasi ulteriore documento indispensabile per la loro permanenza nello Stato Americano.
9. Quando la madre si trasferirà col minore all'estero, accollandosene le Controparte_3 relative spese, le parti convengono che il padre, a decorrere dal mese di trasferimento, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, euro 500,00 (cinquecento/00), ogni 5 del mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ad euro 11.000,00 annui (undicimila/00) a titolo di contributo per la retta scolastica, sino al termine del ciclo scolastico, in via anticipata entro il 30/09 di ogni anno scolastico.
Detti importi continueranno ad essere corrisposti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN [...] - Banca Pt_1
Intesa San Paolo S.p.A.).
La madre si impegna ad accollarsi le spese di viaggio di in estate CP_3
(indicativamente giugno o luglio) affinché il figlio possa trascorrere le vacanze con il padre come previsto al punto 4 ultimo comma del presente accordo.
10. Quando nel 2026 si trasferirà all'estero per frequentare l'università, i genitori CP_2 concordano di suddividere al 50% tutte le spese ordinarie (vitto, alloggio etc.), comprese le rette universitarie, corrispondendo direttamente i relativi importi sul conto corrente intestato al figlio.
11. Dal 2026 le spese straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di Milano, escluse le rette scolastiche già regolamentate nei punti che precedono, verranno suddivise al 50% tra i due genitori.
12. I genitori concordano che le spese della dog-sitter, relative al cane di famiglia , Per_1 verranno ripartite fra i signori e nella misura del 50% ciascuno, sino a che CP_3 Pt_1 la signora vivrà in Italia e nel caso in cui si trasferisca all'estero, la stessa porterà Pt_1 con sé e le sole spese veterinarie necessarie per il suo accudimento verranno ripartite Per_1 al 50%.
13. I genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per le gite scolastiche.
14. Spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
15. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente provveduto al deposito della documentazione reddituale. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni del divorzio raggiunto con accordo del 10.08.2018 depositato presso il Tribunale di Hong Kong e trascritto in Italia il 26.02.2020
1) Omologa le condizioni come riportate accordo congiunto inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 da 1) Parte_1
Nata a: Mesagne il 08.01.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) CP_1
Nato a: Rho il 04.07.1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Finale Ligure con l'Avv. Teresa Lo Torto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 19.08.2006 in San Vito dei Normanni (BR) (atto n. 47, parte II, serie A, anno 2006) con rito concordatario
Divorziati con accordo del 10.08.2018 depositato presso il Tribunale di Hong Kong, trascritto in Italia il 26.02.2020
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_2 Controparte_3 il 25.10.2011 FATTO Nell'ambito del procedimento contenzioso instaurato dalla signora per ottenere la modifica Pt_1 delle condizioni divorzili recepite nell'accordo del 10.08.2018 depositato presso il Tribunale di Hong Kong, trascritto in Italia il 26.02.2020, in occasione dell'udienza del 03.10.2025 le parti hanno raggiunto l'accordo, poi dettagliato ulteriormente nelle note scritte depositate, chiedendo al Tribunale di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e , rispettivamente di anni 17 e 14, verranno CP_2 Controparte_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. I figli minori continueranno ad essere collocati in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione sita in Milano, Via San Marco n. 26.
4. Il padre, salvo diversi e migliori accordi, considerata l'età dei figli potrà vedere e frequentare gli stessi secondo il seguente calendario:
- nr. 11 pernotti consecutivi al mese, a partire dal primo sabato di ogni mese, con decorrenza da novembre 2025.
Qualora per la madre non fosse possibile tenere i figli con sé nel restante periodo del mese per impegni e/o viaggi di lavoro e non fosse possibile invertire con il padre il periodo di competenza materna, quest'ultimo contribuirà al pagamento della baby sitter nella misura del 50%, previo avviso di 15 giorni.
Per quanto concerne le vacanze:
- per quanto concerne il periodo natalizio, i figli trascorreranno metà delle proprie vacanze scolastiche con un genitore (dal 24 dicembre al 1 gennaio) e metà con l'altro (dal 1 gennaio alla ripresa delle lezioni scolastiche), secondo il criterio dell'alternanza; le parti concordano che per il 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre;
- per le vacanze pasquali, i minori trascorreranno l'intero periodo di vacanza con un genitore, secondo il criterio dell'alternanza; le parti concordano che per il 2026 i figli staranno con il padre;
- ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico verrà suddiviso tra i genitori pariteticamente e secondo il criterio dell'alternanza; per il ponte del 1° novembre 2025 i minori staranno con il padre.
