CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 54/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.2.2024 e iscritto a ruolo il 22.2.2024, da
con sede in NA AB, via Parte_1
Centrale 6/C, in persona della socia e legale rappresentante sig.ra , Parte_1 con procc. gli avv.ti Paolo Scalettaris di Udine e Carlo Berti di Trieste, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Trieste, piazza San Giovanni 4, giusta procura apposta su documento informatico separato congiunto all'atto di appello;
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 CP_2 con sede legale in NA AB (UD), Viale Venezia n.38, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Candusso del Foro di Udine, presso il cui Studio, sito in Udine (UD),
Piazza San Cristoforo n. 7, anche elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.35/2024 dd.
8.1.2024, notificata in data 16.1.2024, a definizione del procedimento avente numero di
R.G. 1867/2020, - diritti reali, possesso, trascrizioni -. CONCLUSIONI
Per l'appellante come in memoria depositata il 3.2.2025: Parte_1
Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 35/2024 dd.
8.1.2024 del Tribunale di
Udine accogliersi la domanda proposta dall'attrice odierna appellante che qui di seguito si trascrive:
“accertata l'illegittimità dell'opera di cui in premesse, disporsi la demolizione della stessa ovvero comunque disporsi quanto necessario affinché il locale di cui l'attrice è proprietaria goda dell'areazione e della luce derivanti dalle bocche di lupo realizzate fin dall'origine e disporsi anche e comunque la rimozione del materiale che chiude le bocche di lupo esistenti nel locale di proprietà dell'attrice; spese rifuse;
sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Spese rifuse quanto alla mediazione ed al primo grado (anche con riguardo alle spese di
C.T.U.) e quanto al presente secondo grado di giudizio;
non ammettersi la produzione del documento depositato da parte appellata in data
8.1.2025.
Per parte appellata come in memoria depositata il 28.2.2025: CP_1
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza n.
35/2024 del Tribunale di Udine pubblicata in data 08.01.2024 nel procedimento n.
1867/2020 R.G., e per l'effetto rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato. Parte_1
Spese legali di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 08.11.2021 del giudizio di primo grado R.G.
1867/2020, coi testimoni ivi indicati, e richiamate nella comparsa di costituzione e risposta in appello dd. 28.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 08.11.2021, che si riportano integralmente.
Si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le seguenti circostanze:
1. Vero che l'unità immobiliare di proprietà di sita in NA CP_1
AB, Viale Venezia n. 38 all'interno del Condominio “Residence Airone”, è pag. 2/16 stata adibita sin dall'estate del 1999, quando è stata acquistata dalla società costruttrice Nord Est ST di UL GO e C. SN.C., ad attività di ristorazione all'insegna BA IS?
2. Vero che all'esterno della predetta unità immobiliare, sin dall'acquisto e dunque dall'estate del 1999, sono state posizionate dapprima tre tende laterali a scorrimento, poi, a partire dal 2012, tende trasparenti munite di aperture, e che è sempre stata presente una tettoia?
3. Vero che all'esterno dell'unità immobiliare di cui ai capitoli che precedono, sin dal
1999 stati posizionati tavolini e sedie con passaggio degli avventori del ristorante?
4. Vero che Lei nel 1999 era gestore del ristorante all'insegna BA IS, a
NA AB, Viale Venezia n. 38 all'interno del Condominio “Residence
Airone”?
5. Vero che Lei, in qualità di gestore dell'attività di cui al capitolo che precede, ha presentato presso il Comune di NA AB la domanda per la realizzazione di una copertura prefabbricata esterna, come da doc. 6 che Le si rammostra e che riconosce, e che il Comune ha concesso l'autorizzazione?
6. Vero che la struttura attualmente presente all'esterno di BA IS impedisce
l'afflusso di sporcizia e pioggia al seminterrato di proprietà dell'attrice?
7. Vero che la veranda attualmente presente all'esterno di BA IS consiste in una struttura metallica amovibile con sovrastante telo di copertura in PVC ed è composta da pareti in vetro ad impacchettamento, come da doc. 4 che Le si rammostra
e che riconosce?
8. Vero che la veranda attualmente presente all'esterno di BA IS è appoggiata al suolo e presenta fessurazioni che garantiscono il giro d'aria, come da doc. 4 che Le si rammostra e che riconosce?
9. Vero che le vetrate della veranda esterna di BA IS sono chiuse tutto il periodo dell'anno? (il capitolo viene formulato in maniera positiva atteso il divieto di chiedere per prova per testi su circostanze negative)
10. Vero che la veranda esterna di BA IS impedisce l'areazione e
l'illuminazione? (il capitolo viene formulato in maniera positiva atteso il divieto di chiedere per prova per testi su circostanze negative) pag. 3/16 11. Vero che l'oggetto della sanatoria richiesta nel 2019 da al Comune CP_1 di NA AB ha riguardato solo la forma e la posizione di taluni pilastri di sostegno, l'orditura e l'altezza della struttura della copertura, che erano modificate rispetto all'iniziale autorizzazione del 1999? (il capitolo viene formulato in maniera positiva atteso il divieto di chiedere per prova per testi su circostanze negative)?
12. Vero che la sig.ra aveva sottoposto all'assemblea del condominio del Pt_1 giorno 15.09.2012 la questione del posizionamento delle tende laterali, ma i condomini avevano consentito la permanenza della struttura?
13. Vero che la sig.ra aveva sottoposto all'assemblea del condominio del Pt_1 giorno 08.10.2014 la questione relativa al posizionamento delle tende laterali, ma i condomini avevano consentito la permanenza della struttura?
Si indicano quali testimoni:
- da NA AB (UD), Arco del Libeccio, su tutti i capitoli, Testimone_1 tranne il 4 e il 5
- da NA AB (UD), Via Udine n. 62, su tutti i Testimone_2 capitoli
- , da NA AB (UD), Via Asti n. 30, su tutti i capitoli, Testimone_3 tranne il 4 e il 5
- , da NA AB (UD), Viale Venezia n. 48, su tutti i capitoli, Testimone_4 tranne il 4 e il 5
- Geom. , da San Michele al Tagliamento, Bibione (VE), Corso del Sole Testimone_5
n. 52, su tutti i capitoli, tranne il 4 e il 5
- Geom. , da ZZ del IU (UD), Via Brigata Bergamo n. 30, su Testimone_6 tutti i capitoli, tranne il 4 e il 5
- Geom. da ZZ del IU (UD), Via Brigata Bergamo n. 30, su tutti CP_3
i capitoli, tranne il 4 e il 5
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte attrice, che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti, con i testi sopra indicati.
Si ribadiscono le ragioni di opposizione alle istanze istruttorie di parte appellante formulate nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 26.11.2021.
pag. 4/16 FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1.1. ha convenuto in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Udine, esponendo, in sintesi: CP_1
- di essere proprietaria, in NA AB, viale Venezia 36-42 (Residence
Airone), di un'unità immobiliare ad uso commerciale, costituita da un locale al piano terreno e sottostante locale nel piano seminterrato (al Catasto Foglio 45, mapp. 55 sub
61);
- che il locale seminterrato è dotato, quale presa d'aria e luce, di “bocche di lupo” che si aprono nella corte facente parte dell'unità immobiliare sub 12 (negozio a piano terra, magazzino a piano interrato e area antistante), di proprietà della convenuta CP_1
- che la convenuta, ivi esercente attività di ristorazione, aveva realizzato una struttura con tettoia che ostacolava la funzionalità delle predette bocche di lupo, impedendo l'areazione e l'illuminazione del locale seminterrato di proprietà attorea e causando, tra l'altro, una lesione del decoro architettonico e dell'aspetto dell'edificio;
- che, in precedenza, vi era già stato un altro contenzioso civile tra le parti, per analoghe questioni, e il procedimento, davanti al Tribunale di Udine, era stato definito con la sentenza n.890/2018, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, stante la rimozione, avvenuta nelle more del giudizio, in ottemperanza a quanto disposto dal
, della struttura che ostruiva le bocche di lupo;
Controparte_4
- che in epoca recente la convenuta aveva ripristinato la chiusura integrale della tettoia con pareti verticali di vetro ed aveva anche chiuso le bocche di lupo con materiale plastico.
1.2. Tanto premesso, e ritenuto che l'illegittimità dell'opera fosse già stata accertata con la precedente sentenza n.890/2018, l'attrice ha agito chiedendo: la demolizione dell'opera realizzata da o, comunque, di disporre quanto necessario CP_1 affinché il locale di sua proprietà godesse dell'areazione e della luce derivanti dalle bocche di lupo ivi esistenti e realizzate fin dall'origine. Chiedeva, inoltre, che venisse rimosso il materiale che chiudeva le bocche di lupo.
1.3. Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., anche in risposta a rilievi della costituita controparte, l'attrice ha ulteriormente precisato: pag. 5/16 - che le bocche di lupo, realizzate dalla costruttrice e originaria unica proprietaria, erano indispensabili per consentire al locale seminterrato dell'attrice, di ricevere aria e luce;
- che in conseguenza si era determinato un asservimento dell'area scoperta, una sorta di
“servitù di luce e aria”, in favore dell'immobile dell'attrice, definito in termini di
“situazioni giuridiche atipiche, aventi sostanza, struttura e funzione di uno ius in re aliena, suscettibile di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”, già riconosciute in casi analoghi dalla Corte di Cassazione1.
2. Si era, infatti, costituita in giudizio la società convenuta, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la nullità dell'atto di citazione per genericità delle doglianze e scarsa chiarezza in ordine al titolo giuridico azionato.
Nel merito, la convenuta:
- ha contestato che la sentenza del Tribunale di Udine che aveva definito il precedente contenzioso tra e parti contenesse un accertamento dell'illegittimità dell'opera,
- ha contestato che la struttura fosse stata installata in violazione della disciplina condominiale e che la chiusura privasse l'unità immobiliare dell'attrice di illuminazione e di areazione;
- ha precisato che la copertura dell'area esterna era opera autorizzata dal sin dal CP_4
1999, e che, nel 2019, aveva ottenuto la sanatoria del Comune per la struttura esistente, con la conseguenza che l'opera doveva ritenersi conforme anche alla normativa vigente;
- ha, poi, contestato che la chiusura privasse l'immobile dell'attrice di illuminazione e di areazione;
- ha aggiunto, infine, che l'attrice non aveva allegato, in questo giudizio, ulteriori danni o disagi derivanti dalla condotta addebitata alla convenuta.
3. Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc la parte convenuta, tra l'altro, ha eccepito la mutatio libelli e la violazione del principio di circolarità fra gli oneri di allegazione, di contestazione e quelli della prova.
4. La causa, una volta constatata l'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della lite, è stata istruita con CTU affidata al geom. Persona_1 1 Cass. n. 15248 del 2005; Cass. n. 7490 del 2001; Cass. n. 3441 del 2001; Cass. n. 738 del 2000; Cass. n. 1498 del 1998; Cass. n.2967 del 1999. pag. 6/16 sostanzialmente descrittiva dei luoghi e delle conseguenze della presenza del manufatto di parte convenuta sull'areazione e illuminazione del locale dell'attrice.
5. Queste, in sintesi, le risposte del CTU:
- la proprietà attorea in esame è costituita da un vano magazzino in piano interrato (sub
62) ed è, fin dall'origine del condominio (come si evince dall'esame dei progetti originari), dotata di finestre a forma rettangolare – con lato lungo orizzontale - che si affacciano all'interno di bocche di lupo posizionate lungo una parete perimetrale esterna, esitanti in grate a pavimento antistante la parete principale dell'edificio condominiale;
- la proprietà della convenuta è costituita da un vano a piano terra (sub65), soprastante il vano magazzino dell'attrice, e adibito a ristorante;
- il manufatto oggetto di causa è costituito da una veranda a pianta rettangolare, verso est, con la quale il ristorante ha ampliato all'esterno l'area del proprio esercizio, da ultimo dotata di “chiusura perimetrale costituita da pannelli di vetro sovrapponibili fra loro e scorrevoli su guide poste sia a pavimento che a “soffitto”, o per meglio dire sotto
i profili metallici perimetrali di sostegno della copertura.”; trattasi di area dotata di impianto di climatizzazione e utilizzata come ulteriore sala ristorazione, sia con i serramenti aperti sia con i serramenti chiusi, a seconda del tempo e delle temperature
(relazione CTU pag. 8 e 9);
- “Lungo il muro perimetrale est del , ove ci sono le porte di accesso dalla Parte_2
“veranda” all'interno del ristorante, scorrono le griglie di copertura delle bocche di lupo poste allo stesso livello della pavimentazione interna rivestita in piastrelle.” (rel. CTU pag.9);
- le chiusure perimetrali della veranda, a tutt'oggi, non risulterebbero autorizzate dal
Comune di NA AB;
- “nel momento in cui la c.d. “veranda” viene chiusa con i pannelli di vetro, gioco forza luce ed aria all'interno del magazzino diminuiscono.” (rel. ctu pag. 14);
- le bocche di lupo esistenti non sono di per sé funzionali all'utilizzo del locale interrato, come risultante dalle linee guida di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2117 del
16.11.2013, potendo il locale essere adibito solamente a uso deposito non presidiato e/o locali accessori;
le bocche di lupo in questione, peraltro, non consentono un ricambio pag. 7/16 dell'aria, nel vero senso del termine, e ciò anche in assenza della veranda del ristorante che le ingloba;
- eventuali soluzioni tecniche per porre rimedio alla riduzione di luce e aria, potrebbero riguardare: la sostituzione dell'attuale griglia di copertura delle bocche di lupo con un'altra a maglie più larghe, il ripristino della veranda nella forma in cui è stata autorizzata dal priva pertanto delle pareti perimetrali, ovvero la dotazione del CP_4 magazzino di un deumidificatore per mitigare il fenomeno dell'umidità derivante dall'umidità per risalita presente al suo interno lungo le parti basali delle pareti.
La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Udine, con la sentenza qui appellata, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha respinto le domande attoree, per i seguenti motivi.
6.1. Ha premesso che l'attrice, nel presente procedimento, aveva inteso lamentare e far valere il pregiudizio subito per impedimento alla corretta illuminazione e areazione del proprio locale seminterrato.
6.2. Ha escluso che un accertamento di siffatto pregiudizio o dell'illegittimità dell'opera, fosse già contenuto nella sentenza n.890/2018, trattandosi di sentenza che si era limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere, priva, quindi, di contenuto sostanziale idoneo al giudicato.
6.3. Ha poi fatto propri gli esiti della CTU disposta in corso di causa, che, secondo il giudice, avevano escluso che le bocche di lupo fossero funzionali all'utilizzo del locale seminterrato, trattandosi di locale destinato ad essere utilizzato come “deposito non presidiato” e tenuto conto delle direttive urbanistiche desumibili da apposita delibera della Giunta Regionale FVG (n.2117 del 16.11.2013).
Era poi anche emerso che, originariamente, le bocche di lupo e le finestre servivano locali più ampi di quello dell'attrice, e che la chiusura della “veranda” della convenuta, indubbiamente riduceva l'apporto di luce e aria tramite le bocche di lupo.
Il CTU aveva poi rilevato che non vi sarebbe autorizzazione comunale alla chiusura della veranda – tettoia, ma il giudice ha ritenuto tale rilievo non rilevante nel presente procedimento, essendo qui stata fatta valere diversa situazione giuridica soggettiva.
6.4. Il Tribunale di Udine ha quindi ritenuto:
pag. 8/16 - non accoglibile la domanda di riduzione in pristino, non vertendosi, nel caso di specie, in materia di violazione delle distanze tra costruzioni;
- infondata la domanda attorea, in mancanza di allegazione e prova dell'esistenza di danni all'interno del locale per insufficiente illuminazione o areazione, anche in considerazione degli esiti, sul punto, delle CTU svolte nel presente e nel precedente giudizio;
- accertata, infine, l'assenza di manufatti posizionati sulle grate esterne delle bocche di lupo;
- di compensare le spese di lite e dividere a metà tra le parti le spese di CTU.
L'atto di appello proposto da Parte_1
7. Con l'atto introduttivo del presente gravame, ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte, per i seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha affermato che il Tribunale di Udine avrebbe errato nella qualificazione della pretesa avanzata dall'attrice.
Ciò che l'attrice aveva inteso far valere in giudizio, infatti, non era – come erroneamente sostenuto nella sentenza appellata – la tutela del proprio diritto di proprietà, ma, specificatamente, il diritto all'utilizzo delle bocche di lupo che si aprono nel locale, elementi esistenti fin dall'epoca di costruzione dell'edificio.
Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado aveva esaminato la controversia valutando esclusivamente la diversa questione della necessità delle bocche di lupo ai fini dell'utilizzabilità del locale per l'uso consentito, e aveva respinto la domanda ritenendo non necessarie le bocche di lupo per l'utilizzazione del locale di proprietà dell'attrice quale “deposito non presidiato”.
7.2. L'appellante ha, quindi, ribadito di avere inteso far valere il diritto all'utilizzo delle bocche di lupo quale diritto corrispondente ad una servitù.
A tal proposito, l'appellante ha sottolineato che le bocche di lupo per cui è causa erano state realizzate nell'edificio del condominio “Residence Airone” fin dalla costruzione dello stesso e che ciò costituiva un fatto pacifico, in quanto non contestato e, in ogni caso, pienamente confermato dal ctu.
pag. 9/16 L'attrice, pertanto, aveva il pieno diritto al mantenimento, alla conservazione e all'utilizzazione delle aperture delle quali si discute, aspetto sul quale la sentenza non si era espressa.
7.3. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato anche nel valutare gli esiti dell'accertamento tecnico del ctu.
In particolare, il primo errore era legato alla considerazione che il ctu avrebbe escluso una funzionalità delle bocche di lupo all'utilizzo del locale attoreo. A ben vedere, infatti, questa considerazione, da un lato, non corrispondeva a quanto affermato dal ctu,
e, dall'altro, riguardava un aspetto non rilevante nel contenzioso oggetto di causa, e cioè
i requisiti, in base alla normativa regionale, per l'utilizzazione del locale ad un solo fine specifico (magazzino non presidiato) e non per ogni possibile utilizzazione.
A tale proposito, l'appellante, pur negando che l'opera realizzata dalla controparte impedisse ogni utilizzo del magazzino, ha ribadito, che, in ogni caso, la chiusura, o comunque la riduzione, dell'utilizzabilità delle bocche di lupo, costituiva violazione del proprio diritto qui azionato.
Il giudizio proposto, pertanto, era volto ad ottenere il ripristino della funzionalità delle bocche di lupo, oggetto di un preciso diritto della e ciò a prescindere dai Parte_1 requisiti richiesti dalle norme per la funzionalità del locale quale magazzino non presidiato.
Altro errore in cui – a detta dell'appellante – era incorso il giudice di primo grado, nella lettura della relazione del ctu, era quello relativo alla valutazione degli effetti della chiusura della veranda sulla funzionalità delle bocche di lupo. A tal proposito, infatti, il ctu aveva scritto che la chiusura della veranda determinava la diminuzione della luce e dell'aria all'interno del magazzino, ma tale aspetto non era stato preso in alcuna considerazione dal Tribunale.
Ancora, l'appellante ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva considerato che le vetrate poste in opera dalla convenuta a delimitazione della veranda erano, di norma, totalmente chiuse, come dimostrato dalle fotografie prodotte in giudizio.
6.4. Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato anche nel valutare gli effetti dell'opera eseguita da escludendo in tal modo l'interesse ad agire in capo CP_1 all'attrice. pag. 10/16 Ciò di cui si lamentava, infatti, era che l'esercizio della servitù legata Parte_1 alla presenza delle bocche di lupo sarebbe impedito, o comunque ostacolato e ridotto dalla convenuta, e, sotto questo profilo, la presenza o meno di danni materiali al locale era del tutto irrilevante.
A tale riguardo, il danno derivante dalla realizzazione dell'opera da parte della CP_1 era stato descritto con chiarezza dal ctu, il quale aveva affermato che con la
[...] chiusura della veranda la luce e l'aria nel locale dell'attrice diminuivano.
Infine, quanto all'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui il ctu avrebbe escluso la presenza di manufatti posizionati sulle bocche di lupo,
l'appellante ha evidenziato che le fotografie prodotte provavano, in maniera inoppugnabile, che sulle bocche di lupo aveva posizionato tappeti e mobili. CP_1
Le difese in appello di CP_1
8. Con comparsa depositata in data 29.5.2024 si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata e il rigetto dell'appello proposto da
Parte_3
[...
. Per quanto concerne i primi due motivi d'impugnazione, l'appellata ha evidenziato che il Tribunale aveva semplicemente inteso collocare il thema decidendum nell'ambito dei diritti di proprietà, dando così un inquadramento generale della vertenza, anche a fronte dell'eccezione di nullità della citazione.
Secondo l'appellata la controparte aveva tentato di equivocare, argomentando su temi e circostanze che in realtà erano sufficientemente chiari, avendo ripetutamente affermato il diritto di all'esistenza e alla funzionalità del diritto di servitù legato Parte_1 alla presenza delle bocche di lupo.
A tal proposito, ha sottolineato che la sentenza impugnata non aveva CP_1 affatto negato tale diritto, ma aveva valutato se lo stesso fosse pregiudicato o meno dalla struttura installata dalla società deducente, in termini di areazione ed illuminazione. In sostanza, non era stata negata l'esistenza del diritto di servitù ma si era semplicemente ritenuto che la funzionalità delle bocche di lupo non fosse stata pregiudicata dal manufatto di CP_1
Di conseguenza, sebbene il Tribunale non avesse fatto un'espressa affermazione dell'esistenza del diritto di servitù in questione, si era trattato di un accertamento pag. 11/16 pregiudiziale rispetto alle conclusioni cui era pervenuto e, pertanto, non vi era stata, al riguardo, alcuna omessa pronuncia.
Secondo l'appellata, inoltre, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'onere della prova del fatto che il manufatto impedirebbe la funzionalità delle bocche di lupo, in termini di illuminazione e areazione, spettasse alla parte attrice, la quale non lo aveva assolto.
Ne deriva – afferma l'appellata – la totale infondatezza dei primi due motivi d'appello, sia con riferimento al corretto inquadramento della pretesa avanzata da Parte_1 sia con riguardo alla corretta considerazione del diritto fatto valere.
8.2. Quanto al terzo motivo d'appello formulato dalla controparte e avente ad oggetto la valutazione, da parte del giudice di primo grado, della relazione del ctu geom. Per_1
l'appellata ne ha sostenuto l'infondatezza, oltre alla genericità, riducendosi a mera riproposizione di censure ed argomenti già utilizzati nel precedente grado di giudizio.
A tale riguardo, viene posta in evidenza l'affermazione del ctu, non contestata né in sede di operazioni peritali, né in sede di appello, per cui le bocche di lupo oggetto della controversia non consentono un ricambio d'aria, anche in assenza della veranda che le copre. Se ne ricava che la conclusione – contenuta nella ctu e ripresa nella sentenza di primo grado – secondo la quale le bocche di lupo non sono funzionali all'utilizzo del locale attoreo, non è errata, posto che le stesse non permettono un ricambio d'aria.
8.3. Con riferimento al quarto motivo d'appello, l'appellata ha affermato che lo stesso contiene plurime censure generiche, prive delle indicazioni delle norme di legge violate e di indicazione della rilevanza ai fini della decisione impugnata, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
In conclusione, l'appellata ha sottolineato la correttezza della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma, anche nella parte in cui ha fatto riferimento alla precedente causa intercorsa tra le parti e ha affermato che quest'ultima non conteneva alcun accertamento e non era idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata, trattandosi di provvedimento semplicemente dichiarativo della cessazione della materia del contendere.
Il processo di secondo grado
pag. 12/16 9. All'udienza del 18.6.2024 il procedimento è stato rinviato per eccessivo carico del ruolo. Alla successiva udienza del 5.11.2024 la difesa dell'appellante ha contestato il contenuto della comparsa avversaria opponendosi a tutte le istanze ivi formulate e chiedendo fissarsi udienza ex art.352 cpc con assegnazione dei termini di legge. Parte appellata ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie e, in subordine, si è associata alla richiesta fissazione di udienza ex art. 352 c.p.c. con termini di legge.
10. Con ordinanza dd. 15.11.2024 il consigliere istruttore ha disposto un tentativo di conciliazione.
11. All'udienza del 7.1.2025 le parti hanno esposto le rispettive posizioni in merito al tentativo di conciliazione. La difesa di parte appellata ha esibito disegni tecnici esplicativi della proposta già formulata nel corso del primo grado di giudizio e il consigliere istruttore ha preso atto del fallimento del tentativo.
12. All'udienza del 29.4.2025, depositate le memorie ex art. 352 c.p.c., il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. L'appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.
13.1. L'intero impianto dell'appello si basa su un presupposto in fatto e diritto: la difesa di – che non ha infine reiterato le istanze istruttorie - avrebbe inteso far Parte_1 valere, quale causa petendi in concreto, il diritto di servitù di aria e di luce che, già noto in giurisprudenza2 nei termini qui in rilievo, darebbe modo di ottenere una riduzione in pristino della situazione dei luoghi allo status quo ante.
13.2. In realtà, esaminando la giurisprudenza citata dallo stesso appellante, non può non giungersi a diverse conclusioni.
Da tutti i casi esaminati, infatti, emerge che lo ius in re aliena qui invocato dev'essere distinto dalla mera “luce” che il codice civile conosce, disciplina agli artt. 901 c.c., e che, a differenza dei diritti reali, non dà diritto alla riduzione in pristino.
La linea di demarcazione delle due figure si ricava dalla circostanza che il fondo in tesi dominante, che necessita di aria e luce, la trae da un fondo contiguo, solitamente un 2 Cass. n. 15248 del 2005; Cass. n. 7490 del 2001; Cass. n. 3441 del 2001; Cass. n. 738 del 2000; Cass. n. 1498 del 1998; Cass. n.2967 del 1999. pag. 13/16 altro vano, il quale funge da “ente intermedio” ed è dotato di apertura che fornisce aria e luce anche al primo fondo.
Al contrario, il caso in cui il fondo in tesi dominante, che necessita di aria e luce, le tragga direttamente dal contiguo fondo, aperto, del vicino (assunto fondo servente), è qualificabile in termini di mera “luce”, disciplinata in base agli artt. 901 e ss. c.c.
In tal senso i casi oggetto delle sentenze della Corte di Cassazione n.15348 del 2005, n.
7490 del 2001 e n. 5055 del 2013. Si riportano alcune delle massime ricorrenti con enfasi ad evidenziare le affermazioni qui direttamente rilevanti).
“Le luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, quando insistono su muro comune, sono subordinate al consenso del vicino e, pertanto, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono prive di quella connotazione di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza queste ultime, con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina di cui agli art. 901 e segg. cod. civ., e che, in particolare, essendo condizionata al consenso del vicino, la loro permanenza nonostante il mancato consenso integra l'ipotesi tipica dell'usucapione, consistente nall'aver subito un peso sulla proprietà per il tempo occorrente alla costituzione della servitù.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7490 del 04/06/2001 (Rv. 547198 – 01) enfasi aggiunta).
“Qualora si aprano fra un vano e l'altro dell'edificio condominiale, le luci, essendo prive della connotazione della precarietà e della mera tolleranza, sono sottratte alla disciplina prevista dagli artt. 900-904 cod. civ. con riferimento all'ipotesi in cui le stesse si aprano sul fondo altrui; pertanto, è possibile - a favore di chi ne beneficia - acquisire la relativa servitù, per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, in virtù del possesso correlato all'oggettiva esistenza dello stato di fatto nel quale si manifesta l'assoggettamento parziale di un immobile a servizio od utilità dell'altro.
(Nella specie è stata affermata l'esistenza, per effetto del possesso "ad usucapionem", della servitù gravante sul terrazzino del sovrastante vano (ubicato nell'edificio condominiale), nel quale si apriva- fuoriuscendo con un "torrino" verticale - una condotta che, partendo da un foro praticato nel solaio del sottostante terraneo, svolgeva la funzione, oltre che di "lucernario", di "sfiatatoio" a favore di quest'ultimo).(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 22/06/2006 (Rv. 590559 - 01); pag. 14/16 “Le aperture di luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui e alle quali fa riferimento l'articolo 900 c.c., sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli articoli da 901 a 904 c.c.. Ne consegue che, in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, nonostante il mancato consenso del vicino, l'acquisto della relativa servitù per usucapione in virtù del protratto possesso correlato all'effettiva esistenza dello stato di fatto. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, nell'ambito di uno stesso edificio condominiale, l'avvenuta usucapione della servitù consistente nel diritto a mantenere una finestra collocata tra una cucina di proprietà esclusiva di un condomino e il vano scala di proprietà esclusiva di altro condomino).” (Cass. Sez. 2-, Ordinanza n. 12175 del 08/05/2023 (Rv. 667773 - 01).
13.3. Se così è, e la stessa giurisprudenza invocata da parte appellante pare univoca in tal senso, l'impugnazione è infondata essendo pacifico che da mere luci, in sede petitoria – quale è la presente -, non discende se non il diritto alla regolarizzazione, nel caso di specie neppure richiesta.
13.4. Per completezza va anche rilevato che l'ulteriore assunto in fatto proposto da parte appellante, secondo il quale le aperture verso l'esterno delle bocche di lupo sarebbero state ostruite con l'apposizione di tappeti ed altri beni è rimasto privo di riscontri in sede di CTU, e non può essere supportato da richieste istruttorie nelle quali parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha insistito.
14. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello, non rilevando, data la causa petendi espressamente selezionata da parte appellante, né questioni di tipo possessorio, né questioni attinenti eventuali danni, peraltro espressamente esclusi dal CTU geom.
con asserzione non oggetto di rilievi critici convincenti, quanto a eventi in Per_1 relazione causale alla minor luce e aria di cui gode il locale deposito in esame, dopo la realizzazione della veranda di parte appellata.
15. Dal rigetto dell'appello discende la condanna alle spese in capo all'appellante – secondo valori medi per tutti i parametri tranne che per quello istruttorio, da liquidarsi in valori tra medi e minimi per questa fase- oltre alla constatazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato. pag. 15/16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 54/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da e, per Parte_4
l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Udine n.35/2024 emessa l'8.1.2024;
2 - condanna a rifondere all'appellata Parte_4 CP_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.8.800,00
[...] per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 8.7.2025.
Il Consigliere estensore il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 54/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.2.2024 e iscritto a ruolo il 22.2.2024, da
con sede in NA AB, via Parte_1
Centrale 6/C, in persona della socia e legale rappresentante sig.ra , Parte_1 con procc. gli avv.ti Paolo Scalettaris di Udine e Carlo Berti di Trieste, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Trieste, piazza San Giovanni 4, giusta procura apposta su documento informatico separato congiunto all'atto di appello;
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 CP_2 con sede legale in NA AB (UD), Viale Venezia n.38, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Candusso del Foro di Udine, presso il cui Studio, sito in Udine (UD),
Piazza San Cristoforo n. 7, anche elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.35/2024 dd.
8.1.2024, notificata in data 16.1.2024, a definizione del procedimento avente numero di
R.G. 1867/2020, - diritti reali, possesso, trascrizioni -. CONCLUSIONI
Per l'appellante come in memoria depositata il 3.2.2025: Parte_1
Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 35/2024 dd.
8.1.2024 del Tribunale di
Udine accogliersi la domanda proposta dall'attrice odierna appellante che qui di seguito si trascrive:
“accertata l'illegittimità dell'opera di cui in premesse, disporsi la demolizione della stessa ovvero comunque disporsi quanto necessario affinché il locale di cui l'attrice è proprietaria goda dell'areazione e della luce derivanti dalle bocche di lupo realizzate fin dall'origine e disporsi anche e comunque la rimozione del materiale che chiude le bocche di lupo esistenti nel locale di proprietà dell'attrice; spese rifuse;
sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Spese rifuse quanto alla mediazione ed al primo grado (anche con riguardo alle spese di
C.T.U.) e quanto al presente secondo grado di giudizio;
non ammettersi la produzione del documento depositato da parte appellata in data
8.1.2025.
Per parte appellata come in memoria depositata il 28.2.2025: CP_1
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza n.
35/2024 del Tribunale di Udine pubblicata in data 08.01.2024 nel procedimento n.
1867/2020 R.G., e per l'effetto rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato. Parte_1
Spese legali di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 08.11.2021 del giudizio di primo grado R.G.
1867/2020, coi testimoni ivi indicati, e richiamate nella comparsa di costituzione e risposta in appello dd. 28.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 08.11.2021, che si riportano integralmente.
Si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le seguenti circostanze:
1. Vero che l'unità immobiliare di proprietà di sita in NA CP_1
AB, Viale Venezia n. 38 all'interno del Condominio “Residence Airone”, è pag. 2/16 stata adibita sin dall'estate del 1999, quando è stata acquistata dalla società costruttrice Nord Est ST di UL GO e C. SN.C., ad attività di ristorazione all'insegna BA IS?
2. Vero che all'esterno della predetta unità immobiliare, sin dall'acquisto e dunque dall'estate del 1999, sono state posizionate dapprima tre tende laterali a scorrimento, poi, a partire dal 2012, tende trasparenti munite di aperture, e che è sempre stata presente una tettoia?
3. Vero che all'esterno dell'unità immobiliare di cui ai capitoli che precedono, sin dal
1999 stati posizionati tavolini e sedie con passaggio degli avventori del ristorante?
4. Vero che Lei nel 1999 era gestore del ristorante all'insegna BA IS, a
NA AB, Viale Venezia n. 38 all'interno del Condominio “Residence
Airone”?
5. Vero che Lei, in qualità di gestore dell'attività di cui al capitolo che precede, ha presentato presso il Comune di NA AB la domanda per la realizzazione di una copertura prefabbricata esterna, come da doc. 6 che Le si rammostra e che riconosce, e che il Comune ha concesso l'autorizzazione?
6. Vero che la struttura attualmente presente all'esterno di BA IS impedisce
l'afflusso di sporcizia e pioggia al seminterrato di proprietà dell'attrice?
7. Vero che la veranda attualmente presente all'esterno di BA IS consiste in una struttura metallica amovibile con sovrastante telo di copertura in PVC ed è composta da pareti in vetro ad impacchettamento, come da doc. 4 che Le si rammostra
e che riconosce?
8. Vero che la veranda attualmente presente all'esterno di BA IS è appoggiata al suolo e presenta fessurazioni che garantiscono il giro d'aria, come da doc. 4 che Le si rammostra e che riconosce?
9. Vero che le vetrate della veranda esterna di BA IS sono chiuse tutto il periodo dell'anno? (il capitolo viene formulato in maniera positiva atteso il divieto di chiedere per prova per testi su circostanze negative)
10. Vero che la veranda esterna di BA IS impedisce l'areazione e
l'illuminazione? (il capitolo viene formulato in maniera positiva atteso il divieto di chiedere per prova per testi su circostanze negative) pag. 3/16 11. Vero che l'oggetto della sanatoria richiesta nel 2019 da al Comune CP_1 di NA AB ha riguardato solo la forma e la posizione di taluni pilastri di sostegno, l'orditura e l'altezza della struttura della copertura, che erano modificate rispetto all'iniziale autorizzazione del 1999? (il capitolo viene formulato in maniera positiva atteso il divieto di chiedere per prova per testi su circostanze negative)?
12. Vero che la sig.ra aveva sottoposto all'assemblea del condominio del Pt_1 giorno 15.09.2012 la questione del posizionamento delle tende laterali, ma i condomini avevano consentito la permanenza della struttura?
13. Vero che la sig.ra aveva sottoposto all'assemblea del condominio del Pt_1 giorno 08.10.2014 la questione relativa al posizionamento delle tende laterali, ma i condomini avevano consentito la permanenza della struttura?
Si indicano quali testimoni:
- da NA AB (UD), Arco del Libeccio, su tutti i capitoli, Testimone_1 tranne il 4 e il 5
- da NA AB (UD), Via Udine n. 62, su tutti i Testimone_2 capitoli
- , da NA AB (UD), Via Asti n. 30, su tutti i capitoli, Testimone_3 tranne il 4 e il 5
- , da NA AB (UD), Viale Venezia n. 48, su tutti i capitoli, Testimone_4 tranne il 4 e il 5
- Geom. , da San Michele al Tagliamento, Bibione (VE), Corso del Sole Testimone_5
n. 52, su tutti i capitoli, tranne il 4 e il 5
- Geom. , da ZZ del IU (UD), Via Brigata Bergamo n. 30, su Testimone_6 tutti i capitoli, tranne il 4 e il 5
- Geom. da ZZ del IU (UD), Via Brigata Bergamo n. 30, su tutti CP_3
i capitoli, tranne il 4 e il 5
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte attrice, che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti, con i testi sopra indicati.
Si ribadiscono le ragioni di opposizione alle istanze istruttorie di parte appellante formulate nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 26.11.2021.
pag. 4/16 FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1.1. ha convenuto in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Udine, esponendo, in sintesi: CP_1
- di essere proprietaria, in NA AB, viale Venezia 36-42 (Residence
Airone), di un'unità immobiliare ad uso commerciale, costituita da un locale al piano terreno e sottostante locale nel piano seminterrato (al Catasto Foglio 45, mapp. 55 sub
61);
- che il locale seminterrato è dotato, quale presa d'aria e luce, di “bocche di lupo” che si aprono nella corte facente parte dell'unità immobiliare sub 12 (negozio a piano terra, magazzino a piano interrato e area antistante), di proprietà della convenuta CP_1
- che la convenuta, ivi esercente attività di ristorazione, aveva realizzato una struttura con tettoia che ostacolava la funzionalità delle predette bocche di lupo, impedendo l'areazione e l'illuminazione del locale seminterrato di proprietà attorea e causando, tra l'altro, una lesione del decoro architettonico e dell'aspetto dell'edificio;
- che, in precedenza, vi era già stato un altro contenzioso civile tra le parti, per analoghe questioni, e il procedimento, davanti al Tribunale di Udine, era stato definito con la sentenza n.890/2018, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, stante la rimozione, avvenuta nelle more del giudizio, in ottemperanza a quanto disposto dal
, della struttura che ostruiva le bocche di lupo;
Controparte_4
- che in epoca recente la convenuta aveva ripristinato la chiusura integrale della tettoia con pareti verticali di vetro ed aveva anche chiuso le bocche di lupo con materiale plastico.
1.2. Tanto premesso, e ritenuto che l'illegittimità dell'opera fosse già stata accertata con la precedente sentenza n.890/2018, l'attrice ha agito chiedendo: la demolizione dell'opera realizzata da o, comunque, di disporre quanto necessario CP_1 affinché il locale di sua proprietà godesse dell'areazione e della luce derivanti dalle bocche di lupo ivi esistenti e realizzate fin dall'origine. Chiedeva, inoltre, che venisse rimosso il materiale che chiudeva le bocche di lupo.
1.3. Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., anche in risposta a rilievi della costituita controparte, l'attrice ha ulteriormente precisato: pag. 5/16 - che le bocche di lupo, realizzate dalla costruttrice e originaria unica proprietaria, erano indispensabili per consentire al locale seminterrato dell'attrice, di ricevere aria e luce;
- che in conseguenza si era determinato un asservimento dell'area scoperta, una sorta di
“servitù di luce e aria”, in favore dell'immobile dell'attrice, definito in termini di
“situazioni giuridiche atipiche, aventi sostanza, struttura e funzione di uno ius in re aliena, suscettibile di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”, già riconosciute in casi analoghi dalla Corte di Cassazione1.
2. Si era, infatti, costituita in giudizio la società convenuta, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la nullità dell'atto di citazione per genericità delle doglianze e scarsa chiarezza in ordine al titolo giuridico azionato.
Nel merito, la convenuta:
- ha contestato che la sentenza del Tribunale di Udine che aveva definito il precedente contenzioso tra e parti contenesse un accertamento dell'illegittimità dell'opera,
- ha contestato che la struttura fosse stata installata in violazione della disciplina condominiale e che la chiusura privasse l'unità immobiliare dell'attrice di illuminazione e di areazione;
- ha precisato che la copertura dell'area esterna era opera autorizzata dal sin dal CP_4
1999, e che, nel 2019, aveva ottenuto la sanatoria del Comune per la struttura esistente, con la conseguenza che l'opera doveva ritenersi conforme anche alla normativa vigente;
- ha, poi, contestato che la chiusura privasse l'immobile dell'attrice di illuminazione e di areazione;
- ha aggiunto, infine, che l'attrice non aveva allegato, in questo giudizio, ulteriori danni o disagi derivanti dalla condotta addebitata alla convenuta.
3. Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc la parte convenuta, tra l'altro, ha eccepito la mutatio libelli e la violazione del principio di circolarità fra gli oneri di allegazione, di contestazione e quelli della prova.
4. La causa, una volta constatata l'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della lite, è stata istruita con CTU affidata al geom. Persona_1 1 Cass. n. 15248 del 2005; Cass. n. 7490 del 2001; Cass. n. 3441 del 2001; Cass. n. 738 del 2000; Cass. n. 1498 del 1998; Cass. n.2967 del 1999. pag. 6/16 sostanzialmente descrittiva dei luoghi e delle conseguenze della presenza del manufatto di parte convenuta sull'areazione e illuminazione del locale dell'attrice.
5. Queste, in sintesi, le risposte del CTU:
- la proprietà attorea in esame è costituita da un vano magazzino in piano interrato (sub
62) ed è, fin dall'origine del condominio (come si evince dall'esame dei progetti originari), dotata di finestre a forma rettangolare – con lato lungo orizzontale - che si affacciano all'interno di bocche di lupo posizionate lungo una parete perimetrale esterna, esitanti in grate a pavimento antistante la parete principale dell'edificio condominiale;
- la proprietà della convenuta è costituita da un vano a piano terra (sub65), soprastante il vano magazzino dell'attrice, e adibito a ristorante;
- il manufatto oggetto di causa è costituito da una veranda a pianta rettangolare, verso est, con la quale il ristorante ha ampliato all'esterno l'area del proprio esercizio, da ultimo dotata di “chiusura perimetrale costituita da pannelli di vetro sovrapponibili fra loro e scorrevoli su guide poste sia a pavimento che a “soffitto”, o per meglio dire sotto
i profili metallici perimetrali di sostegno della copertura.”; trattasi di area dotata di impianto di climatizzazione e utilizzata come ulteriore sala ristorazione, sia con i serramenti aperti sia con i serramenti chiusi, a seconda del tempo e delle temperature
(relazione CTU pag. 8 e 9);
- “Lungo il muro perimetrale est del , ove ci sono le porte di accesso dalla Parte_2
“veranda” all'interno del ristorante, scorrono le griglie di copertura delle bocche di lupo poste allo stesso livello della pavimentazione interna rivestita in piastrelle.” (rel. CTU pag.9);
- le chiusure perimetrali della veranda, a tutt'oggi, non risulterebbero autorizzate dal
Comune di NA AB;
- “nel momento in cui la c.d. “veranda” viene chiusa con i pannelli di vetro, gioco forza luce ed aria all'interno del magazzino diminuiscono.” (rel. ctu pag. 14);
- le bocche di lupo esistenti non sono di per sé funzionali all'utilizzo del locale interrato, come risultante dalle linee guida di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2117 del
16.11.2013, potendo il locale essere adibito solamente a uso deposito non presidiato e/o locali accessori;
le bocche di lupo in questione, peraltro, non consentono un ricambio pag. 7/16 dell'aria, nel vero senso del termine, e ciò anche in assenza della veranda del ristorante che le ingloba;
- eventuali soluzioni tecniche per porre rimedio alla riduzione di luce e aria, potrebbero riguardare: la sostituzione dell'attuale griglia di copertura delle bocche di lupo con un'altra a maglie più larghe, il ripristino della veranda nella forma in cui è stata autorizzata dal priva pertanto delle pareti perimetrali, ovvero la dotazione del CP_4 magazzino di un deumidificatore per mitigare il fenomeno dell'umidità derivante dall'umidità per risalita presente al suo interno lungo le parti basali delle pareti.
La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Udine, con la sentenza qui appellata, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha respinto le domande attoree, per i seguenti motivi.
6.1. Ha premesso che l'attrice, nel presente procedimento, aveva inteso lamentare e far valere il pregiudizio subito per impedimento alla corretta illuminazione e areazione del proprio locale seminterrato.
6.2. Ha escluso che un accertamento di siffatto pregiudizio o dell'illegittimità dell'opera, fosse già contenuto nella sentenza n.890/2018, trattandosi di sentenza che si era limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere, priva, quindi, di contenuto sostanziale idoneo al giudicato.
6.3. Ha poi fatto propri gli esiti della CTU disposta in corso di causa, che, secondo il giudice, avevano escluso che le bocche di lupo fossero funzionali all'utilizzo del locale seminterrato, trattandosi di locale destinato ad essere utilizzato come “deposito non presidiato” e tenuto conto delle direttive urbanistiche desumibili da apposita delibera della Giunta Regionale FVG (n.2117 del 16.11.2013).
Era poi anche emerso che, originariamente, le bocche di lupo e le finestre servivano locali più ampi di quello dell'attrice, e che la chiusura della “veranda” della convenuta, indubbiamente riduceva l'apporto di luce e aria tramite le bocche di lupo.
Il CTU aveva poi rilevato che non vi sarebbe autorizzazione comunale alla chiusura della veranda – tettoia, ma il giudice ha ritenuto tale rilievo non rilevante nel presente procedimento, essendo qui stata fatta valere diversa situazione giuridica soggettiva.
6.4. Il Tribunale di Udine ha quindi ritenuto:
pag. 8/16 - non accoglibile la domanda di riduzione in pristino, non vertendosi, nel caso di specie, in materia di violazione delle distanze tra costruzioni;
- infondata la domanda attorea, in mancanza di allegazione e prova dell'esistenza di danni all'interno del locale per insufficiente illuminazione o areazione, anche in considerazione degli esiti, sul punto, delle CTU svolte nel presente e nel precedente giudizio;
- accertata, infine, l'assenza di manufatti posizionati sulle grate esterne delle bocche di lupo;
- di compensare le spese di lite e dividere a metà tra le parti le spese di CTU.
L'atto di appello proposto da Parte_1
7. Con l'atto introduttivo del presente gravame, ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte, per i seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha affermato che il Tribunale di Udine avrebbe errato nella qualificazione della pretesa avanzata dall'attrice.
Ciò che l'attrice aveva inteso far valere in giudizio, infatti, non era – come erroneamente sostenuto nella sentenza appellata – la tutela del proprio diritto di proprietà, ma, specificatamente, il diritto all'utilizzo delle bocche di lupo che si aprono nel locale, elementi esistenti fin dall'epoca di costruzione dell'edificio.
Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado aveva esaminato la controversia valutando esclusivamente la diversa questione della necessità delle bocche di lupo ai fini dell'utilizzabilità del locale per l'uso consentito, e aveva respinto la domanda ritenendo non necessarie le bocche di lupo per l'utilizzazione del locale di proprietà dell'attrice quale “deposito non presidiato”.
7.2. L'appellante ha, quindi, ribadito di avere inteso far valere il diritto all'utilizzo delle bocche di lupo quale diritto corrispondente ad una servitù.
A tal proposito, l'appellante ha sottolineato che le bocche di lupo per cui è causa erano state realizzate nell'edificio del condominio “Residence Airone” fin dalla costruzione dello stesso e che ciò costituiva un fatto pacifico, in quanto non contestato e, in ogni caso, pienamente confermato dal ctu.
pag. 9/16 L'attrice, pertanto, aveva il pieno diritto al mantenimento, alla conservazione e all'utilizzazione delle aperture delle quali si discute, aspetto sul quale la sentenza non si era espressa.
7.3. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato anche nel valutare gli esiti dell'accertamento tecnico del ctu.
In particolare, il primo errore era legato alla considerazione che il ctu avrebbe escluso una funzionalità delle bocche di lupo all'utilizzo del locale attoreo. A ben vedere, infatti, questa considerazione, da un lato, non corrispondeva a quanto affermato dal ctu,
e, dall'altro, riguardava un aspetto non rilevante nel contenzioso oggetto di causa, e cioè
i requisiti, in base alla normativa regionale, per l'utilizzazione del locale ad un solo fine specifico (magazzino non presidiato) e non per ogni possibile utilizzazione.
A tale proposito, l'appellante, pur negando che l'opera realizzata dalla controparte impedisse ogni utilizzo del magazzino, ha ribadito, che, in ogni caso, la chiusura, o comunque la riduzione, dell'utilizzabilità delle bocche di lupo, costituiva violazione del proprio diritto qui azionato.
Il giudizio proposto, pertanto, era volto ad ottenere il ripristino della funzionalità delle bocche di lupo, oggetto di un preciso diritto della e ciò a prescindere dai Parte_1 requisiti richiesti dalle norme per la funzionalità del locale quale magazzino non presidiato.
Altro errore in cui – a detta dell'appellante – era incorso il giudice di primo grado, nella lettura della relazione del ctu, era quello relativo alla valutazione degli effetti della chiusura della veranda sulla funzionalità delle bocche di lupo. A tal proposito, infatti, il ctu aveva scritto che la chiusura della veranda determinava la diminuzione della luce e dell'aria all'interno del magazzino, ma tale aspetto non era stato preso in alcuna considerazione dal Tribunale.
Ancora, l'appellante ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva considerato che le vetrate poste in opera dalla convenuta a delimitazione della veranda erano, di norma, totalmente chiuse, come dimostrato dalle fotografie prodotte in giudizio.
6.4. Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato anche nel valutare gli effetti dell'opera eseguita da escludendo in tal modo l'interesse ad agire in capo CP_1 all'attrice. pag. 10/16 Ciò di cui si lamentava, infatti, era che l'esercizio della servitù legata Parte_1 alla presenza delle bocche di lupo sarebbe impedito, o comunque ostacolato e ridotto dalla convenuta, e, sotto questo profilo, la presenza o meno di danni materiali al locale era del tutto irrilevante.
A tale riguardo, il danno derivante dalla realizzazione dell'opera da parte della CP_1 era stato descritto con chiarezza dal ctu, il quale aveva affermato che con la
[...] chiusura della veranda la luce e l'aria nel locale dell'attrice diminuivano.
Infine, quanto all'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui il ctu avrebbe escluso la presenza di manufatti posizionati sulle bocche di lupo,
l'appellante ha evidenziato che le fotografie prodotte provavano, in maniera inoppugnabile, che sulle bocche di lupo aveva posizionato tappeti e mobili. CP_1
Le difese in appello di CP_1
8. Con comparsa depositata in data 29.5.2024 si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata e il rigetto dell'appello proposto da
Parte_3
[...
. Per quanto concerne i primi due motivi d'impugnazione, l'appellata ha evidenziato che il Tribunale aveva semplicemente inteso collocare il thema decidendum nell'ambito dei diritti di proprietà, dando così un inquadramento generale della vertenza, anche a fronte dell'eccezione di nullità della citazione.
Secondo l'appellata la controparte aveva tentato di equivocare, argomentando su temi e circostanze che in realtà erano sufficientemente chiari, avendo ripetutamente affermato il diritto di all'esistenza e alla funzionalità del diritto di servitù legato Parte_1 alla presenza delle bocche di lupo.
A tal proposito, ha sottolineato che la sentenza impugnata non aveva CP_1 affatto negato tale diritto, ma aveva valutato se lo stesso fosse pregiudicato o meno dalla struttura installata dalla società deducente, in termini di areazione ed illuminazione. In sostanza, non era stata negata l'esistenza del diritto di servitù ma si era semplicemente ritenuto che la funzionalità delle bocche di lupo non fosse stata pregiudicata dal manufatto di CP_1
Di conseguenza, sebbene il Tribunale non avesse fatto un'espressa affermazione dell'esistenza del diritto di servitù in questione, si era trattato di un accertamento pag. 11/16 pregiudiziale rispetto alle conclusioni cui era pervenuto e, pertanto, non vi era stata, al riguardo, alcuna omessa pronuncia.
Secondo l'appellata, inoltre, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'onere della prova del fatto che il manufatto impedirebbe la funzionalità delle bocche di lupo, in termini di illuminazione e areazione, spettasse alla parte attrice, la quale non lo aveva assolto.
Ne deriva – afferma l'appellata – la totale infondatezza dei primi due motivi d'appello, sia con riferimento al corretto inquadramento della pretesa avanzata da Parte_1 sia con riguardo alla corretta considerazione del diritto fatto valere.
8.2. Quanto al terzo motivo d'appello formulato dalla controparte e avente ad oggetto la valutazione, da parte del giudice di primo grado, della relazione del ctu geom. Per_1
l'appellata ne ha sostenuto l'infondatezza, oltre alla genericità, riducendosi a mera riproposizione di censure ed argomenti già utilizzati nel precedente grado di giudizio.
A tale riguardo, viene posta in evidenza l'affermazione del ctu, non contestata né in sede di operazioni peritali, né in sede di appello, per cui le bocche di lupo oggetto della controversia non consentono un ricambio d'aria, anche in assenza della veranda che le copre. Se ne ricava che la conclusione – contenuta nella ctu e ripresa nella sentenza di primo grado – secondo la quale le bocche di lupo non sono funzionali all'utilizzo del locale attoreo, non è errata, posto che le stesse non permettono un ricambio d'aria.
8.3. Con riferimento al quarto motivo d'appello, l'appellata ha affermato che lo stesso contiene plurime censure generiche, prive delle indicazioni delle norme di legge violate e di indicazione della rilevanza ai fini della decisione impugnata, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
In conclusione, l'appellata ha sottolineato la correttezza della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma, anche nella parte in cui ha fatto riferimento alla precedente causa intercorsa tra le parti e ha affermato che quest'ultima non conteneva alcun accertamento e non era idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata, trattandosi di provvedimento semplicemente dichiarativo della cessazione della materia del contendere.
Il processo di secondo grado
pag. 12/16 9. All'udienza del 18.6.2024 il procedimento è stato rinviato per eccessivo carico del ruolo. Alla successiva udienza del 5.11.2024 la difesa dell'appellante ha contestato il contenuto della comparsa avversaria opponendosi a tutte le istanze ivi formulate e chiedendo fissarsi udienza ex art.352 cpc con assegnazione dei termini di legge. Parte appellata ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie e, in subordine, si è associata alla richiesta fissazione di udienza ex art. 352 c.p.c. con termini di legge.
10. Con ordinanza dd. 15.11.2024 il consigliere istruttore ha disposto un tentativo di conciliazione.
11. All'udienza del 7.1.2025 le parti hanno esposto le rispettive posizioni in merito al tentativo di conciliazione. La difesa di parte appellata ha esibito disegni tecnici esplicativi della proposta già formulata nel corso del primo grado di giudizio e il consigliere istruttore ha preso atto del fallimento del tentativo.
12. All'udienza del 29.4.2025, depositate le memorie ex art. 352 c.p.c., il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. L'appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.
13.1. L'intero impianto dell'appello si basa su un presupposto in fatto e diritto: la difesa di – che non ha infine reiterato le istanze istruttorie - avrebbe inteso far Parte_1 valere, quale causa petendi in concreto, il diritto di servitù di aria e di luce che, già noto in giurisprudenza2 nei termini qui in rilievo, darebbe modo di ottenere una riduzione in pristino della situazione dei luoghi allo status quo ante.
13.2. In realtà, esaminando la giurisprudenza citata dallo stesso appellante, non può non giungersi a diverse conclusioni.
Da tutti i casi esaminati, infatti, emerge che lo ius in re aliena qui invocato dev'essere distinto dalla mera “luce” che il codice civile conosce, disciplina agli artt. 901 c.c., e che, a differenza dei diritti reali, non dà diritto alla riduzione in pristino.
La linea di demarcazione delle due figure si ricava dalla circostanza che il fondo in tesi dominante, che necessita di aria e luce, la trae da un fondo contiguo, solitamente un 2 Cass. n. 15248 del 2005; Cass. n. 7490 del 2001; Cass. n. 3441 del 2001; Cass. n. 738 del 2000; Cass. n. 1498 del 1998; Cass. n.2967 del 1999. pag. 13/16 altro vano, il quale funge da “ente intermedio” ed è dotato di apertura che fornisce aria e luce anche al primo fondo.
Al contrario, il caso in cui il fondo in tesi dominante, che necessita di aria e luce, le tragga direttamente dal contiguo fondo, aperto, del vicino (assunto fondo servente), è qualificabile in termini di mera “luce”, disciplinata in base agli artt. 901 e ss. c.c.
In tal senso i casi oggetto delle sentenze della Corte di Cassazione n.15348 del 2005, n.
7490 del 2001 e n. 5055 del 2013. Si riportano alcune delle massime ricorrenti con enfasi ad evidenziare le affermazioni qui direttamente rilevanti).
“Le luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, quando insistono su muro comune, sono subordinate al consenso del vicino e, pertanto, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono prive di quella connotazione di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza queste ultime, con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina di cui agli art. 901 e segg. cod. civ., e che, in particolare, essendo condizionata al consenso del vicino, la loro permanenza nonostante il mancato consenso integra l'ipotesi tipica dell'usucapione, consistente nall'aver subito un peso sulla proprietà per il tempo occorrente alla costituzione della servitù.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7490 del 04/06/2001 (Rv. 547198 – 01) enfasi aggiunta).
“Qualora si aprano fra un vano e l'altro dell'edificio condominiale, le luci, essendo prive della connotazione della precarietà e della mera tolleranza, sono sottratte alla disciplina prevista dagli artt. 900-904 cod. civ. con riferimento all'ipotesi in cui le stesse si aprano sul fondo altrui; pertanto, è possibile - a favore di chi ne beneficia - acquisire la relativa servitù, per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, in virtù del possesso correlato all'oggettiva esistenza dello stato di fatto nel quale si manifesta l'assoggettamento parziale di un immobile a servizio od utilità dell'altro.
(Nella specie è stata affermata l'esistenza, per effetto del possesso "ad usucapionem", della servitù gravante sul terrazzino del sovrastante vano (ubicato nell'edificio condominiale), nel quale si apriva- fuoriuscendo con un "torrino" verticale - una condotta che, partendo da un foro praticato nel solaio del sottostante terraneo, svolgeva la funzione, oltre che di "lucernario", di "sfiatatoio" a favore di quest'ultimo).(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 22/06/2006 (Rv. 590559 - 01); pag. 14/16 “Le aperture di luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui e alle quali fa riferimento l'articolo 900 c.c., sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli articoli da 901 a 904 c.c.. Ne consegue che, in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, nonostante il mancato consenso del vicino, l'acquisto della relativa servitù per usucapione in virtù del protratto possesso correlato all'effettiva esistenza dello stato di fatto. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, nell'ambito di uno stesso edificio condominiale, l'avvenuta usucapione della servitù consistente nel diritto a mantenere una finestra collocata tra una cucina di proprietà esclusiva di un condomino e il vano scala di proprietà esclusiva di altro condomino).” (Cass. Sez. 2-, Ordinanza n. 12175 del 08/05/2023 (Rv. 667773 - 01).
13.3. Se così è, e la stessa giurisprudenza invocata da parte appellante pare univoca in tal senso, l'impugnazione è infondata essendo pacifico che da mere luci, in sede petitoria – quale è la presente -, non discende se non il diritto alla regolarizzazione, nel caso di specie neppure richiesta.
13.4. Per completezza va anche rilevato che l'ulteriore assunto in fatto proposto da parte appellante, secondo il quale le aperture verso l'esterno delle bocche di lupo sarebbero state ostruite con l'apposizione di tappeti ed altri beni è rimasto privo di riscontri in sede di CTU, e non può essere supportato da richieste istruttorie nelle quali parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha insistito.
14. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello, non rilevando, data la causa petendi espressamente selezionata da parte appellante, né questioni di tipo possessorio, né questioni attinenti eventuali danni, peraltro espressamente esclusi dal CTU geom.
con asserzione non oggetto di rilievi critici convincenti, quanto a eventi in Per_1 relazione causale alla minor luce e aria di cui gode il locale deposito in esame, dopo la realizzazione della veranda di parte appellata.
15. Dal rigetto dell'appello discende la condanna alle spese in capo all'appellante – secondo valori medi per tutti i parametri tranne che per quello istruttorio, da liquidarsi in valori tra medi e minimi per questa fase- oltre alla constatazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato. pag. 15/16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 54/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da e, per Parte_4
l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Udine n.35/2024 emessa l'8.1.2024;
2 - condanna a rifondere all'appellata Parte_4 CP_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.8.800,00
[...] per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 8.7.2025.
Il Consigliere estensore il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 16/16