TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 764/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_1
Enpals, etc.” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonio Genua giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/05/2022, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare che essa ricorrente è affetta da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento”; 2) “condannare l' di CP_1
conseguenza, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare alla ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, disposta consulenza tecnica, dopo vari rinvii, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Ebbene, nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
27/11/2023, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: ”Disturbo depressivo grave in trattamento Cardiopatia ipertensiva Asma bronchiale allergico in corso di iposensibilizzazione Esiti di frattura di femore destro e calcagno sinistro;
esiti di frattura vertebrale. Esiti di frattura collo omero sinistro”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità nella misura “dell'80 % richiesto per la anticipazione di vecchiaia a decorrere dal marzo 2023”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare CP_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale, tenuto anche conto che all'epoca della decorrenza parte ricorrente non aveva raggiunto ancora l'età pensionabile ordinaria.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (invalidità 80% o superiore) per il riconoscimento delle mensilità figurative al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito all'elaborato peritale.
Pag. 2 di 3 3.1 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, attesa la decorrenza del beneficio in data successiva alla domanda amministrativa di parte ricorrente, mentre le spese di CTU sono poste a carico dell' quale parte CP_1
maggiormente soccombente, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell , così provvede: Pt_1 CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è invalida Parte_1 all'80% con decorrenza dal marzo 2023; b) dichiara l'obbligo dell' alla CP_1
corresponsione, in favore della ricorrente, della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal marzo
2023 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l' al CP_1
pagamento, in favore della della relativa prestazione dalla data su Pt_2
indicata ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
2) compensa le spese processuali;
3) pone le spese relative alla CTU espletata a carico dell' , spese liquidate in CP_1
euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 764/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - CP_1
Enpals, etc.” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonio Genua giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/05/2022, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare che essa ricorrente è affetta da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento”; 2) “condannare l' di CP_1
conseguenza, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare alla ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, disposta consulenza tecnica, dopo vari rinvii, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Ebbene, nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
27/11/2023, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: ”Disturbo depressivo grave in trattamento Cardiopatia ipertensiva Asma bronchiale allergico in corso di iposensibilizzazione Esiti di frattura di femore destro e calcagno sinistro;
esiti di frattura vertebrale. Esiti di frattura collo omero sinistro”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità nella misura “dell'80 % richiesto per la anticipazione di vecchiaia a decorrere dal marzo 2023”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare CP_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale, tenuto anche conto che all'epoca della decorrenza parte ricorrente non aveva raggiunto ancora l'età pensionabile ordinaria.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (invalidità 80% o superiore) per il riconoscimento delle mensilità figurative al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito all'elaborato peritale.
Pag. 2 di 3 3.1 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, attesa la decorrenza del beneficio in data successiva alla domanda amministrativa di parte ricorrente, mentre le spese di CTU sono poste a carico dell' quale parte CP_1
maggiormente soccombente, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell , così provvede: Pt_1 CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è invalida Parte_1 all'80% con decorrenza dal marzo 2023; b) dichiara l'obbligo dell' alla CP_1
corresponsione, in favore della ricorrente, della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal marzo
2023 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l' al CP_1
pagamento, in favore della della relativa prestazione dalla data su Pt_2
indicata ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
2) compensa le spese processuali;
3) pone le spese relative alla CTU espletata a carico dell' , spese liquidate in CP_1
euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3