- per quanto concerne le vacanze estive, i genitori nei mesi di luglio e agosto 2026 trascorreranno con i figli in via alternata due settimane ciascuno;
le prime due settimane di luglio 2026 saranno di competenza paterna e poi si applicherà il principio dell'alternanza.
Nel caso in cui la signora si dovesse trasferire all'estero con i figli, come previsto Pt_1 al punto 8 del presente accordo, dal 2027 i figli staranno con il padre dalla prima settimana di luglio sino, indicativamente, al 15 agosto, diversamente continuerà ad applicarsi lo stesso regime previsto per il 2026. 5. Il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile dell'importo di CP_3 Pt_1 euro 1.000,00 (mille/00), ossia euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026) a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e da corrispondersi a mezzo CP_2 CP_3 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN Pt_1
[...] - Banca Intesa San Paolo S.p.A.) entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese di novembre 2025.
6. Il signor sosterrà altresì le spese straordinarie, incluse le rette scolastiche per la CP_3 scuola privata dei minori, nella misura del 50% secondo la procedura prevista dal Protocollo del Tribunale di Milano:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Le spese extra assegno di mantenimento verranno rimborsate a fine mese a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti:
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”
7. Per quanto concerne le rate scolastiche delle scuole private dei minori, per l'anno in corso (2025-26), con scadenza 30/09/2025 e 31/01/2026 pari ad € 11.497,23 ciascuna (complessivamente euro 22.994,46), il signor le corrisponderà direttamente ed CP_3 integralmente, anche a saldo e stralcio di quanto dovuto per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario maturato in favore della signora in forza dell'accordo Pt_1 divorzile di Hong Kong del 10.08.2018, trascritto in Italia.
Con il puntuale ed esatto pagamento dei predetti importi, la signora dichiara di non Pt_1 avere più nulla a che pretendere nei confronti del marito a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli in forza dell'accordo divorzile di Hong Kong del 10.08.2018, trascritto in Italia.
8. Nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il padre acconsente al trasferimento dei figli all'estero, con la madre non prima del termine dell'anno scolastico in corso (2025-26) e dunque compatibilmente con la fine della frequenza scolastica e/o all'ottenimento dei permessi necessari per l'ingresso negli Stati Uniti. Qualora la signora si dovesse trasferire con i figli negli Stati Uniti d'America, il padre autorizza e Pt_1 delega sin d'ora la stessa a svolgere tutte le procedure necessarie per l'ottenimento e/o rinnovo del VISA e/o Green Card e qualsiasi ulteriore documento indispensabile per la loro permanenza nello Stato Americano.
9. Quando la madre si trasferirà col minore all'estero, accollandosene le Controparte_3 relative spese, le parti convengono che il padre, a decorrere dal mese di trasferimento, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, euro 500,00 (cinquecento/00), ogni 5 del mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ad euro 11.000,00 annui (undicimila/00) a titolo di contributo per la retta scolastica, sino al termine del ciclo scolastico, in via anticipata entro il 30/09 di ogni anno scolastico.
Detti importi continueranno ad essere corrisposti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN [...] - Banca Pt_1
Intesa San Paolo S.p.A.).
La madre si impegna ad accollarsi le spese di viaggio di in estate CP_3
(indicativamente giugno o luglio) affinché il figlio possa trascorrere le vacanze con il padre come previsto al punto 4 ultimo comma del presente accordo.
10. Quando nel 2026 si trasferirà all'estero per frequentare l'università, i genitori CP_2 concordano di suddividere al 50% tutte le spese ordinarie (vitto, alloggio etc.), comprese le rette universitarie, corrispondendo direttamente i relativi importi sul conto corrente intestato al figlio.
11. Dal 2026 le spese straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di Milano, escluse le rette scolastiche già regolamentate nei punti che precedono, verranno suddivise al 50% tra i due genitori.
12. I genitori concordano che le spese della dog-sitter, relative al cane di famiglia , Per_1 verranno ripartite fra i signori e nella misura del 50% ciascuno, sino a che CP_3 Pt_1 la signora vivrà in Italia e nel caso in cui si trasferisca all'estero, la stessa porterà Pt_1 con sé e le sole spese veterinarie necessarie per il suo accudimento verranno ripartite Per_1 al 50%.
13. I genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per le gite scolastiche.
14. Spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
15. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente provveduto al deposito della documentazione reddituale. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni del divorzio raggiunto con accordo del 10.08.2018 depositato presso il Tribunale di Hong Kong e trascritto in Italia il 26.02.2020
1) Omologa le condizioni come riportate accordo congiunto inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG